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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ER SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4126 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, P.tta F.sco Bagnasco n.31 presso lo studio dell'Avv. Patricolo Francesca, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
Tribunale di Palermo sez. I civile MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 10 settembre 2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 02
dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa già coniugale, sita in Palermo via PI Marcellini Corradino n.3, di proprietà
esclusiva della Sig.ra , zia paterna della sig.ra e a Parte_3 Parte_1
quest'ultima concessa in comodato d'uso gratuito, resterà assegnata con ogni arredo e corredo alla sig.ra che vi abiterà con il figlio minore. Parte_1
3. Il sig. dichiara di abitare in via via Mogadiscio n.11. Le Parti resteranno Parte_2
libere di stabilire la loro residenza ove riterranno più opportuno con l'obbligo reciproco di comunicarsi, a mezzo di raccomandata A.R. o e-mail, le eventuali variazioni di domicilio.
4. PIANO GENITORIALE
4.a Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, lo stesso avrà collocazione prevalente e residenza presso la casa materna sita, attualmente, in via PI Marcellini
Corradino n.3, Palermo;
fermo restando il reciproco obbligo di comunicazione e consultazione tra i genitori in ordine a qualunque circostanza e scelta di carattere straordinario che dovesse riguardare il minore.
- 2 -
Tribunale di Palermo sez. I civile 4.b Il sig. avrà diritto e facoltà di trascorrere con il figlio minore, il lunedì e mercoledì Pt_2
dalle ore 16,00 alle 19,00 e a settimane alterne, dal venerdì rilevandolo all'uscita da scuola fino al lunedì' mattina successivo (quando lo accompagnerà all'ingresso a scuola) con pernottamento nelle notti intermedie. Nella settimana in cui il padre non trascorrerà con il figlio il week- end avrà facoltà e obbligo di trascorrere con lui il mercoledì rilevandolo dall'uscita da scuola fino al giorno successivo alle ore 18.00, con pernottamento nella notte intermedia.
4.c Il signor si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il Parte_2 Parte_1
giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per dodici mesi consecutivi, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT decorso un anno dalla pubblicazione dell'emittenza sentenza;
la sig. percepirà, inoltre, il 100% dell'assegno unico per Parte_1
il figlio minore e la presente varrà nei confronti dell'INPS quale espressa rinunzia del sig. Pt_2
a richiederlo:
4.d Il minore attualmente frequenta l'Istituto “Linus Garden”, il bambino è condotto all'entrata a scuola dalla madre che prevalentemente lo rileva all'uscita alle ore 14,
nell'impossibilità di quest'ultima il minore è rilevato dalla baby sitter;
il venerdi e il mercoledì a settimane alterne sarà rilevato dal padre, quest'ultimo previo accordo e comunicazione con la sig.ra avrà facoltà di rilevare il figlio da scuola anche in altri giorni diversi dal venerdì Pt_1
e dal mercoledì per ricondurlo a casa dalla madre. Il sig. presta il suo consenso affinché Pt_2
la baby-sitter rilevi il bambino da scuola.
1 genitori concordano fin d'ora che il figlio minore al compimento dei tre anni di età, sarà iscritto alla scuola d'infanzia bilingue presso l'istituto Gonzaga di Palermo giacché approvano e condividono l'organizzazione scolastica di detto istituto, le attività didattiche e i progetti per condurre i bambini al graduale passaggio alla scuola primaria. La retta scolastica della scuola privata (sia quella attuale che quelle delle scuole che il bambino frequenterà in futuro) sarà
- 3 -
Tribunale di Palermo sez. I civile pagata dai genitori in ragione del 50% ciascuno:
5. SPESE STRAORDINARIE
1 genitori concordano che concorreranno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore nella misura del 50% ciascuno (istruzione, mediche, sportive, etc. secondo le spese elencate dal Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo, che dichiarano di conoscere e di averne ricevuto copia al momento della sottoscrizione del presente ricorso, documentate e previamente concordate tra loro.
Nello specifico, saranno condizionate al preventivo accordo tra genitori le spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, fisioterapiche, trattamenti medici eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN, le spese di istruzione relative a tasse scolastiche per istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, le spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature. Relativamente alle spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è
condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, resta previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare per iscritto una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata limitatamente all'aliquota di sua pertinenza. In caso di proposta alternativa meno onerosa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo.
