Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere rel. provv. dott. Antonio Picardi Consigliere riunita in Camera di consiglio;
a scioglimento della riserva,
ha emesso nella causa n. r.g. 1456/2023, cui è stata riunita la causa n. r.g. 1468/2023
pendente tra
Parte_1
PARTE APPELLANTE contro
P_
PARTE APPELLATA
e
Controparte_2
PARTE APPELLATA contumace vista la relazione del relatore provvisorio dott. Marco Cecchi;
la seguente
ORDINANZA letti gli atti;
visto il decreto presidenziale emesso ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., come modificati e/o introdotti dal D.L.vo 10.10.2022 n. 149 di attuazione della L. n.
206/2021, con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa ed è stato assegnato alle parti termine fino all'originaria data di udienza per il deposito di note contenenti le sole conclusioni ed istanze, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento in conformità dell'art. 127 ter comma 3
c.p.c.; dato atto che il presente procedimento proviene da rinvio per una pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c.; lette le note conclusive, depositate telematicamente dal procuratore dell'appellante
Parte_1
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione con pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M
trattiene la causa in decisione pronunciando sentenza ex art. 281 sexies cpc con contestuale motivazione, a far parte integrante del presente verbale.
***
N. R.G. 1456/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
pronuncia mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1456/2023
(cui è stata riunita la causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 1468/2023)
2 promossa da:
in persona del Curatore, Prof. elettivamente Parte_1 Controparte_3
domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pancani, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P_ [...]
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Michele CP_4
Anichini, che la rappresenta e difende con l'Avv. Costantino Simeone, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
Controparte_2
PARTE APPELLATA contumace
avverso sentenza n. 156/2023 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Parte_1
Firenze, in accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma CP_5 Parte_1
della sentenza impugnata, con-dannare a pagare al Controparte_2 CP_6
, in persona del curatore, l'importo di € 3.255.955,94 oltre interessi dalle singole
[...] scadenze e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, il (di Parte_1
seguito: il ) ha proposto appello avverso la n. 156/2023 del Tribunale di Parte_1
Firenze, con la quale era stata accolta, tra le varie domande proposte dal stesso, Parte_1
3 la domanda revocatoria avanzata nei confronti di (di seguito: e di P_ P_
Cont di seguito: . Controparte_2
1.1) Il giudizio di prime cure era stato instaurato dal predetto nei Parte_1
Cont confronti di e adducendo che: P_
• la società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Firenze del 26 Parte_1
Cont novembre 2020, era stata ceduta da a mediante girata della totalità P_
delle azioni (dato che, all'epoca, era una s.p.a.), in data 13 gennaio 2016; Pt_1
• la cessione aveva fatto seguito alla stipula di un contratto preliminare, avvenuta in data 1-2 dicembre 2015, sottoscritto da e dalla società Max Hotel s.r.l. – che P_
poi, in data 16 dicembre 2015, aveva nominato quale effettiva promissaria Cont acquirente – e ad una successiva “Appendice modificativa” di tale preliminare, del 28 dicembre 2015 (sottoscritta per accettazione da il 29 P_ dicembre 2015) nella quale le parti, tra l'altro:
o davano atto che vantava, al 31.10.2015, un credito per l'importo di € Pt_1
1.195.550,00 nei confronti della controllante ed un altro credito nei P_
confronti della società PAM Panorama s.p.a., per l'importo di €
363.395,00;
o convenivano che si sarebbe accollata (con effetto liberatorio per P_
PAM Panorama) tale ultimo credito, divenendo unica debitrice della controllata per l'importo complessivo di € 1.545.194,06;
o si obbligavano ad adoperarsi, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., affinché Cont entro la data del closing cedesse a i crediti in questione, mentre Pt_1
Cont si impegnava non solo ad acquistare entrambi i crediti suindicati, ma anche a prestare, sempre entro il closing, il consenso all'accollo da parte di del debito di PAM Panorama verso nonché a notificare alla P_ Pt_1
stessa le suddette cessioni di credito;
P_
Cont
o convenivano che, una volta che avesse acquistato da tali crediti, Pt_1
questi ultimi sarebbero stati portati in compensazione con il corrispettivo
(dovuto a della cessione della stessa a;
P_ Pt_1 CP_2
o davano infine atto che prima della cessione, aveva versato in conto P_ capitale della l'importo di € 100.000,00 e che aveva effettuato un Pt_1 finanziamento infruttifero a favore della controllata per l'importo di € Cont 400.000,00 (il cui rimborso sarebbe stato garantito da;
• l'accordo contenuto nell'”Appendice modificativa”, concernente la cessione dei crediti - vantati da verso (anche quale accollante del debito Pt_1 P_ [...]
[...] Cont
- a favore di dovesse essere qualificato nei termini di un contratto CP_7
Cont di accollo di debito, ex art. 1273 c.c., tra la stessa (quale accollante) e P_
(quale accollataria), considerato che o a tale presunto accordo non aveva partecipato proprio la cedente;
o non era mai stato rinvenuto alcun atto scritto di cessione né alcuna notifica dell'avvenuta cessione al debitore ceduto P_
o non risultava pagato il prezzo di tali creduti ceduti (che, infatti, risultavano come tali ancora nell'ultimo bilancio approvato da nel 2019); Parte_1
o non era nemmeno ipotizzabile che si potesse trattare di una cessione a titolo gratuito.
• a tale accollo aveva poi effettivamente aderito come evincibile Pt_1
Cont dall'indicazione di quale nuovo debitore nella contabilità già del 2015, ma senza liberazione – non risultando nessuna manifestazione di volontà in tal senso – del debitore originario (e cioè : ciò determinava il diritto di parte attrice ad P_
agire contro entrambe le società convenute, in quanto debitrici in solido dei crediti vantati dalla fallita e maturati alla chiusura dell'esercizio sociale del 2015;
• in via subordinata e/o alternativa, dovevano comunque ritenersi sussistere i presupposti per la revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., della cessione di detti crediti e dell'atto estintivo degli stessi (per compensazione con il prezzo della vendita della stessa), entrambi posti in essere in esecuzione dell'accordo di Pt_1 cui all'”Appendice modificativa”, rilevando in proposito che:
o quanto all'eventus damni:
▪ già dalle scritture contabili dell'esercizio 2015 era emersa una situazione debitoria pari ad € 4.257.292,00 (verso Fisco, fornitori, dipendenti, altri), da ciò derivandone peraltro l'anteriorità dei relativi crediti rispetto agli atti da revocare;
▪ già nel 2015 aveva perso i presupposti della continuità Pt_1
aziendale, come attestato dalla nota integrativa al bilancio 2015;
▪ in tale contesto, le uniche attività della società sarebbero state costituite dalle immobilizzazioni immateriali - da valutarsi però come azzerate, previa riclassificazione al presumibile valore di realizzo – e dai crediti oggetto di causa;
Cont
▪ il nuovo debitore indicato a bilancio – – avrebbe (avuto) una consistenza patrimoniale molto inferiore sia a che a PAM P_
Panorama s.p.a., con ciò rendendo molto più incerta la soddisfazione dei creditori sociali (anteriori e posteriori).
