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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2024, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IU AR nato il [...] avverso l'ordinanza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli ,atti al Tribunale di Ragusa;
y\t, Penale Sent. Sez. 4 Num. 3410 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/11/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta da SN US in relazione alla sentenza del Tribunale di Ragusa del 23 ottobre 2018, confermata dalla Corte di appello il 9 marzo 2021, irrevocabile il 23 luglio 2021. Il Tribunale dichiarava il IU colpevole del reato di tentato furto pluriag- gravato in concorso e lo condannava alle pene di legge. L'avv. Biagio Giudice, difen- sore d'ufficio dell'imputato, proponeva appello, ma la Corte territoriale confermava la sentenza impugnata divenuta irrevocabile. In seguito, l'avv. William Voarino, nelle more designato difensore di fiducia, chiedeva la rescissione del giudicato, sostenendo che il proprio assistito non avesse avuto conoscenza del procedimento a suo carico. IU US era tratto in arresto il 14 maggio 2013 in flagranza di reato ed era liberato con decreto del P.M. prima dell'udienza di convalida;
l'ordinanza di con- valida dell'arresto il 5 giugno 2013 nonché il verbale di perquisizione e sequestro il 18 luglio 2013 gli erano notificati a mani proprie;
non compariva all'udienza di con- valida;
in seguito, il P.M. emetteva decreto di irreperibilità; la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e le successive erano eseguite presso il difensore d'ufficio. Nel procedimento in questione il IU non aveva dichiarato o eletto domi- cilio né rilevava che - all'atto della scarcerazione per altro titolo del 22 marzo 2013 - avesse dichiarato domicilio in Vittoria, v. Caporale degli Zuavi n. 99: l'elezione o dichiarazione di domicilio, infatti, è valida ed efficace unicamente nell'ambito del pro- cedimento nel quale è stata effettuata. Nel verbale di arresto del 14 maggio 2013 (sottoscritto anche dal IU) si dava atto che gli imputati, avvertiti della facoltà di nominare un difensore di fiducia, dichiaravano di accettare il difensore designato d'ufficio nella persona dell'avv. Biagio Giudice. Secondo la Corte territoriale, la scelta degli imputati di "accettare" il difen- sore nominato d'ufficio - posto che la difesa tecnica obbligatoria e quindi gli stessi non potevano certo rifiutarlo se non nominarne un altro di fiducia - poteva ragione- volmente intendersi come volontà di nominare quale difensore di fiducia proprio il legale messo a disposizione d'ufficio. Anche a non voler accogliere tale interpretazione, le modalità di nomina dell'avv. Giudice (del quale era fornito anche il recapito telefonico) avrebbero certamente con- sentito al IU di poterlo contattare in ogni momento e predisporre la propria difesa, venendo a conoscenza degli atti successivi. Non corrispondeva al vero che solo a seguito dell'ordine di carcerazione l'imputato avesse appreso che il proprio difensore era l'avv. Giudice. Rimaneva però da valutare se ciò dimostrasse anche la conoscenza del processo richiesta dall'art. 629 bis cit.. In assenza di elementi di segno contrario (peraltro 3 neanche addotti nell'istanza), l'avvenuto arresto in flagranza (con contestuale indi- cazione di un difensore effettivamente reperibile) e la notifica a mani proprie dell'or- dinanza di convalida e del verbale di perquisizione e sequestro dimostravano che il IU, rendendosi successivamente irreperibile, si fosse sottratto volontaria- mente - o comunque colpevolmente - alla conoscenza del processo, ponendosi nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo medesimo e dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare. L'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 CEDU, è esclusa nei i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale tra i quali l'ele- zione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia;
onere al quale - per le ragioni sopra evidenziate - il IU avrebbe potuto concretamente assolvere ed al quale però non aveva assolto. 2. Il IU, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione dell'art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo previgente alle modifiche apportate a dette disposizioni dalla c.d. Riforma Car- tabia) nonché per contraddittorietà della motivazione in punto di conoscenza del pro- cesso. Si premette quanto segue in ordine alle vicende relative alla posizione del Cra- smariu: a) era stato arrestato in flagranza di reato ma immediatamente dopo liberato dal P.M. ex art. 389 cod. proc. pen.; b) il MA non era mai stato invitato a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni relative al procedimento penale de quo;
