Art. 1.
Ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei soppressi Corpi di polizia trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 1 settembre 1940, n. 1373 , collocati o da collocarsi in congedo dalla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946), senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennita', per una volta tanto, pari ad una mensilita' di stipendio o a trenta giorni di pagabase, integrati dall'importo mensile della indennita' speciale di pubblica sicurezza e della indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza e dal dodicesimo della 13ª mensilita', per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento o dell'ultimo richiamo.
Ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei soppressi Corpi di polizia trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 1 settembre 1940, n. 1373 , collocati o da collocarsi in congedo dalla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946), senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennita', per una volta tanto, pari ad una mensilita' di stipendio o a trenta giorni di pagabase, integrati dall'importo mensile della indennita' speciale di pubblica sicurezza e della indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza e dal dodicesimo della 13ª mensilita', per ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento o dell'ultimo richiamo.