Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/09/2022, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/09/2022
N. 01463/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01186/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1186 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Eco.Impresa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Pellegrino, Claudio Vivani, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Marino Guadalupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Puglia, Comune di Ostuni, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione del Consiglio Provinciale di Brindisi, n. 13 del 7 maggio 2021, pubblicata sull'albo pretorio provinciale dal giorno 10 maggio 2021 al giorno 25 maggio 2021;
- di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi la nota prot. n. 9350 del 22 marzo 2021, con cui la Provincia di Brindisi ha trasmesso ai sindaci dei comuni della provincia la proposta di approvazione dei criteri per la localizzazione degli impianti relativi alla gestione dei rifiuti; il parere del Segretario Generale della Provincia di Brindisi, non conosciuto, che ha ritenuto la deliberazione gravata conforme alle leggi, allo statuto provinciale e ai regolamenti; il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente responsabile dell'Area 4 – Settore Ambiente della Provincia di Brindisi, del 26 aprile 2021, non conosciuto; la proposta di emendamento della Consigliera Provinciale Susanna Di Maggio, riportata nelle premesse della deliberazione consiliare gravata.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11/1/2022:
- della deliberazione del Consiglio Provinciale di Brindisi, n. 24 del 28 ottobre 2021, recante per oggetto “ Individuazione, ai sensi dell'art. 197, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152 e s.m.i. delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali – Modifica della Deliberazione n. 13 del 07.05.2021 ”; di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresa la nota della Provincia di Brindisi, prot. n. 33332 del 18 ottobre 2021, con cui è stata trasmessa ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Brindisi la proposta di modifica della Deliberazione n. 13 del 7.05.2021, al fine di acquisire entro il 21 ottobre 2021 eventuali pareri, proposte, osservazioni, non conosciuta; il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente dell'Area 4 – Settore Ambiente, della Provincia di Brindisi, del 22 ottobre 2021; per quanto occorrere possa, del secondo emendamento presentato dalla Consigliera Provinciale Valentina Nadia Fanigliuolo, registrata in data 28 ottobre 2021, prot. n. 34762, riportata nel provvedimento gravato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, in qualità di proprietaria di un impianto di recupero e di smaltimento di rifiuti speciali, ubicato sull’area censita a catasto al foglio 74, particella 656, nella Zona industriale del Comune di Ostuni, ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della deliberazione del C.P. n. 13 del 7/5/2021, recante la " Individuazione, ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali ".
Con la predetta deliberazione la Provincia di Brindisi ha definito “ i criteri per la localizzazione degli impianti relativi alla gestione dei rifiuti che contengono elementi di salvaguardia aggiuntivi e sostanzialmente più restrittivi per alcuni parametri di valutazione rispetto ai vigenti criteri regionali ”, precisando che:
- detti criteri debbano applicarsi “ a tutte le istanze di soggetti privati relative all’approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e ai progetti di ampliamento, sopraelevazione di discariche e/o di modifica sostanziale per impianti già autorizzati, che saranno presentate e a quelle già presentate all’Autorità Competente (Provincia e/o Regione), il cui procedimento non risulta concluso con provvedimento definitivo ovvero con verbale conclusivo della conferenza di servizi ”;
- “ relativamente alla realizzazione e gestione degli impianti di rifiuti di titolarità pubblica potrà essere valutata la deroga a detti criteri sulla base di particolareggiato ed approfondito studio con indicazione delle misure da adottare al fine di garantire un livello di tutela dell’ambiente e della salute pubblica almeno analogo a quello previsto con l’applicazione di detti criteri ”.
2. Ciò premesso, la ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- violazione dell’art. 11, comma 1, e dell’art. 6, commi 2, 3 e 3-bis del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, stante il “mancato esperimento della valutazione ambientale strategica”;
- “la Provincia ha esorbitato dal quadro normativo delle competenze sulla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, tracciato dagli articoli 177 e seguenti del d.lgs. 152/2006”;
- carenza di motivazione e difetto di istruttoria in merito alla definizione dei criteri;
- “prevedere un regime differenziato esclusivamente in ragione del fatto che l’impianto sia di proprietà pubblica e non privata è manifestamente arbitrario e illegittimo per violazione del principio di imparzialità, al cui rispetto l’azione amministrativa è vincolata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della L. 241/1990 e, prima ancora, dell’art. 97 Cost.”.
3. Si è costituita in giudizio la Provincia di Brindisi che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e difetto di legittimazione.
4. Con motivi aggiunti presentati in data 29.12.2021 parte ricorrente ha esteso l’impugnazione alla deliberazione del Consiglio Provinciale di Brindisi, n. 24 del 28 ottobre 2021, recante per oggetto “ Individuazione, ai sensi dell’art. 197, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152 e s.m.i. delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali – Modifica della Deliberazione n. 13 del 07.05.2021 ””, nonché a tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali.
5. Nella udienza pubblica del 22.06.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di interesse al loro accoglimento.
6.1. I regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta soltanto nel caso in cui contengano disposizioni in grado di ledere in via immediata le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari.
Si tratta, di norma, delle prescrizioni che valgono a conformare l’attività dei privati e non necessitano quindi della intermediazione dell’azione amministrativa.
Negli altri casi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali divengono impugnabili assieme all'atto applicativo che produca una lesione effettiva: “ nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione - la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione concreta e attuale - ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solo quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari, potendo, quindi, le norme regolamentari formare oggetto di censura in occasione dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione. Segnatamente, quando le norme regolamentari si rivolgono direttamente ai privati, essendo immediatamente capaci di costituire un rapporto giuridico con essi, c'è non solo la facoltà, ma l'onere di impugnativa immediata; quando, invece, le norme non regolamentano la posizione del cittadino ma la condotta dell'Amministrazione, che la stessa deve seguire nell'esercizio della sua attività amministrativa, non c'è una lesione immediata per la sfera giuridica del cittadino e la facoltà di impugnazione maturerà solo con l'adozione di un atto applicativo ” (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 11.03.2022 n. 791).
6.2. Nel concreto caso di specie, l’impugnazione non ha ad oggetto prescrizioni idonee a conformare in via immediata e diretta l’attività della ricorrente, ma si appunta sui criteri localizzativi che sono destinati ad essere applicati dall’Amministrazione a seguito della presentazione di un’apposita domanda.
Ciò non di meno, la ricorrente non ha dimostrato di aver presentato una istanza volta alla localizzazione (o all’ampliamento) di un impianto, né comunque ha comprovato l’adozione di (e ha specificamente impugnato) un provvedimento di diniego alla localizzazione motivato in ragione dei criteri in questione.
Ne consegue che la domanda di annullamento non è sorretta da un concreto interesse al suo accoglimento, ciò che determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
7. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO