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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Emanuela Lo Presti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1778/2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 6 novembre 2025, promossa da in persona del Parte_1 curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Piazza Catalani n. 6, presso lo studio dell'avv. Paolo Vermiglio, che la rappresentata e difende giusta procura in atti, attore contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._1 in Messina, via Loggia dei Mercanti n. 19, presso lo studio dell'avv. Domenico Cataldo, che la rappresentata e difende giusta procura in atti, convenuta (C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Messina, via Monsignor D'Arrigo is. 449 n. 70, convenuta contumace avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. In fatto ed in diritto La Curatela del Fallimento ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
e , al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, Controparte_2 CP_1 ai sensi dell'art. 66 L.F. e dell'art. 2901 c.c., dell'atto di rinuncia all'esercizio del diritto di opzione con il quale la (oggi fallita), ha Parte_2 rinunciato alla sottoscrizione delle quote della nonché Controparte_2 della sottoscrizione (conseguita dalla detta rinuncia), nell'intero o per la quota di pertinenza della , del capitale sociale da parte Parte_2 della signora , soggetto precedentemente estraneo all'originaria CP_1 compagine sociale. A fondamento dell'azione svolta, la curatela ha rappresentato che, in conseguenza dell'approvazione del bilancio 31.12.2014 e del conseguente azzeramento e ricostituzione del capitale sociale, la avrebbe di Parte_1 fatto dismesso (gratuitamente) la propria quota di partecipazione al capitale sociale di con conseguente sottrazione del relativo Controparte_2 valore dalla garanzia in favore dei creditori sociali. In particolare, la e la (oggi Parte_1 Controparte_3 con unico socio), con atto del 9.11.2011 ai rogiti del Notaio dott. CP_4
, rep. 28692, racc. 9716, avevano costituito la società Persona_1 [...]
rispettivamente nella quota del 23,65% e del 73,65%, il cui capitale CP_2 sociale era stato costituito mediante conferimento del ramo d'azienda della
[...]
(del valore stimato di € 2.053.000,00) e del ramo d'azienda della Parte_1 [...]
(del valore stimato di € 5.737.000,00); l'esercizio Controparte_3 sociale al 31.12.2013 di si era chiuso con un utile di € Controparte_2
2.681,00; con delibera del 27.2.2015 era stato approvato il bilancio al 31.12.2014 nel quale, in conseguenza di una svalutazione delle immobilizzazioni per € 2.429.578,00 e della contrazione del volume della produzione, era stata registrata una perdita di esercizio pari a € 2.950.778,00 che aveva integralmente azzerato il capitale sociale (fissato nel valore di €. 100.000,00); con delibera del 14.5.2015 l'assemblea aveva proceduto all'azzeramento del capitale, ai sensi dell'art. 2482 ter c.c., con conseguente ripianamento delle perdite mediante utilizzo della riserva derivante dai conferimenti iniziali (pari a €. 2.849.856,00) e alla ricostituzione del capitale sociale nella misura di € 10.922,00 euro, previa riduzione del relativo importo a € 10.000,00 e destinazione del residuo (pari a € 922,00) a copertura dell'ulteriore perdita;
a seguito della rinuncia dei soci all'esercizio del diritto di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, lo stesso veniva sottoscritto per intero da , presente all'occasione, diventando così titolare del 100% CP_1 del capitale;
successivamente, il Tribunale di Messina dichiarava il fallimento della con sentenza n. 34/16 del 05.10.2016. Parte_1
Secondo la prospettazione dell'attrice, la complessa operazione sopra descritta avrebbe avuto come unico scopo quello di sottrarre alla garanzia patrimoniale dei creditori del fallimento il capitale sociale, tenuto conto della circostanza che la svalutazione delle immobilizzazioni materiali e il conseguente bilancio 2014 approvato dall'assemblea (tempestivamente impugnato) risulta privo di motivazione espressa e, in ogni caso, a fronte di un complesso aziendale dal valore di diversi milioni di euro, potenzialmente idoneo a generare profitto, la società abbia preferito abdicare alla propria partecipazione, nonostante avesse risorse finanziare sufficienti a sottoscrivere il nuovo capitale sociale, a tutto vantaggio di un soggetto terzo ed estraneo alla compagine sociale che, col solo versamento di € 10.992,00, è divenuto unico proprietario di una società cui appartengono diversi immobili per buona parte produttivi di reddito. Per tali ragioni, ha chiesto accertarsi l'inefficacia della richiamata operazione nei confronti della curatela o, in subordine, l'accertamento della natura simulata della stessa, in quanto finalizzata esclusivamente a interporre la persona della nella titolarità delle quote di quella società e, per quanto d'interesse, di CP_1 quelle appartenenti all Punto Casa.
