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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/11/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2167/2019
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro CO BI DI all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2167/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. DIGIARO ANTONIO;
Parte_1 ricorrente
E
avv. PALUMBO CLAUDIA CP_1 resistente
, contumace CP_2 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 28.03.2019 la parte ricorrente esponeva:
- che il 03.04.2015, lavorando alle dipendenze di , mentre potava CP_2 un ulivo ad un'altezza di oltre tre metri cadeva al suolo;
- che a seguito di visita d'urgenza al Pronto Soccorso veniva diagnosticata una
“frattura chiusa delle vertebre lombari senza menzione di lesione, fratture dei processi trasversali di L1-L2-L3 e L4, frattura della 5° e 8° costa sx” con una prognosi di 30 giorni;
- che il certificato del Pronto Soccorso veniva inviato all' ; CP_1
- che il 19.05.2015 l'infortunio veniva definito negativamente per “mancanza di documentazione valida”;
- che con lettera del 26.08.2015 la parte ricorrente chiedeva a di CP_2 depositare la documentazione necessaria.
1 Chiedeva, pertanto, che fosse accertata una menomazione non inferiore al
12% oltre periodi di invalidità temporanea e che l' fosse Controparte_3 condannato al relativo indennizzo ed il datore di lavoro al conseguente risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza della domanda in CP_1 assenza di una denuncia dell'infortunio da parte del datore di lavoro.
Il datore di lavoro non si costituiva rimanendo contumace.
Acquisita la documentazione, disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
3) In via preliminare occorre rigettare l'unica eccezione dell' che si limita CP_1
a ritenere non pervenuta alcuna denuncia relativa all'infortunio di cui in causa.
Ebbene è incontestato che il certificato del Pronto Soccorso veniva inviato all' con l'indicazione della dinamica dell'infortunio. CP_1
Inoltre l'inerzia del datore di lavoro è soggetta ad espressa sanzione e non può determinare un diniego del diritto alla tutela INAIL proprio del lavoratore e che riguarda esclusivamente il rapporto tra assicurato (lavoratore) ed CP_1 operando anche in caso di lavoro irregolare ed in assenza di denuncia da parte del datore di lavoro.
Infine si consideri che la parte ricorrente con nota del 26.08.2015 comunicava all' l'avvenuto infortunio e l'inerzia del proprio datore di lavoro nel CP_1 denunciarlo.
4) Nel merito si consideri che l'infortunio sul lavoro, ai sensi del D.P.R.
1124/1965, consiste in quell'episodio che si verifica per causa violenta, in occasione di lavoro, determinando morte o inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti un'astensione al lavoro di almeno tre giorni. La causa violenta deve agire con un'azione rapida, concentrata in un breve lasso di tempo, esterna all'organismo, di tale entità da vincere la resistenza dell'organismo. La causa violenta deve agire con una modalità concentrata nel tempo.
2 Nel caso di specie è lo stesso datore di lavoro che rilasciava al Pronto Soccorso una dichiarazione confessoria circa l'avvenuto infortunio sul lavoro a seguito di
“caduta dall'albero durante l'attività lavorativa”.
Tale circostanza risulta, inoltre, confermata anche in via presuntiva dal momento dell'evento traumatico avvenuto in orario di lavoro ed in giornata lavorativa e dalla coerenza tra lesioni riportate e lavorazioni svolte in agricoltura.
La circostanza, infine, non risulta specificamente contestata dall' che non CP_1 ha svolto alcuna istruttoria neanche dopo la denuncia ricevuta dal lavoratore.
Occorre, dunque, accertare, nei confronti dell' la sola percentuale di CP_1 menomazione riportata dal suddetto infortunio ed il relativo periodo di inabilità assoluta temporanea residuando, nei confronti del datore di lavoro, la quantificazione del danno complementare.
Sul punto veniva disposta una CTU medico legale nella persona del dott.
le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici e sono Persona_1 utilizzate ai fini della presente decisione.
Il CTU evidenziava che la patologia derivante dall'infortunio consiste in
“frattura delle apofisi spinose di L1-L2-L3-L4 ed esiti di frattura della V e VIII costa di sinistra” corrispondente ad una percentuale di menomazione del 9% secondo la tabella delle menomazioni allegata al DM del 12.07.2000 ed il calcolo complessivo effettuato sui parametri indicati in relazione.
Il CTU ha accertato anche un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 10 giorni oltre ad un periodo di 60 giorni di inabilità temporanea al 50% per quanto concerne il danno complementare da porre a carico del datore di lavoro.