c) il IU non aveva partecipato alla successiva udienza di convalida differita dell'arresto; d) il verbale di arresto conteneva la designazione al IU di un difensore di ufficio, ma non era consegnato in copia all'interessato, per cui non risultava formalmente comunicato al IU il nominativo;
la notifica del verbale di perquisizione e sequestro dava unicamente conto delle attività di P.G. svolte in occasione dell'arresto, senza che da tali atti pre-procedimentali, si potesse trarre la presunzione di conoscenza del processo;
e) la notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. era tentata presso un domicilio fornito dal IU in relazione ad altro procedimento penale;
non risultando lo stesso più reperibile a tale indirizzo ed emergendo dalle ricerche anagrafiche che egli non era mai stato ivi anagraficamente residente, il P.M. il 13 giugno 2015 emetteva decreto di irreperibilità, ancorché la relativa disciplina fosse già stata abrogata dal 2014; f) la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio era ugualmente tentata al precedente indirizzo, del quale, peraltro, era stata accertata l'inidoneità allo scopo;
all'udienza del 20 ottobre 2016, il Tribunale di Ragusa dichiarava l'assenza del IU e degli altri coimputati sul 4 mero presupposto che essi avrebbero avuto conoscenza del procedimento, essendo stati arrestati il 14 maggio 2013; g) il IU aveva appreso della possibile esi- stenza di una condanna, anche a suo carico, dal coimputato e conoscente OS TR il quale, il 20 maggio 2022, lo contattava telefonicamente, informandolo che pochi giorni prima gli era stato notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione (so- speso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.) emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa che aveva, con ogni probabilità, ad oggetto la vicenda i n oggetto, risalente a 10 anni prima;
h) nello stesso giorno, il IU si attivava per sapere se anch'e- gli era stato condannato per quel fatto, inviando una richiesta via e-mail alla Procura della Repubblica di Ragusa;
il 24 maggio 2024, l'Ufficio Esecuzioni Penali della pre- detta Procura rispondeva al IU che, per ottenere informazioni al riguardo, avrebbe potuto rivolgersi all'avv. Biagio Giudice, difensore di ufficio. Ad avviso della Corte distrettuale, alla luce di tali circostanze di fatto, sussiste- vano le condizioni previste dall'art 629 bis cod. proc. pen., in quanto il IU non aveva avuto effettiva conoscenza del processo, né si era volontariamente e consape- vole sottratto alla conoscenza del medesimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che, in tema di rescissione del giudicato, viene in rilievo la necessità di bilanciare, da un lato il diritto dell'imputato alla effettiva conosc:enza della celebra- zione del processo a suo carico e, dall'altro, la necessità di procedere alla ammini- strazione della giustizia in tutti i casi in cui l'interessato si sottragga, per libera scelta, al procedimento o alla conoscenza del procedimento. A seguito del pieno recepimento dei principi convenzionali come interpretati dalla Corte EDU, il legislatore ha predisposto un sistema incentrato sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione ed ha previsto che anche se la notifica effet- tuata sia formalmente regolare, quando non sia ha la certezza della conoscenza, la notificazione della vocatio in iudicium deve essere rinnovata attraverso la polizia giu- diziaria. Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale clomiciliatario e l'in- dagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza (IL del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Darwish, Rv. 27942C)). 5 Sulla scorta di questo principio di diritto, si è condivisibilniente ritenuto, per quanto attiene alla rescissione del giudicato, che dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non di- scenda una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato;
anche in questo caso, resta compito del giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instau- razione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483). I principi di diritto sopra esposti sono chiaramente applicabili all'istituto della re- scissione del giudicato di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. e, del resto, che costitui- sce rimedio impugnatorio di natura straordinaria, individuato dal legislatore quale strumento "di chiusura del sistema del giudizio in assenza", che consente di travol- gere il giudicato formatosi all'esito di un processo di cognizione nel quale sia stato violato il diritto di partecipazione dell'imputato (Sez. U., n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990). In una vicenda analoga, peraltro, si è affermato che, in tema di giudizio in as- senza, la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non integra automaticamente la "volontaria sot- trazione alla conoscenza del processo" e non fonda alcuna - non consentita - presun- zione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dal giu- dice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177). 2. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha individuato la colpa del Cra- smariu nella sua mancata attivazione per contattare il difensore d'ufficio, nonostante avesse eletto domicilio presso di lui. In realtà, pur emergendo una sorta di inerzia dell'indagato e del difensore d'uffi- cio al riguardo e pur se all'epoca delle notifiche quest'ultimo era regolarmente iscritto all'albo e risultava raggiungibile presso il suo studio legale, non è stata provata l'ef- fettiva instaurazione di un rapporto professionale. Dopo l'arresto in flagranza di reato, il IU era liberato con decreto del P.M. prima dell'udienza di convalida, alla quale l'indagato non compariva;
in seguito, il P.M. emetteva decreto di irreperibilità e, conseguentemente, la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e le successive erano eseguite presso il difensore d'ufficio avv. Biagio Giudice;
inoltre, l'indagato e il difensore d'ufficio erano assenti a tutte le udienze del processo di primo grado. 6 Tali elementi, pertanto, lasciavano ragionevolmente presupporre l'assoluta as- senza di un regolare rapporto tra i due. Non è possibile trarre dalla sola nomina di un difensore d'ufficio in fase di indagini la colpevole mancata conoscenza e la volontaria assenza dal processo, dovendo tale conoscenza essere riferita, invece, all'accusa con- tenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium. Né la formula adoperata nel verbale di arresto di "accettazione" della nomina del difensore d'ufficio implicava la volontà di designarlo quale difensore di fiducia. 3. Alla stregua di quanto esposto, il provvedimento impugnai:o deve essere per- tanto annullato, con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo esame, da com- piere alla luce delle richiamate coordinate interpretative elaborate dalla giurispru- denza di legittimità, dovendosi in particolare verificare se la designazione del difen- sore d'ufficio, avvenuta peraltro in una fase anteriore alla vocatio in iudicium, sia stata idonea ad assicurare l'effettiva conoscenza del processo da parte del IU.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'ap- pello di Catania. Così deciso in Roma il 28 novembre 2023.
lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli ,atti al Tribunale di Ragusa;
y\t, Penale Sent. Sez. 4 Num. 3410 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/11/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato proposta da SN US in relazione alla sentenza del Tribunale di Ragusa del 23 ottobre 2018, confermata dalla Corte di appello il 9 marzo 2021, irrevocabile il 23 luglio 2021. Il Tribunale dichiarava il IU colpevole del reato di tentato furto pluriag- gravato in concorso e lo condannava alle pene di legge. L'avv. Biagio Giudice, difen- sore d'ufficio dell'imputato, proponeva appello, ma la Corte territoriale confermava la sentenza impugnata divenuta irrevocabile. In seguito, l'avv. William Voarino, nelle more designato difensore di fiducia, chiedeva la rescissione del giudicato, sostenendo che il proprio assistito non avesse avuto conoscenza del procedimento a suo carico. IU US era tratto in arresto il 14 maggio 2013 in flagranza di reato ed era liberato con decreto del P.M. prima dell'udienza di convalida;
l'ordinanza di con- valida dell'arresto il 5 giugno 2013 nonché il verbale di perquisizione e sequestro il 18 luglio 2013 gli erano notificati a mani proprie;
non compariva all'udienza di con- valida;
in seguito, il P.M. emetteva decreto di irreperibilità; la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e le successive erano eseguite presso il difensore d'ufficio. Nel procedimento in questione il IU non aveva dichiarato o eletto domi- cilio né rilevava che - all'atto della scarcerazione per altro titolo del 22 marzo 2013 - avesse dichiarato domicilio in Vittoria, v. Caporale degli Zuavi n. 99: l'elezione o dichiarazione di domicilio, infatti, è valida ed efficace unicamente nell'ambito del pro- cedimento nel quale è stata effettuata. Nel verbale di arresto del 14 maggio 2013 (sottoscritto anche dal IU) si dava atto che gli imputati, avvertiti della facoltà di nominare un difensore di fiducia, dichiaravano di accettare il difensore designato d'ufficio nella persona dell'avv. Biagio Giudice. Secondo la Corte territoriale, la scelta degli imputati di "accettare" il difen- sore nominato d'ufficio - posto che la difesa tecnica obbligatoria e quindi gli stessi non potevano certo rifiutarlo se non nominarne un altro di fiducia - poteva ragione- volmente intendersi come volontà di