2 Costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente CP_1
l'infondatezza dell'azione revocatoria, in quanto non esperibile nei confronti dell'esercizio del diritto di opzione, nonché della domanda subordinata di simulazione, in assenza di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge. La sebbene regolarmente evocata in giudizio, non Controparte_2 risulta costituita e deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia. Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la Curatela ha chiesto e ottenuto l'esibizione della documentazione relativa all'emissione del vaglia postale n. 8989379667 – 08 di € 10.000,00 emesso il 14.5.2015 dall'Ufficio Messina 13, recante l'indicazione della persona del richiedente e delle modalità di costituzione della provvista a tal fine impiegata dalla convenuta per la sottoscrizione del capitale. All'esito dell'istruttoria, ottenuta la documentazione richiesta, è emerso che il detto vaglia postale era stato emesso da , con addebito del relativo CP_5 importo sul conto corrente di nel quale, il giorno prima CP_1 dell'emissione, risultavano due accrediti a titolo di “stipendi”, dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, da parte della società 2A s.r.l., il cui unico socio ed amministratore era , fratello del legale rappresentante della società CP_3 fallita e legale rappresentante della nonché titolare della restante CP_3 quota della Controparte_2
Nel corso del giudizio, con sentenza n. 1611/2023 resa nell'ambito del procedimento n. 4251/2018 R.G., non impugnata e quindi passata in giudicato, il Tribunale delle Imprese di Palermo ha dichiarato la nullità della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2014 per l'illiceità dell'oggetto, riconoscendone la contrarietà «…alle norme imperative (poste a tutela anche dei terzi) che ne disciplinano la redazione e segnatamente ai principi di chiarezza e veridicità di cui all'art. 2423 c.c.», non anche della successiva delibera del 14.5.2015, relativa all'azzeramento, ricostituzione e sottoscrizione del nuovo capitale, in quanto proposta oltre il termine di 180 giorni per la sua impugnazione (cfr. sentenza n. 1611/2023, in atti). In assenza di ulteriore attività istruttoria, precisate le conclusioni, la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. La domanda della Curatela fallimentare è fondata e va accolta. L'azione revocatoria ordinaria è uno strumento volto alla ricostruzione del patrimonio del debitore mediante la declaratoria di inefficacia di atti che, a determinate condizioni, si presentano lesivi della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c.. L'inefficacia che ne consegue, tuttavia, è solo relativa, in quanto operante soltanto nei confronti del creditore che propone l'azione, senza incidere, quindi, sulla validità dell'atto, tant'è che il bene oggetto dell'atto di disposizione, posto in essere dal debitore, resta nel patrimonio del terzo, potendo essere aggredito dal creditore che ha esperito vittoriosa-mente l'azione
3 revocatoria. Elementi necessari ai fini della esperibilità dell'azione sono l'esistenza di un diritto di credito, il pregiudizio che l'atto arrechi alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cc, la consapevolezza del debitore di tale pregiudizio (o la dolosa preordinazione in caso di atto anteriore al credito), nonché la consapevolezza del terzo, se l'atto dispositivo è a titolo oneroso. L'accoglimento della domanda richiede quindi la dimostrazione, con onere della prova a carico del creditore (o al curatore, laddove l'azione venga promossa in costanza di fallimento ex art. 66 L.F.) dell'esistenza di tutti i predetti requisiti richiesti dall'art. 2901c.c.: uno di natura oggettiva, l'eventus damni, inteso quale obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., e due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e
– ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso – la scientia damni da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori, mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ. n. 14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ. 20.02.1989 n. 987). Con particolare riguardo all'atto di rinunzia all'esercizio del diritto di opzione, la giurisprudenza prevalente – tanto di legittimità che di merito – ritiene ammissibile l'esperibilità dell'azione revocatoria soltanto qualora il diritto di opzione costituisca un bene in sé, dotato di autonomo valore di mercato. Ed invero, la revoca della rinuncia o del mancato esercizio del diritto di opzione relativo all'aumento di capitale di una società non può consentire al creditore (nella fattispecie al fallimento) di aggredire le quote oggetto del mancato esercizio dell'opzione stessa, in quanto effetto della revoca è unicamente la declaratoria di inefficacia dell'atto revocato e il conseguente assoggettamento del bene oggetto della rinuncia (id est del diritto d'opzione) all'azione esecutiva, ossia all'espropriazione forzata, così che dalla vendita forzata dei diritti d'opzione il creditore possa ricavare quanto necessario alla realizzazione del suo credito (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 11.5.2007, n. 10879, secondo cui «la rinuncia o il mancato esercizio del diritto di opzione relativo all'aumento di capitale di una società non è suscettibile di revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., al fine di consentire al creditore di sostituirsi al debitore nell'esercizio dell'opzione stessa, perché effetto della revoca è la declaratoria di inefficacia dell'atto revocato e il conseguente assoggettamento del bene oggetto della rinuncia all'azione esecutiva»). Secondo il richiamato orientamento, però, «la revoca è tuttavia consentita quando
4 l'opzione costituisce un bene in sé, dotato di autonomo valore di mercato, e in questo caso l'azione esecutiva dovrà svolgersi nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 2480 c.c. (ora art. 2471, a seguito della riforma del diritto societario introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003). Di conseguenza, nell'ambito della disciplina della società a responsabilità limitatala la revoca è subordinata alla dimostrazione che il diritto di opzione sia suscettibile di alienazione secondo la legge di circolazione delle quote stabilita dallo statuto sociale» (cfr. Cass. civ. sent. n. 10879/2007 cit.; in senso conforme Cass. civ. sent. n. 2670/2020). Sulla scorta di tali principi, pertanto, il valore della rinuncia al diritto di opzione non equivale al valore delle quote rinunciate, né tanto meno del capitale sociale, ma dipende unicamente dal mercato in cui si incontrano l'offerta e la domanda di tale diritto (cfr. Cass. civ. sent. n. 2670/2020). Nelle società a responsabilità limitata – diversamente dalle società per azioni dove, alla luce delle previsioni dell'art. 2441 cc., il diritto di opzione presenta un indubbio valore economico in sé – il diritto di opzione non ha di per sé un valore patrimoniale autonomo e, pertanto, l'azione revocatoria della rinuncia al diritto di opzione nelle forme di cui all'art. 2901 c.c. è ammissibile soltanto qualora a seguito dell'istruttoria venga accertato che tale diritto abbia un effettivo valore economico. Qualora, invece, tale valore dovesse risultare nullo alla data della delibera di aumento del capitale sociale e della rinuncia all'esercizio del diritto di opzione, è da escludere qualsiasi pregiudizio alle ragioni dei creditori derivabile dalla condotta abdicativa del socio, con conseguente insussistenza del presupposto oggettivo della revocatoria esercitata. L'onere di provare tale valore economico ricade sul creditore che agisce in revocatoria, il quale deve dimostrare la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione (eventus damni), che giustifichi l'iniziativa processuale assunta;
mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Trib. Milano n. 10402/2016). Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione prodotta, tenuto conto altresì delle deduzioni e contestazioni avanzate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, è possibile affermare la sussistenza di un pregiudizio economico dei creditori del fallimento conseguito dalla rinuncia al diritto di opzione. Al riguardo, alla luce della eseguita nell'ambito di un diverso giudizio tra le medesime parti – la cui valenza probatoria è quella della prova atipica, purché introdotta, come avvenuto nel caso di specie, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e dei limiti temporali posti a pena di decadenza per la sua produzione (cfr. Cass. n. 22384/2014; Cass. n. 9843/2014; Cass. n. 15714/2010; Cass. n. 15169/2010; Cass. n. 2904/2009; Cass. n. 28855/2008), risultando in tali ipotesi liberamente valutabile dal giudice – è possibile affermare come la svalutazione delle immobilizzazioni materiali risultante dal bilancio del 31.12.2014, per € 2.429.578,00, in quanto priva di apparente giustificazione, rende oggettivamente
5 non ricostruibili le argomentazioni poste a sostegno di tale operazione, tanto da aver determinato anche la nullità della delibera di approvazione del bilancio per l'illiceità dell'oggetto, accertata con sentenza definitiva. Data l'illegittimità dell'operazione che ha dato origine all'azzeramento del capitale, successivamente ricostituito da un soggetto esterno alla società, è possibile affermare che il valore del diritto di opzione delle quote della
[...] al momento della delibera di azzeramento del capitale e Parte_3 dell'offerta all'unico socio per la sottoscrizione, dovesse tener conto del valore dei conferimenti del ramo d'azienda della (del valore stimato di € Parte_1
2.053.000,00) e del ramo d'azienda della (del Controparte_3 valore stimato di € 5.737.000,00), in parte impiegati per la sottoscrizione del capitale (fissato nel valore di €. 100.000,00) ed in parte destinati a riserva indisponibile. Conseguentemente, poiché le perdite registrate nel 2014 (per € 68.111,00) al netto della svalutazione delle immobilizzazioni materiali (per € 2.429.578,00) – come detto priva di giustificazione e, quindi, dichiarata illegittima – non avrebbero da sole determinato un azzeramento del capitale sociale, il quale avrebbe mantenuto un valore positivo, ne discende che anche il valore di mercato della quota di partecipazione di deve ritenersi positivo, Parte_3 come tale suscettibile di alienazione. Inoltre, come previsto dallo statuto (all. b al verbale di assemblea del 14.05.2015 relativa alla sottoscrizione del nuovo capitale sociale da parte dell'unico socio , contenente la modifica del valore del capitale), il CP_1 diritto di opzione sull'aumento di capitale risultava suscettibile di cessione a terzi, salvo l'obbligo di offrirlo in prelazione agli altri soci in caso di trasferimento a titolo oneroso (art. 7 – Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi), cosicché la società poi fallita, una volta deliberato l'aumento del capitale, avrebbe ben potuto monetizzare il proprio diritto di opzione attraverso la sua cessione a titolo oneroso, offrendolo innanzitutto in prelazione all'altro socio e, solo successivamente, a terzi, dietro un adeguato corrispettivo, anziché rinunciare alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, nella consapevolezza delle esposizioni debitorie della società già maturate e delle azioni giudiziarie subite, sfociate poco tempo dopo nella dichiarazione di fallimento. Rilevato, poi, il carattere gratuito dell'operazione contestata dalla curatela, concretatasi in una diminuzione patrimoniale correlata al vantaggio economico ottenuto da un terzo senza la previsione di alcun corrispettivo (benché potenzialmente ravvisabile nel caso di specie) in favore della società fallita, deve ritenersi che parte attrice sia titolare un diritto di credito idoneo all'esperimento dell'azione revocatoria. Tanto basta per ritenere esistente (quanto meno) un'aspettativa di credito, consistente e tutt'altro che pretestuosa, in capo all'attrice nei confronti delle convenute.