5 o quanto alla scientia damni,
▪ era ben a conoscenza dello stato di dissesto economico P_ in cui versava all'epoca la sua controllata (tanto è vero che procedette ai versamenti/finanziamenti sopra indicati) e quindi Cont sapeva che il mutamento del debitore (da sé stessa a avrebbe comportato una modificazione qualitativa del patrimonio di Pt_1
▪ era palese la malafede di tutti i partecipanti all'accordo, considerata l'evidenza di un preciso piano di finalizzato a “liberarsi” di P_
e dei propri debiti nei confronti di quest'ultima, estinguendoli Pt_1
Cont con l'operazione di vendita a della stessa Pt_1
• sussisteva il diritto dell'attore ad ottenere: Cont
o la condanna di al pagamento del l'importo di € 4.801.150,00, oltre interessi (o del minor importo al netto dei crediti in oggetto), previo accertamento del credito così come risultante al momento della dichiarazione di fallimento (all'ultimo bilancio depositato, al 31.12. 2019, di € 4.800.568,46);
o la condanna di al pagamento dell'importo di € 400.000,00, previa P_ applicazione dell'art. 2467 c.c. (postergazione del rimborso del finanziamento dei soci) ai fini della restituzione al Fallimento del rimborso, dalla stessa ottenuto nel corso del 2016, del finanziamento precedentemente (dicembre 2015) effettuato a favore della appena Pt_1
Cont prima di cederla a in ogni caso, in ordine a tale rimborso, sussisteva il diritto del ad ottenerne la restituzione anche ai sensi dell'art. Parte_1
2901 c.c., in considerazione del fatto che il rimborso stesso, in una situazione di grave squilibrio patrimoniale come quella del 2015 e del
2016, aveva determinato una modifica quantitativa del patrimonio sociale idonea a tradursi in un grave pregiudizio per i creditori sociali;
del resto, era talmente consapevole della situazione di dissesto della propria P_
controllata (e degli effetti pregiudizievoli che il rimborso del proprio Pt_1
Cont finanziamento avrebbe provocato), che aveva preteso ed ottenuto da la prestazione di una fidejussione bancaria a prima richiesta, a garanzia del
Cont rimborso;
anche peraltro, aveva partecipato alla frode in danno ai debitori, avendo deciso di far fronte al rimborso in questione utilizzando le sole risorse della neo controllata (Cibis).
1.1.1) Su tali basi, il aveva chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Parte_1
respinta ogni contraria istanza o richiesta,
6 A) in via principale, previa qualificazione dei rapporti inter partes quale accollo non liberatorio di debito nonché revocatoria ex art. 2901 c.c. dei rimborsi al socio di finanziamenti effettuati ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2467 c.c.:
a. condannare e in solido fra loro, a Controparte_2 P_ pagare al , in persona del curatore, l'importo di € 1.545.194,06, oltre interessi CP_6
a far data dal 31.12.2015 e rivalutazione;
b. condannare a pagare al , in persona del Controparte_2 CP_6 curatore, l'importo di € 3.255.955,94, oltre interessi dalle singole scadenze e rivalutazione;
c. condannare a pagare al , in persona del P_ CP_6 curatore, l'importo di € 400.000,00, oltre interessi dalla data dei rimborsi del finanziamento soci e rivalutazione;
B) in via subordinata o alternativa, previa revocatoria ex art. 2901 c.c. degli atti di cessione di credito e di estinzione mediante compensazione del corrispondente debito posti in essere inter partes nonché dei rimborsi al socio di finanziamenti effettuati ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2467 c.c.
a. condannare a pagare al , in persona del curatore, P_ CP_6
l'importo di € 1.545.194,06, oltre interessi a far data dal 31.12.2015 e rivalutazione;
b. condannare a pagare al , in persona del Controparte_2 CP_6 curatore, l'importo di € 3.255.955,94 oltre interessi dalle singole scadenze e rivalutazione;
c. condannare a pagare al , in persona del curatore, P_ CP_6
l'importo di € 400.000,00, oltre interessi dalla data dei rimborsi del finanziamento soci e rivalutazione;
C) in ulteriore subordine e denegata ipotesi, previo accertamento del credito nonché previa revocatoria ex art. 2901 c.c. dei rimborsi al socio di finanziamenti effettuati ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2467 c.c. a. condannare
[...]
a pagare al , in persona del curatore, l'importo di € Controparte_2 CP_6
4.801.150,00 oltre interessi dalle singole scadenze e rivalutazione;
b. condannare P_
a pagare al , in persona del curatore, l'importo di € 400.000,00, oltre
[...] CP_6
interessi dalla data dei rimborsi del finanziamento e rivalutazione;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
1.2) Nessuna delle due società convenute si era costituita, con conseguente dichiarazione di contumacia delle stesse.
1.3) Espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, il
Tribunale di Firenze aveva infine esposto che:
7 − preliminarmente, “Le domande attoree sono fondate e meritevoli di accoglimento, per le ragioni di seguito indicate, nei limiti della declaratoria di inefficacia ex art.
2901 c.c. - nei confronti del - della cessione dei crediti in oggetto, Parte_1 dell'estinzione per compensazione dei medesimi, nonché del rimborso del finanziamento dei soci, atteso che le ulteriori domande di accertamento dell'intera posizione creditoria del nei confronti delle convenute e comunque di Parte_1
condanna delle stesse al pagamento/restituzione delle somme (eventualmente) dovute, esulano - non rientrando nell'alveo dell'azione di revocatoria ordinaria - dalla competenza funzionale del Tribunale Ordinario, in favore di quella della sezione specializzata del Tribunale delle Imprese”;
− sussistevano tutti i presupposti per l'accoglimento delle domande ex art. 2901 c.c. avanzate da parte del “...sia in relazione alla complessiva operazione di Parte_1
cessione dei crediti (da a e successiva estinzione degli Pt_1 Controparte_2
stessi per compensazione con il corrispettivo dovuto dalla Controparte_2 alla per l'acquisto dell'odierna fallita;
sia in relazione al rimborso P_
del finanziamento dei soci ottenuto dalla nel corso del 2016 per P_
l'importo di 400.000,00 euro”, dal momento che:
o gli accordi intercorsi tra le parti con la sopra ricordata “Appendice modificativa” integravano gli estremi di una cessione di credito, e non di accollo del debito, atteso che “Ciò è evincibile non solo dal testo stesso delle clausole in oggetto (art.
