Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 878/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: contratti bancari
Fra:
con sede in Roma, nella persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e per essa , in persona del legale Pt_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Comaita
Laura , presso il cui studio sito in Torino Via Frejus 6/a è
elettivamente domiciliata, come da mandato in atti
- Appellante –
con sede in Milano, in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice di Pt_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvestri Marco, presso il
[...]
cui studio sito in Genova Via Garibaldi 3 è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti, in surroga ex art. 111 c.p.c.
-Interveniente-
-
contro
-
1
con socio unico con sede legale in Roma, e per essa la mandataria con sede legale in Verona, giusta procura con CP_3
scrittura privata autenticata in data 12.11.2019 per atto
NotaioAnita di Milano, rep. 62139 - racc. 12324, Per_1
registrata a Milano 4 il 14 novembre 2019 al n. 41990
Serie 1T in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Giulio Giulini Richard
presso il cui studio sito è elettivamente domiciliata in Saluzzo
(CN) Corso Roma n. 23 come da mandati in atti
-
contro
-
e rappresentati e difesi Controparte_4 Controparte_5
dall'Avv.Verreggia Walter Livio, presso il cui studio sito in Busto
Arsizio Via Arona n. 4 sono elettivamente domiciliati, come da mandato in atti
-Appellati –
-
contro
-
, , e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
-Appellati contumaci-
Conclusioni delle parti
Per l'appellante : Parte_1
“Nel merito: respingere l'appello proposto poiche' infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2874 e 2875 c.c., che consentono la riduzione di ipoteche giudiziali se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi, ai sensi dell'art.2884 c.c., ordinare la riduzione delle seguenti formalita'
2 ipoteca iscritta in data 18.11.2014 ai nn.ri 36644 Reg.Gen. e 5636
Reg.Part. Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Torino –
Servizio di pubblicita' immobiliare di Torino 2;
ipoteca iscritta in data 20.11.2014 ai nn.ri 7046 Reg.Gen. e 739
Reg.Part., Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Torino –
Territorio – Servizio di Pubblicita' Immobiliare di Susa;
ipoteca iscritta in data 21.11.2014 ai nn.ri 9277 Reg.Gen. e 1080
Reg.Part. Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Savona –
Servizio di pubblicita' Immobiliare;
ipoteca iscritta in data 11.12.2014 ai nn.ri 7953 Reg.Gen. e 909
Reg.Part. Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Torino –
Servizio di pubblicita' immobiliare di Pinerolo;
tutte relative al medesimo credito vantato da , in forza Parte_1
del decreto ingiuntivo n.12141/2014 emesso dal Tribunale di Torino
il 28.10.2014,
e, quindi, ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta in data
21.11.2014 ai nn.ri 9277 Reg.Gen. e 1080 Reg.Part. Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale di Savona – Servizio di pubblicita'
Immobiliare, per l'effetto sottraendo al vincolo ipotecario i beni in Spotorno di proprieta' degli odierni attori.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
In via istruttoria: ammettersi C.T.U. volta alla determinazione del valore complessivo di tutti gli immobili sottoposti ai vincoli ipotecari da (altri immobili in immobili in Parte_1 Per_2
Piossasco, immobili in Spotorno, immobili in Sestriere).
Per l'interveniente : CP_1
“Voglia la Corte di Appello Ill.ma, disattesa ogni diversa istanza,
eccezione e/o deduzione, previe le declaratorie del caso e/o di
3 legge, previa occorrendo ammissione della produzione dei documenti
n.8,9 e 10:
In accoglimento dell'appello proposto, riformare integralmente e
quindi annullare e/o revocare la sentenza n.767 emessa dal Tribunale
di Savona il 6.7.2018 (notificata allì 11.7.2019) per i motivi
esposti nell'atto di appello e, conseguentemente, rigettare tutte le
domande formulate dagli attori sigg. e Controparte_5 [...]
(attualmente appellati) in prime cure nei confronti di CP_4
in quanto infondate in fatto e diritto, inammissibili Parte_1
e/o precluse;
Rigettare altresì le domande formulate dagli intervenuti CP_8
, , e in quanto
[...] CP_9 Controparte_6 Controparte_7
infondate in fatto e diritto, e/o inammissibili;
Condannare i sigg. e alle spese Controparte_5 Controparte_4
e competenze del doppio grado di giudizio e ordinare agli stessi di
restituire a la somma di euro 32.693,06 già versata dalla Parte_3
cedente al solo fine di evitare gli atti esecutivi conseguenti alla
esecutorietà della sentenza di primo grado;
Condannare i sigg. e alle spese Controparte_5 Controparte_4
della esperita CTU.”
Per l'interveniente Controparte_10
con socio unico con sede legale in Roma, e
[...]
per essa la mandataria CP_3
“ precisa le conclusioni richiamando il proprio atto di intervento in sostituzione ex art. 111 c.p.c.
08.09.2021, nonché la comparsa conclusionale 30.11.2021, le note di replica 18.12.2021 e la comparsasostituzione nuovo difensore
28.06.2023. “
Per la parte appellata CP_11
4 “Nel merito: respingere l'appello proposto poiche' infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso accertata e dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2874 e 2875 c.c., che consentono la riduzione di ipoteche giudiziali se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi, ai sensi dell'art.2884 c.c., ordinare la riduzione delle seguenti formalita'
ipoteca iscritta in data 18.11.2014 ai nn.ri 36644 Reg.Gen. e 5636
Reg.Part. Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Torino –
Servizio di pubblicita' immobiliare di Torino 2; ipoteca iscritta in data 20.11.2014 ai nn.ri 7046 Reg.Gen. e 739 Reg.Part., Agenzia
delle Entrate Ufficio Provinciale di Torino – Territorio – Servizio
di Pubblicita' Immobiliare di Susa;
ipoteca iscritta in data 21.11.2014 ai nn.ri 9277 Reg.Gen. e 1080
Reg.Part. Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Savona –
Servizio di pubblicita' Immobiliare;
ipoteca iscritta in data 11.12.2014 ai nn.ri 7953 Reg.Gen. e 909
Reg.Part. Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Torino –
Servizio di pubblicita' immobiliare di Pinerolo;
tutte relative al medesimo credito vantato da , in forza Parte_1
del decreto ingiuntivo n.12141/2014 emesso dal Tribunale di Torino
il 28.10.2014,
e, quindi, ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta in data
21.11.2014 ai nn.ri 9277 Reg.Gen. e 1080 Reg.Part. Agenzia delle
Entrate – Ufficio Provinciale di Savona – Servizio di pubblicita'
Immobiliare, per l'effetto sottraendo al vincolo ipotecario i beni in Spotorno di proprieta' degli odierni attori.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
5 In via istruttoria: ammettersi C.T.U. volta alla determinazione del valore complessivo di tutti gli immobili sottoposti ai vincoli ipotecari da (altri immobili in immobili in Parte_1 Per_2
Piossasco, immobili in Spotorno, immobili in Sestriere).”
IN FATTO E DIRITTO
1.In data 20 novembre 2014 e Controparte_4 Controparte_5
acquistavano da , e Controparte_6 Controparte_7 CP_8
un appartamento sito in Comune di Spotorno Via Mazzini CP_9
21 ed un'autorimessa sita in Spotorno Via Laiolo.
La compravendita era trascritta il giorno dopo in data 21 novembre
2014.
Tuttavia nello stesso giorno ma con numero di registrazione anteriore era iscritta ipoteca giudiziale a favore della Parte_1
contro e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
.
[...]
2. e citavano allora l' Controparte_4 Controparte_5 Parte_1
chiedendo la riduzione dell'ipoteca e la sua cancellazione
[...]
osservando che l' sulla base del medesimo titolo Parte_1
aveva iscritto ipoteca anche su numerosi altri immobili siti rispettivamente in Piossasco, Sestriere, Cumana.
Poiché questi immobili erano più che idonei a soddisfare il credito di € 348.215,27 di cui al decreto ingiuntivo ottenuto dalla non vi erano ragioni per non disporre la Parte_1
cancellazione dell'ipoteca degli immobili in Spotorno acquistati dagli attori.
L' , costituitasi, si opponeva alla domanda attrice Parte_1
osservando che era iniziata una esecuzione immobiliare e che comunque
6 gli altri immobili erano gravati da ipoteche con grado anteriore a quello della convenuta.
