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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 427/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 427/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GORI GUIDO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PIACENTINO PAOLO APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da nota depositata ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con le ingiunzioni ex RD 630/1910 nn.20190041159830000017262 del
21.06.2019, 20190041159830000079252 del 21.06.2019,
20190041159830000274424 del 21.06.2019, 2019004159830000019888 del
21.06.2019, 20190041159830000130828 del 21.06.2019,
20190041159830000001080 del 21.06.2019, 20190041159830000002808 del
21.06.2019, 20190041159830000000373 del 21.06.2019,
pagina 1 di 9 20190041159830000318212 del 21.06.2019, 20190041159830000007151 del
21.06.2019, 20190041159830000000171 del 21.06.2019,
20190041159830000003010 del 21.06.2019 e 20190041160820000000171 del 03.07.2019, il intimava alla Controparte_1 Parte_1
il pagamento di complessivi euro € 364.440,04 quali sanzioni per la ripetuta violazione dell'art. 7 co. 9 e 14 C.d.S. per accesso non autorizzato a zone a traffico limitato.
opponendosi alle ingiunzioni, esponeva di avere svolto nel Parte_1
Comune di attività di corriere espresso per conto di SDA CP_1 [...]
, per mezzo di furgoni noleggiati presso terzi;
dovendo parte delle CP_2
consegne avvenire all'interno della ZTL, aveva ottenuto inizialmente, dalla società dei permessi di accesso temporanei, e successivamente, in CP_3
data 30.11.2016, il permesso annuale definitivo per alcuni mezzi, le cui targhe erano state all'uopo comunicate. Nel periodo prenatalizio dell'anno 2016, aveva ricevuto da alcune società di noleggio nuovi furgoni, alcuni dei quali avrebbero dovuto accedere alla ZTL, ma le cui targhe non erano state comunicate a ragion per cui alle società di noleggio - in qualità di CP_3
proprietarie dei veicoli - erano stati notificati migliaia di verbali di contestazione per la medesima violazione dell'art. 7 co. 9 e 14 c. strada, poi successivamente rinotificati alla Parte_1
Al fine di ottenere l'annullamento delle ingiunzioni, l'opponente dava atto di aver presentato richiesta di riesame in autotutela il 4.4.2017 e di aver partecipato a diversi incontri presso il Comando di Polizia Municipale del di a seguito di uno dei quali era stato convenuto, su CP_1 CP_1
indicazione del dott. funzionario della Polizia Municipale, di Persona_1
presentare un'istanza di transazione, a mezzo della quale l'attrice si sarebbe assunta l'onere di pagare la sanzione pecuniaria comminata con il solo primo verbale di contestazione e tutte le spese vive degli ulteriori verbali notificati e pagina 2 di 9 notificandi, rinunciando a proporre ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto, purché il provvedesse ad annullare tutti i verbali, ad eccezione del CP_1
primo. Poiché, tuttavia, il Prefetto non aveva concesso il nulla-osta ai fini dell'accoglimento dell'istanza di transazione, era stata presa in considerazione, nel corso di un altro incontro alla presenza del Persona_1
una soluzione alternativa, consistitene nella emissione, da parte del CP_1
di atti di ingiunzione e nella successiva opposizione di innanzi al Parte_1
Tribunale competente, presso il quale il si sarebbe costituito e CP_1
avrebbe aderito alla domanda formulata da dal contenuto analogo Parte_1
alla predetta istanza di transazione. L'opponente chiedeva pertanto l'annullamento delle ingiunzioni, con riconoscimento del suo obbligo di corrispondere a favore del la sanzione pecuniaria relativa al primo CP_1
verbale di contestazione, nonché tutte le spese amministrative relative ai verbali indicati negli atti di ingiunzione oggetto di annullamento con modalità
e tempistiche di pagamento da determinarsi, con integrale compensazione delle spese del giudizio nell'ipotesi in cui il avesse Controparte_1
aderito alla domanda di annullamento degli atti impugnati in conformità degli accordi previamente raggiunti, o diversamente, col favore delle spese e degli onorari.