8.3 e 8.4), ed in particolare dal riferimento fatto dalle parti all'art. 1381 c.c. (promessa dell'obbligazione o fatto del terzo, cioè la titolare dei crediti in oggetto), ma anche dalle Pt_1 risultanze delle scritture contabili per l'anno 2015 della (cfr. doc. 10 Pt_1 di parte attrice), che riportavano l'esistenza di crediti (sorti ed a scadenza tra il 29 ed il 31.12.15) verso , ancora individuata come CP_2 cliente, qualificati nella nota integrativa al bilancio 2015 come “crediti verso relativi all'operazione di cessione della Società Controparte_2 alla stessa avvenuta il 13 gennaio 2016. E' atteso Controparte_2
l'incasso nel breve termine”; cioè secondo l'operazione espressamente congegnata dalle parti di cessione del credito da opporre poi in compensazione nell'acquisto della ; Pt_1
o esisteva una ragione di credito in capo a parte attrice, antecedente peraltro agli atti da revocare, in quanto già nel corso del 2015 “...risultavano sussistere, come emerge dai documenti allegati dal (cfr. doc. 4, Parte_1
17, 18) ed in particolare dal relativo bilancio della debiti per Pt_1
8 4.257.292,00 euro, maturati verso l'Erario, fornitori, dipendenti e altri.
Debiti questi ancora oggi non pagati e costituenti, insieme a quelli maturati successivamente, le passività della società fallita indicate dal
Curatore in un importo pari ad euro 7.771.668,00, come da situazione patrimoniale aggiornata alla data di dichiarazione di fallimento della
(cfr. doc. 9 di parte attrice)”; Parte_1
o sussisteva l'eventus damni, dato che la diminuzione della garanzia patrimoniale era ravvisabile “...nella complessiva operazione posta in essere dalle tre società in questione, costituita da tre passaggi fondamentali: la cessione dei crediti dall'odierna fallita alla
[...]
, il mancato pagamento da parte di quest'ultima del relativo CP_2
prezzo, la successiva estinzione degli stessi per compensazione opposta dalla stessa in sede di determinazione del Controparte_2 corrispettivo da versare alla per l'acquisto della P_ Parte_1
così come si può desumere sia dalla specifica pattuizione del 29 dicembre
2015 (artt.
8.5 e 8.6 dell'”Appendice modificativa”) che dal successivo atto ricognitivo del 5 ottobre 2016 (cfr. doc. 13 parte attrice). L'effetto di tale operazione, da ritenersi funzionalmente unitaria e posta in essere attraverso il compimento di più atti logicamente e giuridicamente concatenati, è stato quello di privare la del corrispettivo in Parte_1
denaro dei crediti ceduti, per complessivi euro 1.545.193,00, con ciò determinando la gratuità - di fatto - dell'atto di cessione di credito in oggetto, in un contesto - quale era già quello del 2015 - di evidente dissesto patrimoniale dell'odierna fallita”;
o sussisteva l'elemento soggettivo richiesto dalla norma in oggetto, dato che
“...appare chiara la consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti, del dissesto patrimoniale della e, quindi, del pregiudizio recato ai suoi creditori e Pt_1
della necessità di salvaguardarne la tenuta finanziaria ai soli fini della buona riuscita dell'operazione de qua”, evidenziata anche da:
▪ “i versamenti effettuati dalla controllante per P_
500,000,00 euro, appena prima della cessione alla Controparte_2
di cui però solo 100.000,00 euro in conto capitale ed il resto
[...]
con finanziamento avente scadenza al 31.12.16 il cui rimborso doveva essere garantito da fidejussione bancaria a prima richiesta presentata dalla nuova controllante, così come previsto dagli accordi presi;
9 ▪ l'ulteriore pattuizione, sempre nella nota “Appendice modificativa”, secondo cui il patrimonio netto di al Parte_1
31.12.1.5 si sarebbe dovuto attestare ad una somma non inferiore ad euro 100.000,00 in luogo dei 500.000,00 euro individuati nel preliminare stipulato poche settimane prima;
▪ l'espressa indicazione, nella nota integrativa al bilancio della Pt_1
chiuso al 31.12.15 del ricorrere degli estremi della fattispecie
[...] di cui all'art. 2446 c.c. (perdita del capitale di oltre un terzo) e della sussistenza, secondo quanto riferito dagli stessi amministratori, di concreti segnali che potessero far sorgere dubbi sulla continuità aziendale della società; situazione patrimoniale, questa, confermata anche nell'anno successivo, come attestato dal bilancio 2016;
▪ la presenza della due diligence compiuta dalla (per CP_2
il tramite della Max Hotel s.r.l., come da premessa H del contratto preliminare di acquisto della prima di procedere Parte_1 all'acquisto della società; ciò implicando la piena conoscenza dello stato patrimoniale dell'odierna fallita”;
− considerazioni analoghe potevano essere svolte con riferimento alla richiesta di revocatoria del rimborso del finanziamento di € 400.000,00 (effettuato da a P_
favore di nel dicembre 2015) avvenuto tra il 6 giugno e l'8 settembre 2016, Pt_1
mediante il pagamento di n. 4 rate da € 100.000,00 da parte di a dal Pt_1 P_
momento che:
o “In un contesto di grave squilibrio patrimoniale, persistente al 2016, come certificato dal bilancio chiuso al 31.12.16 e confermato dalla stessa assemblea dei soci (del 27.5.17) in occasione della quale il Presidente del
Cda (nonché amministratore unico dell'unico socio, Controparte_2 esponeva che l'utile conseguito non era sufficiente a coprire le perdite né a ridurle al di sotto della soglia di 1/3 del capitale, si deve ritenere che il rimborso effettuato dalla abbia costituito un'ingente ed indebita Parte_1
modificazione in peius della situazione economica della società e, conseguentemente, un pregiudizio per i creditori sociali, esistenti all'epoca
e futuri.
o La consapevolezza da parte del debitore – odierna fallita – e dei terzi – destinataria del rimborso e quale P_ Controparte_2 controllante della – dell'aggravamento della posizione Parte_1
10 patrimoniale della è ricavabile anche dalla serie di circostanze Parte_1 già indicate in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo della revocatoria della cessione dei crediti e successiva estinzione per compensazione, cui espressamente si rinvia”;
− non poteva invece trovare applicazione l'art. 2467 c.c., invocato da parte attrice, in tema di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, in quanto, con la disciplina vigente, il rimborso doveva essere restituito solo se compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (circostanza non ravvisata nel caso di specie).
