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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/10/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 1021/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO AR, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Palermo,
Vicolo Di Stefano n. 19;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Giammaria e Iolanda Gentile, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrico Falchi in Sassari, Via Roma n. 77;
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Carla Puddu, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Tempio Pausania, Viale Valentino n. 26;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento – cartella di pagamento
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.7.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
e , deducendo di aver CP_1 Controparte_2 ricevuto l'intimazione di pagamento n. 10220229002135127/000, avente ad oggetto, tra le altre, le cartelle di pagamento n. 10220180000199690000 e n. 10220190016100451000, per un valore di € 21.804,51.
2. Parte ricorrente ha anzitutto eccepito la mancata notifica dei predetti titoli esecutivi, nonché la prescrizione dei crediti rivendicati dalle odierne convenute, afferendo questi ultimi ad annualità antecedenti al 2014.
3. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“Chiede che Codesto Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, previa sospensione dell'atto impugnato, voglia accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare, dichiarando illegittimi o, con qualunque statuizione, privi di effetto l'intimazione di pagamento, le cartelle di pagamento e le iscrizioni a ruolo impugnati;
per l'effetto dichiarare non dovute tutte le somme iscritte a ruolo, contenute nelle cartelle di pagamento impugnate, riportati nell'intimazione di pagamento anch'essa impugnata.
Con vittoria di spese e di onorari”.
4. Si è ritualmente costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'azione avversaria, siccome le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate all'AR. in data 11.4.2018 e 17.10.2019, con il conseguente decorso del Pt_1 termine di quaranta giorni posto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, nonché di quello di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
5. Parte convenuta ha comunque avversato nel merito l'ulteriore eccezione di prescrizione articolata da parte ricorrente, sostenendo che l'AR. non aveva mai Pt_1 trasmesso le comunicazioni obbligatorie rispetto al reddito professionale e al volume d'affari con riferimento alle annualità comprese tra il 2008 e il 2014; da ciò conseguiva secondo che alcun termine prescrizionale cominciava a decorrere. CP_1
6. In ogni caso, detta resistente ha eccepito di aver sempre trasmesso al debitore svariati atti interruttivi della prescrizione, come da documentazione prodotta in atti.
7. Si è altresì costituita in giudizio l , Controparte_2 evidenziando che la cartella di pagamento n. 1022018000199690000 era stata notificata al contribuente col rito degli irreperibili ai sensi dell'articolo 60, comma primo lettera e), del
D.P.R. n. 600 del 1973, mentre la cartella di pagamento n. 10220190016100451000 era stata notificata a mani proprie dell'ARitetto ricorrente.
2 8. L'Agente della Riscossione ha poi evidenziato di aver proceduto a trasmettere al contribuente una serie di atti interruttivi della prescrizione, nel periodo compreso tra il
2019 e il 2022.
9. Mutata la persona del giudice e istruita la controversia solo documentalmente, quest'ultima viene decisa all'udienza del 21 ottobre 2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
10. Preliminarmente, occorre ribadire la sussistenza della competenza territoriale del giudice adito per le medesime ragioni indicate nel verbale d'udienza del 26 settembre 2023, da intendersi qui richiamate.
11. Quanto al merito del giudizio, parte ricorrente ha inteso azionare in via recuperatoria la tutela giudiziaria avverso i crediti riportati nelle due cartelle di pagamento, sostenendo di aver avuto conoscenza di tali titoli solamente a seguito della trasmissione da parte dell dell'intimazione di pagamento Controparte_2 dell'8.6.2022.
12. L'azione va pertanto qualificata sia come opposizione agli atti esecutivi, nella parte in cui viene eccepito il difetto di notifica delle predette cartelle di pagamento, sia come opposizione all'esecuzione, quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali.
13. Così qualificate le domande, il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo fondata l'eccezione preliminare sollevata da , per le ragioni di seguito illustrate. CP_1
14. Contrariamente a quanto argomentato nelle note conclusive da parte della ricorrente, è da intendersi infatti ritualmente notificata la cartella di pagamento n.
10220180000199690000.
