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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11894 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli - Sesta Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. BR CONTI applicato ex art. 3 D.L. 117/2025 conv. in L. 148/2025 ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 19488/2023 promossa da:
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: , rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4
dall'avv. BOSONE GAETANO e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, via Tommaso Caravita nr. 25
APPELLANTI
contro
(c.f. Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t. non costituito in P.IVA_1 CP_2
giudizio
APPELLATO
avente ad oggetto: altri rapporti condominiali pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE APPELLANTE
Il sottoscritto Avv. AN NE, difensore dei sigg.ri , Parte_1
, e nel procedimento Parte_2 Parte_3 Parte_4
in epigrafe si riporta al proprio atto di appello chiedendone l'integrale accoglimento, e, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace
di Napoli Dott. Paolo Cantile il 31.07.2023, n. 34091/2023, condannare il in persona del legale rsapp.te Controparte_3
p.t. al pagamento per intero delle spese legali di primo grado come da nota spese allegata, o in quella diversa cifra che verrà ritenuta di giustizia, oltre IVA
e CPA e spese forfettarie come per legge con distrazione, nonché le spese e competenze professionali del presente grado di giudizio come da nota spese allegata, con attribuzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c. i sig.ri , Parte_1
e convenivano Parte_2 Parte_3 Parte_4
avanti l'intestato Tribunale il Controparte_4
al fine di ottenere la parziale riforma della sentenza n. 34091/2023,
[...]
pronunciata il 31.07.23 e pubblicata il 09.08.23 nella causa R.G. 66021/2023 dal
Giudice di Pace di Napoli, nella parte in cui il giudice di primo grado aveva compensato le spese di lite e chiedendo che al pagamento delle stesse fosse condannato per intero il soccombente. CP_1
pagina 2 di 7 A fondamento della propria domanda esponevano quanto segue:
- il Condominio otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle quote condominiali relative agli immobili di proprietà degli odierni appellanti (scala A int. 38,63, 66 e scala B int. 2, 3, 8, 14,
15, 17, 27) per l'importo di € 3.740,68;
- i sig.ri opponevano il predetto decreto ingiuntivo deducendo Parte_1
che, in pendenza del procedimento monitorio, avevano provveduto a pagare tutte le somme richieste anche se non dovute, perché non deliberate;
- si costituiva in causa il deducendo che non corrispondeva CP_1
al vero la circostanza che i sig.ri avessero pagato integralmente Parte_1
quanto da loro dovuto in quanto residuavano le somme azionate con precetto,
pari ad € 1.066,19 per compensi professionali liquidati in decreto e altri importi residuali;
- che gli appellanti avevano sostenuto in primo grado l'illegittimità
dell'emissione del decreto ingiuntivo in quanto la sorte capitale del credito era stata pagata prima dell'emissione dell'ingiunzione e tale argomentazione era stata condivisa dal GdP;
- che nonostante il giudice di prime cure avesse condiviso il percorso giuridico proposto dagli opponenti non aveva però liquidato le spese secondo il principio di soccombenza, ritenendo di compensarle.
Ciò premesso in fatto gli appellanti sostenevano che il GdP avrebbe operato una violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
disponendo la compensazione delle spese fuori dalle ipotesi contemplate dal pagina 3 di 7 predetto art. 92 c.p.c. e con una motivazione tautologica e del tutto sganciata dall'esito del giudizio.
II. Pur ritualmente intimato presso il procuratore costituito in primo grado, non si costituiva nel presente procedimento il appellato e, CP_1
pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
III. Senza ulteriore attività istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28.11.25, con riserva di deposito della sentenza nel termine ex art. 281sexies, comma 3, c.p.c..
IV. L'appello è fondato.
IV.