nominare quale difensore di fiducia proprio il legale messo a disposizione d'ufficio. Anche a non voler accogliere tale interpretazione, le modalità di nomina dell'avv. Giudice (del quale era fornito anche il recapito telefonico) avrebbero certamente con- sentito al IU di poterlo contattare in ogni momento e predisporre la propria difesa, venendo a conoscenza degli atti successivi. Non corrispondeva al vero che solo a seguito dell'ordine di carcerazione l'imputato avesse appreso che il proprio difensore era l'avv. Giudice. Rimaneva però da valutare se ciò dimostrasse anche la conoscenza del processo richiesta dall'art. 629 bis cit.. In assenza di elementi di segno contrario (peraltro 3 neanche addotti nell'istanza), l'avvenuto arresto in flagranza (con contestuale indi- cazione di un difensore effettivamente reperibile) e la notifica a mani proprie dell'or- dinanza di convalida e del verbale di perquisizione e sequestro dimostravano che il IU, rendendosi successivamente irreperibile, si fosse sottratto volontaria- mente - o comunque colpevolmente - alla conoscenza del processo, ponendosi nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo medesimo e dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare. L'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 CEDU, è esclusa nei i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale tra i quali l'ele- zione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia;
onere al quale - per le ragioni sopra evidenziate - il IU avrebbe potuto concretamente assolvere ed al quale però non aveva assolto. 2. Il IU, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione dell'art. 420 bis, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo previgente alle modifiche apportate a dette disposizioni dalla c.d. Riforma Car- tabia) nonché per contraddittorietà della motivazione in punto di conoscenza del pro- cesso. Si premette quanto segue in ordine alle vicende relative alla posizione del Cra- smariu: a) era stato arrestato in flagranza di reato ma immediatamente dopo liberato dal P.M. ex art. 389 cod. proc. pen.; b) il MA non era mai stato invitato a dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni relative al procedimento penale de quo;
c) il IU non aveva partecipato alla successiva udienza di convalida differita dell'arresto; d) il verbale di arresto conteneva la designazione al IU di un difensore di ufficio, ma non era consegnato in copia all'interessato, per cui non risultava formalmente comunicato al IU il nominativo;
la notifica del verbale di perquisizione e sequestro dava unicamente conto delle attività di P.G. svolte in occasione dell'arresto, senza che da tali atti pre-procedimentali, si potesse trarre la presunzione di conoscenza del processo;
e) la notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. era tentata presso un domicilio fornito dal IU in relazione ad altro procedimento penale;
non risultando lo stesso più reperibile a tale indirizzo ed emergendo dalle ricerche anagrafiche che egli non era mai stato ivi anagraficamente residente, il P.M. il 13 giugno 2015 emetteva decreto di irreperibilità, ancorché la relativa disciplina fosse già stata abrogata dal 2014; f) la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio era ugualmente tentata al precedente indirizzo, del quale, peraltro, era stata accertata l'inidoneità allo scopo;
all'udienza del 20 ottobre 2016, il Tribunale di Ragusa dichiarava l'assenza del IU e degli altri coimputati sul 4 mero presupposto che essi avrebbero avuto conoscenza del procedimento, essendo stati arrestati il 14 maggio 2013; g) il IU aveva appreso della possibile esi- stenza di una condanna, anche a suo carico, dal coimputato e conoscente OS TR il quale, il 20 maggio 2022, lo contattava telefonicamente, informandolo che pochi giorni prima gli era stato notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione (so- speso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.) emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa che aveva, con ogni probabilità, ad oggetto la vicenda i n oggetto, risalente a 10 anni prima;
h) nello stesso giorno, il IU si attivava per sapere se anch'e- gli era stato condannato per quel fatto, inviando una richiesta via e-mail alla Procura della Repubblica di Ragusa;
il 24 maggio 2024, l'Ufficio Esecuzioni Penali della pre- detta Procura rispondeva al IU che, per ottenere informazioni al riguardo, avrebbe potuto rivolgersi all'avv. Biagio Giudice, difensore di ufficio. Ad avviso della Corte distrettuale, alla luce di tali circostanze di fatto, sussiste- vano le condizioni previste dall'art 629 bis cod. proc. pen., in quanto il IU non aveva avuto effettiva conoscenza del processo, né si era volontariamente e consape- vole sottratto alla conoscenza del medesimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che, in tema di rescissione del giudicato, viene in rilievo la necessità di bilanciare, da un lato il diritto dell'imputato alla effettiva conosc:enza della celebra- zione del processo a suo carico e, dall'altro, la necessità di procedere alla ammini- strazione della giustizia in tutti i casi in cui l'interessato si sottragga, per libera scelta, al procedimento o alla conoscenza del procedimento. A seguito del pieno recepimento dei principi convenzionali come interpretati dalla Corte EDU, il legislatore ha predisposto un sistema incentrato sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione ed ha previsto che anche se la notifica effet- tuata sia formalmente regolare, quando non sia ha la certezza della conoscenza, la notificazione della vocatio in iudicium deve essere rinnovata attraverso la polizia giu- diziaria. Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale clomiciliatario e l'in- dagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza (IL del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Darwish, Rv. 27942C)). 5 Sulla scorta di questo principio di diritto, si è condivisibilniente ritenuto, per quanto attiene alla rescissione del giudicato, che dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non di- scenda una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato;
anche in questo caso, resta compito del giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instau- razione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Zagar, Rv. 281483). I principi di diritto sopra esposti sono chiaramente applicabili all'istituto della re- scissione del giudicato di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. e, del resto, che costitui- sce rimedio impugnatorio di natura straordinaria, individuato dal legislatore quale strumento "di chiusura del sistema del giudizio in assenza", che consente di travol- gere il giudicato formatosi all'esito di un processo di cognizione nel quale sia stato violato il diritto di partecipazione dell'imputato (Sez. U., n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990). In una vicenda analoga, peraltro, si è affermato che, in tema di giudizio in as- senza, la mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio effettuata al momento dell'arresto, non integra automaticamente la "volontaria sot- trazione alla conoscenza del processo" e non fonda alcuna - non consentita - presun- zione di conoscenza della vocatio in iudicium, la quale deve essere accertata dal giu- dice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, Safi, Rv. 285177). 2. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha individuato la colpa del Cra- smariu nella sua mancata attivazione per contattare il difensore d'ufficio, nonostante avesse eletto domicilio presso di lui. In realtà, pur emergendo una sorta di inerzia dell'indagato e del difensore d'uffi- cio al riguardo e pur se all'epoca delle notifiche quest'ultimo era regolarmente iscritto all'albo e risultava raggiungibile presso il suo studio legale, non è stata provata l'ef- fettiva instaurazione di un rapporto professionale. Dopo l'arresto in flagranza di reato, il IU era liberato con decreto del P.M. prima dell'udienza di convalida, alla quale l'indagato non compariva;
in seguito, il P.M. emetteva decreto di irreperibilità e, conseguentemente, la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e le successive erano eseguite presso il difensore d'ufficio avv. Biagio Giudice;
inoltre, l'indagato e il difensore d'ufficio erano assenti a tutte le udienze del processo di primo grado. 6 Tali elementi, pertanto, lasciavano ragionevolmente presupporre l'assoluta as- senza di un regolare rapporto tra i due. Non è possibile trarre dalla sola nomina di un difensore d'ufficio in fase di indagini la colpevole mancata conoscenza e la volontaria assenza dal processo, dovendo tale conoscenza essere riferita, invece, all'accusa con- tenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium. Né la formula adoperata nel verbale di arresto di "accettazione" della nomina del difensore d'ufficio implicava la volontà di designarlo quale difensore di fiducia. 3. Alla stregua di quanto esposto, il provvedimento impugnai:o deve essere per- tanto annullato, con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo esame, da com- piere alla luce delle richiamate coordinate interpretative elaborate dalla giurispru- denza di legittimità, dovendosi in particolare verificare se la designazione del difen- sore d'ufficio, avvenuta peraltro in una fase anteriore alla vocatio in iudicium, sia stata idonea ad assicurare l'effettiva conoscenza del processo da parte del IU.
P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'ap- pello di Catania. Così deciso in Roma il 28 novembre 2023.