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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/09/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12110/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. RODOLFI MONIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. DUSHAJ JULJANA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/9/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 5 pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione e divorzio depositato il 9.10.2024, , premesso Parte_1 che in data 30/06/2009 contraeva matrimonio civile in Lonato del Garda (Bs) con CP_1
, dalla cui unione non erano nati figli, domandava pronuncia della separazione giudiziale e
[...] del divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Si si costituiva il resistente che si associava alla domanda sullo status, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
pagina 3 di 5 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparse le parti all'udienza del 18.2.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulla separazione, richiesta dalle parti, decisa con sentenza n.
734/2025 del 20.2.2025.
All'udienza del 18.9.2025, a trattazione scritta, i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c. ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione (18.2.2025), la sentenza di separazione risulta passata in giudicato, è decorso il termine semestrale di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge, in assenza di prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato in Lonato del Garda (Bs) il 30/5/2009, iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune, anno 2009, n. 12, parte I;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Controparte_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
pagina 4 di 5 4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12110/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. RODOLFI MONIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. DUSHAJ JULJANA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/9/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 5 pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione e divorzio depositato il 9.10.2024, , premesso Parte_1 che in data 30/06/2009 contraeva matrimonio civile in Lonato del Garda (Bs) con CP_1
, dalla cui unione non erano nati figli, domandava pronuncia della separazione giudiziale e
[...] del divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Si si costituiva il resistente che si associava alla domanda sullo status, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
pagina 3 di 5 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparse le parti all'udienza del 18.2.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulla separazione, richiesta dalle parti, decisa con sentenza n.
734/2025 del 20.2.2025.
All'udienza del 18.9.2025, a trattazione scritta, i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c. ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione (18.2.2025), la sentenza di separazione risulta passata in giudicato, è decorso il termine semestrale di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge, in assenza di prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato in Lonato del Garda (Bs) il 30/5/2009, iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune, anno 2009, n. 12, parte I;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Controparte_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
pagina 4 di 5 4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 18.9.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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