1. Non vi è dubbio che la soccombenza nel procedimento di prime cure sia in capo al convenuto, infatti il GdP ha accolto CP_1
l'opposizione degli odierni appellanti e revocato il decreto ingiuntivo opposto,
pur tuttavia, nonostante la soccombenza dell'appellato, ha ritenuto di compensare interamente le spese di lite “tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate, del contegno delle parti”. L'art. 92
c.p.c. prevede che il giudice possa compensare, in tutto o in parte, le spese solo nei seguenti casi:
- soccombenza reciproca;
- assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
- altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (a seguito di Corte Cost.
77/2018).
Esclusa nella fattispecie la soccombenza reciproca e non risultando la sussistenza di una assoluta novità della questione trattata o di un mutamento pagina 4 di 7 della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, avuto riguardo all'oggetto del giudizio che riguardava una comune causa di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali, non comportante,
peraltro, particolare difficoltà nell'unica questione prospettata, attinente al pagamento dell'importo portato dal d.i. opposto prima della sua emissione,
rimane da vagliare la sussistenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Sul
punto non può ritenersi sufficiente la motivazione del giudice di prime cure in quanto è proprio la natura comune delle questioni trattate a rendere evidente la mancanza delle ragioni di compensazione e nessuna valenza può avere il valore della controversia, che non impedisce la condanna alle spese della parte soccombente;
quanto al contegno delle parti il GdP non motiva in alcun modo quale sia tale contegno idoneo a giustificare la compensazione (tenuto conto che la parte opponente, che ha promosso il giudizio, è risultata la parte che ha avuto ragione, di talché sicuramente non ha abusato dello strumento processuale). La Corte di legittimità ha confermato che “la scelta di compensare le spese in presenza delle «gravi ed eccezionali ragioni» … può estendersi alla considerazione della “peculiarità” che contraddistingua una determinata fattispecie, ma una tale statuizione resta censurabile, per difetto di coerenza e razionalità, in relazione alla motivazione che la sorregge”. (Cass. n.
21290/2025; Cass. n. 17816/2019).
In accoglimento del motivo di impugnazione la sentenza di prime cure deve essere parzialmente riformata e il appellato deve essere CP_1
condannato alle spese di lite come da nota spese allegata dagli appellanti pagina 5 di 7 (procedimenti avanti il Giudice di Pace - scaglione € 1.100-5.200, valori minimi per tutte le fasi previste dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.).
Quanto al chiesto aumento lo stesso spetta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 2 e 4, comma 4 D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, avendo il legale difeso più parti, ma senza che ciò comportasse l'esame di specifiche questioni di fatto e diritto1. Pertanto risulta un compenso totale a cui aggiungere gli accessori di legge pari ad € 841,89, da distrarsi a favore dell'avv.
AN NE, dichiaratosi antistatario.
V. Quanto alle spese di lite del presente giudizio di appello, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa al parametro minimo, stante la semplicità dell'unica questione oggetto del giudizio e la mancata costituzione dell'appellato con conseguente ridotta attività difensiva, con riferimento al valore di causa (scaglione € 1.101 -5.200 - cause avanti al Tribunale ) per tutte le fasi previste dal citato D.M. e con l'aumento determinato come sopra che,
peraltro, non è più a discrezione del giudice ma obbligatorio per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.23.
pagina 6 di 7 -
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Napoli, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia nel presente giudizio del appellato;
CP_1
2) in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza del Giudice
di Pace di Napoli nr. 34091/2023 del 31.07.23 (pubblicata il 09.08.23) condanna il in Napoli a rimborsare agli Controparte_3
attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
le spese di lite del procedimento di primo grado liquidate in € 841,89
[...]
per compensi, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge, se dovute,
con distrazione a favore dell'avv. AN NE dichiaratosi antistatario;
3) condanna il appellato a rifondere agli appellanti le spese di lite CP_1
del presente grado che liquida in € 174 per esborsi, € 1.699,75 per compensi,
oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge, se dovute, con distrazione a favore dell'avv. AN NE che ne ha chiesto attribuzione.