1.3.1) Sulla base di tali rilievi, il Tribunale di Firenze aveva reso la seguente statuizione: “Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG
16358/2017: - DICHIARA l'inefficacia nei confronti del e, per Parte_1
l'effetto: - REVOCA ai sensi degli art. 2901 c.c., la cessione, del dicembre 2015, da parte di in bonis dei crediti vantati nei confronti di per l'importo di euro Pt_1 P_
1.545.194,06, a e dell'operazione di estinzione per compensazione Controparte_2
degli stessi crediti, opposta da a in sede di Controparte_2 P_ determinazione del corrispettivo per l'acquisto della – avvenuta per girata Parte_1
delle quote sociali il 13 gennaio 2016 –, come desumibile dalla specifica pattuizione del
29 dicembre 2015 (artt.
8.5 e 8.6 dell'”Appendice modificativa”) e dal successivo atto ricognitivo del 5 ottobre 2016; - REVOCA il finanziamento da 400.000 euro - effettuato dalla a favore della nel dicembre 2015 - compiutosi tra il 6 giugno P_ Parte_1
e l'8 settembre 2016, mediante il pagamento di n.4 rate da euro 100.000,00 da parte della alla - CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, al Parte_1 P_
pagamento delle spese processuali della presente fase di giudizio in favore di parte attrice che liquida in € 17.203,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva di legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello il , Parte_1
rilevando preliminarmente come, nell'ambito della sentenza stessa, non fosse presente alcuna statuizione formale “né sulla domanda di accertamento dell'intervenuto accollo, né sulle domande di condanna formulate dall'attore tanto in via principale quanto in via subordinata o alternativa sotto le lettere A, B e C.”, pur rilevando come le stesse dovessero ritenersi implicitamente respinte in quanto il giudice di prime cure aveva ritenuto che la vicenda intercorsa tra le parti dovesse qualificarsi nei termini di una cessione di credito e non (come ab origine sostenuto dal ) di un contratto di Parte_1
accollo, mentre le domande di condanna erano state ritenute non suscettibili di essere
11 prese in considerazione in quanto esulanti “...dalla competenza funzionale del Tribunale
Ordinario, in favore di quella della sezione specializzata del Tribunale delle Imprese”.
2.1) In quest'ottica, il gravame è stato poi affidato ai seguenti specifici motivi:
1°. “omessa, solo apparente o illogica motivazione della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 132, co. 1°, n. 4, c.p.c., in relazione al rigetto delle domande di condanna precisate in primo grado dal attore/appellante”, rilevando Parte_1 come il non avesse mai chiesto l'accertamento dell'intera posizione Parte_1
creditoria nei confronti delle convenute in prime cure, limitandosi a chiedere al punto B delle proprie domande (articolato in tre sotto-punti) la condanna di e Pt_1
Cont di al pagamento di importi dovuti, peraltro, secondo titoli differenziati, in quanto “Si tratta di tre distinte ed eterodeterminate domande di condanna: nel caso “B)a” e “B)c”, rivolte verso la convenuta e conseguenti la P_
revocatoria ordinaria di atti e paga-menti dal valore ben determinato e
Cont documentato;
nel caso “B)b”, rivolte verso la convenuta , e conseguenti
l'inadempimento di obbligazioni assunte verso la società fallita risultanti dalla contabilità sociale e non contestate nel loro ammontare”; nonostante ciò, il
Tribunale di Firenze non aveva accolto le stesse, accomunandole immotivatamente, con una motivazione che non poteva essere riferibile a tutte e tre le domande e che non consentiva di valutare l'iter logico-giuridico seguito onde pervenire alla decisione in questione;
2°. “erroneità della sentenza impugnata laddove rigetta le domande di condanna precisate in primo grado dal Fallimento attore/appellante declinando tardivamente la propria competenza in violazione del combinato disposto dagli artt. 3, D. Lgs. 27.6.2003 n. 168, e 38 c.p.c.”, rilevando come l'attribuzione di determinate materie alla sezioni specializzate in materia di impresa non integrasse una questione di competenza, ma di mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario (come indicato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite:
19882 del 23.7.2019), sì che il giudice di prime cure avrebbe, se del caso, dovuto rimettere la causa al Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla sezione incaricata della trattazione delle materie in questione, ma non respingere le domande in questione, e ciò senza considerare che qualsiasi rilievo di incompetenza era ormai precluso in considerazione dello stato della causa (ormai in sede di decisione);
3°. “erroneità della sentenza impugnata laddove rigetta le domande di condanna precisate in primo grado dal Fallimento attore/appellante ritenendole incluse, in violazione del combinato disposto dagli artt. 3, D. Lgs. 27.6.2003 n. 168, e 38
12 c.p.c., fra le controversie rimesse alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa”, rilevando come la valutazione operata dal Tribunale di
Firenze in ordine alla qualificazione del contenzioso – ai fini predetti – non fosse comunque condivisibile, dal momento che “...le domande di condanna in questione non sembrano dar luogo a controversie riservate alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa, non sussistendo, ai sensi dell'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del D.Lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012, nessuna “inerenza” fra i crediti azionati e la partecipazione sociale trasferita”;
4°. “errata ricostruzione delle volontà delle parti contraenti in violazione o errata applicazione dell'art. 1362 c.c.”, contestando la qualificazione della fattispecie operata dal giudice di prime cure (quale cessione del credito e non come contratto di accollo) ed evidenziando il proprio interesse a “...ad impugnare anche questo capo della sentenza, condizionatamente all'accoglimento di eventuali impugnazioni proposte dalle società appellate avverso il capo della sentenza che ha accolto la domanda revocatoria ed ha dichiarato inefficace nei confronti del
la cessione di credito tra e , la Parte_1 Pt_1 CP_2
compensazione dello stesso nonché il rimborso di finanziamenti effettuati dalla ex controllante”.