In definitiva, condividendo le conclusioni del CTU, nei confronti dell' deve CP_1 riconoscersi una lesione dell'integrità psico-fisica del ricorrente derivante dall'infortunio di cui in causa pari al 9% con durata dell'inabilità assoluta temporanea pari a giorni 10.
Deve, quindi, essere riconosciuta in favore della parte ricorrente un indennizzo, ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000, tenuto conto della lesione alla propria integrità psico-fisica del 9%, con conseguente condanna dell' al relativo CP_1
3 pagamento ed al riconoscimento di quanto dovuto in relazione a dieci giorni di inabilità temporanea assoluta, il tutto con accessori di legge dal dovuto e sino al saldo.
5) In merito al c.d. danno complementare nei confronti del datore di lavoro, invece, la domanda non può che essere inquadrata nella fattispecie disciplinata dall'art. 2087 c.c., il quale testualmente recita: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del datore di lavoro”.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale “la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno” (cfr. Cass. n. 21590/2008).
A tal proposito si consideri che anche "La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sorge non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma sanziona anche la omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo" (Cass 15112/2020; Cass.n.
30679/2019).
4 Il principio posto evidenzia come sussista un preciso obbligo per il datore di lavoro di predisporre misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Invero, sebbene l'art. 2087 c.c. non delinei un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, comunque dispone in modo preciso che lo stesso sia tenuto ad individuare i possibili modi e strumenti di tutela rapportati, oltre che alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, anche alla specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro;
in particolare gli obblighi cosi' descritti devono essere osservati con cura quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche (svolgimento all'aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera, ecc.) comportano dei rischi per la salute del lavoratore
(collegati alle intemperie, all'umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.), ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro (cfr. Cass.n.
1509/2021; 25597/2021).
Accertata pertanto la piena applicabilità della norma in questione e degli obblighi scaturenti da essa per il datore di lavoro, deve farsi conseguire a carico di quest'ultimo l'onere di fornire la prova di aver provveduto secondo il disposto normativo.
Giova a riguardo richiamare il principio, più volte affermato, secondo cui "In tema di danno alla salute del lavoratore, gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 cod. civ., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette
"nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno;
nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette
"innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta
5 esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che ancorchè non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli
"standards" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (cfr. Cass.n. 15082/2014; Cass.n. 16026/2018; Cass.n.
29879/2019).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentalmente provato di aver subito un infortunio sul lavoro in data 03.04.2015 cadendo dall'albero durante l'attività lavorativa.
La dinamica dell'infortunio veniva confermata con dichiarazioni confessorie dallo stesso datore di lavoro che a seguito dell'infortunio accompagnava la parte ricorrente al Pronto Soccorso.
Alla luce della contumacia del datore di lavoro e del relativo onere probatorio circa la predisposizione di misure di sicurezza non può che accertarsi la responsabilità dello stesso per l'avvenuto infortunio con conseguente obbligo al risarcimento del danno complementare.
A tal proposito è, infatti, la stessa parte ricorrente che, nelle note per l'udienza del 04.04.2023, limitava la propria domanda al danno complementare solo per la componente morale che può quantificarsi, in via equitativa, nel circa il 25% dell'importo relativo ad un danno biologico del 9% secondo le Tabelle Milanesi pari alla somma di € 4.000,00.
Sempre in applicazione delle Tabelle Milanesi occorre, poi, quantificare i sessanta giorni di inabilità temporanea parziale del 50% per 60 giorni in €
3.450,00.
Quindi il datore di lavoro, parte resistente contumace, deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di €
7.450,00 a titolo di risarcimento del danno causato dall'infortunio occorso sul lavoro il 03.04.2015.
6) Le spese seguono la soccombenza delle parti resistenti in solido e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, secondo i valori dello scaglione di riferimento ridotti considerata l'attività svolta, la natura della controversia e
6 le ragioni della decisione. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che la patologia frattura delle apofisi spinose di L1-L2-L3-L4 ed esiti di frattura della V e VIII costa di sinistra deriva dall'infortunio sul lavoro accaduto il 03.04.2015 alle dipendenze di;
CP_2
2) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente di un CP_1 indennizzo rapportato ad una invalidità permanente del 9% ed alla relativa indennità di inabilità temporanea assoluta per 10 giorni oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore della parte ricorrente della CP_2 somma di € 7.450,00, così come determinata in motivazione, a titolo di danno complementare relativo all'infortunio del 03.04.2015, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
4) condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che liquida nella misura di € 2.697,00, per onorari, oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali al 15%);
5) pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 12/11/2025 Il Giudice del Lavoro
CO BI DI
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro CO BI DI all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2167/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
avv. DIGIARO ANTONIO;
Parte_1 ricorrente
E
avv. PALUMBO CLAUDIA CP_1 resistente
, contumace CP_2 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 28.03.2019 la parte ricorrente esponeva:
- che il 03.04.2015, lavorando alle dipendenze di , mentre potava CP_2 un ulivo ad un'altezza di oltre tre metri cadeva al suolo;
- che a seguito di visita d'urgenza al Pronto Soccorso veniva diagnosticata una
“frattura chiusa delle vertebre lombari senza menzione di lesione, fratture dei processi trasversali di L1-L2-L3 e L4, frattura della 5° e 8° costa sx” con una prognosi di 30 giorni;
- che il certificato del Pronto Soccorso veniva inviato all' ; CP_1
- che il 19.05.2015 l'infortunio veniva definito negativamente per “mancanza di documentazione valida”;
- che con lettera del 26.08.2015 la parte ricorrente chiedeva a di CP_2 depositare la documentazione necessaria.