Napoli, 16/12/2025
Il Giudice applicato
BR CO
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 10367/2024: ”a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4″ comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c);
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli - Sesta Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. BR CONTI applicato ex art. 3 D.L. 117/2025 conv. in L. 148/2025 ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 19488/2023 promossa da:
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: , rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4
dall'avv. BOSONE GAETANO e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Napoli, via Tommaso Caravita nr. 25
APPELLANTI
contro
(c.f. Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t. non costituito in P.IVA_1 CP_2
giudizio
APPELLATO
avente ad oggetto: altri rapporti condominiali pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE APPELLANTE
Il sottoscritto Avv. AN NE, difensore dei sigg.ri , Parte_1
, e nel procedimento Parte_2 Parte_3 Parte_4
in epigrafe si riporta al proprio atto di appello chiedendone l'integrale accoglimento, e, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace
di Napoli Dott. Paolo Cantile il 31.07.2023, n. 34091/2023, condannare il in persona del legale rsapp.te Controparte_3
p.t. al pagamento per intero delle spese legali di primo grado come da nota spese allegata, o in quella diversa cifra che verrà ritenuta di giustizia, oltre IVA
e CPA e spese forfettarie come per legge con distrazione, nonché le spese e competenze professionali del presente grado di giudizio come da nota spese allegata, con attribuzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c. i sig.ri , Parte_1
e convenivano Parte_2 Parte_3 Parte_4
avanti l'intestato Tribunale il Controparte_4
al fine di ottenere la parziale riforma della sentenza n. 34091/2023,
[...]
pronunciata il 31.07.23 e pubblicata il 09.08.23 nella causa R.G. 66021/2023 dal
Giudice di Pace di Napoli, nella parte in cui il giudice di primo grado aveva compensato le spese di lite e chiedendo che al pagamento delle stesse fosse condannato per intero il soccombente. CP_1
pagina 2 di 7 A fondamento della propria domanda esponevano quanto segue:
- il Condominio otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento delle quote condominiali relative agli immobili di proprietà degli odierni appellanti (scala A int. 38,63, 66 e scala B int. 2, 3, 8, 14,
15, 17, 27) per l'importo di € 3.740,68;
- i sig.ri opponevano il predetto decreto ingiuntivo deducendo Parte_1
che, in pendenza del procedimento monitorio, avevano provveduto a pagare tutte le somme richieste anche se non dovute, perché non deliberate;
- si costituiva in causa il deducendo che non corrispondeva CP_1
al vero la circostanza che i sig.ri avessero pagato integralmente Parte_1
quanto da loro dovuto in quanto residuavano le somme azionate con precetto,
pari ad € 1.066,19 per compensi professionali liquidati in decreto e altri importi residuali;
- che gli appellanti avevano sostenuto in primo grado l'illegittimità
dell'emissione del decreto ingiuntivo in quanto la sorte capitale del credito era stata pagata prima dell'emissione dell'ingiunzione e tale argomentazione era stata condivisa dal GdP;
- che nonostante il giudice di prime cure avesse condiviso il percorso giuridico proposto dagli opponenti non aveva però liquidato le spese secondo il principio di soccombenza, ritenendo di compensarle.
Ciò premesso in fatto gli appellanti sostenevano che il GdP avrebbe operato una violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
disponendo la compensazione delle spese fuori dalle ipotesi contemplate dal pagina 3 di 7 predetto art. 92 c.p.c. e con una motivazione tautologica e del tutto sganciata dall'esito del giudizio.
II. Pur ritualmente intimato presso il procuratore costituito in primo grado, non si costituiva nel presente procedimento il appellato e, CP_1
pertanto, se ne deve dichiarare la contumacia.
III. Senza ulteriore attività istruttoria la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28.11.25, con riserva di deposito della sentenza nel termine ex art. 281sexies, comma 3, c.p.c..
IV. L'appello è fondato.
IV.