I venditori, intervenuti, aderivano alla domanda attrice.
3.Il Tribunale di Savona con sentenza n 767 del 6 luglio 2018 disponeva la riduzione delle ipoteche iscritte ordinando la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili siti in
Spotorno e condannava la convenuta alla rifusione delle spese processuali.
Il Tribunale osservava che era stata svolta una consulenza tecnica di ufficio sugli immobili siti in che erano stati valutati Per_2
€ 2.135.000.
Tale valore, anche se erano iscritti crediti per Euro 1.077.000,00
(di cui in realtà 310.000 e per la duplicazione di un credito) per mutui in corso di pagamento, era idoneo a soddisfare il credito dell' Parte_1
4.L' proponeva appello contro la sentenza sulla base Parte_1
dei seguenti motivi di appello.
Primo motivi di appello.
Il consulente tecnico di ufficio aveva valutato gli immobili in sulla base di studi comparativi non identificati ed Per_2
apodittici ignorando le osservazioni del CTP per cui non erano state prodotte la destinazione d'uso, non si teneva conto della vetustà
degli impianti né di difformità edilizie e mancanza di certificazioni. I calcoli delle lavorazioni per riportare i luoghi alle autorizzazioni di cui alle concessioni non potevano essere ritenuti congrui.
Secondo motivo di appello
Vi era una contraddizione nella sentenza del Tribunale quando riteneva rilevanti sia la consulenza svolta nel primo grado presente
7 giudizio sia quella svolta nel procedimento esecutivo che avevano fatto valutazioni difformi.
Terzo motivo di appello
I crediti iscritti ammontavano in realtà a € 1.280.000 (nota però
che ipoteca 370.000 a favore di 100.000 a favore CP_12
di sono successivi del 2016 e del 2017 incluso il credito CP_13
dell' Parte_1
Il valore dei beni di proprietà di e CP_9 CP_8
non superavano i € 1.427.307,00
Gli immobili in Piossasco sono stati valutati in € 25.74,00
L'immobile in Sestriere gravato da ipoteca del Controparte_14
di € 380.000 del 21 dicembre 2005, trascritto
[...]
preliminare di vendita per € 47.500,00 e Banca del Piemonte iscriveva ipoteca di 225.000 Euro.
Il Tribunale aveva errato a non tenere conto delle iscrizioni successivi alla luce del testo dell'art. 2875 c.c. che parlava di tutte le iscrizioni.
Il valore complessivo dei beni nelle quattro località sarebbe stato di € 1.727.307,00
Quarto motivo di appello
L'offerta minima nella vendita nel corso dell'esecuzione forzata poteva essere inferiore di un quarto rispetto al prezzo base.
5.Si costituivano e chiedendo il Controparte_4 Controparte_5
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado in quanto gli altri immobili avevano un valore tale da ampiamente garantire il credito di parte appellante.
, , , non Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
si costituivano ed erano dichiarati contumaci.
8 Successivamente si costituivano quali cessionari del credito prima in qualità di procuratrice di poi CP_1 Parte_3
quale nuova cessionaria del credito Controparte_10
società a responsabilità limitata con socio unico con sede legale in Roma, e per essa la mandataria Controparte_3
6.Andata una prima volta la causa in decisione, la stessa era rimessa sul ruolo con ordinanza del 15 luglio 2021 per accertare se il procedimento di esecuzione immobiliare pendente dal 2017 presso il
Tribunale di Torino si fosse concluso e con che esito.
Da quanto comunicato l'immobile non risultava ancora messo in vendita.
All'esito della comunicazione la causa era nuovamente mandata a decisione.
Con ordinanza del 7 febbraio 2022 , preso atto del profondo contrasto fra le valutazioni fatte nella consulenza svolta in primo grado e nella consulenza fatta in sede esecutiva, nonché del fatto che a
Torino non era stata ancora disposta la vendita, la causa era rimessa in istruttoria disponendo una consulenza tecnica di ufficio.
Dati i ritardi il consulente tecnico di ufficio nominato doveva essere sostituito.
Il nuovo consulente tecnico di ufficio depositava il suo elaborato e nel settembre 2024 una successiva integrazione.
Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 27 settembre tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa era decisa con camera di consiglio telematica decorso il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
7.L'appello è infondato in fatto ed in diritto.
9 L'articolo 2875 c.c. prevede “Si reputa che il valore dei beni ecceda
la cautela da somministrarsi se alla data dell'iscrizione
dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo
dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma
dell'art.2855.”.
La norma non distingue le ipoteche nel loro ordine perché nella sua formulazione di base è pensata per un debitore con una pluralità di beni su cui gravano più ipoteche di più creditori del debitore.
E' ovvio che in questo caso per liberare alcuni di questi beni dall'ipoteca occorre tenere conto del valore complessivo delle ipoteche iscritte.
Ma nel presente caso non si tratta di ridurre l'ipoteca sui beni oggetto di procedimento esecutivo in Torino, su cui vi sono più
ipoteche, ma solo di ridurre l'ipoteca sui beni acquistati da
[...]
e in Spotorno dai debitori esecutati ed CP_4 Controparte_5
su cui la sola ha iscritto ipoteca nello stesso Parte_1
giorno della trascrizione della vendita.
Ne segue che correttamente il Tribunale nel disporre la riduzione dell'ipoteca ha tenuto conto delle possibilità di Parte_1
di soddisfare il proprio credito, essendo irrilevanti le possibilità
degli altri creditori dei soli venditori e che non hanno iscritto ipoteca sull'immobile in Spotorno per realizzare il loro credito.
I principi di cui all'art. 2875 c.c. sono stati quindi correttamente applicati tenendo conto delle peculiarità della presente fattispecie.
8. La consulenza tecnica di ufficia svolta in 1° grado valuta i soli beni in attribuendo loro un valore al netto dei costi Per_2
di regolarizzazione di violazioni urbanistiche in € 2.134.261,17.
10 Il consulente rilevava solo una ipoteca € 380.000,00 iscritta da
21 novembre 2014. Parte_1
In sentenza il Tribunale prendeva atto dell'esistenza di altre ipoteche che portava il valore compressive delle ipoteche presenti ad Euro 1.077.000 .
Sulla base di questi elementi secondo il Tribunale sussistevano i presupposti per la riduzione dell'ipoteca sui beni in Spotorno.
La consulenza tecnica di ufficio svolta nell' esecuzione immobiliare in Torino specificava meglio la situazione.
Gli immobili in Sestriere non erano oggetto di esecuzione.
Il valore netto cumulativo dei beni siti in Cumiana -Piossasco
era di € 1.390.058,00
Circa gli Immobili in , le ipoteche iscritte colpivano Per_2
singoli beni:
-Ipoteca Credito Valtellinese per una cifra capitale di 135.000 e per una cifra complessiva di 243.000 € iscritta il 9 agosto 2013
contro
Fg. 40 mapp 488 sub 2 e e altra stessa data CP_9
per una cifra capitale di 85.000 e complessiva di 153.000 € sempre contro e sempre contro lo stesso immobile CP_9
-Ipoteca San Paolo iscritta il 1' ottobre 2014 con credito per capitale per Euro 251.339,61 e per una cifra complessiva di €
310.0000 contro (fgl.40 mapp.488 sub 2 e 3) CP_9
-Ipoteca per una cifra capitale di Euro 348.215,37 e una Parte_1
cifra complessiva di 380.000 il 11 dicembre 2014 contro CP_9
su quasi tutti i terreni e fabbricati ad eccezioni di tre o
[...]
quattro.
Vi erano inoltre le seguenti ipoteche successive:
-Ipoteca Banca Monte dei Paschi di Siena e 370.000
11 -Sui beni in Piossasco vi era per prima l'ipoteca di del Parte_1
18 novembre 2014 per un valore complessivo € 380.000, seguiva
l'ipoteca del Monte dei Paschi di Siena 27 gennaio 2016 € 370.000.
A questo punto l'ammontare delle tre ipoteche anteriori e di quella di (253.000+153.000+310.000 +380.000) ammonta a Parte_1
1.096.000 Euro.
Si deve però tenere conto che le tre ipoteche anteriori sono concentrate su un numero limitato di immobili mentre per la maggior parte degli immobili l'ipoteca dell' è ipoteca di primo Parte_1
grado.