Nella contumacia del con sentenza n. 1864/21 il Tribunale rigettava CP_1
l'opposizione.
Il primo giudice osservava che la commissione delle violazioni non era stata contestata dall'opponente, che neppure aveva impugnato i relativi verbali di accertamento;
che non costituivano fatto estintivo dell'obbligo di pagamento delle sanzioni le trattative intercorse con il in persona del CP_1
funzionario della PM al fine di definire in via transattiva la Persona_1
pretesa creditoria dell'ente. Il fatto che, una volta impedita la transazione dal diniego prefettizio, avrebbe fatto seguito l'accordo con il nel senso CP_1
pagina 3 di 9 che questo, proposte le opposizioni, si sarebbe costituito e avrebbe aderito alla domanda di annullamento formulata dalla , realizzando in tal senso Parte_1
una transazione giudiziale tale da consentire di poter prescindere dal nulla- osta prefettizio, ugualmente non consentiva l'accoglimento dell'opposizione poiché, stante la contumacia del l'asserito accordo non era stato CP_1
formalizzato e definito giudizialmente. Peraltro, parte attrice non aveva allegato alcun documento dal quale fosse possibile desumere l'impegno prossimo di controparte di aderire alle domande formulate in giudizio, dimodoché l'assunto non risultava corroborato da alcun elemento di prova. I rapporti intercorsi tra le parti non potevano poi ritenersi tali da generare un affidamento giuridicamente rilevante affinché la controversia trovasse composizione secondo le modalità prospettate dalla né Parte_1
considerarsi validi motivi di opposizione delle richiamate ingiunzioni, in ordine alle la società opponente non aveva dedotto alcun aspetto di illegittimità.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante censurava i << motivi affermati dal giudice di primo grado posti a base della sua decisione di ritenere non documentato
l'impegno del a tener fede all'accordo transattivo Controparte_1
intercorso con la ; con il secondo lamentava << Parte_1
l'omessa motivazione sulle diverse argomentazioni giuridiche relative all'anno delle ordinanze ingiunzioni per la contumacia del . CP_1
Ritualmente rinnovata, come da ordinanza del 9.5.2023, la notificazione dell'appello, il rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 10.9.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note.
2)E' opportuno premettere che, alla luce dei principi di cui alla pronuncia n.
23445/21 della S.C., la prima notificazione dell'appello è risultata nulla pagina 4 di 9 poiché effettuata via PEC all'indirizzo IPA del laddove l'ente è CP_1
risultato essere stato già iscritto nel Registro delle PPAA sin dal 21.12.2015, presso il quale è stata dunque ritualmente effettuata la rinnovazione della notificazione ordinata dalla Corte ex art. 291 cpc.
La medesima nullità sussiste anche in relazione alla notifica dell'atto introduttivo del inizio di primo grado, tuttavia, per il principio ex art. 161 cpc di conversione delle nullità della sentenza in motivi di gravame, essendo rimasto contumace il ritualmente citato in appello, detta nullità CP_1
afferente al giudizio di primo grado non produce alcun effetto.
3)Con il primo motivo di appello la deduce di avere appreso della Parte_1
necessità dell'assenso della alla transazione prospettata dal CP_4 CP_1
solo in un secondo tempo;
di essere estranea agli atti intercorsi fra e CP_1
, tanto che sarebbe stato opportuno chiamare in causa quest'ultima, CP_4
come disposto nel del tutto analogo procedimento NRG 19687/19 pendente dinanzi a diverso GI;
che in quel giudizio il sentito quale teste, Persona_1
aveva confermato tutte le circostanze allegate dalla Non si Parte_1
comprendeva allora, secondo l'appellante, come il primo giudice avesse potuto escludere l'esistenza di un <affidamento giuridicamente rilevante in capo alla per la definizione della vertenza secondo le Parte_1
specifiche pattuizioni intercorse con il : affidamento che Controparte_1
ha generato la determinazione in capo all'odierna appellante a non impugnare i verbali di contestazione… senza minimamente voler considerare come l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni fosse atto voluto EO accettato dal comune stesso in quanto concordato con la logica coop
. Parte_1
Il motivo è infondato.
pagina 5 di 9 E' un fatto che, come rilevato dal Tribunale, nessuna transazione fra il
(di certo non rappresentato dal e la sia stata CP_1 Persona_1 Parte_1
conclusa.