In merito alla retta scolastica, come sopra riportato, i coniugi prestano fin d'ora il loro consenso a che il figlio frequenti la scuola privata Linus Garden e al compimento del terzo anno di età
l'istituto Gonzaga orientamento bilingue e il padre si obbliga a corrispondere il 50% della retta scolastica annuale, dell'iscrizione e di ogni altra spesa connessa richiesta dall'istituto scolastico. Inoltre, i sig.ri e concordano fin d'ora che il figlio PI Parte_1 Parte_2
- 4 -
Tribunale di Palermo sez. I civile frequenterà fino alla scuola media secondaria scuole private (a titolo esemplificativo Pt_2
Don Bosco Ranchibile, Gonzaga). prestando fin d'ora il loro consenso all'iscrizione e obbligandosi reciprocamente al pagamento al 50% delle relative rette, spese scolastiche e di istruzione.
6. ATTIVITA' SPORTIVA
Fin d'ora i genitori concordano che il figlio praticherà una attività sportiva che, al momento, è il nuoto, successivamente il tennis e la scuola calcio qualora saranno attività di gradimento del minore.
7. FESTIVITA'
Per le festività Natalizie, secondo consolidate tradizioni delle rispettive famiglie, il minore trascorrerà il 24 dicembre con la madre e il giorno 25 dic. dalle ore 10,00 del mattino fino alle ore16 del successivo giorno 26 dicembre, con pernottamento nella notte intermedia, con il padre.
Per il Capodanno il minore trascorrerà, altemativamente negli anni, con ciascun genitore dal giorno 31.12. ore 10 fino al giorno 01.01 ore 12,00. 1l giorno dell'Epifania il minore trascorrerà
il pranzo con la madre e la cena con il padre.
Resta inteso che restano salvi i diversi accordi che, di volta in volta, i genitori decideranno concordemente di assumere. Inoltre, i genitori concordano di festeggiare insieme la festa di compleanno del minore;
per la Pasqua alternativamente con ciascun genitore, dal sabato mattina ore 9.00 fino al Lunedi dell'Angelo ore 20.30, salvo diversi accordi tra i genitori. Le
ulteriori festività civili e religiose con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza.
8. PERIODO ESTIVO
Nel periodo estivo, il figlio minore - fermo restando il calendario di visite ordinario - trascorrerà
con ciascuno dei genitori due periodi di otto giorni consecutivi, uno nel mese di luglio e l'altro nel mese di agosto, secondo accordi di volta in volta assunti dai genitori;
Resta inteso che entro il giorno 15 del mese di maggio, le parti stabiliranno tra loro il detto calendario estivo (i
- 5 -
Tribunale di Palermo sez. I civile complessivi 16 giorni estivi ), e che nel periodo consecutivo di pertinenza della madre gli incontri settimanali con il padre saranno sospesi.
Ciascuno dei genitori si impegna. qualora trascorra con il figlio periodi di vacanza fuori dal rispettivo luogo di residenza, a comunicare all'altro il luogo dove condurrà il minore ed a fornire recapiti telefonici anche di telefonia fissa, ove possibile, per consentire contatti giornalieri con il figlio. I genitori si impegnano a continuare a mantenere il loro rapporto genitoriale improntato alla fiducia e collaborazione reciproca per promuovere e realizzare al meglio, nella nuova realtà
familiare del figlio, il suo processo di positivo accudimento e sviluppo.
I sig.ri e dichiarano di essere rispettivamente autosufficienti Parte_1 Parte_2
economicamente e, pertanto, di rinunziare ad ogni forma di contribuzione economica reciproca iure proprio. Dichiarano, inoltre, di avere già regolato tra loro ogni diverso rapporto economico
/ patrimoniale. Le Parti dichiarano di essersi restituite vicendevolmente i gioielli che si sono regalati durante il matrimonio e in occasione dello stesso e in particolare la sig.ra ha Pt_1
restituito tutti gli anelli, una collana e un paio di orecchini con smeraldi e il sig. degli Pt_2
orologi.
1 coniugi reciprocamente prestano fin d'ora il loro consenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero per uso turistico e di lavoro e la presente servirà quale nulla osta, anche per il figlio minore, per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli.
1 sig.ri e danno atto di avere concordemente assunto la decisione Parte_1 Parte_2
di intraprendere le procedure per aggiungere al cognome del figlio minore anche quello materno.
1 coniugi dichiarano - fatte salve le pattuizioni di cui al presente atto - di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o causale.”