2.1.2) Ribadita ed argomentata la fondatezza delle domande già avanzate in prime cure, il ha quindi chiesto “Voglia l'Ill.ma Corte, in accoglimento dell'appello e Parte_1
in parziale riforma della sentenza impugnata:
- in via principale, previa conferma della sentenza impugnata avuto riguardo ai capi revocatori che hanno accolto le domande di cui al punto “B)” delle conclusioni precisate in primo grado:
a. condannare a pagare al , in persona del curatore, P_ CP_6
l'importo di € 1.545.194,06, oltre interessi a far data dal 31.12.2015 e rivalutazione;
b. condannare a pagare al , in persona del Controparte_2 CP_6 curatore, l'importo di € 3.255.955,94 oltre interessi dalle singole scadenze e rivalutazione;
c. condannare a pagare al , in persona del curatore, P_ CP_6
l'importo di € 400.000,00, oltre interessi dalla data dei singoli rimborsi e rivalutazione;
- in via condizionata all'eventuale riforma dei capi revocatori che hanno accolto le domande di cui al punto “B)” delle conclusioni precisate in primo grado, in accoglimento delle domande di cui al punto “A)” delle medesime conclusioni, previa qualificazione dei rapporti inter partes quale accollo non liberatorio di debito:
13 a. condannare e in solido fra loro, a Controparte_2 P_ pagare al , in persona del curatore, l'importo di € 1.545.194,06, oltre interessi CP_6
a far data dal 31.12.2015 e rivalutazione;
b. condannare a pagare al , in persona del Controparte_2 CP_6 curatore, l'importo di € 3.255.955,94, oltre interessi dalle singole scadenze e rivalutazione;
c. previa revocatoria ex art. 2901 c.c. dei rimborsi di finanziamenti soci effettuati ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2467 c.c., condannare a pagare al P_
, in persona del curatore, l'importo di € 400.000,00, oltre interessi dalla data CP_6
dei rimborsi e rivalutazione;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione di questa ha P_
preliminarmente evidenziato di aver già proposto autonoma impugnazione nei confronti della medesima sentenza oggetto di appello nella presente causa, contestando quindi tutte le allegazioni operate dal a sostegno delle proprie domande. Parte_1
ha quindi richiamato le argomentazioni svolte nel proprio atto di appello, P_
chiedendo la reiezione del gravame proposto dal . Parte_1
2.3) Con provvedimento del 12.12.2024 è stata disposta la riunione, alla presente causa, della causa iscritta al n. 1468/2023, instaurata all'esito di atto di appello avanzato da P_
2.3.1) Nel contesto di tale gravame, ha esposto di non aver avuto P_
conoscenza del giudizio di prime cure, per problematiche correlate alla gestione dei sistemi di sicurezza digitali, chiedendo conseguentemente di essere rimessa in termini per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Ciò stabilito, ha quindi contestato integralmente tutte le allegazioni e le P_
domande già avanzate dal in prime cure, proponendo appello nei confronti Parte_1
della sentenza in oggetto sulla base dei seguenti motivi:
a) “NULLITÀ DELLA SENTENZA PER INCOMPETENZA FUNZIONALE DEL
GIUDICE CHE L'HA EMANATA”, rilevando che la domanda di revocatoria in oggetto doveva ritenersi attribuita alla competenza del tribunale fallimentare di
Firenze;
b) “PRESCRIZIONE DELL'AZIONE REVOCATORIA DELLE CESSIONI DEI
CREDITI GECOS E PAM”, ex art. 2903 c.c., dal momento che erano trascorsi più di cinque anni dal compimento degli atti da revocare;
c) “INSUSSISTENZA DI UNA RAGIONE DI CREDITO DELL'APPELLATA”, dato che i crediti vantati dal erano stati estinti nel 2016; Parte_1
14 d) “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2901 C.C. E DIFETTO DI
LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI GECOS”, dal momento che il aveva Parte_1
diretto la propria domanda nei confronti di atti posti in essere non dal debitore
(come richiesto dall'art. 2901 c.c.) ma dalla stessa quando ancora era in Pt_1
bonis ed in relazioni ai quali non sussisteva la legittimazione passiva di P_
e) “SUL PRETESO COLLEGAMENTO CONTRATTUALE TRA IL PRELIMINARE
DI COMPRAVENDITA E LE CESSIONI DI CREDITI”, non essendo invece ravvisabile alcun collegamento contrattuale tra gli atti in questione;
f) “SULL'IRREVOCABILITÀ DEI RIMBORSI CIBIS – GECOS DEL
FINANZIAMENTO DI EURO 400.000,00”, trattandosi in realtà del pagamento di un debito scaduto e quindi non revocabile ai sensi dell'art. 2901, 3° comma, c.c.; Co g) “SCIENTIA IU , contestando la ravvisabilità di tale CP_9
elemento soggettivo ed evidenziando come nel caso di specie non si fosse in presenza di atti a titolo gratuito.
2.3.1.1) Su tali basi, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti domande: P_
“voglia l'adita Corte d'Appello, in riforma della sentenza 156/23 del Tribunale di
Firenze, previo ogni necessario od opportuno accertamento incidentale e per i motivi di fatto e di diritto indicati nelle premesse del presente atto: In via preliminare: - accertata e dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario di Firenze e di Giudice estraneo alla sezione fallimentare a conoscere della domanda attorea ex art. 2901 c.c. e
66 L.F., dichiarare la nullità della sentenza impugnata e l'improcedibilità della domanda della parte appellata;
- in subordine, previo accertamento incidentale che P_
non ha avuto tempestiva conoscenza dalla citazione in primo grado per causa a sé non imputabile, rimettere in termini ex artt. 153, 294 e 345 c.p.c. al fine di P_ sollevare eccezioni non rilevabili d'Ufficio e produrre documenti;
- dichiarare
l'intervenuta prescrizione ex art. 2903 c.c., alla data della notifica della citazione in primo grado, della domanda di revocatoria della cessione da parte di in bonis ed in Pt_1 favore di dei crediti di € 1.545.194,06 vantati nei confronti di CP_2 P_
e Pam Panorama S.p.a.. - in ulteriore subordine, dichiarare il difetto di
[...]
legittimazione passiva di in relazione alla domanda di revocatoria della P_
cessione a del credito di euro 363.395,00 che vantava nei confronti CP_2 Pt_1
del terzo Pam Panorama Spa. In via principale: - in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 156/23 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa
Pasqualina Principale, nell'ambito del giudizio R.G. 5433/21), depositata in cancelleria in data 20.1.23, non notificata, respingere integralmente la domanda formulata in primo
15 grado nei confronti di da - con vittoria di spese, P_ Parte_1 compenso e relativi accessori di legge”. Cont 2.4) Non si è costituita invece, in alcuna delle due cause riunite, che è stata dunque dichiarata contumace con provvedimento del 12.12.2024.