1 Chiedeva, pertanto, che fosse accertata una menomazione non inferiore al
12% oltre periodi di invalidità temporanea e che l' fosse Controparte_3 condannato al relativo indennizzo ed il datore di lavoro al conseguente risarcimento del danno.
Costituendosi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza della domanda in CP_1 assenza di una denuncia dell'infortunio da parte del datore di lavoro.
Il datore di lavoro non si costituiva rimanendo contumace.
Acquisita la documentazione, disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
3) In via preliminare occorre rigettare l'unica eccezione dell' che si limita CP_1
a ritenere non pervenuta alcuna denuncia relativa all'infortunio di cui in causa.
Ebbene è incontestato che il certificato del Pronto Soccorso veniva inviato all' con l'indicazione della dinamica dell'infortunio. CP_1
Inoltre l'inerzia del datore di lavoro è soggetta ad espressa sanzione e non può determinare un diniego del diritto alla tutela INAIL proprio del lavoratore e che riguarda esclusivamente il rapporto tra assicurato (lavoratore) ed CP_1 operando anche in caso di lavoro irregolare ed in assenza di denuncia da parte del datore di lavoro.
Infine si consideri che la parte ricorrente con nota del 26.08.2015 comunicava all' l'avvenuto infortunio e l'inerzia del proprio datore di lavoro nel CP_1 denunciarlo.
4) Nel merito si consideri che l'infortunio sul lavoro, ai sensi del D.P.R.
1124/1965, consiste in quell'episodio che si verifica per causa violenta, in occasione di lavoro, determinando morte o inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti un'astensione al lavoro di almeno tre giorni. La causa violenta deve agire con un'azione rapida, concentrata in un breve lasso di tempo, esterna all'organismo, di tale entità da vincere la resistenza dell'organismo. La causa violenta deve agire con una modalità concentrata nel tempo.
2 Nel caso di specie è lo stesso datore di lavoro che rilasciava al Pronto Soccorso una dichiarazione confessoria circa l'avvenuto infortunio sul lavoro a seguito di
“caduta dall'albero durante l'attività lavorativa”.
Tale circostanza risulta, inoltre, confermata anche in via presuntiva dal momento dell'evento traumatico avvenuto in orario di lavoro ed in giornata lavorativa e dalla coerenza tra lesioni riportate e lavorazioni svolte in agricoltura.
La circostanza, infine, non risulta specificamente contestata dall' che non CP_1 ha svolto alcuna istruttoria neanche dopo la denuncia ricevuta dal lavoratore.
Occorre, dunque, accertare, nei confronti dell' la sola percentuale di CP_1 menomazione riportata dal suddetto infortunio ed il relativo periodo di inabilità assoluta temporanea residuando, nei confronti del datore di lavoro, la quantificazione del danno complementare.
Sul punto veniva disposta una CTU medico legale nella persona del dott.
le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici e sono Persona_1 utilizzate ai fini della presente decisione.
Il CTU evidenziava che la patologia derivante dall'infortunio consiste in
“frattura delle apofisi spinose di L1-L2-L3-L4 ed esiti di frattura della V e VIII costa di sinistra” corrispondente ad una percentuale di menomazione del 9% secondo la tabella delle menomazioni allegata al DM del 12.07.2000 ed il calcolo complessivo effettuato sui parametri indicati in relazione.
Il CTU ha accertato anche un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 10 giorni oltre ad un periodo di 60 giorni di inabilità temporanea al 50% per quanto concerne il danno complementare da porre a carico del datore di lavoro.
In definitiva, condividendo le conclusioni del CTU, nei confronti dell' deve CP_1 riconoscersi una lesione dell'integrità psico-fisica del ricorrente derivante dall'infortunio di cui in causa pari al 9% con durata dell'inabilità assoluta temporanea pari a giorni 10.
