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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/07/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 859/2024
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 859 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(P. IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Bolognini, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Iacovino, come da procura in atti;
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1357 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 11.7.2024 e in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, rigettava l'opposizione promossa dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 528/2022 emesso su Parte_1 ricorso della per il tramite della mandataria CP_1 Controparte_2 per la somma di € 104.242,31 oltre interessi e spese di procedura a titolo di a saldo di un finanziamento di operazioni in portafoglio commerciale, di un'apertura di credito in conto corrente e di un affidamento estero aperti in data 11 agosto 2014 sul conto corrente n. 0291/10304, nonché di un prestito chirografario.
impugnava la predetta sentenza. Parte_1
Si costituiva e per essa la sua mandataria CP_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 25.2.2025 a decisione della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado presentata da parte appellante, la Corte di
Appello rigettava l'istanza e contestualmente formulava proposta conciliativa ai sensi
185 c.p.c. fissando, in caso di non accoglimento proposta, l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
I termini della proposta conciliativa erano i seguenti: rinuncia appello e spese del grado compensate.
Entrambe le parti con note telematiche depositate in data 27.6.2025 comunicavano di aderire alla proposta conciliativa come sopra formulata.
Alla luce delle intervenute note che, con particolare riferimento a parte appellante, debbono intendersi quale rinuncia agli atti, e della relativa accettazione di parte appellata, va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto provvedendosi con sentenza.
pag. 2/3 Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata ed inoltre si nota che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
Le spese del grado vanno compensate, alla luce della proposta conciliativa;
non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del
30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e per essa la sua mandataria Parte_1 CP_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1357/2024, Controparte_2 pubblicata in data 11.7.2024 così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa fra le parti le spese di lite del grado.
Ancona, così deciso il 4.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 859/2024
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 859 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
DA
(P. IVA ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Bolognini, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Iacovino, come da procura in atti;
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1357 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 11.7.2024 e in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona, rigettava l'opposizione promossa dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 528/2022 emesso su Parte_1 ricorso della per il tramite della mandataria CP_1 Controparte_2 per la somma di € 104.242,31 oltre interessi e spese di procedura a titolo di a saldo di un finanziamento di operazioni in portafoglio commerciale, di un'apertura di credito in conto corrente e di un affidamento estero aperti in data 11 agosto 2014 sul conto corrente n. 0291/10304, nonché di un prestito chirografario.
impugnava la predetta sentenza. Parte_1
Si costituiva e per essa la sua mandataria CP_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 25.2.2025 a decisione della istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado presentata da parte appellante, la Corte di
Appello rigettava l'istanza e contestualmente formulava proposta conciliativa ai sensi
185 c.p.c. fissando, in caso di non accoglimento proposta, l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
I termini della proposta conciliativa erano i seguenti: rinuncia appello e spese del grado compensate.
Entrambe le parti con note telematiche depositate in data 27.6.2025 comunicavano di aderire alla proposta conciliativa come sopra formulata.
Alla luce delle intervenute note che, con particolare riferimento a parte appellante, debbono intendersi quale rinuncia agli atti, e della relativa accettazione di parte appellata, va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto provvedendosi con sentenza.
pag. 2/3 Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata ed inoltre si nota che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
Le spese del grado vanno compensate, alla luce della proposta conciliativa;
non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del
30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro e per essa la sua mandataria Parte_1 CP_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1357/2024, Controparte_2 pubblicata in data 11.7.2024 così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa fra le parti le spese di lite del grado.
Ancona, così deciso il 4.7.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 3/3