E' poi il caso di ricordare che anche per il contratto di transazione, se concluso da una pubblica amministrazione, la forma scritta è prevista ad substantiam (v. fra le tante Cass. 26047/05).
Non si comprende poi in che modo l'allegata aspettativa della di Parte_1
poter addivenire ad una transazione del possa avere ingenerato un CP_1
<> idoneo a fondare l'annullamento, da parte del giudice, delle ingiunzioni di pagamento.
Il tema della buona fede e dell'affidamento sulla liceità della propria condotta ingenerato dalla PA nel trasgressore, rilevante agli effetti dell'art. 3 L. 689/91, riguarda infatti lo stato soggettivo dell'agente al momento della commissione dell'illecito.
Nel caso in esame la assume di avere confidato nella possibilità di Parte_1
raggiungere una transazione solo dopo la commissione delle infrazioni, dovute alla propria dimenticanza -integrante incontestatamente l'elemento soggettivo della colpa- e allo scopo di mitigarne le conseguenze economiche.
Tanto meno, ricevuti i primi verbali di accertamento delle violazioni,
l'aspettativa di definire transattivamente la vicenda avrebbe potuto giustificare, sotto l'aspetto della buona fede del trasgressore, la commissione, nel frattempo, di ulteriori, analoghe violazioni. Per tali ragioni non è condivisibile la sentenza di altro giudice del Tribunale di Bologna, prodotta dall'appellante, che ha accolto l'opposizione della ad altre Parte_2
ingiunzioni di pagamento, e quindi ridotto la somma dovuta in misura corrispondente a quella della transazione mancata, ritenendo che le condotta della fossero state <determinate dalla buona fede…La società, Parte_1
infatti, poneva, relativamente al periodo di accertamento delle ingiunzioni qui
pagina 6 di 9 opposte - cioè da luglio a dicembre 2017 - un forte affidamento sull'esito fecondo delle trattative>>.
In conclusione, il fatto che detta transazione non sia stata stipulata non spiega nessun effetto sull'oggetto del presente giudizio, costituito dall'accertamento delle violazioni, e della mancanza di eventi successivi estintivi dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, quale sarebbe stata la transazione.
Né l'appellante ha mai neppure accennato ad una responsabilità risarcitoria del ai sensi dell'art. 1337 cc per avere ingiustificatamente interrotto CP_1
trattative volte al componimento bonario della vicenda.
4)E' infondato anche il secondo motivo di appello con il quale la Parte_1
sostiene che il giudice avrebbe dovuto trarre argomenti per annullare le ingiunzioni di pagamento, dal contegno processuale del rimasto CP_1
“deliberatamente” contumace anche negli altri analoghi 12 giudizi di opposizione ad ingiunzioni emesse per le medesime violazioni poste in essere nello stesso arco temporale.
Tale comportamento, secondo l'appellante, sarebbe espressione di << assoluta lealtà e collaborazione nell'ottemperanza degli accordi raggiunti>> tanto che l'ente aveva anche rinunciato al pignoramento presso terzi intrapreso contro la Parte_1
Osserva la Corte che il Comune sarà sempre libero di non mettere in esecuzione o di rinunciare ai propri crediti;
rimane il fatto che il presente giudizio ha ad oggetto la verifica dell'esistenza di tali crediti, ed il CP_1
non ha posto in essere alcun atto idoneo ad impedirne il positivo accertamento.