Deve, quindi, essere riconosciuta in favore della parte ricorrente un indennizzo, ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000, tenuto conto della lesione alla propria integrità psico-fisica del 9%, con conseguente condanna dell' al relativo CP_1
3 pagamento ed al riconoscimento di quanto dovuto in relazione a dieci giorni di inabilità temporanea assoluta, il tutto con accessori di legge dal dovuto e sino al saldo.
5) In merito al c.d. danno complementare nei confronti del datore di lavoro, invece, la domanda non può che essere inquadrata nella fattispecie disciplinata dall'art. 2087 c.c., il quale testualmente recita: “L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del datore di lavoro”.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale “la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno” (cfr. Cass. n. 21590/2008).
A tal proposito si consideri che anche "La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non configurando un'ipotesi di responsabilità oggettiva, sorge non soltanto in caso di violazione di regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma sanziona anche la omessa predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte le misure e cautele idonee a preservare l'integrità psico-fisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo" (Cass 15112/2020; Cass.n.
30679/2019).
4 Il principio posto evidenzia come sussista un preciso obbligo per il datore di lavoro di predisporre misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Invero, sebbene l'art. 2087 c.c. non delinei un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, comunque dispone in modo preciso che lo stesso sia tenuto ad individuare i possibili modi e strumenti di tutela rapportati, oltre che alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, anche alla specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro;
in particolare gli obblighi cosi' descritti devono essere osservati con cura quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche (svolgimento all'aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera, ecc.) comportano dei rischi per la salute del lavoratore
(collegati alle intemperie, all'umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.), ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro (cfr. Cass.n.
1509/2021; 25597/2021).
Accertata pertanto la piena applicabilità della norma in questione e degli obblighi scaturenti da essa per il datore di lavoro, deve farsi conseguire a carico di quest'ultimo l'onere di fornire la prova di aver provveduto secondo il disposto normativo.
Giova a riguardo richiamare il principio, più volte affermato, secondo cui "In tema di danno alla salute del lavoratore, gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 cod. civ., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette
"nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno;
nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette
"innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta
5 esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che ancorchè non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli
"standards" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (cfr. Cass.n. 15082/2014; Cass.n. 16026/2018; Cass.n.
29879/2019).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentalmente provato di aver subito un infortunio sul lavoro in data 03.04.2015 cadendo dall'albero durante l'attività lavorativa.
La dinamica dell'infortunio veniva confermata con dichiarazioni confessorie dallo stesso datore di lavoro che a seguito dell'infortunio accompagnava la parte ricorrente al Pronto Soccorso.
Alla luce della contumacia del datore di lavoro e del relativo onere probatorio circa la predisposizione di misure di sicurezza non può che accertarsi la responsabilità dello stesso per l'avvenuto infortunio con conseguente obbligo al risarcimento del danno complementare.
A tal proposito è, infatti, la stessa parte ricorrente che, nelle note per l'udienza del 04.04.2023, limitava la propria domanda al danno complementare solo per la componente morale che può quantificarsi, in via equitativa, nel circa il 25% dell'importo relativo ad un danno biologico del 9% secondo le Tabelle Milanesi pari alla somma di € 4.000,00.
Sempre in applicazione delle Tabelle Milanesi occorre, poi, quantificare i sessanta giorni di inabilità temporanea parziale del 50% per 60 giorni in €
3.450,00.
Quindi il datore di lavoro, parte resistente contumace, deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di €
7.450,00 a titolo di risarcimento del danno causato dall'infortunio occorso sul lavoro il 03.04.2015.
6) Le spese seguono la soccombenza delle parti resistenti in solido e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, secondo i valori dello scaglione di riferimento ridotti considerata l'attività svolta, la natura della controversia e
6 le ragioni della decisione. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta che la patologia frattura delle apofisi spinose di L1-L2-L3-L4 ed esiti di frattura della V e VIII costa di sinistra deriva dall'infortunio sul lavoro accaduto il 03.04.2015 alle dipendenze di;
CP_2
2) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente di un CP_1 indennizzo rapportato ad una invalidità permanente del 9% ed alla relativa indennità di inabilità temporanea assoluta per 10 giorni oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore della parte ricorrente della CP_2 somma di € 7.450,00, così come determinata in motivazione, a titolo di danno complementare relativo all'infortunio del 03.04.2015, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
4) condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che liquida nella misura di € 2.697,00, per onorari, oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali al 15%);
5) pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 12/11/2025 Il Giudice del Lavoro
CO BI DI
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