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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/07/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1256/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco RM RI EM Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1256/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASINETTI Parte_1 C.F._1
ERICA
e
AL CANTU' (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITA LUCA C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
OMOLOGARE CON SENTENZA
La separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
- La dimora coniugale sita in Lomagna (LC) alla Via Milano 24/d unitamente ai mobili ed agli arredi e pertinenze viene assegnata al IG. mentre la IG.ra ha già Parte_1 CP_1 provveduto al cambio della residenza in Correzzana (MB) Via Enrico Fermi n. 5, con diritto della
IG.ra di asportare dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali, ancora ivi giacenti. CP_1
In particolare, il patrimonio mobiliare ed immobiliare dei coniugi è così costituito:
1. Immobile sito a Lomagna (LC) Via Milano n. 24/d, di proprietà, in ragione di 1000/1000, del IG.
poiché bene personale derivante da acquisto del terreno e costruzione dell'immobile Parte_1 prima del matrimonio, unità immobiliare che rimarrà, quindi, di titolarità ed in uso esclusivo al IG.
Parte_1
2. Immobile sito in Correzzana (MB), Via Enrico Fermi n. 5, di proprietà, in ragione di 1000/1000, della IG.ra , unità immobiliare che rimarrà, quindi, di titolarità ed in uso esclusivo CP_1 alla IG.ra ; CP_1
3. Rapporti bancari cointestati accesi presso ECbank SP, per l'importo di € 154.426,13 (al 10 settembre 2024 – doc. n. 2) (euro centocinquantaquattromilaquattrocentoventisei e tredici centesimi)
e pertanto di titolarità, in ragione del 50% ciascuno, dei coniugi;
4. Rapporti bancari cointestati accesi presso SI SP, per l'importo di € 836.812,79 (al 10 settembre
2024 – doc. n. 3) (euro ottocentotrentaseimilaottocentododici e settantanove centesimi) e pertanto di titolarità, in ragione del 50% ciascuno, dei coniugi, già al netto di un giroconto di € 8.000,00 (euro ottomila e zero centesimi) effettuato dalla IG.ra ; importo versato, a titolo di acconto, CP_1 per l'acquisto della predetta unità immobiliare sita in Correzzana (MB), di proprietà in ragione di
1000/1000 della IG.ra che riconosce di dover restituire al marito IG. CP_1 Parte_1 la metà di tale importo e così € 4.000,00 (quattromila euro e zero centesimi), secondo le
[...] condizioni di cui alla scrittura privata del 25 – 27/09/2024, di cui si dirà infra ed allegata al presente ricorso (si v. doc. n. 9);
5. Polizza LIFEPlus Italy FL – IT/000526430/VLV, intestata alla IG.ra per € CP_1
1.053.053,00 (al 10 settembre 2024 - doc. n. 4) (euro unmilionecinquantatremilacinquantatre e zero centesimi), al netto della pratica di rimborso della somma di euro 300.000,00 (trecentomila euro e zero centesimi), già incamerata dalla IG.ra per l'acquisto della predetta unità CP_1 immobiliare sita in Correzzano (MB) alla Via Enrico Fermi n. 5, già di proprietà in ragione di
1000/1000 della IG.ra che rimarrà di esclusiva proprietà di quest'ultima anche dopo CP_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e da destinarsi a sua nuova abitazione, presso la quale la IG.ra trasferirà e radicherà la propria residenza. La IG.ra CP_1 CP_1 riconosce di dover restituire la metà del predetto importo e così € 150.000,00 (euro centocinquantamila e zero centesimi) al marito IG. , secondo le condizioni di cui Parte_1 alla scrittura privata del 25 – 27/09/2024, di cui si dirà infra ed allegata al presente ricorso (si v. doc.