Contrariamente a quanto si legge nell'atto di appello, nessuna norma attribuisce effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa alla contumacia della PA creditrice nel relativo giudizio di pagina 7 di 9 opposizione;
insegna al contrario, la S.C. (Cass.24691/18, 4898/15,17696/07) che il giudice deve comunque procedere all'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria sulla scorta degli elementi probatori acquisiti al giudizio.
Va allora osservato che non è in discussione l'avvenuta commissione delle violazioni del codice della strada fondanti l'emissione delle ingiunzioni di pagamento.
Nonostante il non costituitosi in primo grado, non abbia prodotto CP_1
documentazione attestante la commissione degli illeciti, è stata la Parte_1
ad ammetterla espressamente nel proprio atto di opposizione, così come rilevato dal Tribunale con statuizione non oggetto di appello, e d'altronde del tutto corretta.
Per quanto, nella parte finale dell'atto di appello, la abbia Parte_1
richiamato il pacifico principio per il quale è onere della PA fornire la prova della commissione degli illeciti amministrativi, rimane il fatto che, nel caso di specie, tale prova è stata fornita dalla stessa che non ha dedotto, Parte_1
quale motivo di opposizione, la mancata commissione delle violazioni, e la ha anzi espressamente ammessa, invocando piuttosto fatti successivi agli illeciti cui ha ritenuto, ma, come si è visto, infondatamente, ricollegarsi efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento delle sanzioni.
Stante il principio di acquisizione della prova, a nulla rileva che, nel caso di specie, la prova degli illeciti sia stata fornita dall'opponente anziché dal
CP_1
Neppure è stato mai contestato dalla di essere il soggetto Parte_1
astrattamente tenuto al pagamento delle sanzioni.
4)L'appello va quindi rigettato, nulla dovendo provvedersi sulle spese stante la contumacia del CP_1
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla
[...]
nei confronti del avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Bologna n. 1863/21.
Nulla per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17
L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 14.1.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Mariacolomba Giuliano Presidente rel. dott. Pietro Iovino Consigliere dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 427/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GORI GUIDO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PIACENTINO PAOLO APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da nota depositata ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con le ingiunzioni ex RD 630/1910 nn.20190041159830000017262 del
21.06.2019, 20190041159830000079252 del 21.06.2019,
20190041159830000274424 del 21.06.2019, 2019004159830000019888 del
21.06.2019, 20190041159830000130828 del 21.06.2019,
20190041159830000001080 del 21.06.2019, 20190041159830000002808 del
21.06.2019, 20190041159830000000373 del 21.06.2019,
pagina 1 di 9 20190041159830000318212 del 21.06.2019, 20190041159830000007151 del
21.06.2019, 20190041159830000000171 del 21.06.2019,
20190041159830000003010 del 21.06.2019 e 20190041160820000000171 del 03.07.2019, il intimava alla Controparte_1 Parte_1
il pagamento di complessivi euro € 364.440,04 quali sanzioni per la ripetuta violazione dell'art. 7 co. 9 e 14 C.d.S. per accesso non autorizzato a zone a traffico limitato.
opponendosi alle ingiunzioni, esponeva di avere svolto nel Parte_1
Comune di attività di corriere espresso per conto di SDA CP_1 [...]
, per mezzo di furgoni noleggiati presso terzi;
dovendo parte delle CP_2
consegne avvenire all'interno della ZTL, aveva ottenuto inizialmente, dalla società dei permessi di accesso temporanei, e successivamente, in CP_3
data 30.11.2016, il permesso annuale definitivo per alcuni mezzi, le cui targhe erano state all'uopo comunicate. Nel periodo prenatalizio dell'anno 2016, aveva ricevuto da alcune società di noleggio nuovi furgoni, alcuni dei quali avrebbero dovuto accedere alla ZTL, ma le cui targhe non erano state comunicate a ragion per cui alle società di noleggio - in qualità di CP_3
proprietarie dei veicoli - erano stati notificati migliaia di verbali di contestazione per la medesima violazione dell'art. 7 co. 9 e 14 c. strada, poi successivamente rinotificati alla Parte_1
Al fine di ottenere l'annullamento delle ingiunzioni, l'opponente dava atto di aver presentato richiesta di riesame in autotutela il 4.4.2017 e di aver partecipato a diversi incontri presso il Comando di Polizia Municipale del di a seguito di uno dei quali era stato convenuto, su CP_1 CP_1
indicazione del dott. funzionario della Polizia Municipale, di Persona_1
presentare un'istanza di transazione, a mezzo della quale l'attrice si sarebbe assunta l'onere di pagare la sanzione pecuniaria comminata con il solo primo verbale di contestazione e tutte le spese vive degli ulteriori verbali notificati e pagina 2 di 9 notificandi, rinunciando a proporre ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto, purché il provvedesse ad annullare tutti i verbali, ad eccezione del CP_1
primo. Poiché, tuttavia, il Prefetto non aveva concesso il nulla-osta ai fini dell'accoglimento dell'istanza di transazione, era stata presa in considerazione, nel corso di un altro incontro alla presenza del Persona_1
una soluzione alternativa, consistitene nella emissione, da parte del CP_1
di atti di ingiunzione e nella successiva opposizione di innanzi al Parte_1
Tribunale competente, presso il quale il si sarebbe costituito e CP_1
avrebbe aderito alla domanda formulata da dal contenuto analogo Parte_1
alla predetta istanza di transazione. L'opponente chiedeva pertanto l'annullamento delle ingiunzioni, con riconoscimento del suo obbligo di corrispondere a favore del la sanzione pecuniaria relativa al primo CP_1
verbale di contestazione, nonché tutte le spese amministrative relative ai verbali indicati negli atti di ingiunzione oggetto di annullamento con modalità
e tempistiche di pagamento da determinarsi, con integrale compensazione delle spese del giudizio nell'ipotesi in cui il avesse Controparte_1
aderito alla domanda di annullamento degli atti impugnati in conformità degli accordi previamente raggiunti, o diversamente, col favore delle spese e degli onorari.
Nella contumacia del con sentenza n. 1864/21 il Tribunale rigettava CP_1
l'opposizione.
Il primo giudice osservava che la commissione delle violazioni non era stata contestata dall'opponente, che neppure aveva impugnato i relativi verbali di accertamento;
che non costituivano fatto estintivo dell'obbligo di pagamento delle sanzioni le trattative intercorse con il in persona del CP_1
funzionario della PM al fine di definire in via transattiva la Persona_1
pretesa creditoria dell'ente. Il fatto che, una volta impedita la transazione dal diniego prefettizio, avrebbe fatto seguito l'accordo con il nel senso CP_1
pagina 3 di 9 che questo, proposte le opposizioni, si sarebbe costituito e avrebbe aderito alla domanda di annullamento formulata dalla , realizzando in tal senso Parte_1
una transazione giudiziale tale da consentire di poter prescindere dal nulla- osta prefettizio, ugualmente non consentiva l'accoglimento dell'opposizione poiché, stante la contumacia del l'asserito accordo non era stato CP_1
formalizzato e definito giudizialmente. Peraltro, parte attrice non aveva allegato alcun documento dal quale fosse possibile desumere l'impegno prossimo di controparte di aderire alle domande formulate in giudizio, dimodoché l'assunto non risultava corroborato da alcun elemento di prova. I rapporti intercorsi tra le parti non potevano poi ritenersi tali da generare un affidamento giuridicamente rilevante affinché la controversia trovasse composizione secondo le modalità prospettate dalla né Parte_1
considerarsi validi motivi di opposizione delle richiamate ingiunzioni, in ordine alle la società opponente non aveva dedotto alcun aspetto di illegittimità.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante censurava i << motivi affermati dal giudice di primo grado posti a base della sua decisione di ritenere non documentato
l'impegno del a tener fede all'accordo transattivo Controparte_1
intercorso con la ; con il secondo lamentava << Parte_1
l'omessa motivazione sulle diverse argomentazioni giuridiche relative all'anno delle ordinanze ingiunzioni per la contumacia del . CP_1
Ritualmente rinnovata, come da ordinanza del 9.5.2023, la notificazione dell'appello, il rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del 10.9.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note.