- 6 -
Tribunale di Palermo sez. I civile
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...], Parte_1
in data 23/04/1996, e , nato a [...], in data [...]; Parte_2
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 10/09/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 23/12/2022 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo.al n. 432, parte II - serie A - dell'anno 2022);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 7 -
Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ER SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4126 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, P.tta F.sco Bagnasco n.31 presso lo studio dell'Avv. Patricolo Francesca, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
Tribunale di Palermo sez. I civile MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 10 settembre 2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 02
dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La casa già coniugale, sita in Palermo via PI Marcellini Corradino n.3, di proprietà
esclusiva della Sig.ra , zia paterna della sig.ra e a Parte_3 Parte_1
quest'ultima concessa in comodato d'uso gratuito, resterà assegnata con ogni arredo e corredo alla sig.ra che vi abiterà con il figlio minore. Parte_1
3. Il sig. dichiara di abitare in via via Mogadiscio n.11. Le Parti resteranno Parte_2
libere di stabilire la loro residenza ove riterranno più opportuno con l'obbligo reciproco di comunicarsi, a mezzo di raccomandata A.R. o e-mail, le eventuali variazioni di domicilio.
4. PIANO GENITORIALE
4.a Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, lo stesso avrà collocazione prevalente e residenza presso la casa materna sita, attualmente, in via PI Marcellini
Corradino n.3, Palermo;
fermo restando il reciproco obbligo di comunicazione e consultazione tra i genitori in ordine a qualunque circostanza e scelta di carattere straordinario che dovesse riguardare il minore.
- 2 -
Tribunale di Palermo sez. I civile 4.b Il sig. avrà diritto e facoltà di trascorrere con il figlio minore, il lunedì e mercoledì Pt_2
dalle ore 16,00 alle 19,00 e a settimane alterne, dal venerdì rilevandolo all'uscita da scuola fino al lunedì' mattina successivo (quando lo accompagnerà all'ingresso a scuola) con pernottamento nelle notti intermedie. Nella settimana in cui il padre non trascorrerà con il figlio il week- end avrà facoltà e obbligo di trascorrere con lui il mercoledì rilevandolo dall'uscita da scuola fino al giorno successivo alle ore 18.00, con pernottamento nella notte intermedia.
4.c Il signor si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il Parte_2 Parte_1
giorno 5 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili per dodici mesi consecutivi, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT decorso un anno dalla pubblicazione dell'emittenza sentenza;
la sig. percepirà, inoltre, il 100% dell'assegno unico per Parte_1
il figlio minore e la presente varrà nei confronti dell'INPS quale espressa rinunzia del sig. Pt_2
a richiederlo:
4.d Il minore attualmente frequenta l'Istituto “Linus Garden”, il bambino è condotto all'entrata a scuola dalla madre che prevalentemente lo rileva all'uscita alle ore 14,
nell'impossibilità di quest'ultima il minore è rilevato dalla baby sitter;
il venerdi e il mercoledì a settimane alterne sarà rilevato dal padre, quest'ultimo previo accordo e comunicazione con la sig.ra avrà facoltà di rilevare il figlio da scuola anche in altri giorni diversi dal venerdì Pt_1
e dal mercoledì per ricondurlo a casa dalla madre. Il sig. presta il suo consenso affinché Pt_2
la baby-sitter rilevi il bambino da scuola.
1 genitori concordano fin d'ora che il figlio minore al compimento dei tre anni di età, sarà iscritto alla scuola d'infanzia bilingue presso l'istituto Gonzaga di Palermo giacché approvano e condividono l'organizzazione scolastica di detto istituto, le attività didattiche e i progetti per condurre i bambini al graduale passaggio alla scuola primaria. La retta scolastica della scuola privata (sia quella attuale che quelle delle scuole che il bambino frequenterà in futuro) sarà
- 3 -
Tribunale di Palermo sez. I civile pagata dai genitori in ragione del 50% ciascuno:
5. SPESE STRAORDINARIE
1 genitori concordano che concorreranno al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio minore nella misura del 50% ciascuno (istruzione, mediche, sportive, etc. secondo le spese elencate dal Protocollo approvato dal Tribunale di Palermo, che dichiarano di conoscere e di averne ricevuto copia al momento della sottoscrizione del presente ricorso, documentate e previamente concordate tra loro.
Nello specifico, saranno condizionate al preventivo accordo tra genitori le spese mediche relative a cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, fisioterapiche, trattamenti medici eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN, le spese di istruzione relative a tasse scolastiche per istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, le spese extrascolastiche relative a corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature. Relativamente alle spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è
condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, resta previsto che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare per iscritto una eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata limitatamente all'aliquota di sua pertinenza. In caso di proposta alternativa meno onerosa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo.