6 Per principio costante in giurisprudenza, infatti, l'art. 2901 c.c. contempla una nozione lata di credito comprensiva della “ragione” o “aspettativa” tale per cui, anche il credito eventuale è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte negoziale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgenza della qualità di creditore che consente l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione posto in essere dal debitore (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, n. 10742/2024). Nel caso di specie, la curatela attrice ha fornito prova del proprio diritto (o aspettativa) di credito nei confronti dei convenuti. Sussistano, inoltre, anche gli altri elementi necessari per la revoca degli atti oggetto del presente giudizio. Quanto all'eventus damni, si ravvisa nel caso di specie un atto di disposizione a contenuto patrimoniale, idoneo a comportare una modificazione della situazione economica del debitore, rappresentato dalla rinuncia alla partecipazione sociale alla la quale aveva certamente un significativo valore Controparte_2 economico, avuto riguardo alla consistenza degli immobili che a loro volta costituivano il patrimonio della società partecipata e al valore loro attribuito al tempo del conferimento nella stessa, alla redditività dei medesimi e alle potenzialità connesse agli interventi in corso di realizzazione su alcuni di essi (cfr. atto costitutivo e perizie allegate), e ciò a prescindere dalle perdite affermate alla chiusura dell'esercizio 2014, il cui bilancio è stato successivamente dichiarato nullo. Affinché il pregiudizio economico possa dirsi rilevante ai fini dell'integrazione dei presupposti dell'azione pauliana, per la giurisprudenza di legittimità, «non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso» (cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, 19.07.2018, n. 19207, in senso conforme si v. Cass. n. 16986/2007; Cass. 14.10.2015, n. 20595; Cass. n. 9461/2016; Cass. 19.7.2018, n. 19207Cass. civ. sez. III, 09 febbraio 2012, n. 1896, Cass. civ. sez. III, 15 febbraio 2011, n. 3676), precisando che la «rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore» (cfr. Cass. civ. sez. III, 29 marzo 2007, n. 7767). In applicazione dei richiamati principi, deve senz'altro ritenersi che il venir meno della partecipazione in oggetto abbia comportato una consistente modifica, sia quantitativa che qualitativa, della situazione patrimoniale delle convenute, tale da determinare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento dalla Curatela fallimentare della società.
7 Sussiste, poi, il requisito della scientia damni del debitore. In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è stato chiarito ripetutamente che quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è sufficiente, ai fini della scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. civ., sez. III, sent. n.13343 del 30/6/15). Nell'ipotesi di atto antecedente è richiesta, invece, la “dolosa preordinazione”, elemento che può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. Civ. n. 18315/15). Nel caso di specie, la circostanza che abbia rinunciato alla Parte_1 propria partecipazione pur in presenza di una esposizione debitoria, è certamente sintomatica dell'intento di sottrarre ai creditori le garanzie reali. Inoltre, tale elemento può desumersi anche dal legame parentale tra il legale rappresentante della ( ) ed il legale rappresentante della Parte_1 Persona_2 CP_4
( ), società che hanno costituito la CP_3 Controparte_2 cosicché non possono sorgere dubbi in ordine alla consapevolezza in capo a quest'ultima che l'atto abdicativo fosse stato posto in essere con pregiudizio nei confronti dei creditori di tanto più se si considera che i proventi Parte_1 per compiere il materiale trasferimento del capitale sociale ad un terzo provengono dalla società 2A s.r.l., il cui unico socio ed amministratore era sempre
, fratello del legale rappresentante della società fallita (cfr. CP_3 documentazione proveniente da Poste Italiane s.p.a. allegata al fascicolo di parte attrice). Trattandosi di atto a titolo gratuito, infine, non è necessario il ricorrere della partecipatio fraudis. In conclusione, la domanda di revocazione svolta dalla Curatela è accolta, con conseguente dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 66 L.F. e dell'art. 2901 c.c., dell'atto di rinunzia della all'esercizio del suo diritto di Parte_1 opzione in relazione alla ricostituzione del capitale sociale della
[...]
così come espressa nel verbale del 14.05.2015, e della Controparte_2 conseguente sottoscrizione del capitale da parte della signora , per la CP_1 quota di pertinenza della (oggi fallita). Parte_2
Ogni altra questione ed eccezione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
[...]
ed in favore della del Fallimento e liquidate, CP_1 Pt_1 Pt_1 Parte_1 come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore indeterminabile – complessità media,
8 Le spese nei rapporti con tenuto conto dei motivi Controparte_2 delle decisione e della mancata costituzione, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 1778/2018 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone:
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. accoglie l'azione revocatoria e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. dell'art. 66 L.F. e dell'art. 2901 c.c., dell'atto di rinunzia della all'esercizio del suo diritto di opzione in relazione Parte_1 alla ricostituzione del capitale sociale della Controparte_2 così come espressa nel verbale del 14.05.2015, nonché della conseguente sottoscrizione del capitale da parte della signora
[...]
, per la quota di pertinenza della CP_1 Parte_2
(oggi fallita); 3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1
Curatela del Fallimento che liquida in € 5.431,00 per Pt_1 Parte_1 compensi e € 615,00 per spese, oltre accessori di legge;
4. Compensa le spese tra parte attrice e Controparte_2
Si comunichi. Così deciso in Messina il 5 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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