1. Non vi è dubbio che la soccombenza nel procedimento di prime cure sia in capo al convenuto, infatti il GdP ha accolto CP_1
l'opposizione degli odierni appellanti e revocato il decreto ingiuntivo opposto,
pur tuttavia, nonostante la soccombenza dell'appellato, ha ritenuto di compensare interamente le spese di lite “tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate, del contegno delle parti”. L'art. 92
c.p.c. prevede che il giudice possa compensare, in tutto o in parte, le spese solo nei seguenti casi:
- soccombenza reciproca;
- assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
- altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (a seguito di Corte Cost.
77/2018).
Esclusa nella fattispecie la soccombenza reciproca e non risultando la sussistenza di una assoluta novità della questione trattata o di un mutamento pagina 4 di 7 della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, avuto riguardo all'oggetto del giudizio che riguardava una comune causa di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali, non comportante,
peraltro, particolare difficoltà nell'unica questione prospettata, attinente al pagamento dell'importo portato dal d.i. opposto prima della sua emissione,
rimane da vagliare la sussistenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Sul
punto non può ritenersi sufficiente la motivazione del giudice di prime cure in quanto è proprio la natura comune delle questioni trattate a rendere evidente la mancanza delle ragioni di compensazione e nessuna valenza può avere il valore della controversia, che non impedisce la condanna alle spese della parte soccombente;
quanto al contegno delle parti il GdP non motiva in alcun modo quale sia tale contegno idoneo a giustificare la compensazione (tenuto conto che la parte opponente, che ha promosso il giudizio, è risultata la parte che ha avuto ragione, di talché sicuramente non ha abusato dello strumento processuale). La Corte di legittimità ha confermato che “la scelta di compensare le spese in presenza delle «gravi ed eccezionali ragioni» … può estendersi alla considerazione della “peculiarità” che contraddistingua una determinata fattispecie, ma una tale statuizione resta censurabile, per difetto di coerenza e razionalità, in relazione alla motivazione che la sorregge”. (Cass. n.
21290/2025; Cass. n. 17816/2019).
In accoglimento del motivo di impugnazione la sentenza di prime cure deve essere parzialmente riformata e il appellato deve essere CP_1
condannato alle spese di lite come da nota spese allegata dagli appellanti pagina 5 di 7 (procedimenti avanti il Giudice di Pace - scaglione € 1.100-5.200, valori minimi per tutte le fasi previste dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.).
Quanto al chiesto aumento lo stesso spetta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 2 e 4, comma 4 D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, avendo il legale difeso più parti, ma senza che ciò comportasse l'esame di specifiche questioni di fatto e diritto1. Pertanto risulta un compenso totale a cui aggiungere gli accessori di legge pari ad € 841,89, da distrarsi a favore dell'avv.
AN NE, dichiaratosi antistatario.
V. Quanto alle spese di lite del presente giudizio di appello, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo ex
D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa al parametro minimo, stante la semplicità dell'unica questione oggetto del giudizio e la mancata costituzione dell'appellato con conseguente ridotta attività difensiva, con riferimento al valore di causa (scaglione € 1.101 -5.200 - cause avanti al Tribunale ) per tutte le fasi previste dal citato D.M. e con l'aumento determinato come sopra che,
peraltro, non è più a discrezione del giudice ma obbligatorio per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.23.
pagina 6 di 7 -
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Napoli, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia nel presente giudizio del appellato;
CP_1
2) in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza del Giudice
di Pace di Napoli nr. 34091/2023 del 31.07.23 (pubblicata il 09.08.23) condanna il in Napoli a rimborsare agli Controparte_3
attori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
le spese di lite del procedimento di primo grado liquidate in € 841,89
[...]
per compensi, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge, se dovute,
con distrazione a favore dell'avv. AN NE dichiaratosi antistatario;
3) condanna il appellato a rifondere agli appellanti le spese di lite CP_1
del presente grado che liquida in € 174 per esborsi, € 1.699,75 per compensi,
oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge, se dovute, con distrazione a favore dell'avv. AN NE che ne ha chiesto attribuzione.
Napoli, 16/12/2025
Il Giudice applicato
BR CO
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 10367/2024: ”a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4″ comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c);