In merito alla retta scolastica, come sopra riportato, i coniugi prestano fin d'ora il loro consenso a che il figlio frequenti la scuola privata Linus Garden e al compimento del terzo anno di età
l'istituto Gonzaga orientamento bilingue e il padre si obbliga a corrispondere il 50% della retta scolastica annuale, dell'iscrizione e di ogni altra spesa connessa richiesta dall'istituto scolastico. Inoltre, i sig.ri e concordano fin d'ora che il figlio PI Parte_1 Parte_2
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Tribunale di Palermo sez. I civile frequenterà fino alla scuola media secondaria scuole private (a titolo esemplificativo Pt_2
Don Bosco Ranchibile, Gonzaga). prestando fin d'ora il loro consenso all'iscrizione e obbligandosi reciprocamente al pagamento al 50% delle relative rette, spese scolastiche e di istruzione.
6. ATTIVITA' SPORTIVA
Fin d'ora i genitori concordano che il figlio praticherà una attività sportiva che, al momento, è il nuoto, successivamente il tennis e la scuola calcio qualora saranno attività di gradimento del minore.
7. FESTIVITA'
Per le festività Natalizie, secondo consolidate tradizioni delle rispettive famiglie, il minore trascorrerà il 24 dicembre con la madre e il giorno 25 dic. dalle ore 10,00 del mattino fino alle ore16 del successivo giorno 26 dicembre, con pernottamento nella notte intermedia, con il padre.
Per il Capodanno il minore trascorrerà, altemativamente negli anni, con ciascun genitore dal giorno 31.12. ore 10 fino al giorno 01.01 ore 12,00. 1l giorno dell'Epifania il minore trascorrerà
il pranzo con la madre e la cena con il padre.
Resta inteso che restano salvi i diversi accordi che, di volta in volta, i genitori decideranno concordemente di assumere. Inoltre, i genitori concordano di festeggiare insieme la festa di compleanno del minore;
per la Pasqua alternativamente con ciascun genitore, dal sabato mattina ore 9.00 fino al Lunedi dell'Angelo ore 20.30, salvo diversi accordi tra i genitori. Le
ulteriori festività civili e religiose con ciascuno dei genitori secondo il principio dell'alternanza.
8. PERIODO ESTIVO
Nel periodo estivo, il figlio minore - fermo restando il calendario di visite ordinario - trascorrerà
con ciascuno dei genitori due periodi di otto giorni consecutivi, uno nel mese di luglio e l'altro nel mese di agosto, secondo accordi di volta in volta assunti dai genitori;
Resta inteso che entro il giorno 15 del mese di maggio, le parti stabiliranno tra loro il detto calendario estivo (i
- 5 -
Tribunale di Palermo sez. I civile complessivi 16 giorni estivi ), e che nel periodo consecutivo di pertinenza della madre gli incontri settimanali con il padre saranno sospesi.
Ciascuno dei genitori si impegna. qualora trascorra con il figlio periodi di vacanza fuori dal rispettivo luogo di residenza, a comunicare all'altro il luogo dove condurrà il minore ed a fornire recapiti telefonici anche di telefonia fissa, ove possibile, per consentire contatti giornalieri con il figlio. I genitori si impegnano a continuare a mantenere il loro rapporto genitoriale improntato alla fiducia e collaborazione reciproca per promuovere e realizzare al meglio, nella nuova realtà
familiare del figlio, il suo processo di positivo accudimento e sviluppo.
I sig.ri e dichiarano di essere rispettivamente autosufficienti Parte_1 Parte_2
economicamente e, pertanto, di rinunziare ad ogni forma di contribuzione economica reciproca iure proprio. Dichiarano, inoltre, di avere già regolato tra loro ogni diverso rapporto economico
/ patrimoniale. Le Parti dichiarano di essersi restituite vicendevolmente i gioielli che si sono regalati durante il matrimonio e in occasione dello stesso e in particolare la sig.ra ha Pt_1
restituito tutti gli anelli, una collana e un paio di orecchini con smeraldi e il sig. degli Pt_2
orologi.
1 coniugi reciprocamente prestano fin d'ora il loro consenso al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero per uso turistico e di lavoro e la presente servirà quale nulla osta, anche per il figlio minore, per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli.
1 sig.ri e danno atto di avere concordemente assunto la decisione Parte_1 Parte_2
di intraprendere le procedure per aggiungere al cognome del figlio minore anche quello materno.
1 coniugi dichiarano - fatte salve le pattuizioni di cui al presente atto - di non avere reciprocamente più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o causale.”
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Tribunale di Palermo sez. I civile
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...], Parte_1
in data 23/04/1996, e , nato a [...], in data [...]; Parte_2
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 10/09/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 23/12/2022 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo.al n. 432, parte II - serie A - dell'anno 2022);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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Tribunale di Palermo sez. I civile