2.5) Con provvedimento del 12.2.2025 la Corte ha poi rilevato che:
→ (parte appellante nella presente causa e parte appellata Parte_1
nella causa 1468/2023) ha dichiarato di rinunciare alle domande svolte nei confronti di (parte appellante nella causa 1468/2023 ed appellata P_
nella presente causa), mentre la predetta ha, propria volta, P_
dichiarato di rinunciare alle domande avanzate nei confronti del Parte_1
in conseguenza dell'intervenuto perfezionamento di un accordo
[...]
stragiudiziale a definizione della controversia, chiedendosi contestualmente da entrambe tali parti la declaratoria di estinzione del giudizio;
→ e hanno reciprocamente accettato tali Parte_1 P_
rinunce, con integrale compensazione delle spese di lite, dichiarando espressamente: “L'avv. Giuseppe Pancani, in rappresentanza del
[...]
parte appellante nel giudizio RG 1456/2023 e parte appellata nel Parte_1
giudizio RG 1468/2023, e gli avv.ti Costantino Simeone e Michele Anichini, in rappresentanza di Controparte_10
parte appellata nel giudizio RG 1456/2023 e parte appellante nel giudizio RG
1468/2023, preliminarmente ribadita la transazione intervenuta fra le parti rappresentate e richiamate rinunce e accettazioni alle reciproche domande, nonché ai relativi atti e alle relative azioni, già formulate all'udienza cartolare del
4.12.2024”, avanzando quindi l'istanza di seguito ricordata;
→ Fallimento e hanno quindi chiesto, in forza di tali Parte_1 P_ circostanze, di “dichiarare l'estinzione parziale dei predetti giudizi riuniti avuto riguardo ai rapporti fra le parti istanti, con integrale compensazione delle spese di lite, disponendone la prosecuzione con esclusivo riguardo ai rapporti contenziosi ancora in essere fra il e ; Parte_1 Controparte_2
→ tali dichiarazioni non contengono termini e/o condizioni;
→ in tali dichiarazioni risulta come le parti si siano accordate per la compensazione integrale delle spese;
→ le istanze in oggetto sono dunque meritevoli di accoglimento, dovendosi dichiarare l'estinzione parziale delle cause riunite con riferimento ai rapporti tra
[...]
[...] e e con prosecuzione del giudizio unicamente con P_1 P_
riferimento ai rapporti tra e Parte_1 Controparte_2
2.5.1) Sulla scorta di tali rilievi, quindi, la Corte ha così statuito: “visto l'art. 306
c.p.c.; dichiara l'estinzione parziale della causa n 1456/2023 RG (cui è stata riunita la causa 1468/2023 RG), con riferimento ai rapporti tra e Parte_1 P_
dando atto dell'accordo tra le predette parti in ordine alla compensazione delle
[...]
spese, e con prosecuzione del giudizio unicamente con riferimento ai rapporti tra
e . Parte_1 Controparte_2
2.6) La causa è dunque proseguita con esclusivo riferimento ai rapporti da ultimo
Cont menzionati e, nella perdurante contumacia di il ha precisato le proprie Parte_1 conclusioni nei termini ricordati in epigrafe e, cioè, “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di
Firenze, in accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma Parte_2
della sentenza impugnata, condannare a pagare al Controparte_2 CP_6
, in persona del curatore, l'importo di € 3.255.955,94 oltre interessi dalle singole
[...] scadenze e rivalutazione. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”, così rimodulando le proprie originarie domande.
2.7) Le considerazioni che precedono comportano dunque che il presente giudizio
Cont risulti attualmente vertere esclusivamente tra il e ed abbia ad oggetto Parte_1
Cont unicamente la domanda avanzata dal nei confronti della stessa avente ad Parte_1 oggetto la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di € 3.255.955,94.
2.7.1) In tale ottica deve peraltro ricordarsi come il abbia chiesto, nelle Parte_1 conclusioni formulate nell'atto di appello (riportate integralmente nel precedente Cont paragrafo 2.1.2) e con esclusivo riferimento alla posizione di
− in via principale, previa conferma della sentenza impugnata avuto riguardo ai capi revocatori che hanno accolto le domande di cui al punto “B)” delle conclusioni precisate in primo grado:
o a. ...;
o b. condannare a pagare al , in Controparte_2 CP_6 persona del curatore, l'importo di € 3.255.955,94 oltre interessi dalle singole scadenze e rivalutazione;
o c. ...;
− in via condizionata all'eventuale riforma dei capi revocatori che hanno accolto le domande di cui al punto “B)” delle conclusioni precisate in primo grado, in accoglimento delle domande di cui al punto “A)” delle medesime conclusioni,
17 previa qualificazione dei rapporti inter partes quale accollo non liberatorio di debito:
o a. condannare e in solido fra Controparte_2 P_ loro, a pagare al , in persona del curatore, l'importo di € CP_6
1.545.194,06, oltre interessi a far data dal 31.12.2015 e rivalutazione;
o b. condannare a pagare al , in Controparte_2 CP_6 persona del curatore, l'importo di € 3.255.955,94, oltre interessi dalle singole scadenze e rivalutazione;
o c. ...;
Dunque, in considerazione del fatto che il secondo gruppo di domande sopra ricordate risulta espressamente avanzato in via condizionata “all'eventuale riforma dei capi revocatori che hanno accolto le domande di cui al punto “B)” delle conclusioni precisate in primo grado” e non essendo più dato prendere in considerazione il gravame avanzato da (stante la rinuncia da parte di quest'ultima), le domande in questione P_
non risultano parimenti più suscettibili di essere prese in considerazione.
Ne consegue come costituisca (residuo) oggetto di analisi unicamente la
Cont menzionata domanda di condanna a carico di al pagamento dell'importo di €
3.255.955,94 che, peraltro, l'odierna appellante ha avanzato espressamente chiedendo la
“previa conferma della sentenza impugnata avuto riguardo ai capi revocatori che hanno accolto le domande di cui al punto “B)” delle conclusioni precisate in primo grado” (e dunque senza più alcun riferimento alle domande avanzate in prime cure sotto la lettera
“A” di tali conclusioni, implicanti la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti nei termini di un contratto di accollo).