n. 9);
6. La sig.ra riconosce altresì di dover restituire al marito sig. la CP_1 Parte_1 somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila e zero centesimi), somma che ella ebbe a dare alla propria cognata IG.ra , secondo le condizioni di cui alla scrittura privata del Parte_2
25 – 27/09/2024, di cui si dirà infra ed allegata al presente ricorso (si v. doc. n. 9);
7. E' volontà delle parti addivenire ad una equa ripartizione, in ragione del 50% ciascuno, dell'intero patrimonio mobiliare, che ammonta ad Euro 2.044.291,92 (al 10 settembre 2024) (euro duemilioniquarantaquattromiladuecentonovantuno e novantadue centesimi), importo comprensivo dei conti correnti cointestati tra i coniugi e della polizza intestata alla IG.ra , secondo CP_1 le condizioni di cui alla scrittura privata del 25 -27/09/2024, di ci si dirà infra ed allegata al presente ricorso (si. V. doc. n. 9);
8. A ciascun coniuge spetta pertanto la somma di 1.022.145,96 (un milioneventiduemilacentoquarantacinque e novantasei centesimi, oltre, a favore del IG. Parte_1
la somma di € 204.000,00 (duecentoquattromila euro e zero centesimi così determinata di €
[...]
4.000,00 + 150.000,00 + 50.000,00, di cui ai punti 4, 5 e 6) per un totale complessivo pari ad €
1.226.145,96 (€ 1.022.145,96 + € 204.000,00), secondo le condizioni di cui alla scrittura privata del
25 – 27/09/2024, di cui si dirà infra ed allegata al presente ricorso (si v. doc. n. 9);
9. Che il IG. diviene pertanto, a seguito dell'intervenuto accordo tra i coniugi, Parte_1 esclusivo titolare del conto corrente acceso presso la EC AN SP (si v. doc. n. 2) per la somma di € 154.426,13 e di quello acceso presso la SI SP (si v. doc. n. 3) per la somma di € 836.812,79, secondo le condizioni di cui alla scrittura privata 25 – 27/09/2024, di cui si dirà infra ed allegata al presente ricorso (si v. doc. n. 9);
10. Che la IG.ra rimane pertanto esclusiva titolare della polizza LIFEPlus Italy FL – CP_1
IT/000526430/VLV (si v. doc. n. 4) per la somma di € 1.053.053,00, secondo le condizioni di cui alla scrittura privata del 25 – 27/09/2024, di cui si dirà infra ed allegata al presente ricorso (si v. doc. n.
9);
11. Le parti, quindi, dichiarano di aver già provveduto, con separato accordo, alla suddivisione del patrimonio mobiliare ed immobiliare tra di loro, secondo le condizioni ivi pattuite (si v. doc. n. 9);
12. I coniugi ed , alla data del deposito del presente ricorso, hanno Parte_1 CP_1 provveduto a dividersi equamente le suddette somme, secondo quanto oggetto di scrittura privata del
25 – 27/09/2024, che viene rimessa in atti unitamente al presente ricorso (doc. n. 9), con la conseguenza che le parti dichiarano espressamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, in riferimento al patrimonio mobiliare ed immobiliare, e nessun assegno di mantenimento viene richiesto dalle parti in favore dell'uno o dell'altro potendo disporre, entrambi, di una considerevole liquidità;
13. I ricorrenti danno atto di aver definito ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo e di quanto previsto nella scrittura privata del 25 – 27/09/2024 rimessa in atti, da considerarsi in questa sede integralmente richiamata e trascritta (cfr. doc. n. 9);
14. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti dichiarano ai rispettivi difensori di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte all'Ill.mo Tribunale adito in via definitiva e che non vi sarà udienza di comparizione personale.
Le parti dichiarano ai rispettivi difensori di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione.
****
Decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza, rimettere la causa nel ruolo ed autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per acquisirne il parere
PRONUNCIARE
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lomagna (LC);
2. Confermarsi l'assegnazione della ex dimora coniugale (peraltro già di proprietà al 1000/1000 del
IG. ubicata nel Comune di Lomagna (LC) Via Milano 24/d unitamente ai mobili, Parte_1 arredi e pertinenze, a favore del IG. ; Parte_1
3. Dare atto che i coniugi godono di soluzioni abitative autonome ed indipendenti;
4. Dare atto che i coniugi hanno già definito ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, anche in riferimento al matrimonio ed alla convivenza;
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi AL CANTU' hanno contratto con rito concordatario il Parte_1
22/06/1994 a LOMAGNA e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 03/10/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 1/2025 pubblicata il 08/01/2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
LOMAGNA il il 25/06/1994, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1994, parte II, serie A, numero 464;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LOMAGNA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 10/07/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco RM RI EM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco RM RI EM Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1256/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASINETTI Parte_1 C.F._1
ERICA
e
AL CANTU' (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZITA LUCA C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
OMOLOGARE CON SENTENZA
La separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
- La dimora coniugale sita in Lomagna (LC) alla Via Milano 24/d unitamente ai mobili ed agli arredi e pertinenze viene assegnata al IG. mentre la IG.ra ha già Parte_1 CP_1 provveduto al cambio della residenza in Correzzana (MB) Via Enrico Fermi n. 5, con diritto della
IG.ra di asportare dalla casa coniugale i propri beni ed effetti personali, ancora ivi giacenti. CP_1
In particolare, il patrimonio mobiliare ed immobiliare dei coniugi è così costituito:
1. Immobile sito a Lomagna (LC) Via Milano n. 24/d, di proprietà, in ragione di 1000/1000, del IG.
poiché bene personale derivante da acquisto del terreno e costruzione dell'immobile Parte_1 prima del matrimonio, unità immobiliare che rimarrà, quindi, di titolarità ed in uso esclusivo al IG.
Parte_1
2. Immobile sito in Correzzana (MB), Via Enrico Fermi n. 5, di proprietà, in ragione di 1000/1000, della IG.ra , unità immobiliare che rimarrà, quindi, di titolarità ed in uso esclusivo CP_1 alla IG.ra ; CP_1
3. Rapporti bancari cointestati accesi presso ECbank SP, per l'importo di € 154.426,13 (al 10 settembre 2024 – doc. n. 2) (euro centocinquantaquattromilaquattrocentoventisei e tredici centesimi)
e pertanto di titolarità, in ragione del 50% ciascuno, dei coniugi;
4. Rapporti bancari cointestati accesi presso SI SP, per l'importo di € 836.812,79 (al 10 settembre
2024 – doc. n. 3) (euro ottocentotrentaseimilaottocentododici e settantanove centesimi) e pertanto di titolarità, in ragione del 50% ciascuno, dei coniugi, già al netto di un giroconto di € 8.000,00 (euro ottomila e zero centesimi) effettuato dalla IG.ra ; importo versato, a titolo di acconto, CP_1 per l'acquisto della predetta unità immobiliare sita in Correzzana (MB), di proprietà in ragione di
1000/1000 della IG.ra che riconosce di dover restituire al marito IG. CP_1 Parte_1 la metà di tale importo e così € 4.000,00 (quattromila euro e zero centesimi), secondo le
[...] condizioni di cui alla scrittura privata del 25 – 27/09/2024, di cui si dirà infra ed allegata al presente ricorso (si v. doc. n. 9);
5. Polizza LIFEPlus Italy FL – IT/000526430/VLV, intestata alla IG.ra per € CP_1
1.053.053,00 (al 10 settembre 2024 - doc. n. 4) (euro unmilionecinquantatremilacinquantatre e zero centesimi), al netto della pratica di rimborso della somma di euro 300.000,00 (trecentomila euro e zero centesimi), già incamerata dalla IG.ra per l'acquisto della predetta unità CP_1 immobiliare sita in Correzzano (MB) alla Via Enrico Fermi n. 5, già di proprietà in ragione di
1000/1000 della IG.ra che rimarrà di esclusiva proprietà di quest'ultima anche dopo CP_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e da destinarsi a sua nuova abitazione, presso la quale la IG.ra trasferirà e radicherà la propria residenza. La IG.ra CP_1 CP_1 riconosce di dover restituire la metà del predetto importo e così € 150.000,00 (euro centocinquantamila e zero centesimi) al marito IG. , secondo le condizioni di cui Parte_1 alla scrittura privata del 25 – 27/09/2024, di cui si dirà infra ed allegata al presente ricorso (si v. doc.