Sarebbe quindi errato prendere la somma delle quattro ipoteche, aumentarla di un terzo e vedere se supera il valore stimato, questo in quanto tale operazione darebbe un quadro falsante poiché
valuterebbe l'ipoteca sempre come ipoteca di terzo grado Parte_1
mentre in realtà per la maggior parte degli immobili era di primo grado.
Questa considerazione trova conferma nella consulenza tecnica di ufficio svolta in appello anche alla luce dell'esito della esecuzione immobiliare e da cui emerge il seguente quadro.
A Sestriere non vi sono immobili intestati ai quattro venditori sottoposti ad esecuzione.
La consulenza tecnica di ufficio svolta in appello ha confermato le ipoteche rilevate nella consulenza tecnica di ufficio redatta in sede di esecuzione e come si può vedere a pagina 547 e 548 della consulenza tecnica di ufficio le ipoteche anteriori a quella dell' si concentrano su un numero limitato di immobili Parte_1
raggruppato in uno solo dei lotti in vendita.
Nell'esecuzione sono stati fatti sei lotti
Il lotto 1° è stato aggiudicato a 180.000,00 €
12 Il lotto 2° è stato aggiudicato a 180.000,00 €
Il lotto 3° è stato aggiudicato a 129.000,00 €
Il lotto 4° è stato aggiudicato a 140.000,00 € e su questo lotto sono contrate le altre ipoteche anteriori a quella di Parte_1
[...]
Il lotto 5* è stato messo di nuovo in vendita per 136.000,00 €
Il lotto 6* è stato esso di nuovo in vendita per 22.000 €.
Al momento della redazione della consulenza solo il prezzo del primo e del terzo lotto era stato versato mentre doveva ancora scadere il termine per versare il prezzo del 2° e del 4° lotto.
Poiché nessun mancato versamento è stato segnalato dalle parti ed i termini per il pagamento sono scaduti, si deve ritenere che anche il prezzo di questi due lotti sia stato regolarmente pagato.
Come si legge dal riparto parziale approvato sulla base del ricavato dei lotti 1° e 3° (pagine 559 e 560 della consulenza) la
[...]
ha precisato il suo credito complessivo, Controparte_2
comprensivo di interessi e spese, in € 352.748,76, che è quindi l'importo a cui si deve fare riferimento.
In base al riparto parziale, che riguardava il ricavato parziale del 1° e del 3° lotto, ha ricevuto € Controparte_10
251.195,08.
Rimane un credito residuo di 101.643,68.
Tale credito è destinato ad essere integralmente soddisfatto tramite, il residuo ricavato del 10% dei lotti 1° e 3° , pari a
30.900,00 € su cui la è la prima in Controparte_10
ordine di credito e sul prezzo di 180.000 € ricavato dalla vendita del lotto 2° (senza contare la futura vendita dei lotti 5° e 6°) su cui sempre la è prima nell'ordine dei creditori. Parte_1
In totale 210.900,00 Euro.
13 In altri termini la soddisfarà Controparte_10
sicuramente il suo residuo credito in quanto le somme ancora da distribuire in cui è la prima in ordine di distribuzione sono circa il doppio del suo residuo credito, ben oltre l'eccedenza di un terzo richiesta per la riduzione dell'ipoteca sui beni dei due appellati in Spotorno.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 17.300,00 per compensi oltre spese generali,
cpa ed I.V.A. ( Euro 4.500,00 per la fase di studio, Euro 2.500,00
per la fase introduttiva, Euro 3000,00 per la fase di trattazione,
Euro 7.300,00 per la fase della decisione).
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto inzialmente da
contro
Parte_1
la sentenza del Tribunale di Savona con sentenza n 767 del 6 luglio
2018 respinge l'appello e conferma, con diversa motivazione, la
sentenza appellata .
Condanna in solido , in qualità Parte_1 CP_1
di procuratrice di e Parte_3 [...]
con socio unico con sede legale Controparte_10
in Roma, e per essa la mandataria a rifondere CP_3
a e , creditori in solido, le Controparte_4 Controparte_5
spese legali del giudizio liquidate in Euro 17.300,00 per compensi
oltre spese generali, cpa ed I.V.A. (.
14 Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
15