15. La notifica di tale titolo è stata effettuata dal messo notificatore ai sensi dell'art. 60, comma primo lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
16. Sul punto, parte ricorrente eccepisce la nullità di siffatta notifica, siccome sarebbe stata erroneamente impiegata tale forma di notifica, dedicata alle ipotesi di irreperibilità
3 assoluta, laddove invece nel caso di specie si sarebbe trattato di una forma di irreperibilità relativa, con la conseguente applicabilità dell'art. 140 c.p.c., che prescrive il deposito da parte dell'ufficiale giudiziario del plico nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, nonché
l'invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Adempimenti la cui mancanza è stata denunciata da parte ricorrente nel caso di specie, con conseguente nullità della notifica della cartella di pagamento.
17. Sul tema è stato precisato in giurisprudenza che la notificazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del
Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (Cass. civ., Sez. 5,
n. 3378 del 12/02/2020).
18. Nella motivazione del provvedimento richiamato viene precisato che l'irreperibilità assoluta “presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto [...] Ciò in applicazione del principio generale secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (di recente, Sez. 3, Ordinanza n. 19387 del 03/08/2017). Del pari, il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse
l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24107 del 28/11/2016).
Invero, le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o
4 dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. È richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza (Sez. 3, Sentenza n. 1092 del
03/02/1998)”.
19. Pertanto, prima di poter procedere alla notifica con le modalità per gli irreperibili assoluti dettate dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel
Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass. civ., Sez. 5, n. 8823 del 03/04/2024).
20. Il percorso notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c. verrà pertanto impiegato ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario, mentre quello di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 richiede un accertamento più stringente, dovendo l'ufficiale acclarare che il contribuente non abbia più l'abitazione, l'ufficio o l'azienda nel luogo indicato e che, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. Peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 19958 del 27/07/2018).
21. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie per cui è causa, dal referto della notifica prodotto dall (doc. 1) risulta Controparte_2 che l'ufficiale giudiziario, prima di procedere al deposito del plico presso il ha CP_3 così accertato: “Olbia 27/03/18, Via Nicolò Bini 50B, no nome del destinatario né su cassette né si citofoni, impossibile acquisire informazioni del destinatario […] il supporto anagrafico restituisce esito di irreperibilità assoluta”.
22. Ebbene, il giudicante ritiene che l'ufficiale giudiziario abbia compiuto delle ricerche sufficientemente idonee ad accertare l'effettiva incapacità di reperire l'abitazione dell'AR , né all'indirizzo indicato né in altro del Comune, e non una mera Pt_1
5 assenza di quest'ultimo nel luogo indicato e risultante dal certificato di residenza (doc. 2 fasc. . CP_4
23. Giunto presso Via Nicolò Bini 50/B, indicato quale indirizzo di residenza del ricorrente sin dal 26.7.2011, l'ufficiale giudiziario ha attestato che non vi era il nominativo sulle cassette postali né sui citofoni, e che non era altresì possibile acquisire informazioni del destinatario della notifica. A ciò va aggiunto che richiesta l'assistenza del supporto anagrafico, quest'ultimo ha confermato l'irreperibilità assoluta del contribuente.
24. Nel caso di specie, pertanto, non può discorrersi di mera irreperibilità relativa dell'AR.
, essendo stata accertata dall'ufficiale giudiziario l'insussistenza di un Pt_1 collegamento rispetto al luogo della notifica e risultante dai registri ufficiali quale residenza del contribuente, né è stato possibile accertare l'effettiva e alternativa abitazione di quest'ultimo presso la quale tentare la notificazione, non essendo emersi riscontri oggettivi in tal senso.
25. Dalla stessa documentazione prodotta dalle parti convenute, risultano ulteriori notifiche di atti vari al ricorrente, ma mediante trasmissione di messaggio pec, oppure al nuovo indirizzo di residenza in Via Maricosu n. 18 successivamente al 10.9.2018.
26. Pertanto, non vi è alcun elemento che faccia propendere per una mera assenza temporanea del ricorrente all'indirizzo indicato, a fronte degli approfonditi accertamenti certificati nella relata di notifica.
27. A ciò va aggiunto che parte ricorrente non solleva alcuna altra contestazione sul punto, non allegando nulla circa la sussistenza di un differente domicilio fiscale nel periodo indicato, ovvero di un trasferimento nel medesimo Comune, né fornisce alcun elemento in fatto idoneo a censurare l'accertamento compiuto dall'ufficiale notificatore.
28. Di talché, vanno reputate idonee le ricerche compiute dall'ufficiale giudiziario in sede di notifica, con il conseguente perfezionamento di quest'ultima trascorsi otto giorni dal deposito del plico presso il Comune, formalità risultante dalla stessa documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione (doc. 2).
29. Sempre con riferimento alla validità della notifica della cartella di pagamento in discussione, va respinta l'ulteriore censura di nullità per non aver prodotto i documenti originali o le copie con attestazione di conformità.
6 30. Invero, la Suprema Corte ha affermato che in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cass. civ., Sez. 5, n. 20769 del 21/07/2021).
31. Si specifica altresì che ove l produce in giudizio Controparte_5 una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. civ.,
Sez. 5, ordinanza n. 8604 del 01/04/2025).
32. Costituisce infatti orientamento consolidato il principio secondo cui il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. civ., Sez. lav., n. 26200 del 07/10/2024).
33. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha in alcun modo disconosciuto la conformità delle copie fotostatiche dei referti delle notifiche agli originali, né ha in ogni eventualità dedotto alcuna specifica ragione alla base dell'eccezione; con la conseguenza che il disconoscimento è da intendersi tamquam non esset.
34. Per tutte le ragioni indicate, è da considerarsi perfezionata la notifica della cartella di pagamento n. 10220180000199690000.
35. Quanto poi all'ulteriore titolo esecutivo, la cartella di pagamento n.
10220190016100451000, alcuna contestazione viene sollevata da parte ricorrente a seguito della documentazione probante l'avvenuta notifica e prodotta da parte dell con consegna a mani del Controparte_2 contribuente (doc. 3 fasc. . CP_4
7 36. Ne consegue che dal momento dell'avvenuta notifica delle due cartelle di pagamento all'AR. (18.4.2018 e 17.10.2019), iniziavano a decorrere i termini per Pt_1 proporre le contestazioni, sia di natura formale sia di merito, avverso il titolo esecutivo, rispettivamente nel termine di venti e di quaranta giorni.
37. Essendo ampiamente trascorsi tali termini perentori, l'opposizione va pertanto predicata inammissibile sia con riferimento ai pretesi vizi formali, rispetto all'eccezione di nullità della notifica, sia rispetto all'eccezione di prescrizione del credito nel lasso temporale tra l'esigibilità della pretesa contributiva e la notifica del titolo esecutivo.
38. Invero, con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, si osserva che la Suprema Corte è ferma nel ritenere che “la mancata opposizione alla cartella esattoriale preclude ogni doglianza in merito alla pretesa esattoriale, principio accolto da questa Corte (cfr., Cass.
n. 33464/2021) secondo cui se è vero che la prescrizione opera di diritto ed estingue il credito, è altrettanto vero che l'eccezione relativa al merito della pretesa resta preclusa in caso di irretrattabilità del credito, essendo ciò insuscettibile di confliggere con il divieto per gli enti previdenziali di riscuotere contributi prescritti, dal momento che la rilevazione della prescrizione non potrebbe aver luogo che in un giudizio e l'effetto preclusivo che discende dall'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, cit., consiste precisamente nell'estinguere l'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale” (Cass. civ., n.
5444 del 2023).
39. Quanto poi al periodo successivo, anche senza considerare gli effetti degli atti interruttivi presenti nel fascicolo telematico e la sospensione del decorso della prescrizione nel periodo Covid-19, basti osservare che l'intimazione di pagamento che ha dato origine al giudizio è stata ricevuta dal ricorrente in data 8.6.2022, con la conseguenza che alcuna prescrizione quinquennale era maturata rispetto al credito cristallizzato nelle cartelle di pagamento notificate il 18.4.2018 e il 17.10.2019.
40. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile e la parte ricorrente condannata a rimborsare le spese processuali sostenute dalle parti convenute, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, e quindi per le fasi di studio, introduttiva del giudizio e decisionale per una causa di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (sommatoria delle due cartelle impugnate). Le
8 spese sono dunque liquidate in complessivi € 3.500,00 a beneficio di ciascuna resistente per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio delle parti convenute, liquidate in complessivi € 3.500,00 per ciascuna delle parti, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 21/10/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
9
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO AR, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Palermo,
Vicolo Di Stefano n. 19;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Giammaria e Iolanda Gentile, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrico Falchi in Sassari, Via Roma n. 77;
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Carla Puddu, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Tempio Pausania, Viale Valentino n. 26;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento – cartella di pagamento
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.7.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
e , deducendo di aver CP_1 Controparte_2 ricevuto l'intimazione di pagamento n. 10220229002135127/000, avente ad oggetto, tra le altre, le cartelle di pagamento n. 10220180000199690000 e n. 10220190016100451000, per un valore di € 21.804,51.
