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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 341/2025 RGA, alla quale è stata riunita la causa n. 346/2025 RGA, iscritte in riassunzione a seguito dell'Ordinanza n.
5151/2025 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, pubblicata in data
27/02/2025; avente ad oggetto: previdenza – professionisti;
promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 in via disgiunta tra loro, dall' Avv. Fabio Corradi, e dall'Avv. Elena Mortelliti, entrambi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Piacenza, Via Sant'Antonino n. 7, in virtù di procura alle liti agli atti;
- ricorrente in riassunzione/ resistente in riassunzione contro
Controparte_1
- in persona del
[...]
Presidente e legale rappresentante pro-tempore,
pag. 1 di 20 con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura, come da procura in atti;
- resistente in riassunzione/ricorrente in riassunzione e nei confronti di
- in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore,
- resistente contumace
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 6/11/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Geom. agiva innanzi al Tribunale di Piacenza, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, e - nell'evocare in giudizio innanzi al Tribunale di
Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, la
[...]
Controparte_1
– di seguito: – proponeva distinte opposizioni
[...] CP_1 avverso le sottoindicate cartelle di pagamento (indicate in base alla data di ricezione delle rispettive notifiche):
- 1. cartella notificata da il 15.4.2015, avente ad oggetto la somma di CP_2
euro 12.750,79, per contributi previdenziali (oltre a sanzione ed interessi) relativa agli anni 2008-2009-2010-2011-2012;
- 2. cartella notificata da il 11.4.2016, recante la somma di € 4877,40 CP_2
relativa ai contributi dell'anno 2013;
- 3. cartella notificata da il 30.3.2017, per la somma di euro 4875,47 CP_2
relativa all'anno 2014;
pag. 2 di 20 - 4. cartella notificata da il 5.4.2018, recante la somma di euro CP_2
6.109,84, per i contributi relativi all'anno 2015.
Nei giudizi separati scaturiti dalle distinte opposizioni avverso le dette cartelle di pagamento, poi riuniti innanzi allo stesso giudice, svolgeva le Pt_1 seguenti difese:
- eccepiva la prescrizione con riguardo all'annualità 2008;
- deduceva l'illegittimità dell'iscrizione alla assumendo di non avere CP_1
mai svolto in via continuativa attività libero professionale;
chiariva che era in occasione della notifica della prima cartella di pagamento che veniva a conoscenza di essere stato iscritto alla ciò nonostante fosse dipendente CP_1
subordinato dal giorno 1.10.2001 e non avesse mai svolto l'attività professionale;
chiedeva, quindi, la cancellazione dalla che otteneva dal giorno 1.12.2015 CP_1
(come risultato nel corso del giudizio);
- comunque - pur non contestando di essere stato socio accomandatario della società “La Torretta di NI NI & C. s.n.c.” nel periodo in contestazione, di avere presentato due “piccole pratiche” per la stessa società (il
3.10.2008 e il 4.4. 2009, peraltro per lo stesso immobile) e di averne presentate altre due nel 2012 per una conoscente (peraltro a titolo gratuito) - deduceva che, essendosi trattato di attività del tutto saltuarie, ciò non avrebbe dovuto comportare l'iscrizione automatica alla e comunque non per l'intero CP_1 periodo in contestazione, posto che le pratiche erano state presentate negli anni
2008, 2009 e 2012 e la società di cui era socio accomandatario era rimasta inattiva dal 2012 al 2015.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro decideva i giudizi riuniti nella causa n. 350/2015 R.G., sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta dalle parti, pubblicando - in data 25.9.2018 - sentenza con la quale rigettava le opposizioni, ritenendo legittima la previsione di cui all'art. 5 dello Statuto , approvato con D.M. del 27/02/2003 laddove CP_1
prevede: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed i geometri CP_1 laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza
pag. 3 di 20 carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509…”.
Il giudice di prime cure, nel porre in rilievo come si conforma la “prova contraria” ammessa in ragione della previsione regolamentare appena richiamata1, giungeva ad accertare che Pt_1
- era iscritto all'albo professionale dei geometri sin dal 2004;
- era stato dipendente di varie società, tutte attive nel settore dell'edilizia, a partire dal 2001 (Edil Val D'Arda scarl, Indacoo scarl, Smart Coop s.r.l.); 1 Dalla sentenza, sul punto specifico: “[…] Quanto alla prova contraria si prevede la presentazione di una dichiarazione attestante il mancato esercizio di attività professionale di geometra e la mancata titolarità di partita IVA (V. delibera n. 2/2003 approvata con Decreto Interministeriale del 24/03/03 nonché il D.M. 14 luglio 2009 ALL. 10 resistente). Allo stesso tempo, sono state individuate le seguenti ipotesi (non tassative) in cui non è possibile fornire la prova contraria, e pertanto, non è possibile la cancellazione dalla cassa in costanza d'iscrizione all'albo professionale: 1) geometra possessore di partita Iva professionale o similari;
2) geometra amministratore di condomini;
3) geometra che utilizza il timbro occasionalmente anche a titolo gratuito;
4) geometra che presta collaborazione continuativa e coordinata;
5) geometra titolare o amministratore di agenzia immobiliare;
6) pensionato di altro Ente se esercita la professione di geometra anche senza carattere di continuità ed esclusività; 7) assessore comunale, consigliere e sindaco se esercita la professione di geometra anche senza carattere di continuità ed esclusività; 8) consulente aziendale se esercita la professione di geometra anche senza carattere di continuità ed esclusività; 9) geometra socio di società cooperativa che firma e/o appone il timbro;
10) geometra socio di studio o associazione professionale;
11) geometra dipendente part-time di amministrazione pubblica che svolge occasionalmente la libera professione;
12) geometra perito (di assicurazione - infortunistica, eventi alluvionali etc. – di tribunale); 13) geometra addetto alla sicurezza;
14) geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società a meno che ricorrano le seguenti condizioni: a) il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale previsto dal CCNL e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra, e comunque NON utilizza il timbro professionale o sottoscrive atti in tale qualità. La normativa specifica che per i soci delle Società valgono gli stessi principi stabiliti per i Geometri liberi professionisti, attesa l'obbligatorietà dell'iscrizione a in capo al geometra iscritto al CP_1 solo Albo, che operi in una Società che compia attività proprie o connesse a quella libero professionale. Con riferimento a quest'ultimo profilo, la giurisprudenza specifica che le attività rilevanti sono quelle che, sebbene apparentemente distanti dalle competenze “tipiche” dei geometri ex art. 16, r.d. n. 274/1929 (recante «Regolamento per la professione di geometra»), presentano “un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione”.
pag. 4 di 20 - aveva compiuto in via “occasionale” ed a titolo gratuito due pratiche di accatastamento a favore di una propria società – “La Torretta di NI NI
& C. s.n.c.”, anch'essa attiva nel settore dell'edilizia e di cui era socio accomandatario – nonché altre due in favore di conoscenti.
Perciò, il Giudice riteneva legittima l'iscrizione alla Cassa dell'opponente, già iscritto all'Albo, ponendone in rilievo l'obbligatorietà avendo accertato che aveva svolto attività tipiche della professione di geometra, anche se in via Pt_1
occasionale e a titolo gratuito;
perveniva, così, al rigetto delle opposizioni dispiegate avverso le sopra indicate cartelle di pagamento, disponendo cionondimeno la compensazione delle spese di lite.
2. Il geom. quale parte soccombente, proponeva tempestivo Pt_1 appello avverso la sentenza di I grado e, nel formulare 5 motivi di gravame, svolgeva le seguenti deduzioni:
- assumeva l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, che riproponeva in sede di appello riferendola oltre all'annualità 2008 – come in effetti già eccepita anche in I grado – anche all'annualità 2009;
- si doleva della mancata ammissione della prova testimoniale al fine di provare di non aver svolto in via professionale l'attività di geometra e, correlativamente, sempre sotto il profilo probatorio, deduceva che la non CP_1
aveva assolto al proprio onere probatorio di dimostrare lo svolgimento – da parte del - dell'attività di geometra o di attività affini;
piuttosto – argomentava Pt_1
l'appellante – che se il giudice avesse valutato correttamente la documentazione a sua disposizione e se avesse assunto la prova orale richiesta, sarebbe giunto a soluzione opposta, accertando che egli aveva svolto solo attività quale dipendente e che mai era stato titolare di P.IVA; in tal senso richiamava, tra i documenti in atti:
1. la dichiarazione del 16.4.2015 resa dal Presidente del Collegio
Provinciale Geometri di Piacenza con cui certificava, a richiesta dello stesso, che “NON svolge attività di Libero Professionista, e Pt_1 pertanto NON versa i contributi ai fini pensionistici alla Cassa Italiana di
pag. 5 di 20 Previdenza ed Assistenza dei Geometri – Liberi Professionisti – di Roma”, non essendo nemmeno in possesso di Partita IVA si tratta di documento);
2. documentazione da cui emergeva che la società di cui era socio nei periodi in cui era stata attiva (2005-2006-2007) si era avvalsa di professionisti esterni (cfr. doc.
7-9 del fascicolo 350-2015 del I grado, cause portante rispetto alle successive);
3. rilevava che le poche pratiche svolte (in totale: 4) e l'essere stato socio di società risultata inattiva, non potevano costituire elementi presuntivi idonei a sostenere la prova dello svolgimento di un'attività professionale quale quelle del geometra;
- si doleva dell'errata interpretazione dell'art.22 l.n. 773/82 e della mancata disapplicazione dell'art. 5 dello Statuto dei geometri, ciò al fine di ribadire la sua illegittima iscrizione alla che sarebbe potuta avvenire solo CP_1 in presenza di prova della oggettiva e continuativa attività svolta quale geometra, con l'utilizzo del suo bagaglio di conoscenze;
si ribadiva, quindi, il mancato assolvimento dell'onere probatorio sul punto da parte della CP_1
- deduceva il vizio di “eccesso di potere” della sentenza, ciò in quanto, in forza e per effetto della stessa, si era visto applicare un doppia contribuzione (in violazione del principio di esclusività, per cui una contribuzione escluderebbe l'altra);
- si doleva della mancata pronuncia sull'eccezione di incostituzionalità dell'art. 5 dello Statuto dei geometri per violazione degli artt. 3,
23, 117 Cost., deducendo che con l'art. 5 dello Statuto si imponevano nuove prestazioni, con violazione della riserva di legge, creando irragionevoli disparità di trattamento tra i cittadini.
La Corte d'appello di Bologna, Sezione Lavoro, ricostituito il contraddittorio dando atto della rituale costituzione della e dichiarando la CP_1 contumacia di con la sentenza n. 3322 del 3.12.2019 riformava la CP_2
sentenza di I grado e, per l'effetto, accoglieva l'opposizione proposta da Pt_1
pag. 6 di 20 avverso le cartelle esattoriali a lui notificate per il recupero della contribuzione dovuta alla per gli anni 2008-2015. CP_1
In particolare la Corte si poneva in linea di continuità con il principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza del 22 febbraio 2019 n. 5375, secondo il quale “l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati incontra i limiti previsti dall'articolo 2 del d.lgs. n. 509/1994 e dall'articolo 3, comma 12,
l. n. 335/1995 e non si estende alle regole di iscrizione alla , oggetto di CP_1
riserva di legge”; si evidenziava che il cit. art. 5 (approvato con d.m. 27 febbraio
2003, applicabile in causa ratione temporis) aveva contenuto contrastante con il disposto dell'articolo 22, comma 1, l. n. 773/1982, secondo cui l'iscrizione alla era obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri CP_1 soltanto quando esercitano la libera professione con carattere di continuità, presupposto quest'ultimo non ricorrente nel caso di specie, essendo stata accertata la occasionalità delle attività professionali svolte.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, posto che l'intervento regolatore della materia era intervenuto, da parte della Suprema Corte, in corso di causa, si riteneva equo disporne l'integrale compensazione.
3. A seguito di ricorso in Cassazione di la Suprema Corte – nel Pt_2
ritenere fondati i tre motivi di gravame valutati congiuntamente in quanto tra loro
pag. 7 di 20 strettamente correlati – emetteva Ordinanza n. 5151/2025, pubblicata il
27.2.2025 affermando quanto segue:
“Il principio espresso da Cass. n. 5375/2019, cui ha dato continuità la sentenza impugnata, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza successiva -
a partire da Cass. 19 febbraio 2021 n. 4568 - secondo la quale l'iscrizione all'albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione, così come è irrilevante la mancata produzione di reddito.
Secondo un orientamento pacifico e consolidato (tra le tante ordinanze: Cass. 24 dicembre 2024 n. 34277; Cass. 22 novembre 2024 n. 30191; Cass. 9 ottobre
2024 n. 26330; Cass. 16 agosto 2024 n. 22880; Cass. 19 giugno 2024 n. 16916;
Cass. 9 maggio 2024 n. 12695 e giurisprudenza ivi richiamata), è legittimo esercizio del potere regolamentare della l'avere stabilito (articolo 5 CP_1
dell'iscritto, del mancato esercizio della professione. Era, invece, del tutto irrilevante il suo carattere saltuario: in tal senso, l'obbligazione cd. di solidarietà, già prevista dall'articolo 10 della legge n. 773/1982, che non era utile ai fini previdenziali, era stata sostituita con una contribuzione minima, utile ai fini previdenziali. Già in epoca precedente, l'articolo 22 della legge n. 773, al comma 6, rimetteva ad un regolamento della la determinazione dei criteri di individuazione del requisito della continuità CP_1 professionale, al fine di dichiarare inefficaci i relativi anni di iscrizione;
a contrario, la poteva CP_1 stabilire in quali ipotesi l'esercizio della professione, anche non continuativo, determinasse l'obbligo di iscrizione e contribuzione. In ogni caso, si contesta il principio, posto a base della sentenza impugnata, secondo cui l'autonomia normativa delle Casse è circoscritta ai provvedimenti «nominati» di cui all'art.3, comma 12, della legge n. 335/1995 e si evidenzia che il suddetto articolo 3, comma 12 prevede, piuttosto, che gli enti privatizzati hanno il potere di assumere tutti i provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
- che l'articolo 22 l. n. 773/1982, nella parte in cui prevedeva la unicità della copertura previdenziale, escludendo la iscrizione alla cassa geometri in caso di iscrizione ad altra gestione (quale il Fondo Pensioni per i Lavoratori Dipendenti), era stato superato dalla legge n. 335/1995, che aveva introdotto l'opposto principi secondo il quale ad ogni attività lavorativa deve corrispondere una specifica copertura previdenziale.
4.Con il terzo motivo di ricorso, la ha denunciato - ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod.proc.civ. - la CP_1 violazione e/o falsa applicazione degli articoli 16 r.d. n. 724/1929, 2697 cod.civ. , 1 e ss. d.lgs. n. 509/1994 e 5 dello Statuto della , per avere il giudice dell'appello negato rilevanza alla posizione CP_1 di socio- amministratore rivestita dalla controparte, laddove, secondo una interpretazione evolutiva, si aveva «esercizio della professione» in ogni caso di utilizzo delle competenze professionali, anche nella gestione di una società operante in settori contigui a quello del professionista. Lo svolgimento dell'attività di socio/amministratore integrava, dunque, ex se una forma di esercizio in forma continuativa della professione di geometra.”.
pag. 8 di 20 dello Statuto della ) l'obbligo di contribuzione minima anche in caso di CP_1 attività esercitata in forma saltuaria e occasionale.
Si è affermato che la potestà della di imporre un contributo obbligatorio CP_1
a carico degli iscritti all'albo che non svolgono attività professionale continuativa, così come quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento della continuità delle professione, era già prevista nella legge regolatrice dell'attività della e che le previsioni che la ha CP_1 CP_1
adottato a seguito della sua privatizzazione, trasformando il contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo, sono in linea con l' attribuzione alla
della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare CP_1
l'equilibrio finanziario di lungo termine”.
Si precisa poi che: “L'iscrizione del contribuente alla Cassa geometri è, dunque, legittima e la pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione, poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, l'altra, invece, quale libera professione.
Questa Corte (Cass. 19 agosto 2024 n. 22880) ha infine ritenuto che l'attività di socio ed amministratore di una società operante nel settore edile esercitata da un geometra iscritto all'albo è rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla . In sostanza, ciò che rileva è che CP_1 nell'esercizio dell'attività di amministratore il geometra «spenda» le sue competenze professionali”.
Quindi, ritenendo che la Corte d'Appello non si fosse attenuta ai principi esposti, la Suprema Corte cassava la pronuncia impugnata e rinviava a questa
Corte - in altra composizione - per la nuova decisione, anche con riguardo alla regolamentazione delle spese anche del giudizio in Cassazione.
Nel termine trimestrale previsto dall'art.392 c.p.c. riassumevano il giudizio sia che la . Pt_1 CP_1
pag. 9 di 20 4. Segnatamente – nel proprio atto di riassunzione (con cui dava Pt_1 luogo all'iscrizione della causa n. 341/2025 RGA) - riepilogata puntualmente la vicenda processuale in tutto il suo sviluppo nei vari gradi di giudizio, ha riassunto (così prevenendo la successiva riassunzione della ): CP_1
- ribadiva di non avere mai svolto attività professionale in modo non continuativo, affermando di avere svolto “solo n. 4 pratiche di accatastamento gratuite inerente i medesimi immobili, di cui due per se stesso”; deduceva, inoltre, che la non aveva fornito prova delle gravate pretese e CP_1 rammentava, piuttosto, come lo stesso Presidente del Collegio Provinciale di Piacenza avesse emesso nell'aprile 2015 dichiarazione scritta da cui CP_1
risultava (espressamente) - con riguardo alla sua posizione - quanto segue: “NON svolge attività di Libero Professionista, e pertanto NON versa i contributi ai fini pensionistici alla Controparte_1
di Roma - NON essendo in possesso di Partita IVA”;
[...]
- inoltre, ribadiva che l'Immobiliare “La Torretta s.a.s. di NI NI &
C.” (di cui era socio) era rimasta inattiva, in particolare per gli anni 2012, 2013,
2014, 2015, come risultante da visura CCIA;
- comunque, affermava che - al più - nel caso di specie, sarebbe dovuto non il contributo minimo richiesto nel caso di specie con le opposte cartelle esattoriali ma il contributo di solidarietà del 3%.
Concludeva affermando che le somme portate nelle cartelle esattoriali opposte – per un totale di euro 28.613,50 - non erano dovute, insistendo nell'accoglimento dell'appello e delle domande già svolte in I grado3.
In via subordinata instava per la rideterminazione del minor credito di a titolo di contributo di solidarietà del 3%, per un totale di euro 1.053,54, CP_1
pag. 10 di 20 o al più, nel caso di mancato riconoscimento della prescrizione degli anni 2008 e
2009, per un totale di euro 1.404,72.
5. Con il proprio atto di riassunzione (che dava luogo all'iscrizione della separata causa n. 346/2025 RGA) la - riepilogate le fasi precedenti ed il CP_1 giudizio rescindente - richiamata tutta la giurisprudenza formatasi in materia, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, in applicazione dei principi enuncianti dalla Cassazione con l'ordinanza 5151/2025, con il favore delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
6. Ricostituitosi il contraddittorio, disposta la riunione della causa n.
346/2025 RGA alla n.341/2025 RGA e dichiarata la contumacia di la CP_2
causa è stata istruita sulla base delle allegazioni e dei documenti già prodotti dalle parti nei precedenti gradi del giudizio, ritenendosi perciò superfluo ogni altro supplementi istruttorio.
7. Tanto premesso, al fine di delimitare la materia del contendere, occorre porre in rilievo l'inammissibilità sia dell'eccezione di prescrizione relativa all'annualità 2009 - in quanto dedotta per la prima volta solo in grado di appello - sia della domanda di rideterminazione del credito a titolo di contributo di solidarietà del 3% perché svolta per la prima volta in sede di riassunzione a seguito di giudizio di legittimità.
8. Con riguardo specifico a tale ultimo profilo è il caso di osservare che la domanda deve ritenersi del tutto ultronea a fronte dello stesso pronunciamento di cui all'ordinanza della Cass. n. 5151/2025 cui seguivano i giudizi di riassunzione qui in esame, laddove si pone in rilievo, in continuità con orientamento consolidato che (enfasi nella parte di interesse) : “Si è affermato che la potestà della di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo CP_1 che non svolgono attività professionale continuativa, così come quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento della continuità delle professione, era già prevista nella legge regolatrice dell'attività della e CP_1
che le previsioni che la ha adottato a seguito della sua privatizzazione, CP_1 trasformando il contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo, sono
pag. 11 di 20 in linea con l' attribuzione alla della potestà di adottare tutte le CP_1 determinazioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”.
9. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ritiene la Corte che il ricorso in riassunzione proposto dal geom. debba essere rigettato – a Pt_1
fronte invece dell'accoglimento della riassunzione proposta da - per i CP_1 motivi appresso indicati.
10. Innanzitutto va rimarcato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai
Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 26.05.2021, n. 14691).
11. Svolta questa doverosa premessa, si ritiene utile riepilogare i principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza per cui è rinvio nei termini che seguono:
- ai fini dell'iscrizione alla è sufficiente l'iscrizione all'albo, come da CP_1 costante orientamento di legittimità successivo alla sentenza d'appello a seguito della cui cassazione con rinvio sono stati instaurati i giudizi di riassunzione in esame, come si legge al punto 6 della motivazione dell'ordinanza per cui è rinvio: “
6. Il principio espresso da Cass. n. 5375/2019, cui ha dato continuità la sentenza impugnata, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza
pag. 12 di 20 successiva - a partire da Cass. 19 febbraio 2021 n. 4568 - secondo la quale
l'iscrizione all'albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione, così come è irrilevante la mancata produzione di reddito”;
- legittima deve ritenersi la previsione statutaria di cui all'art. 5 del Regolamento della come emerge dalla parte della ordinanza in applicazione laddove si CP_1 legge: “
7. Secondo un orientamento pacifico e consolidato (tra le tante ordinanze: Cass. 24 dicembre 2024 n. 34277; Cass. 22 novembre 2024 n. 30191;
Cass. 9 ottobre 2024 n. 26330; Cass. 16 agosto 2024 n. 22880; Cass. 19 giugno
2024 n. 16916; Cass. 9 maggio 2024 n. 12695 e giurisprudenza ivi richiamata), è legittimo esercizio del potere regolamentare della l'avere stabilito CP_1
(articolo 5 dello Statuto della ) l'obbligo di contribuzione minima anche CP_1
in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale.
8. Si è affermato che la potestà della di imporre un contributo CP_1
obbligatorio a carico degli iscritti all'albo che non svolgono attività professionale continuativa, così come quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento della continuità delle professione, era già prevista nella legge regolatrice dell'attività della e che le previsioni che la ha CP_1 CP_1 adottato a seguito della sua privatizzazione, trasformando il contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo, sono in linea con l' attribuzione alla
della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare CP_1
l'equilibrio finanziario di lungo termine”;
- a nulla rileva la questione della dedotta doppia imposizione, come si evince laddove si legge: “9.Neppure la eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria: dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente
pag. 13 di 20 fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.
10. L'iscrizione del contribuente alla Cassa geometri è, dunque, legittima e la pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione, poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato,
l'altra, invece, quale libera professione”;
- rileva, ai fini dell'iscrizione alla l'essere socio amministratore CP_1
di una società operante nel settore edile, laddove si “spenda” il bagaglio di competenze professionali, come emerge sul punto specifico come si seguito riportato: “11. Questa Corte (Cass. 19 agosto 2024 n. 22880) ha infine ritenuto che l'attività di socio ed amministratore di una società operante nel settore edile esercitata da un geometra iscritto all'albo è rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla . In sostanza, ciò che rileva CP_1
è che nell'esercizio dell'attività di amministratore il geometra «spenda» le sue competenze professionali”.
12. Ora, tanto premesso, con riguardo al caso di specie, si ritiene che proprio dando applicazione ai principi sopra esposti, debba ritenersi corretta la decisione del Giudice di prime cure che, valorizzando le allegazioni e la documentazione di cui agli atti, senza la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha accertato la debenza delle somme di cui alle cartelle di pagamento oggetto di opposizione con riguardo a tutte le annualità, reputando legittima l'iscrizione del Geom. alla nel periodo di interesse, seppur non Pt_1 CP_1 dotato di partita IVA;
ciò in quanto, riguardo agli aspetti fattuali:
- il geom. risultava iscritto all'albo dei geometri dal 2004; Pt_1
- che lo stesso aveva svolto, ancorché in via saltuaria - dal 2008 al 2012 – e segnatamente: n.2 pratiche di accatastamento a favore di società immobiliare di sua proprietà (Immobiliare La Torretta s.a.s.), in tal modo “spendendo” parte del bagaglio di conoscenze proprie della professione di geometra, quando peraltro al
pag. 14 di 20 società era ancora attiva, come peraltro confermato dallo stesso n.2 Pt_1 pratiche in favore di conoscenti, a nulla rilevando la gratuità dell'impegno professionale svolto.
A fronte di tali accertamenti non rileva pertanto né che la società di cui era amministratore sia divenuta inattiva successivamente allo svolgimento Pt_1
delle due pratiche di accatastamento, né che il Presidente del Collegio
Provinciale Geometri di Piacenza abbia in data 16.4.2015 emesso dichiarazione avente il seguente contenuto – riferito alla posizione di “NON svolge Pt_1 attività di Libero Professionista, e pertanto NON versa i contributi ai fini pensionistici alla Controparte_1
di Roma”, giacché con tale dichiarazione non si fa altro
[...] che rappresentare una situazione obiettiva – incontroversa - ossia che il geom. non svolgeva in via continuativa la professione di geometra;
dichiarazione Pt_1 che proprio per il suo tenore non confligge con l'accertamento svolto, parimenti fondato su dati obiettivi incontroversi, ossia che – quale geometra iscritto Pt_1 all'albo, pur privo di Partiva Iva – aveva saltuariamente svolto pratiche, anche in favore di società operante nel settore edile di cui era amministratore, per le quali aveva dato applicazione al proprio bagaglio di conoscenze tecniche.
Alla luce di quanto evidenziato ed in applicazione dei principi enucleati nell'ordinanza di Cassazione con rinvio n. 5151/2025, si ritiene pertanto di dover avallare pienamente quanto statuito dal Giudice di prime cure laddove ha affermato che: “Nel caso di specie è quindi indiscusso che il ricorrente, iscritto all'albo, abbia svolto attività tipiche della - e non solo latu sensu riconducibili alla - professione di geometra.
La circostanza che le stesse siano state prestate a titolo gratuito non assume rilevanza posto che la stessa - nell'esercizio della propria autonomia CP_1
regolamentare - ha ritenuto di prevedere l'iscrizione obbligatoria alla in CP_1 caso esercizio anche occasionale e a titolo gratuito della professione (si vedano, in casi analoghi a quello di specie, Tribunale di Milano sentenza n. 457/2016 e
Corte di Appello di Brescia sentenza n. 547/2017; Trib. Mantova sentenza del
pag. 15 di 20 19/2/16 la quale richiama Cass. sent. 12668/2003, che pone l'accento sull'elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale).
[…]
Nel nostro caso… non è contestato che il ricorrente abbia esercitato occasionalmente tali attività.
Il ricorso non può quindi essere accolto.
Si osserva, infine, la contestuale iscrizione a due forme di previdenza obbligatorie ( e ) risulta compatibile con il sistema previdenziale, CP_3 CP_1 come delineato dalla L. 335/1995, e non importa alcun contrasto con la previsione di cui all'art. 38 Cost., come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/1995.”.
Ad ulteriore conferma della correttezza della decisione che si intende in tale sede avallare, con conseguente rigetto di tutte le domande riproposte in tale sede dal geom. si richiama altresì – in continuità con i principi qui applicati – Pt_1
Cass. Ord. n. 10895/2025 laddove si legge (con enfasi di chi scrive):
“[…] Questa Corte, in evoluzione giurisprudenziale rispetto al precedente del
2019 citato nella impugnata sentenza, ha affermato che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale: difatti, «dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione).
Risultano irrilevanti, in senso contrario, la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione di per sé è d'ostacolo all'insorgere degli obblighi nei CP_3
confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.). L'art.
5 dello Statuto della stabilisce, poi, che siano obbligatoriamente iscritti CP_1
alla «i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei CP_1
Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la
pag. 16 di 20 libera professione». Si definisce in tal modo il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione).
6. A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che l'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l'individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l'estensione dell'obbligo d'iscrizione alla
[...]
a nuove categorie di soggetti. L'irrilevanza della natura Controparte_1 occasionale dell'attività e della mancata produzione di reddito, ed il carattere imprescindibile della sola iscrizione all'Albo, ai fini dell'iscrizione alla e CP_1 del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall'art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagli interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).
8. Sul terzo motivo di ricorso, l'impugnata pronuncia ha asserito che “la prospettabile illegittimità della fonte statutaria non esaurisce i termini della odierna pretesa contributiva, essendo quest'ultima basata sulla interpretazione estensiva del concetto di libera professione”, e poiché non era stato provato che la prestazione svolta all'interno della società Controparte_4
implicasse l'esercizio di attività di tipo professionale, affine o collegata alla titolarità dell'abilitazione professionale, quali ad esempio attività di progettazione o contabilità di lavori, restava la sola funzione gestionale di indirizzo e amministrazione dell'attività d'impresa, scissa dall'esercizio di competenze tipiche della professione, non integrando il requisito soggettivo per
l'iscrizione alla gestione previdenziale. Devesi tuttavia osservare che, sul punto,
è già stata data risposta da questa Corte, e sulle stesse doglianze di violazione di
pag. 17 di 20 legge come in questa sede rappresentate, con ord. n. 22880/2024, in tema di rilevanza di attività atipiche come quella di amministratore di società, e di erronea valutazione di non sufficienza di una semplice connessione professionale tra i compiti propri del geometra e quelli svolti almeno in parte come amministratore di società edili occorrendo, invece, una connessione necessaria, per cui l'attività doveva essere svolta da un geometra libero professionista o comunque doveva richiedere l'impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche. Nel richiamare l'orientamento giurisprudenziale previgente
l'impugnata sentenza, arrestandosi ad osservazioni teoriche di principio, non ha invece approfondito la questione se gli atti gestione di una società operante nel settore edilizia siano stati compiuti nell'ambito di una più ampia attività professionale, prestata mettendo a frutto le proprie competenze tecniche e cognizioni specifiche, acquisite nel bagaglio di esperienze maturate nel settore per il quale il geometra è iscritto al relativo Albo professionale”.
Nel caso di specie – lo si sottolinea ancora, con riguardo all'aspetto fattuale –
quale socio della soc. accomandatario (amministratore) della soc. Pt_1
Immobiliare “La Torretta s.a.s.”, ha svolto due delle quattro pratiche presentate dallo stesso in ragione delle proprie competenze tecniche: si può, quindi, ritenere che si tratti di elementi solidi in grado di poter ritenere provato che, nella gestione della società si sia avvalso (anche, oltre all'ausilio di altri Pt_1 professionisti, per altre partiche, come allegato dallo stesso del suo Pt_1
bagaglio di conoscenze e competenze quale geometra.
Inoltre, risulta non contestato come egli abbia presentato, sempre quale geometra, due pratiche per una conoscente, a nulla rilevando – come chiarito dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sopra riportata – che per tali pratiche, svolte in ragione del proprio bagaglio tecnico, non abbia percepito reddito;
parimenti irrilevante – come altrettanto chiaramente esposto dalla giurisprudenza di legittimità a cui si intende dare continuità in tale sede – è la circostanza che egli fosse dipendente a tempo indeterminato e sottoposto al relativo regime previdenziale.
pag. 18 di 20 13. Alla luce di quanto esposto, deve quindi ribadirsi la legittimità dei crediti vantati dalla per le annualità dal 2008 al 2015, dovendosi respingere – ad CP_1
integrazione delle valutazioni svolte dal giudice di prime cure – l'eccezione di prescrizione riproposta in tale sede.
14. Segnatamente - ribadita la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione relativa all'annualità 2009, in quanto sollevata per la prima volta in sede di appello – quanto all'annualità 2008 si ritiene che l'eccezione in questione, pur tempestivamente dedotta e correttamente reiterata in sede di gravame, debba ritenersi infondata;
ciò in ragione dei validi atti interruttivi trasmessi dalla cassa al geom. a mezzo PEC nell'anno 2013 – pertanto Pt_1
entro il compimento del quinquennio - come tempestivamente dedotto da CP_1 sin dall'atto introduttivo in I grado e la cui ricezione - entro il periodo prescrizionale – risulta essere stata confermata dallo stesso a nulla Pt_1 rilevando la difesa dal medesimo svolta circa il fatto di non avervi dato lettura
(difesa che, peraltro, appare del tutto incompatibile con la deduzione - immediatamente precedente - di aver ricevuto dette comunicazioni e di sapere che le stesse erano inerenti alle contestate richieste di pagamento dei contributi).
15. Alla luce di quanto esposto, si perviene al rigetto di ogni domanda formulata in sede di appello e riproposte dal geom. in sede di ricorso in Pt_1
riassunzione a seguito della pronuncia della Cassazione come sopra richiamata, con conseguente conferma integrale delle statuizioni di cui alla sentenza emessa in I grado dal Giudice di prime cure.
16. Quanto alle spese del giudizio di appello, di legittimità e di rinvio, se ne dispone l'integrale compensazione, posto che, la presente decisione, segue al consolidamento dell'orientamento di legittimità nella materia trattata intervenuto nel corso dello sviluppo dei vari giudizi;
di talché si ritiene che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 92 c.p.c., come innovato dalla sentenza n.
77/12018 Corte Costituzionale.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa sopra rubricata, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
- rigetta l'appello ed ogni domanda formulata da , per l'effetto Parte_1
confermando la sentenza n. 197/2018 del Tribunale di Piacenza pubblicata il giorno 25/09/2018;
- compensa le spese processuali del giudizio di appello, di legittimità e di rinvio.
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 formulava tre motivi di impugnazione così riassunti dalla Suprema Corte nell'ordinanza CP_1 definitoria n. 5151/2025:
“
1.Con il primo motivo di ricorso, la ha dedotto - in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 CP_1 cod.proc.civ. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10 e 22 della legge n.773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94 e dell'art. 5 dello Statuto della , CP_1 assumendo che erroneamente la Corte d'appello non aveva considerato che si discuteva del pagamento della contribuzione minima - ( contributo soggettivo minimo, contributo integrativo minimo, contributo di maternità) - che era dovuta anche in caso di esercizio saltuario e/o occasionale dell'attività professionale e persino in assenza di reddito professionale.
2.Con il secondo motivo di ricorso, la ha censurato la sentenza impugnata - ai sensi dell'articolo CP_1 360 n. 3 cod.proc.civ.- per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 37 del 1967, dell' art. 22 della legge n. 773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/1994, degli articoli 3, comma 12, e 2, comma 26, della legge n. 335/1995 - (come modificato e interpretato dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013) - dell'art. 1, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 103/1996, dell'art. 38 Cost., dell'art. 5 dello Statuto della , per avere la Corte di appello ritenuto CP_1 che le previsioni regolamentari non fossero rispettose della delega di poteri agli enti previdenziali di cui alla legge n. 509/1994. 3.Ha dedotto:
- che l'articolo 5 del nuovo Statuto ribadiva il principio, già contenuto nell'articolo 1 l. n. 37/1967, dell'automatismo tra iscrizione all'albo ed iscrizione alla cassa geometri, salvo prova contraria, da parte 3 L'insistenza con riguardo all'accoglimento delle domande formulate in I grado veniva estesa anche all'istanza di sospensiva con riguardo all'efficacia esecutiva delle cartelle opposte comportava, istanza di sospensiva che in quanto riportata nelle conclusioni del ricorso in riassunzione dava luogo all'iscrizione di procedimento n. 341/2025 – 1, con udienza fissata per il 24.7.2025, poi rinviata all'udienza del 6.11.2025 per la riunione al merito ai fini della trattazione unitaria, anche in ragione delle evidente inammissibilità della stessa (significativo in tal senso il comportamento difensiva di mancata insistenza circa l'istanza in questione, da ritenersi pertanto abdicata).
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 341/2025 RGA, alla quale è stata riunita la causa n. 346/2025 RGA, iscritte in riassunzione a seguito dell'Ordinanza n.
5151/2025 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, pubblicata in data
27/02/2025; avente ad oggetto: previdenza – professionisti;
promossa da:
(CF: ), rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1 in via disgiunta tra loro, dall' Avv. Fabio Corradi, e dall'Avv. Elena Mortelliti, entrambi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Piacenza, Via Sant'Antonino n. 7, in virtù di procura alle liti agli atti;
- ricorrente in riassunzione/ resistente in riassunzione contro
Controparte_1
- in persona del
[...]
Presidente e legale rappresentante pro-tempore,
pag. 1 di 20 con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura, come da procura in atti;
- resistente in riassunzione/ricorrente in riassunzione e nei confronti di
- in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore,
- resistente contumace
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 6/11/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Geom. agiva innanzi al Tribunale di Piacenza, in Parte_1
funzione di giudice del lavoro, e - nell'evocare in giudizio innanzi al Tribunale di
Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, la
[...]
Controparte_1
– di seguito: – proponeva distinte opposizioni
[...] CP_1 avverso le sottoindicate cartelle di pagamento (indicate in base alla data di ricezione delle rispettive notifiche):
- 1. cartella notificata da il 15.4.2015, avente ad oggetto la somma di CP_2
euro 12.750,79, per contributi previdenziali (oltre a sanzione ed interessi) relativa agli anni 2008-2009-2010-2011-2012;
- 2. cartella notificata da il 11.4.2016, recante la somma di € 4877,40 CP_2
relativa ai contributi dell'anno 2013;
- 3. cartella notificata da il 30.3.2017, per la somma di euro 4875,47 CP_2
relativa all'anno 2014;
pag. 2 di 20 - 4. cartella notificata da il 5.4.2018, recante la somma di euro CP_2
6.109,84, per i contributi relativi all'anno 2015.
Nei giudizi separati scaturiti dalle distinte opposizioni avverso le dette cartelle di pagamento, poi riuniti innanzi allo stesso giudice, svolgeva le Pt_1 seguenti difese:
- eccepiva la prescrizione con riguardo all'annualità 2008;
- deduceva l'illegittimità dell'iscrizione alla assumendo di non avere CP_1
mai svolto in via continuativa attività libero professionale;
chiariva che era in occasione della notifica della prima cartella di pagamento che veniva a conoscenza di essere stato iscritto alla ciò nonostante fosse dipendente CP_1
subordinato dal giorno 1.10.2001 e non avesse mai svolto l'attività professionale;
chiedeva, quindi, la cancellazione dalla che otteneva dal giorno 1.12.2015 CP_1
(come risultato nel corso del giudizio);
- comunque - pur non contestando di essere stato socio accomandatario della società “La Torretta di NI NI & C. s.n.c.” nel periodo in contestazione, di avere presentato due “piccole pratiche” per la stessa società (il
3.10.2008 e il 4.4. 2009, peraltro per lo stesso immobile) e di averne presentate altre due nel 2012 per una conoscente (peraltro a titolo gratuito) - deduceva che, essendosi trattato di attività del tutto saltuarie, ciò non avrebbe dovuto comportare l'iscrizione automatica alla e comunque non per l'intero CP_1 periodo in contestazione, posto che le pratiche erano state presentate negli anni
2008, 2009 e 2012 e la società di cui era socio accomandatario era rimasta inattiva dal 2012 al 2015.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro decideva i giudizi riuniti nella causa n. 350/2015 R.G., sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta dalle parti, pubblicando - in data 25.9.2018 - sentenza con la quale rigettava le opposizioni, ritenendo legittima la previsione di cui all'art. 5 dello Statuto , approvato con D.M. del 27/02/2003 laddove CP_1
prevede: “Sono obbligatoriamente iscritti alla i geometri ed i geometri CP_1 laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza
pag. 3 di 20 carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509…”.
Il giudice di prime cure, nel porre in rilievo come si conforma la “prova contraria” ammessa in ragione della previsione regolamentare appena richiamata1, giungeva ad accertare che Pt_1
- era iscritto all'albo professionale dei geometri sin dal 2004;
- era stato dipendente di varie società, tutte attive nel settore dell'edilizia, a partire dal 2001 (Edil Val D'Arda scarl, Indacoo scarl, Smart Coop s.r.l.); 1 Dalla sentenza, sul punto specifico: “[…] Quanto alla prova contraria si prevede la presentazione di una dichiarazione attestante il mancato esercizio di attività professionale di geometra e la mancata titolarità di partita IVA (V. delibera n. 2/2003 approvata con Decreto Interministeriale del 24/03/03 nonché il D.M. 14 luglio 2009 ALL. 10 resistente). Allo stesso tempo, sono state individuate le seguenti ipotesi (non tassative) in cui non è possibile fornire la prova contraria, e pertanto, non è possibile la cancellazione dalla cassa in costanza d'iscrizione all'albo professionale: 1) geometra possessore di partita Iva professionale o similari;
2) geometra amministratore di condomini;
3) geometra che utilizza il timbro occasionalmente anche a titolo gratuito;
4) geometra che presta collaborazione continuativa e coordinata;
5) geometra titolare o amministratore di agenzia immobiliare;
6) pensionato di altro Ente se esercita la professione di geometra anche senza carattere di continuità ed esclusività; 7) assessore comunale, consigliere e sindaco se esercita la professione di geometra anche senza carattere di continuità ed esclusività; 8) consulente aziendale se esercita la professione di geometra anche senza carattere di continuità ed esclusività; 9) geometra socio di società cooperativa che firma e/o appone il timbro;
10) geometra socio di studio o associazione professionale;
11) geometra dipendente part-time di amministrazione pubblica che svolge occasionalmente la libera professione;
12) geometra perito (di assicurazione - infortunistica, eventi alluvionali etc. – di tribunale); 13) geometra addetto alla sicurezza;
14) geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società a meno che ricorrano le seguenti condizioni: a) il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale previsto dal CCNL e l'attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra, e comunque NON utilizza il timbro professionale o sottoscrive atti in tale qualità. La normativa specifica che per i soci delle Società valgono gli stessi principi stabiliti per i Geometri liberi professionisti, attesa l'obbligatorietà dell'iscrizione a in capo al geometra iscritto al CP_1 solo Albo, che operi in una Società che compia attività proprie o connesse a quella libero professionale. Con riferimento a quest'ultimo profilo, la giurisprudenza specifica che le attività rilevanti sono quelle che, sebbene apparentemente distanti dalle competenze “tipiche” dei geometri ex art. 16, r.d. n. 274/1929 (recante «Regolamento per la professione di geometra»), presentano “un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione”.
pag. 4 di 20 - aveva compiuto in via “occasionale” ed a titolo gratuito due pratiche di accatastamento a favore di una propria società – “La Torretta di NI NI
& C. s.n.c.”, anch'essa attiva nel settore dell'edilizia e di cui era socio accomandatario – nonché altre due in favore di conoscenti.
Perciò, il Giudice riteneva legittima l'iscrizione alla Cassa dell'opponente, già iscritto all'Albo, ponendone in rilievo l'obbligatorietà avendo accertato che aveva svolto attività tipiche della professione di geometra, anche se in via Pt_1
occasionale e a titolo gratuito;
perveniva, così, al rigetto delle opposizioni dispiegate avverso le sopra indicate cartelle di pagamento, disponendo cionondimeno la compensazione delle spese di lite.
2. Il geom. quale parte soccombente, proponeva tempestivo Pt_1 appello avverso la sentenza di I grado e, nel formulare 5 motivi di gravame, svolgeva le seguenti deduzioni:
- assumeva l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione, che riproponeva in sede di appello riferendola oltre all'annualità 2008 – come in effetti già eccepita anche in I grado – anche all'annualità 2009;
- si doleva della mancata ammissione della prova testimoniale al fine di provare di non aver svolto in via professionale l'attività di geometra e, correlativamente, sempre sotto il profilo probatorio, deduceva che la non CP_1
aveva assolto al proprio onere probatorio di dimostrare lo svolgimento – da parte del - dell'attività di geometra o di attività affini;
piuttosto – argomentava Pt_1
l'appellante – che se il giudice avesse valutato correttamente la documentazione a sua disposizione e se avesse assunto la prova orale richiesta, sarebbe giunto a soluzione opposta, accertando che egli aveva svolto solo attività quale dipendente e che mai era stato titolare di P.IVA; in tal senso richiamava, tra i documenti in atti:
1. la dichiarazione del 16.4.2015 resa dal Presidente del Collegio
Provinciale Geometri di Piacenza con cui certificava, a richiesta dello stesso, che “NON svolge attività di Libero Professionista, e Pt_1 pertanto NON versa i contributi ai fini pensionistici alla Cassa Italiana di
pag. 5 di 20 Previdenza ed Assistenza dei Geometri – Liberi Professionisti – di Roma”, non essendo nemmeno in possesso di Partita IVA si tratta di documento);
2. documentazione da cui emergeva che la società di cui era socio nei periodi in cui era stata attiva (2005-2006-2007) si era avvalsa di professionisti esterni (cfr. doc.
7-9 del fascicolo 350-2015 del I grado, cause portante rispetto alle successive);
3. rilevava che le poche pratiche svolte (in totale: 4) e l'essere stato socio di società risultata inattiva, non potevano costituire elementi presuntivi idonei a sostenere la prova dello svolgimento di un'attività professionale quale quelle del geometra;
- si doleva dell'errata interpretazione dell'art.22 l.n. 773/82 e della mancata disapplicazione dell'art. 5 dello Statuto dei geometri, ciò al fine di ribadire la sua illegittima iscrizione alla che sarebbe potuta avvenire solo CP_1 in presenza di prova della oggettiva e continuativa attività svolta quale geometra, con l'utilizzo del suo bagaglio di conoscenze;
si ribadiva, quindi, il mancato assolvimento dell'onere probatorio sul punto da parte della CP_1
- deduceva il vizio di “eccesso di potere” della sentenza, ciò in quanto, in forza e per effetto della stessa, si era visto applicare un doppia contribuzione (in violazione del principio di esclusività, per cui una contribuzione escluderebbe l'altra);
- si doleva della mancata pronuncia sull'eccezione di incostituzionalità dell'art. 5 dello Statuto dei geometri per violazione degli artt. 3,
23, 117 Cost., deducendo che con l'art. 5 dello Statuto si imponevano nuove prestazioni, con violazione della riserva di legge, creando irragionevoli disparità di trattamento tra i cittadini.
La Corte d'appello di Bologna, Sezione Lavoro, ricostituito il contraddittorio dando atto della rituale costituzione della e dichiarando la CP_1 contumacia di con la sentenza n. 3322 del 3.12.2019 riformava la CP_2
sentenza di I grado e, per l'effetto, accoglieva l'opposizione proposta da Pt_1
pag. 6 di 20 avverso le cartelle esattoriali a lui notificate per il recupero della contribuzione dovuta alla per gli anni 2008-2015. CP_1
In particolare la Corte si poneva in linea di continuità con il principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza del 22 febbraio 2019 n. 5375, secondo il quale “l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati incontra i limiti previsti dall'articolo 2 del d.lgs. n. 509/1994 e dall'articolo 3, comma 12,
l. n. 335/1995 e non si estende alle regole di iscrizione alla , oggetto di CP_1
riserva di legge”; si evidenziava che il cit. art. 5 (approvato con d.m. 27 febbraio
2003, applicabile in causa ratione temporis) aveva contenuto contrastante con il disposto dell'articolo 22, comma 1, l. n. 773/1982, secondo cui l'iscrizione alla era obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri CP_1 soltanto quando esercitano la libera professione con carattere di continuità, presupposto quest'ultimo non ricorrente nel caso di specie, essendo stata accertata la occasionalità delle attività professionali svolte.
Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, posto che l'intervento regolatore della materia era intervenuto, da parte della Suprema Corte, in corso di causa, si riteneva equo disporne l'integrale compensazione.
3. A seguito di ricorso in Cassazione di la Suprema Corte – nel Pt_2
ritenere fondati i tre motivi di gravame valutati congiuntamente in quanto tra loro
pag. 7 di 20 strettamente correlati – emetteva Ordinanza n. 5151/2025, pubblicata il
27.2.2025 affermando quanto segue:
“Il principio espresso da Cass. n. 5375/2019, cui ha dato continuità la sentenza impugnata, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza successiva -
a partire da Cass. 19 febbraio 2021 n. 4568 - secondo la quale l'iscrizione all'albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione, così come è irrilevante la mancata produzione di reddito.
Secondo un orientamento pacifico e consolidato (tra le tante ordinanze: Cass. 24 dicembre 2024 n. 34277; Cass. 22 novembre 2024 n. 30191; Cass. 9 ottobre
2024 n. 26330; Cass. 16 agosto 2024 n. 22880; Cass. 19 giugno 2024 n. 16916;
Cass. 9 maggio 2024 n. 12695 e giurisprudenza ivi richiamata), è legittimo esercizio del potere regolamentare della l'avere stabilito (articolo 5 CP_1
dell'iscritto, del mancato esercizio della professione. Era, invece, del tutto irrilevante il suo carattere saltuario: in tal senso, l'obbligazione cd. di solidarietà, già prevista dall'articolo 10 della legge n. 773/1982, che non era utile ai fini previdenziali, era stata sostituita con una contribuzione minima, utile ai fini previdenziali. Già in epoca precedente, l'articolo 22 della legge n. 773, al comma 6, rimetteva ad un regolamento della la determinazione dei criteri di individuazione del requisito della continuità CP_1 professionale, al fine di dichiarare inefficaci i relativi anni di iscrizione;
a contrario, la poteva CP_1 stabilire in quali ipotesi l'esercizio della professione, anche non continuativo, determinasse l'obbligo di iscrizione e contribuzione. In ogni caso, si contesta il principio, posto a base della sentenza impugnata, secondo cui l'autonomia normativa delle Casse è circoscritta ai provvedimenti «nominati» di cui all'art.3, comma 12, della legge n. 335/1995 e si evidenzia che il suddetto articolo 3, comma 12 prevede, piuttosto, che gli enti privatizzati hanno il potere di assumere tutti i provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
- che l'articolo 22 l. n. 773/1982, nella parte in cui prevedeva la unicità della copertura previdenziale, escludendo la iscrizione alla cassa geometri in caso di iscrizione ad altra gestione (quale il Fondo Pensioni per i Lavoratori Dipendenti), era stato superato dalla legge n. 335/1995, che aveva introdotto l'opposto principi secondo il quale ad ogni attività lavorativa deve corrispondere una specifica copertura previdenziale.
4.Con il terzo motivo di ricorso, la ha denunciato - ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod.proc.civ. - la CP_1 violazione e/o falsa applicazione degli articoli 16 r.d. n. 724/1929, 2697 cod.civ. , 1 e ss. d.lgs. n. 509/1994 e 5 dello Statuto della , per avere il giudice dell'appello negato rilevanza alla posizione CP_1 di socio- amministratore rivestita dalla controparte, laddove, secondo una interpretazione evolutiva, si aveva «esercizio della professione» in ogni caso di utilizzo delle competenze professionali, anche nella gestione di una società operante in settori contigui a quello del professionista. Lo svolgimento dell'attività di socio/amministratore integrava, dunque, ex se una forma di esercizio in forma continuativa della professione di geometra.”.
pag. 8 di 20 dello Statuto della ) l'obbligo di contribuzione minima anche in caso di CP_1 attività esercitata in forma saltuaria e occasionale.
Si è affermato che la potestà della di imporre un contributo obbligatorio CP_1
a carico degli iscritti all'albo che non svolgono attività professionale continuativa, così come quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento della continuità delle professione, era già prevista nella legge regolatrice dell'attività della e che le previsioni che la ha CP_1 CP_1
adottato a seguito della sua privatizzazione, trasformando il contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo, sono in linea con l' attribuzione alla
della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare CP_1
l'equilibrio finanziario di lungo termine”.
Si precisa poi che: “L'iscrizione del contribuente alla Cassa geometri è, dunque, legittima e la pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione, poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, l'altra, invece, quale libera professione.
Questa Corte (Cass. 19 agosto 2024 n. 22880) ha infine ritenuto che l'attività di socio ed amministratore di una società operante nel settore edile esercitata da un geometra iscritto all'albo è rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla . In sostanza, ciò che rileva è che CP_1 nell'esercizio dell'attività di amministratore il geometra «spenda» le sue competenze professionali”.
Quindi, ritenendo che la Corte d'Appello non si fosse attenuta ai principi esposti, la Suprema Corte cassava la pronuncia impugnata e rinviava a questa
Corte - in altra composizione - per la nuova decisione, anche con riguardo alla regolamentazione delle spese anche del giudizio in Cassazione.
Nel termine trimestrale previsto dall'art.392 c.p.c. riassumevano il giudizio sia che la . Pt_1 CP_1
pag. 9 di 20 4. Segnatamente – nel proprio atto di riassunzione (con cui dava Pt_1 luogo all'iscrizione della causa n. 341/2025 RGA) - riepilogata puntualmente la vicenda processuale in tutto il suo sviluppo nei vari gradi di giudizio, ha riassunto (così prevenendo la successiva riassunzione della ): CP_1
- ribadiva di non avere mai svolto attività professionale in modo non continuativo, affermando di avere svolto “solo n. 4 pratiche di accatastamento gratuite inerente i medesimi immobili, di cui due per se stesso”; deduceva, inoltre, che la non aveva fornito prova delle gravate pretese e CP_1 rammentava, piuttosto, come lo stesso Presidente del Collegio Provinciale di Piacenza avesse emesso nell'aprile 2015 dichiarazione scritta da cui CP_1
risultava (espressamente) - con riguardo alla sua posizione - quanto segue: “NON svolge attività di Libero Professionista, e pertanto NON versa i contributi ai fini pensionistici alla Controparte_1
di Roma - NON essendo in possesso di Partita IVA”;
[...]
- inoltre, ribadiva che l'Immobiliare “La Torretta s.a.s. di NI NI &
C.” (di cui era socio) era rimasta inattiva, in particolare per gli anni 2012, 2013,
2014, 2015, come risultante da visura CCIA;
- comunque, affermava che - al più - nel caso di specie, sarebbe dovuto non il contributo minimo richiesto nel caso di specie con le opposte cartelle esattoriali ma il contributo di solidarietà del 3%.
Concludeva affermando che le somme portate nelle cartelle esattoriali opposte – per un totale di euro 28.613,50 - non erano dovute, insistendo nell'accoglimento dell'appello e delle domande già svolte in I grado3.
In via subordinata instava per la rideterminazione del minor credito di a titolo di contributo di solidarietà del 3%, per un totale di euro 1.053,54, CP_1
pag. 10 di 20 o al più, nel caso di mancato riconoscimento della prescrizione degli anni 2008 e
2009, per un totale di euro 1.404,72.
5. Con il proprio atto di riassunzione (che dava luogo all'iscrizione della separata causa n. 346/2025 RGA) la - riepilogate le fasi precedenti ed il CP_1 giudizio rescindente - richiamata tutta la giurisprudenza formatasi in materia, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, in applicazione dei principi enuncianti dalla Cassazione con l'ordinanza 5151/2025, con il favore delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
6. Ricostituitosi il contraddittorio, disposta la riunione della causa n.
346/2025 RGA alla n.341/2025 RGA e dichiarata la contumacia di la CP_2
causa è stata istruita sulla base delle allegazioni e dei documenti già prodotti dalle parti nei precedenti gradi del giudizio, ritenendosi perciò superfluo ogni altro supplementi istruttorio.
7. Tanto premesso, al fine di delimitare la materia del contendere, occorre porre in rilievo l'inammissibilità sia dell'eccezione di prescrizione relativa all'annualità 2009 - in quanto dedotta per la prima volta solo in grado di appello - sia della domanda di rideterminazione del credito a titolo di contributo di solidarietà del 3% perché svolta per la prima volta in sede di riassunzione a seguito di giudizio di legittimità.
8. Con riguardo specifico a tale ultimo profilo è il caso di osservare che la domanda deve ritenersi del tutto ultronea a fronte dello stesso pronunciamento di cui all'ordinanza della Cass. n. 5151/2025 cui seguivano i giudizi di riassunzione qui in esame, laddove si pone in rilievo, in continuità con orientamento consolidato che (enfasi nella parte di interesse) : “Si è affermato che la potestà della di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo CP_1 che non svolgono attività professionale continuativa, così come quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento della continuità delle professione, era già prevista nella legge regolatrice dell'attività della e CP_1
che le previsioni che la ha adottato a seguito della sua privatizzazione, CP_1 trasformando il contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo, sono
pag. 11 di 20 in linea con l' attribuzione alla della potestà di adottare tutte le CP_1 determinazioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”.
9. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, ritiene la Corte che il ricorso in riassunzione proposto dal geom. debba essere rigettato – a Pt_1
fronte invece dell'accoglimento della riassunzione proposta da - per i CP_1 motivi appresso indicati.
10. Innanzitutto va rimarcato che in ipotesi, come quella di specie, di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della
Suprema Corte di Cassazione vincola il giudice del rinvio al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto con la conseguenza che questa Corte, nella presente fase processuale, deve uniformarsi ex art. 384 c.p.c. sia alla regola di diritto enunciata sia alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata dai
Giudici di Legittimità, attenendosi agli accertamenti di fatto già compiuti nell'ambito della sua enunciazione.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità così statuisce: “A norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione” (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 26.05.2021, n. 14691).
11. Svolta questa doverosa premessa, si ritiene utile riepilogare i principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza per cui è rinvio nei termini che seguono:
- ai fini dell'iscrizione alla è sufficiente l'iscrizione all'albo, come da CP_1 costante orientamento di legittimità successivo alla sentenza d'appello a seguito della cui cassazione con rinvio sono stati instaurati i giudizi di riassunzione in esame, come si legge al punto 6 della motivazione dell'ordinanza per cui è rinvio: “
6. Il principio espresso da Cass. n. 5375/2019, cui ha dato continuità la sentenza impugnata, è stato consapevolmente superato dalla giurisprudenza
pag. 12 di 20 successiva - a partire da Cass. 19 febbraio 2021 n. 4568 - secondo la quale
l'iscrizione all'albo professionale dei geometri è condizione sufficiente a far nascere in capo al geometra l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione, così come è irrilevante la mancata produzione di reddito”;
- legittima deve ritenersi la previsione statutaria di cui all'art. 5 del Regolamento della come emerge dalla parte della ordinanza in applicazione laddove si CP_1 legge: “
7. Secondo un orientamento pacifico e consolidato (tra le tante ordinanze: Cass. 24 dicembre 2024 n. 34277; Cass. 22 novembre 2024 n. 30191;
Cass. 9 ottobre 2024 n. 26330; Cass. 16 agosto 2024 n. 22880; Cass. 19 giugno
2024 n. 16916; Cass. 9 maggio 2024 n. 12695 e giurisprudenza ivi richiamata), è legittimo esercizio del potere regolamentare della l'avere stabilito CP_1
(articolo 5 dello Statuto della ) l'obbligo di contribuzione minima anche CP_1
in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale.
8. Si è affermato che la potestà della di imporre un contributo CP_1
obbligatorio a carico degli iscritti all'albo che non svolgono attività professionale continuativa, così come quella di individuare i presupposti di fatto per il riconoscimento della continuità delle professione, era già prevista nella legge regolatrice dell'attività della e che le previsioni che la ha CP_1 CP_1 adottato a seguito della sua privatizzazione, trasformando il contributo di solidarietà in contributo soggettivo minimo, sono in linea con l' attribuzione alla
della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare CP_1
l'equilibrio finanziario di lungo termine”;
- a nulla rileva la questione della dedotta doppia imposizione, come si evince laddove si legge: “9.Neppure la eventuale iscrizione ad altra gestione previdenziale può ritenersi di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria: dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente
pag. 13 di 20 fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.
10. L'iscrizione del contribuente alla Cassa geometri è, dunque, legittima e la pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione, poiché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato,
l'altra, invece, quale libera professione”;
- rileva, ai fini dell'iscrizione alla l'essere socio amministratore CP_1
di una società operante nel settore edile, laddove si “spenda” il bagaglio di competenze professionali, come emerge sul punto specifico come si seguito riportato: “11. Questa Corte (Cass. 19 agosto 2024 n. 22880) ha infine ritenuto che l'attività di socio ed amministratore di una società operante nel settore edile esercitata da un geometra iscritto all'albo è rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione alla . In sostanza, ciò che rileva CP_1
è che nell'esercizio dell'attività di amministratore il geometra «spenda» le sue competenze professionali”.
12. Ora, tanto premesso, con riguardo al caso di specie, si ritiene che proprio dando applicazione ai principi sopra esposti, debba ritenersi corretta la decisione del Giudice di prime cure che, valorizzando le allegazioni e la documentazione di cui agli atti, senza la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha accertato la debenza delle somme di cui alle cartelle di pagamento oggetto di opposizione con riguardo a tutte le annualità, reputando legittima l'iscrizione del Geom. alla nel periodo di interesse, seppur non Pt_1 CP_1 dotato di partita IVA;
ciò in quanto, riguardo agli aspetti fattuali:
- il geom. risultava iscritto all'albo dei geometri dal 2004; Pt_1
- che lo stesso aveva svolto, ancorché in via saltuaria - dal 2008 al 2012 – e segnatamente: n.2 pratiche di accatastamento a favore di società immobiliare di sua proprietà (Immobiliare La Torretta s.a.s.), in tal modo “spendendo” parte del bagaglio di conoscenze proprie della professione di geometra, quando peraltro al
pag. 14 di 20 società era ancora attiva, come peraltro confermato dallo stesso n.2 Pt_1 pratiche in favore di conoscenti, a nulla rilevando la gratuità dell'impegno professionale svolto.
A fronte di tali accertamenti non rileva pertanto né che la società di cui era amministratore sia divenuta inattiva successivamente allo svolgimento Pt_1
delle due pratiche di accatastamento, né che il Presidente del Collegio
Provinciale Geometri di Piacenza abbia in data 16.4.2015 emesso dichiarazione avente il seguente contenuto – riferito alla posizione di “NON svolge Pt_1 attività di Libero Professionista, e pertanto NON versa i contributi ai fini pensionistici alla Controparte_1
di Roma”, giacché con tale dichiarazione non si fa altro
[...] che rappresentare una situazione obiettiva – incontroversa - ossia che il geom. non svolgeva in via continuativa la professione di geometra;
dichiarazione Pt_1 che proprio per il suo tenore non confligge con l'accertamento svolto, parimenti fondato su dati obiettivi incontroversi, ossia che – quale geometra iscritto Pt_1 all'albo, pur privo di Partiva Iva – aveva saltuariamente svolto pratiche, anche in favore di società operante nel settore edile di cui era amministratore, per le quali aveva dato applicazione al proprio bagaglio di conoscenze tecniche.
Alla luce di quanto evidenziato ed in applicazione dei principi enucleati nell'ordinanza di Cassazione con rinvio n. 5151/2025, si ritiene pertanto di dover avallare pienamente quanto statuito dal Giudice di prime cure laddove ha affermato che: “Nel caso di specie è quindi indiscusso che il ricorrente, iscritto all'albo, abbia svolto attività tipiche della - e non solo latu sensu riconducibili alla - professione di geometra.
La circostanza che le stesse siano state prestate a titolo gratuito non assume rilevanza posto che la stessa - nell'esercizio della propria autonomia CP_1
regolamentare - ha ritenuto di prevedere l'iscrizione obbligatoria alla in CP_1 caso esercizio anche occasionale e a titolo gratuito della professione (si vedano, in casi analoghi a quello di specie, Tribunale di Milano sentenza n. 457/2016 e
Corte di Appello di Brescia sentenza n. 547/2017; Trib. Mantova sentenza del
pag. 15 di 20 19/2/16 la quale richiama Cass. sent. 12668/2003, che pone l'accento sull'elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività professionale).
[…]
Nel nostro caso… non è contestato che il ricorrente abbia esercitato occasionalmente tali attività.
Il ricorso non può quindi essere accolto.
Si osserva, infine, la contestuale iscrizione a due forme di previdenza obbligatorie ( e ) risulta compatibile con il sistema previdenziale, CP_3 CP_1 come delineato dalla L. 335/1995, e non importa alcun contrasto con la previsione di cui all'art. 38 Cost., come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/1995.”.
Ad ulteriore conferma della correttezza della decisione che si intende in tale sede avallare, con conseguente rigetto di tutte le domande riproposte in tale sede dal geom. si richiama altresì – in continuità con i principi qui applicati – Pt_1
Cass. Ord. n. 10895/2025 laddove si legge (con enfasi di chi scrive):
“[…] Questa Corte, in evoluzione giurisprudenziale rispetto al precedente del
2019 citato nella impugnata sentenza, ha affermato che, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale: difatti, «dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima» (Cass., sez. lav., 28 settembre 2022, n. 28188, in motivazione).
Risultano irrilevanti, in senso contrario, la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione di per sé è d'ostacolo all'insorgere degli obblighi nei CP_3
confronti della previdenza di categoria (sentenza n. 28188 del 2022, cit.). L'art.
5 dello Statuto della stabilisce, poi, che siano obbligatoriamente iscritti CP_1
alla «i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei CP_1
Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la
pag. 16 di 20 libera professione». Si definisce in tal modo il sistema degli obblighi contributivi in linea con i princìpi sanciti dalla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti (Cass., sez. lav., 19 febbraio 2021, n. 4568, punto 12 dei Motivi della decisione).
6. A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato di recente che l'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'Albo dei geometri che non svolgano attività professionale continuativa e l'individuazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l'estensione dell'obbligo d'iscrizione alla
[...]
a nuove categorie di soggetti. L'irrilevanza della natura Controparte_1 occasionale dell'attività e della mancata produzione di reddito, ed il carattere imprescindibile della sola iscrizione all'Albo, ai fini dell'iscrizione alla e CP_1 del pagamento della contribuzione minima, rappresentano un principio già desumibile dall'art. 22 della legge n. 773 del 1982, che già prevedeva il contributo di solidarietà, quindi trasformato in contributo soggettivo minimo, e dagli interventi normativi successivi, attuati con il d.lgs. n. 509 del 1994 e con la legge n. 335 del 1995 (Cass., sez. lav., 22 novembre 2024, n. 30191).
8. Sul terzo motivo di ricorso, l'impugnata pronuncia ha asserito che “la prospettabile illegittimità della fonte statutaria non esaurisce i termini della odierna pretesa contributiva, essendo quest'ultima basata sulla interpretazione estensiva del concetto di libera professione”, e poiché non era stato provato che la prestazione svolta all'interno della società Controparte_4
implicasse l'esercizio di attività di tipo professionale, affine o collegata alla titolarità dell'abilitazione professionale, quali ad esempio attività di progettazione o contabilità di lavori, restava la sola funzione gestionale di indirizzo e amministrazione dell'attività d'impresa, scissa dall'esercizio di competenze tipiche della professione, non integrando il requisito soggettivo per
l'iscrizione alla gestione previdenziale. Devesi tuttavia osservare che, sul punto,
è già stata data risposta da questa Corte, e sulle stesse doglianze di violazione di
pag. 17 di 20 legge come in questa sede rappresentate, con ord. n. 22880/2024, in tema di rilevanza di attività atipiche come quella di amministratore di società, e di erronea valutazione di non sufficienza di una semplice connessione professionale tra i compiti propri del geometra e quelli svolti almeno in parte come amministratore di società edili occorrendo, invece, una connessione necessaria, per cui l'attività doveva essere svolta da un geometra libero professionista o comunque doveva richiedere l'impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche. Nel richiamare l'orientamento giurisprudenziale previgente
l'impugnata sentenza, arrestandosi ad osservazioni teoriche di principio, non ha invece approfondito la questione se gli atti gestione di una società operante nel settore edilizia siano stati compiuti nell'ambito di una più ampia attività professionale, prestata mettendo a frutto le proprie competenze tecniche e cognizioni specifiche, acquisite nel bagaglio di esperienze maturate nel settore per il quale il geometra è iscritto al relativo Albo professionale”.
Nel caso di specie – lo si sottolinea ancora, con riguardo all'aspetto fattuale –
quale socio della soc. accomandatario (amministratore) della soc. Pt_1
Immobiliare “La Torretta s.a.s.”, ha svolto due delle quattro pratiche presentate dallo stesso in ragione delle proprie competenze tecniche: si può, quindi, ritenere che si tratti di elementi solidi in grado di poter ritenere provato che, nella gestione della società si sia avvalso (anche, oltre all'ausilio di altri Pt_1 professionisti, per altre partiche, come allegato dallo stesso del suo Pt_1
bagaglio di conoscenze e competenze quale geometra.
Inoltre, risulta non contestato come egli abbia presentato, sempre quale geometra, due pratiche per una conoscente, a nulla rilevando – come chiarito dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sopra riportata – che per tali pratiche, svolte in ragione del proprio bagaglio tecnico, non abbia percepito reddito;
parimenti irrilevante – come altrettanto chiaramente esposto dalla giurisprudenza di legittimità a cui si intende dare continuità in tale sede – è la circostanza che egli fosse dipendente a tempo indeterminato e sottoposto al relativo regime previdenziale.
pag. 18 di 20 13. Alla luce di quanto esposto, deve quindi ribadirsi la legittimità dei crediti vantati dalla per le annualità dal 2008 al 2015, dovendosi respingere – ad CP_1
integrazione delle valutazioni svolte dal giudice di prime cure – l'eccezione di prescrizione riproposta in tale sede.
14. Segnatamente - ribadita la declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione relativa all'annualità 2009, in quanto sollevata per la prima volta in sede di appello – quanto all'annualità 2008 si ritiene che l'eccezione in questione, pur tempestivamente dedotta e correttamente reiterata in sede di gravame, debba ritenersi infondata;
ciò in ragione dei validi atti interruttivi trasmessi dalla cassa al geom. a mezzo PEC nell'anno 2013 – pertanto Pt_1
entro il compimento del quinquennio - come tempestivamente dedotto da CP_1 sin dall'atto introduttivo in I grado e la cui ricezione - entro il periodo prescrizionale – risulta essere stata confermata dallo stesso a nulla Pt_1 rilevando la difesa dal medesimo svolta circa il fatto di non avervi dato lettura
(difesa che, peraltro, appare del tutto incompatibile con la deduzione - immediatamente precedente - di aver ricevuto dette comunicazioni e di sapere che le stesse erano inerenti alle contestate richieste di pagamento dei contributi).
15. Alla luce di quanto esposto, si perviene al rigetto di ogni domanda formulata in sede di appello e riproposte dal geom. in sede di ricorso in Pt_1
riassunzione a seguito della pronuncia della Cassazione come sopra richiamata, con conseguente conferma integrale delle statuizioni di cui alla sentenza emessa in I grado dal Giudice di prime cure.
16. Quanto alle spese del giudizio di appello, di legittimità e di rinvio, se ne dispone l'integrale compensazione, posto che, la presente decisione, segue al consolidamento dell'orientamento di legittimità nella materia trattata intervenuto nel corso dello sviluppo dei vari giudizi;
di talché si ritiene che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 92 c.p.c., come innovato dalla sentenza n.
77/12018 Corte Costituzionale.
pag. 19 di 20
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa sopra rubricata, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
- rigetta l'appello ed ogni domanda formulata da , per l'effetto Parte_1
confermando la sentenza n. 197/2018 del Tribunale di Piacenza pubblicata il giorno 25/09/2018;
- compensa le spese processuali del giudizio di appello, di legittimità e di rinvio.
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 20 di 20
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 formulava tre motivi di impugnazione così riassunti dalla Suprema Corte nell'ordinanza CP_1 definitoria n. 5151/2025:
“
1.Con il primo motivo di ricorso, la ha dedotto - in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 CP_1 cod.proc.civ. - la violazione e/o falsa applicazione dell'art.1 della legge n. 37 del 1967, degli artt. 10 e 22 della legge n.773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/94 e dell'art. 5 dello Statuto della , CP_1 assumendo che erroneamente la Corte d'appello non aveva considerato che si discuteva del pagamento della contribuzione minima - ( contributo soggettivo minimo, contributo integrativo minimo, contributo di maternità) - che era dovuta anche in caso di esercizio saltuario e/o occasionale dell'attività professionale e persino in assenza di reddito professionale.
2.Con il secondo motivo di ricorso, la ha censurato la sentenza impugnata - ai sensi dell'articolo CP_1 360 n. 3 cod.proc.civ.- per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 37 del 1967, dell' art. 22 della legge n. 773/1982, degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 509/1994, degli articoli 3, comma 12, e 2, comma 26, della legge n. 335/1995 - (come modificato e interpretato dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013) - dell'art. 1, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 103/1996, dell'art. 38 Cost., dell'art. 5 dello Statuto della , per avere la Corte di appello ritenuto CP_1 che le previsioni regolamentari non fossero rispettose della delega di poteri agli enti previdenziali di cui alla legge n. 509/1994. 3.Ha dedotto:
- che l'articolo 5 del nuovo Statuto ribadiva il principio, già contenuto nell'articolo 1 l. n. 37/1967, dell'automatismo tra iscrizione all'albo ed iscrizione alla cassa geometri, salvo prova contraria, da parte 3 L'insistenza con riguardo all'accoglimento delle domande formulate in I grado veniva estesa anche all'istanza di sospensiva con riguardo all'efficacia esecutiva delle cartelle opposte comportava, istanza di sospensiva che in quanto riportata nelle conclusioni del ricorso in riassunzione dava luogo all'iscrizione di procedimento n. 341/2025 – 1, con udienza fissata per il 24.7.2025, poi rinviata all'udienza del 6.11.2025 per la riunione al merito ai fini della trattazione unitaria, anche in ragione delle evidente inammissibilità della stessa (significativo in tal senso il comportamento difensiva di mancata insistenza circa l'istanza in questione, da ritenersi pertanto abdicata).