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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA GAIA MAJORANO, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 24.4.2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 17525/24
Tra
nata a [...] il [...] ivi residente a[...]
Gauss n. 26 - C.A.P. 80126 – C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. C.F._1
Antonino Luce (C.F. – P.I.v.a presso il suo Studio C.F._2 P.IVA_1
elett.te dom.ta in Napoli alla Via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale Isola G 1 scala D primo
P.IVA_ piano int. 4 – C.A.P. .
RICORRENT
E
E
Part
(cod. fisc. 78 75 05 87) in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.03.24, rep. 37875 a rogito del Notaio Dott. Persona_1 dall'Avv. Amodio Marzocchella (P.E.C. t – Email_1
cod. fisc. , ed elettivamente domiciliato ai fini del presente CodiceFiscale_3
giudizio in Napoli alla Via De Gasperi, 55, Ufficio di Avvocatura dell'Ente.
RESISTENTE
pagina1 di 6 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.7.24 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento dell' , col quale le veniva richiesta la CP_2
restituzione di somme indebitamente percepite dalla di lei madre, Persona_2
(deceduta nell'anno 2009), a titolo di pensione (cat. PS n. 02044173). In particolare, la pretesa restitutoria dell' , per un totale di € 3.871,84, trovava fondamento in una CP_2
asserita erronea dichiarazione dei redditi in relazione al periodo 01.01.2002 - 30.11.2005, per omessa segnalazione di redditi da fabbricati.
La ricorrente eccepiva la prescrizione del diritto, nonché la decadenza dall'azione giudiziaria dell'Istituto previdenziale, così concludendo: Voglia sospendere e poi annullare le richieste di restituzione somme indebitamente percepite da una pensionata morta nell'agosto del 2009, oggetto del presente Ricorso, ed in subordine per mancanza e/o irritale notifica degli originari Atti. Con vittoria di spese e compensi legali del presente procedimento da attribuirsi al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo: CP_2
- che, con lettera raccomandata nr, 61341149117-8 del 26/06/2014, consegnata a mano l'11/07/2014 alla ricorrente, la stessa era stata resa edotta dell'indebito in oggetto, che non veniva all'epoca contestato;
- che, in data 29 ottobre 2014, veniva inviata alla ricorrente una ulteriore raccomandata di sollecito, nr. 613455769189, esitata il 22/11/2014;
- che, non ricevendo alcuna manifestazione di intenti da parte della , Parte_1 in data 11 marzo 2024, l'Istituto provvedeva alla rateizzazione di ufficio, tramite invio di bollettini Pago PA, (cfr. lettera raccomandata 664947171843, mod.RC1
Erede dell'11 marzo 2024 doc. 9 e 10);
- che il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c., decorrente dal giorno in cui veniva effettuato il pagamento della prestazione indebita, non risultava spirato, anche alla luce della sospensione della prescrizione dovuta alla normativa emergenziale Covid;
- che, invero, dagli atti emergeva che la de cuius aveva ricevuto la prima comunicazione di indebito nel dicembre 2005 (doc. 2, 3 e 4) e l'indebita percezione risaliva al periodo compreso tra il 2002 e il 2005;
pagina2 di 6 - che, inoltre, a differenza di quando addotto nel ricorso, era Parte_1 venuta a conoscenza dell'indebito de quo già anni prima della notifica del provvedimento impugnato (cfr. doc. 5, 6, 7 e 8).
Concludeva: Voglia il Giudice adito così provvedere: 1)-rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui all'espositiva; 2)-con vittoria di spese di giudizio, ovvero, in presenza dei presupposti di legge con l'applicazione dell'art.152, disp. att,
c.p.c..
All'udienza del 24.4.25, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente, non può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, atteso che l' ha dedotto e provato di aver interrotto il decorso del termine CP_2
con una prima raccomandata, notificata in data 12.12.2005 a , Persona_2 nonché con due successive raccomandate, notificate all'erede, rispettivamente, in data
11/07/2014 e in data 22/11/2014, fino alla notifica del provvedimento dell'11.3.24, oggetto di ricorso.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Occorre muovere dai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (CFR. Sez.
L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004 (Rv. 569853).
pagina3 di 6 Sul tema, giova richiamare quanto espresso di recente dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cfr. anche Cass. Civ. Ord. N. 5984/2022).
Com'è noto, la ripetizione di una prestazione assistenziale è possibile solo laddove l'accipiens abbia indotto in errore, con dolo o colpa, l'ente previdenziale: "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò
a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass., sez. lavoro, sent. 26036/2019).
Ed ancora, in tal senso, è stato chiarito che: “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. sent. nn. 1446/2008, 11921/2015).
Più recentemente, è stato ribadito che: “in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando pagina4 di 6 applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” (cfr. Cass. n. 13915/2021).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso in esame, l ha richiesto la ripetizione CP_2
di somme erogate nel periodo antecedente la comunicazione del provvedimento che accertava l'indebito.
Ed invero, secondo quanto dedotto e provato dallo stesso resistente, “la Sig.ra aveva ricevuto la prima comunicazione di indebito nel dicembre Persona_2
2005 (doc. 2, 3 e 4) e l'indebita percezione risaliva agli anni 2002-2005”.
Dagli atti di causa, infatti, risulta che la comunicazione dell'importo dell'indebito avveniva con modello IND1 del 01 dicembre 2005, consegnato a mezzo raccomandata
A/R in data 12/12/2005, mentre la somma che - secondo la prospettazione dell' - era CP_2
stata indebitamente percepita, veniva corrisposta nel periodo 01/11/2003 - 30/11/2005.
Viene altresì in rilievo che l'istituto resistente non ha provato la sussistenza della CP_ consapevolezza dolosa della non spettanza delle somme richieste dall' e, alla luce di quanto emerso dagli atti di causa, appare verosimile che non ne Persona_2
abbia avuta.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere dichiarata non dovuta all' , da parte dell'erede, , la restituzione dell'importo di euro CP_2 Parte_1
3.871,84.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta all' la restituzione CP_2 dell'importo di euro 3.871,84;
- condanna l al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_2 complessivi €1.200,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione.
pagina5 di 6 Si comunichi.
Napoli, 24.4.2025
Majorano
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Gaia
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