2. Parte ricorrente ha anzitutto eccepito la mancata notifica dei predetti titoli esecutivi, nonché la prescrizione dei crediti rivendicati dalle odierne convenute, afferendo questi ultimi ad annualità antecedenti al 2014.
3. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle presenti conclusioni:
“Chiede che Codesto Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, previa sospensione dell'atto impugnato, voglia accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare, dichiarando illegittimi o, con qualunque statuizione, privi di effetto l'intimazione di pagamento, le cartelle di pagamento e le iscrizioni a ruolo impugnati;
per l'effetto dichiarare non dovute tutte le somme iscritte a ruolo, contenute nelle cartelle di pagamento impugnate, riportati nell'intimazione di pagamento anch'essa impugnata.
Con vittoria di spese e di onorari”.
4. Si è ritualmente costituita in giudizio , eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'azione avversaria, siccome le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate all'AR. in data 11.4.2018 e 17.10.2019, con il conseguente decorso del Pt_1 termine di quaranta giorni posto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, nonché di quello di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
5. Parte convenuta ha comunque avversato nel merito l'ulteriore eccezione di prescrizione articolata da parte ricorrente, sostenendo che l'AR. non aveva mai Pt_1 trasmesso le comunicazioni obbligatorie rispetto al reddito professionale e al volume d'affari con riferimento alle annualità comprese tra il 2008 e il 2014; da ciò conseguiva secondo che alcun termine prescrizionale cominciava a decorrere. CP_1
6. In ogni caso, detta resistente ha eccepito di aver sempre trasmesso al debitore svariati atti interruttivi della prescrizione, come da documentazione prodotta in atti.
7. Si è altresì costituita in giudizio l , Controparte_2 evidenziando che la cartella di pagamento n. 1022018000199690000 era stata notificata al contribuente col rito degli irreperibili ai sensi dell'articolo 60, comma primo lettera e), del
D.P.R. n. 600 del 1973, mentre la cartella di pagamento n. 10220190016100451000 era stata notificata a mani proprie dell'ARitetto ricorrente.
2 8. L'Agente della Riscossione ha poi evidenziato di aver proceduto a trasmettere al contribuente una serie di atti interruttivi della prescrizione, nel periodo compreso tra il
2019 e il 2022.
9. Mutata la persona del giudice e istruita la controversia solo documentalmente, quest'ultima viene decisa all'udienza del 21 ottobre 2025 all'esito della discussione orale tra le parti.
10. Preliminarmente, occorre ribadire la sussistenza della competenza territoriale del giudice adito per le medesime ragioni indicate nel verbale d'udienza del 26 settembre 2023, da intendersi qui richiamate.
11. Quanto al merito del giudizio, parte ricorrente ha inteso azionare in via recuperatoria la tutela giudiziaria avverso i crediti riportati nelle due cartelle di pagamento, sostenendo di aver avuto conoscenza di tali titoli solamente a seguito della trasmissione da parte dell dell'intimazione di pagamento Controparte_2 dell'8.6.2022.
12. L'azione va pertanto qualificata sia come opposizione agli atti esecutivi, nella parte in cui viene eccepito il difetto di notifica delle predette cartelle di pagamento, sia come opposizione all'esecuzione, quanto all'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali.
13. Così qualificate le domande, il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo fondata l'eccezione preliminare sollevata da , per le ragioni di seguito illustrate. CP_1
14. Contrariamente a quanto argomentato nelle note conclusive da parte della ricorrente, è da intendersi infatti ritualmente notificata la cartella di pagamento n.
10220180000199690000.
15. La notifica di tale titolo è stata effettuata dal messo notificatore ai sensi dell'art. 60, comma primo lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
16. Sul punto, parte ricorrente eccepisce la nullità di siffatta notifica, siccome sarebbe stata erroneamente impiegata tale forma di notifica, dedicata alle ipotesi di irreperibilità
3 assoluta, laddove invece nel caso di specie si sarebbe trattato di una forma di irreperibilità relativa, con la conseguente applicabilità dell'art. 140 c.p.c., che prescrive il deposito da parte dell'ufficiale giudiziario del plico nella casa comunale, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, nonché
l'invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Adempimenti la cui mancanza è stata denunciata da parte ricorrente nel caso di specie, con conseguente nullità della notifica della cartella di pagamento.