2)E' opportuno premettere che, alla luce dei principi di cui alla pronuncia n.
23445/21 della S.C., la prima notificazione dell'appello è risultata nulla pagina 4 di 9 poiché effettuata via PEC all'indirizzo IPA del laddove l'ente è CP_1
risultato essere stato già iscritto nel Registro delle PPAA sin dal 21.12.2015, presso il quale è stata dunque ritualmente effettuata la rinnovazione della notificazione ordinata dalla Corte ex art. 291 cpc.
La medesima nullità sussiste anche in relazione alla notifica dell'atto introduttivo del inizio di primo grado, tuttavia, per il principio ex art. 161 cpc di conversione delle nullità della sentenza in motivi di gravame, essendo rimasto contumace il ritualmente citato in appello, detta nullità CP_1
afferente al giudizio di primo grado non produce alcun effetto.
3)Con il primo motivo di appello la deduce di avere appreso della Parte_1
necessità dell'assenso della alla transazione prospettata dal CP_4 CP_1
solo in un secondo tempo;
di essere estranea agli atti intercorsi fra e CP_1
, tanto che sarebbe stato opportuno chiamare in causa quest'ultima, CP_4
come disposto nel del tutto analogo procedimento NRG 19687/19 pendente dinanzi a diverso GI;
che in quel giudizio il sentito quale teste, Persona_1
aveva confermato tutte le circostanze allegate dalla Non si Parte_1
comprendeva allora, secondo l'appellante, come il primo giudice avesse potuto escludere l'esistenza di un <affidamento giuridicamente rilevante in capo alla per la definizione della vertenza secondo le Parte_1
specifiche pattuizioni intercorse con il : affidamento che Controparte_1
ha generato la determinazione in capo all'odierna appellante a non impugnare i verbali di contestazione… senza minimamente voler considerare come l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni fosse atto voluto EO accettato dal comune stesso in quanto concordato con la logica coop
. Parte_1
Il motivo è infondato.
pagina 5 di 9 E' un fatto che, come rilevato dal Tribunale, nessuna transazione fra il
(di certo non rappresentato dal e la sia stata CP_1 Persona_1 Parte_1
conclusa.
E' poi il caso di ricordare che anche per il contratto di transazione, se concluso da una pubblica amministrazione, la forma scritta è prevista ad substantiam (v. fra le tante Cass. 26047/05).
Non si comprende poi in che modo l'allegata aspettativa della di Parte_1
poter addivenire ad una transazione del possa avere ingenerato un CP_1
<> idoneo a fondare l'annullamento, da parte del giudice, delle ingiunzioni di pagamento.
Il tema della buona fede e dell'affidamento sulla liceità della propria condotta ingenerato dalla PA nel trasgressore, rilevante agli effetti dell'art. 3 L. 689/91, riguarda infatti lo stato soggettivo dell'agente al momento della commissione dell'illecito.
Nel caso in esame la assume di avere confidato nella possibilità di Parte_1
raggiungere una transazione solo dopo la commissione delle infrazioni, dovute alla propria dimenticanza -integrante incontestatamente l'elemento soggettivo della colpa- e allo scopo di mitigarne le conseguenze economiche.
Tanto meno, ricevuti i primi verbali di accertamento delle violazioni,
l'aspettativa di definire transattivamente la vicenda avrebbe potuto giustificare, sotto l'aspetto della buona fede del trasgressore, la commissione, nel frattempo, di ulteriori, analoghe violazioni. Per tali ragioni non è condivisibile la sentenza di altro giudice del Tribunale di Bologna, prodotta dall'appellante, che ha accolto l'opposizione della ad altre Parte_2
ingiunzioni di pagamento, e quindi ridotto la somma dovuta in misura corrispondente a quella della transazione mancata, ritenendo che le condotta della fossero state <determinate dalla buona fede…La società, Parte_1
infatti, poneva, relativamente al periodo di accertamento delle ingiunzioni qui
pagina 6 di 9 opposte - cioè da luglio a dicembre 2017 - un forte affidamento sull'esito fecondo delle trattative>>.