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello – nella conformazione che ha assunto all'esito dell'estinzione parziale predetta e con riferimento all'unica domanda tuttora oggetto di causa – non possa considerarsi ammissibile.
3.1) Ed infatti, atteso che il giudice di prime cure ha ritenuto di qualificare in termini di “competenza”, in senso proprio, l'attribuzione della causa alle sezioni specializzate in materia di impresa sorge la questione delle modalità dell'impugnazione da proporre nei confronti della statuizione in oggetto: in particolare deve valutarsi se il gravame sul punto avrebbe dovuto essere proposto, ex art. 42 c.p.c., con istanza di regolamento di competenza.
3.2) Le doglianze che parte appellante ha specificamente avanzato nei confronti della statuizione del giudice di prime cure, per la residua parte di contenzioso che qui interessa (e nell'irrilevanza, ormai, del quarto motivo di gravame, avanzato in subordine
18 rispetto all'accoglimento di appelli delle controparti che, allo stato, non costituiscono più oggetto di causa), attengono in effetti a profili correlati a questioni di competenza.
3.2.1) Con il primo motivo di gravame (e con riferimento al limitato ambito che tuttora costituisce oggetto del presente contenzioso) l'appellante ha contestato la valutazione del giudice di prime cure secondo cui “le ulteriori domande di accertamento dell'intera posizione creditoria del nei confronti delle convenute e comunque Parte_1
di condanna delle stesse al pagamento/restituzione delle somme (eventualmente) dovute, esulano - non rientrando nell'alveo dell'azione di revocatoria ordinaria - dalla competenza funzionale del Tribunale Ordinario, in favore di quella della sezione specializzata del Tribunale delle Imprese”.
Tale contestazione risulta sollevata evidenziando che, nel giudizio di primo grado, il non aveva in alcun modo chiesto che venisse accertata l'intera posizione Parte_1
creditoria nei confronti delle convenute e che, comunque, il Tribunale di Firenze aveva ritenuto omologabili tali domande nonostante le stesse avessero differente fondamento. In particolare, il ha esposto che, mentre le domande verso avevano a Parte_1 P_ riferimento le conseguenze derivanti da “la revocatoria ordinaria di atti e pagamenti dal Cont valore ben determinato e documentato”, la domanda avanzata nei confronti di aveva invece ad oggetto le conseguenze de “l'inadempimento di obbligazioni assunte verso la società fallita risultanti dalla contabilità sociale e non contestate nel loro ammontare”.
Dunque, il fatto che il giudice di prime cure avesse acriticamente accomunato tutte tali domande, ritenendo poi di non poterle prendere in considerazione (senza peraltro, respingerle o disporne la trasmissione al Presidente per l'assegnazione alla sezione specializzata ritenuta competente), risultava sostanzialmente privo di motivazione o, al più, con motivazione solo apparente, non essendo dato percepire in forza di quale ordine di considerazioni tali domande dovessero essere ritenute tutte (nonostante le loro differenze) di spettanza della sezione specializzata del Tribunale delle Imprese.
3.2.2) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha rilevato che la questione concernente l'attribuzione di una determinata alla sezione specializzata in materia di impresa non attiene a questioni di competenza in senso proprio (come precisato dalla
Suprema Corte, con l'autorità della composizione a Sezioni Unite) sì che “i rapporti tra la sezione ordinaria e la sezione specializzata hanno rilievo meramente tabellare, il Giudice della prima che si vede assegnare una causa che invece ritiene essere di competenza della seconda ha l'onere, prima di iniziarne la tratta-zione, di rimetterla al Presidente per
l'eventuale diversa assegnazione. Qualora ciò non accada, poiché quel Giudice fa comunque parte dell'Ufficio Giudiziario competente (per materia, valore e territorio) per la causa, egli potrà - e anzi dovrà - deciderla nel merito”.
19 3.2.3) Con il terzo motivo di gravame è stata contestata la ritenuta ravvisabilità, da parte del giudice di prime cure, della spettanza della domanda in questione al Tribunale delle Imprese, rilevando che non era ravvisabile “inerenza” tra i crediti azionati dal e la partecipazione sociale trasferita, in quanto “Detta “inerenza”, infatti, ai Parte_1 fini della competenza delle sezioni specializzate, «si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari
e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio» (Cass. 21363/2020; Cass. 8738/ 2017)”.
3.3) Con riferimento a quanto sin qui esposto deve quindi procedersi ad alcune considerazioni concernenti l'approccio interpretativo della giurisprudenza sul tema in oggetto.
A) In proposito deve in primo luogo rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità sia orientata nel senso che “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita” (così
Cass. S.U., n. 19882 del 23.7.2019).
Dunque, la questione relativa all'attribuzione di una causa alla sezione specializzata in materia di impresa risulta integrare una questione di competenza, in senso proprio, unicamente nelle ipotesi in cui la causa stessa sia stata introdotta avanti ad un ufficio giudiziario diverso da quello ove risulta aver sede la predetta sezione specializzata.
Nel caso di specie, invece, trattandosi di causa introdotta avanti al Tribunale di
Firenze (ove ha parimenti sede la sezione specializzata in materia di impresa), l'errata introduzione della causa avanti a giudice non appartenente a tale sezione non integra una questione di competenza in senso proprio, ma una mera ripartizione degli affari interni al predetto ufficio giudiziario.
B) Una volta appurato che, nella fattispecie in esame, non è dato luogo ravvisare una questione di competenza in senso proprio, deve tuttavia rilevarsi come la Corte di
Cassazione abbia avuto modo di indicare che “Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento che abbia trattato come questione di competenza una questione attinente al rito o alla ripartizione degli affari interna all'ufficio, trova applicazione il cd. "principio dell'apparenza", che impone di individuare il mezzo in
20 base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza; pertanto, ove sia impugnata con regolamento di competenza una pronuncia che abbia deciso una questione attinente al rito (nella specie, la decisione, emessa erroneamente nella veste dell'ordinanza, con cui sono state dichiarate "improseguibili" domande dirette a far valere, nelle forme ordinarie, pretese creditorie soggette al regime del concorso fallimentare), occorre accertare se la questione di rito sia stata erroneamente qualificata dal giudice, espressamente o comunque in modo inequivoco, come questione di competenza, creando le condizioni per una tutela dell'affidamento della parte in ordine al regime di impugnazione, dipendendo dall'esito positivo di tale accertamento
l'ammissibilità del proposto regolamento” (così Cass. 18182 del 24.6.2021, con enfatizzazione del collegio).