n. 9);
6. La sig.ra riconosce altresì di dover restituire al marito sig. la CP_1 Parte_1 somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila e zero centesimi), somma che ella ebbe a dare alla propria cognata IG.ra , secondo le condizioni di cui alla scrittura privata del Parte_2
25 – 27/09/2024, di cui si dirà infra ed allegata al presente ricorso (si v. doc. n. 9);
7. E' volontà delle parti addivenire ad una equa ripartizione, in ragione del 50% ciascuno, dell'intero patrimonio mobiliare, che ammonta ad Euro 2.044.291,92 (al 10 settembre 2024) (euro duemilioniquarantaquattromiladuecentonovantuno e novantadue centesimi), importo comprensivo dei conti correnti cointestati tra i coniugi e della polizza intestata alla IG.ra , secondo CP_1 le condizioni di cui alla scrittura privata del 25 -27/09/2024, di ci si dirà infra ed allegata al presente ricorso (si. V. doc. n. 9);
8. A ciascun coniuge spetta pertanto la somma di 1.022.145,96 (un milioneventiduemilacentoquarantacinque e novantasei centesimi, oltre, a favore del IG. Parte_1
la somma di € 204.000,00 (duecentoquattromila euro e zero centesimi così determinata di €
[...]
4.000,00 + 150.000,00 + 50.000,00, di cui ai punti 4, 5 e 6) per un totale complessivo pari ad €
1.226.145,96 (€ 1.022.145,96 + € 204.000,00), secondo le condizioni di cui alla scrittura privata del
25 – 27/09/2024, di cui si dirà infra ed allegata al presente ricorso (si v. doc. n. 9);
9. Che il IG. diviene pertanto, a seguito dell'intervenuto accordo tra i coniugi, Parte_1 esclusivo titolare del conto corrente acceso presso la EC AN SP (si v. doc. n. 2) per la somma di € 154.426,13 e di quello acceso presso la SI SP (si v. doc. n. 3) per la somma di € 836.812,79, secondo le condizioni di cui alla scrittura privata 25 – 27/09/2024, di cui si dirà infra ed allegata al presente ricorso (si v. doc. n. 9);
10. Che la IG.ra rimane pertanto esclusiva titolare della polizza LIFEPlus Italy FL – CP_1
IT/000526430/VLV (si v. doc. n. 4) per la somma di € 1.053.053,00, secondo le condizioni di cui alla scrittura privata del 25 – 27/09/2024, di cui si dirà infra ed allegata al presente ricorso (si v. doc. n.
9);
11. Le parti, quindi, dichiarano di aver già provveduto, con separato accordo, alla suddivisione del patrimonio mobiliare ed immobiliare tra di loro, secondo le condizioni ivi pattuite (si v. doc. n. 9);
12. I coniugi ed , alla data del deposito del presente ricorso, hanno Parte_1 CP_1 provveduto a dividersi equamente le suddette somme, secondo quanto oggetto di scrittura privata del
25 – 27/09/2024, che viene rimessa in atti unitamente al presente ricorso (doc. n. 9), con la conseguenza che le parti dichiarano espressamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, in riferimento al patrimonio mobiliare ed immobiliare, e nessun assegno di mantenimento viene richiesto dalle parti in favore dell'uno o dell'altro potendo disporre, entrambi, di una considerevole liquidità;
13. I ricorrenti danno atto di aver definito ogni altro rapporto di natura patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo e di quanto previsto nella scrittura privata del 25 – 27/09/2024 rimessa in atti, da considerarsi in questa sede integralmente richiamata e trascritta (cfr. doc. n. 9);
14. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti dichiarano ai rispettivi difensori di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte all'Ill.mo Tribunale adito in via definitiva e che non vi sarà udienza di comparizione personale.
Le parti dichiarano ai rispettivi difensori di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione.
****
Decorsi i termini di legge dalla data dell'udienza, rimettere la causa nel ruolo ed autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per acquisirne il parere
PRONUNCIARE
Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lomagna (LC);
2. Confermarsi l'assegnazione della ex dimora coniugale (peraltro già di proprietà al 1000/1000 del
IG. ubicata nel Comune di Lomagna (LC) Via Milano 24/d unitamente ai mobili, Parte_1 arredi e pertinenze, a favore del IG. ; Parte_1
3. Dare atto che i coniugi godono di soluzioni abitative autonome ed indipendenti;
4. Dare atto che i coniugi hanno già definito ogni rapporto di natura patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, anche in riferimento al matrimonio ed alla convivenza;
5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi AL CANTU' hanno contratto con rito concordatario il Parte_1
22/06/1994 a LOMAGNA e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 03/10/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 1/2025 pubblicata il 08/01/2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
LOMAGNA il il 25/06/1994, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1994, parte II, serie A, numero 464;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LOMAGNA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 10/07/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco RM RI EM