In conclusione, il fatto che detta transazione non sia stata stipulata non spiega nessun effetto sull'oggetto del presente giudizio, costituito dall'accertamento delle violazioni, e della mancanza di eventi successivi estintivi dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, quale sarebbe stata la transazione.
Né l'appellante ha mai neppure accennato ad una responsabilità risarcitoria del ai sensi dell'art. 1337 cc per avere ingiustificatamente interrotto CP_1
trattative volte al componimento bonario della vicenda.
4)E' infondato anche il secondo motivo di appello con il quale la Parte_1
sostiene che il giudice avrebbe dovuto trarre argomenti per annullare le ingiunzioni di pagamento, dal contegno processuale del rimasto CP_1
“deliberatamente” contumace anche negli altri analoghi 12 giudizi di opposizione ad ingiunzioni emesse per le medesime violazioni poste in essere nello stesso arco temporale.
Tale comportamento, secondo l'appellante, sarebbe espressione di << assoluta lealtà e collaborazione nell'ottemperanza degli accordi raggiunti>> tanto che l'ente aveva anche rinunciato al pignoramento presso terzi intrapreso contro la Parte_1
Osserva la Corte che il Comune sarà sempre libero di non mettere in esecuzione o di rinunciare ai propri crediti;
rimane il fatto che il presente giudizio ha ad oggetto la verifica dell'esistenza di tali crediti, ed il CP_1
non ha posto in essere alcun atto idoneo ad impedirne il positivo accertamento.
Contrariamente a quanto si legge nell'atto di appello, nessuna norma attribuisce effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa alla contumacia della PA creditrice nel relativo giudizio di pagina 7 di 9 opposizione;
insegna al contrario, la S.C. (Cass.24691/18, 4898/15,17696/07) che il giudice deve comunque procedere all'accertamento della fondatezza della pretesa sanzionatoria sulla scorta degli elementi probatori acquisiti al giudizio.
Va allora osservato che non è in discussione l'avvenuta commissione delle violazioni del codice della strada fondanti l'emissione delle ingiunzioni di pagamento.
Nonostante il non costituitosi in primo grado, non abbia prodotto CP_1
documentazione attestante la commissione degli illeciti, è stata la Parte_1
ad ammetterla espressamente nel proprio atto di opposizione, così come rilevato dal Tribunale con statuizione non oggetto di appello, e d'altronde del tutto corretta.
Per quanto, nella parte finale dell'atto di appello, la abbia Parte_1
richiamato il pacifico principio per il quale è onere della PA fornire la prova della commissione degli illeciti amministrativi, rimane il fatto che, nel caso di specie, tale prova è stata fornita dalla stessa che non ha dedotto, Parte_1
quale motivo di opposizione, la mancata commissione delle violazioni, e la ha anzi espressamente ammessa, invocando piuttosto fatti successivi agli illeciti cui ha ritenuto, ma, come si è visto, infondatamente, ricollegarsi efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento delle sanzioni.
Stante il principio di acquisizione della prova, a nulla rileva che, nel caso di specie, la prova degli illeciti sia stata fornita dall'opponente anziché dal
CP_1
Neppure è stato mai contestato dalla di essere il soggetto Parte_1
astrattamente tenuto al pagamento delle sanzioni.
4)L'appello va quindi rigettato, nulla dovendo provvedersi sulle spese stante la contumacia del CP_1
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla
[...]
nei confronti del avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Bologna n. 1863/21.
Nulla per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17
L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 14.1.2025
Il Presidente est.
Mariacolomba Giuliano
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