17. Sul tema è stato precisato in giurisprudenza che la notificazione ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600 del 1973 è ritualmente eseguita solo nell'ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell'ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l'effettiva abitazione o l'ufficio o l'azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale e affissione dell'avviso di deposito nell'albo del
Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune (Cass. civ., Sez. 5,
n. 3378 del 12/02/2020).
18. Nella motivazione del provvedimento richiamato viene precisato che l'irreperibilità assoluta “presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto [...] Ciò in applicazione del principio generale secondo cui le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (di recente, Sez. 3, Ordinanza n. 19387 del 03/08/2017). Del pari, il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse
l'ufficiale giudiziario dia espresso conto (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24107 del 28/11/2016).
Invero, le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o
4 dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. È richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza (Sez. 3, Sentenza n. 1092 del
03/02/1998)”.
19. Pertanto, prima di poter procedere alla notifica con le modalità per gli irreperibili assoluti dettate dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel
Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass. civ., Sez. 5, n. 8823 del 03/04/2024).
20. Il percorso notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c. verrà pertanto impiegato ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario, mentre quello di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 richiede un accertamento più stringente, dovendo l'ufficiale acclarare che il contribuente non abbia più l'abitazione, l'ufficio o l'azienda nel luogo indicato e che, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. Peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 19958 del 27/07/2018).
21. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie per cui è causa, dal referto della notifica prodotto dall (doc. 1) risulta Controparte_2 che l'ufficiale giudiziario, prima di procedere al deposito del plico presso il ha CP_3 così accertato: “Olbia 27/03/18, Via Nicolò Bini 50B, no nome del destinatario né su cassette né si citofoni, impossibile acquisire informazioni del destinatario […] il supporto anagrafico restituisce esito di irreperibilità assoluta”.
22. Ebbene, il giudicante ritiene che l'ufficiale giudiziario abbia compiuto delle ricerche sufficientemente idonee ad accertare l'effettiva incapacità di reperire l'abitazione dell'AR , né all'indirizzo indicato né in altro del Comune, e non una mera Pt_1
5 assenza di quest'ultimo nel luogo indicato e risultante dal certificato di residenza (doc. 2 fasc. . CP_4
23. Giunto presso Via Nicolò Bini 50/B, indicato quale indirizzo di residenza del ricorrente sin dal 26.7.2011, l'ufficiale giudiziario ha attestato che non vi era il nominativo sulle cassette postali né sui citofoni, e che non era altresì possibile acquisire informazioni del destinatario della notifica. A ciò va aggiunto che richiesta l'assistenza del supporto anagrafico, quest'ultimo ha confermato l'irreperibilità assoluta del contribuente.
24. Nel caso di specie, pertanto, non può discorrersi di mera irreperibilità relativa dell'AR.
, essendo stata accertata dall'ufficiale giudiziario l'insussistenza di un Pt_1 collegamento rispetto al luogo della notifica e risultante dai registri ufficiali quale residenza del contribuente, né è stato possibile accertare l'effettiva e alternativa abitazione di quest'ultimo presso la quale tentare la notificazione, non essendo emersi riscontri oggettivi in tal senso.
25. Dalla stessa documentazione prodotta dalle parti convenute, risultano ulteriori notifiche di atti vari al ricorrente, ma mediante trasmissione di messaggio pec, oppure al nuovo indirizzo di residenza in Via Maricosu n. 18 successivamente al 10.9.2018.
26. Pertanto, non vi è alcun elemento che faccia propendere per una mera assenza temporanea del ricorrente all'indirizzo indicato, a fronte degli approfonditi accertamenti certificati nella relata di notifica.
27. A ciò va aggiunto che parte ricorrente non solleva alcuna altra contestazione sul punto, non allegando nulla circa la sussistenza di un differente domicilio fiscale nel periodo indicato, ovvero di un trasferimento nel medesimo Comune, né fornisce alcun elemento in fatto idoneo a censurare l'accertamento compiuto dall'ufficiale notificatore.