Nella medesima ottica, ma con ragionamento “a contrario”, la Corte di Cassazione ha sul punto ribadito che “Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento, deve contemperarsi il principio secondo il quale il giudice non ha il potere di sottrarlo al gravame rivestendolo di una forma diversa da quella prevista dalla legge con quello che impone di non consentire alla parte di esperire un mezzo vietato, sicché il principio dell'apparenza deve prevalere sul contrario principio cd.
"sostanzialistico" nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione” (così Cass. n. 38587 del 6.12.2021, rea con riferimento a “Fattispecie relativa a declaratoria di inammissibilità di regolamento di competenza proposto avverso un provvedimento attinente alla questione di rito concernente la ripartizione degli affari tra sezione ordinaria e sezione fallimentare del medesimo tribunale, il quale, al di là dell'atecnico ed erroneo riferimento all'
"incompetenza", non conteneva indici che inducessero, in maniera univoca, a ritenere che il giudice avesse qualificato, sia pure non correttamente, la questione sottopostagli in termini di "questione di competenza”).
L'approccio interpretativo adottato dalla Suprema Corte è dunque nel senso che, ai fini dell'individuazione delle modalità di impugnazione, occorre prendere in considerazione la qualificazione fornita dal giudice di prime in ordine, con il provvedimento impugnato, in ordine:
− all'azione proposta;
− alla controversia così instaurata;
21 − alla decisione adottata;
il tutto a prescindere dalla correttezza o meno di tali qualificazioni e, in definitiva, dovendosi esclusivamente verificare se il giudice abbia univocamente qualificato la questione come di “competenza” in senso proprio.
La verifica positiva di tale qualificazione determina quindi, in base al principio dell'apparenza, la necessità dell'impugnazione mediante regolamento di competenza.
C) A tale esito interpretativo non è di ostacolo il fatto che la fattispecie considerata abbia a riferimento una pluralità di domande, decise in modo differenziato dal giudice, ricordandosi come in tal caso la Corte di Cassazione abbia ritenuto che “Nell'ipotesi di unico giudizio con pluralità di domande, la sentenza di primo grado che declina la propria competenza o dichiara la litispendenza per una delle domande avanzate e decide nel merito altre distinte domande, pur in difetto di un esplicito provvedimento di separazione, è solo formalmente unica, atteso che contiene diverse statuizioni, con la conseguenza che il capo relativo alla pronuncia sulla competenza o litispendenza, autonomo dagli altri, può essere impugnato, a norma dell'art. 42 c.p.c., soltanto con
l'istanza di regolamento di competenza, essendo così inammissibile l'appello eventualmente proposto” (così Cass. n. 7525 del 21.3.2024; nello stesso identico senso, cfr anche Cass. n. 341 del 10.1.2023).
Dunque, anche nel caso di specie, in cui si è in presenza di una pluralità di decisioni differenziate da parte del giudice di prime, deve necessariamente procedersi alla valutazione della qualificazione fornita dal giudice di prime cure, nei termini indicati dalla
Suprema Corte nelle statuizioni ricordate ai punti A) e B).
3.4) Avendo a riferimento le coordinate interpretative sopra indicate deve quindi ricordarsi come il Tribunale di Firenze abbia espressamente ritenuto che “...le ulteriori domande di accertamento dell'intera posizione creditoria del nei confronti Parte_1
delle convenute e comunque di condanna delle stesse al pagamento/restituzione delle somme (eventualmente) dovute, esulano - non rientrando nell'alveo dell'azione di revocatoria ordinaria - dalla competenza funzionale del Tribunale Ordinario, in favore di quella della sezione specializzata del Tribunale delle Imprese”.
Tra tali domande rientra quella tuttora oggetto di causa (e che ne costituisce, anzi, Cont l'unico oggetto) volta alla condanna di al pagamento dell'importo di € 3.255.955,94
(con la qualificazione sopra ricordata).
3.4.1) Analizzando la statuizione in questione risulta evidente che il Tribunale di
Firenze:
22 → non ha esposto alcuna valutazione di merito, neppure implicita, in ordine alla domanda in oggetto;
→ ha espressamente qualificato tale domanda come di competenza della sezione specializzata in materia di impresa;
→ ha espressamente qualificato tale domanda come esulante dalla competenza del
Tribunale ordinario;
→ non ha emesso alcuna statuizione sulla domanda in questione.
In tale contesto, siffatta assenza di statuizioni non può interpretarsi come integrante una – implicita – pronuncia di rigetto sul merito delle domande stesse.
Il fatto che il giudice di prime cure abbia espressamente dato atto dell'assenza di competenza del Tribunale “ordinario” ed indicato invece la sussistenza della competenza della sezione specializzata in materia di impresa evidenzia come il Tribunale di Firenze abbia ritenuto che l'incompetenza rilevata precludesse tout court qualsivoglia pronuncia sul punto.
Per quanto siffatti rilievi possano apparire errati su un piano giuridico, tale è tuttavia la qualificazione della pronuncia in questione cui si perviene sulla scorta del contenuto delle valutazioni espresse dal giudice di prime cure.
3.4.2) Del resto, come visto, gli stessi motivi di gravame sollevati dall'odierna appellante risultano (al di là della reiterazione della domanda di condanna predetta) attenere a profili di competenza, contestandosi la motivazione esposta sul punto (primo motivo), l'erroneità di aver ritenuto quale questione di competenza una mera ripartizione interna degli affari dell'ufficio (secondo motivo) ed il merito, comunque, della valutazione esposta sul punto, non trattandosi per l'appellante di domanda rientrante nelle attribuzioni della sezione specializzata in materia di impresa (terzo motivo).
3.5) L'esito complessivo delle considerazioni sin qui esposte, dunque, è nel senso che nei confronti della sentenza in questione, e nella parte specificamente concernente la domanda di condanna tuttora oggetto di causa, l'appellante avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza, con conseguente inammissibilità del gravame.
4) In considerazione dell'intervenuta estinzione parziale del giudizio, sopra Cont menzionata, e della contumacia di non è dato luogo ad emettere statuizioni sulle spese.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di
23 versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 156/2023 del Tribunale di Firenze, così Parte_1
statuisce:
1) dichiara inammissibile l'appello, con riferimento alla domanda residua oggetto di causa;
2) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.4.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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