28. Di talché, vanno reputate idonee le ricerche compiute dall'ufficiale giudiziario in sede di notifica, con il conseguente perfezionamento di quest'ultima trascorsi otto giorni dal deposito del plico presso il Comune, formalità risultante dalla stessa documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione (doc. 2).
29. Sempre con riferimento alla validità della notifica della cartella di pagamento in discussione, va respinta l'ulteriore censura di nullità per non aver prodotto i documenti originali o le copie con attestazione di conformità.
6 30. Invero, la Suprema Corte ha affermato che in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (Cass. civ., Sez. 5, n. 20769 del 21/07/2021).
31. Si specifica altresì che ove l produce in giudizio Controparte_5 una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ha l'onere di specificare le ragioni dell'asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. civ.,
Sez. 5, ordinanza n. 8604 del 01/04/2025).
32. Costituisce infatti orientamento consolidato il principio secondo cui il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti, invece, né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. civ., Sez. lav., n. 26200 del 07/10/2024).
33. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha in alcun modo disconosciuto la conformità delle copie fotostatiche dei referti delle notifiche agli originali, né ha in ogni eventualità dedotto alcuna specifica ragione alla base dell'eccezione; con la conseguenza che il disconoscimento è da intendersi tamquam non esset.
34. Per tutte le ragioni indicate, è da considerarsi perfezionata la notifica della cartella di pagamento n. 10220180000199690000.
35. Quanto poi all'ulteriore titolo esecutivo, la cartella di pagamento n.
10220190016100451000, alcuna contestazione viene sollevata da parte ricorrente a seguito della documentazione probante l'avvenuta notifica e prodotta da parte dell con consegna a mani del Controparte_2 contribuente (doc. 3 fasc. . CP_4
7 36. Ne consegue che dal momento dell'avvenuta notifica delle due cartelle di pagamento all'AR. (18.4.2018 e 17.10.2019), iniziavano a decorrere i termini per Pt_1 proporre le contestazioni, sia di natura formale sia di merito, avverso il titolo esecutivo, rispettivamente nel termine di venti e di quaranta giorni.
37. Essendo ampiamente trascorsi tali termini perentori, l'opposizione va pertanto predicata inammissibile sia con riferimento ai pretesi vizi formali, rispetto all'eccezione di nullità della notifica, sia rispetto all'eccezione di prescrizione del credito nel lasso temporale tra l'esigibilità della pretesa contributiva e la notifica del titolo esecutivo.
38. Invero, con particolare riferimento a tale ultimo aspetto, si osserva che la Suprema Corte è ferma nel ritenere che “la mancata opposizione alla cartella esattoriale preclude ogni doglianza in merito alla pretesa esattoriale, principio accolto da questa Corte (cfr., Cass.
n. 33464/2021) secondo cui se è vero che la prescrizione opera di diritto ed estingue il credito, è altrettanto vero che l'eccezione relativa al merito della pretesa resta preclusa in caso di irretrattabilità del credito, essendo ciò insuscettibile di confliggere con il divieto per gli enti previdenziali di riscuotere contributi prescritti, dal momento che la rilevazione della prescrizione non potrebbe aver luogo che in un giudizio e l'effetto preclusivo che discende dall'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, cit., consiste precisamente nell'estinguere l'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale” (Cass. civ., n.
5444 del 2023).
39. Quanto poi al periodo successivo, anche senza considerare gli effetti degli atti interruttivi presenti nel fascicolo telematico e la sospensione del decorso della prescrizione nel periodo Covid-19, basti osservare che l'intimazione di pagamento che ha dato origine al giudizio è stata ricevuta dal ricorrente in data 8.6.2022, con la conseguenza che alcuna prescrizione quinquennale era maturata rispetto al credito cristallizzato nelle cartelle di pagamento notificate il 18.4.2018 e il 17.10.2019.
40. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile e la parte ricorrente condannata a rimborsare le spese processuali sostenute dalle parti convenute, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 10/3/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, e quindi per le fasi di studio, introduttiva del giudizio e decisionale per una causa di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (sommatoria delle due cartelle impugnate). Le
8 spese sono dunque liquidate in complessivi € 3.500,00 a beneficio di ciascuna resistente per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio delle parti convenute, liquidate in complessivi € 3.500,00 per ciascuna delle parti, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
Sassari, 21/10/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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