Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Fabrizia Di Palma ha pronunziato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 4745/2022 R.G.
TRA
OS NA, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.
Domenico Pezzella
RICORRENTE
E
INPS in persona del suo legale rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.9.22, la parte ricorrente in epigrafe ha premesso di aver lavorato per la Società Cooperativa Cargo A.R.L. in regime di subordinazione sino al 7.12.2020, data di scadenza del termine apposto al contratto;
che, in data 3.2.2021, aveva presentato domanda all'Inps per usufruire dell'indennità di disoccupazione c.d. Naspi, respinta dall'Istituto; che a seguito di riesame, l'Inps comunicava di aver respinto la domanda in quanto “siamo in attesa della riacquistata lavorativa per il periodo di malattia dal giorno 01.12.2020-27.12.2020. A tal fine il sig. SP è stato invitato presso il centro medico Legale della nostra sede per il giorno 26.07.2021”; che, presentatosi presso il detto centro medico, l'istante produceva certificato dell'Ospedale dei Colli attestante la guarigione/stabilizzazione. Tanto premesso e sulla base di varie argomentazioni giuridiche, la parte ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto al beneficio dell'indennità di disoccupazione c.d. Naspi con la condanna dell'INPS al pagamento di tale indennità dal 28.12.2020 (fine malattia) al 24.07.2021 (data in cui ha cominciato un nuovo rapporto di lavoro), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese del giudizio. L'Inps, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio dovendosene dichiarare la contumacia. All'odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. Com'è noto, la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (Naspi) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le
Essa spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
• apprendisti;
• soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
• personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
• dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Non possono accedere alla prestazione:
• dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
• operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
• lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
• lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
• lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la Naspi.
Chi intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della Naspi.
Tanto premesso, la Naspi è riconosciuta ai lavoratori che presentino congiuntamente i requisiti di seguito indicati.
Stato di disoccupazione involontario
Si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. La presentazione della domanda di Naspi equivale a rilascio della predetta dichiarazione (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il Centro per l'Impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato.
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Tuttavia l'accesso alla Naspi, sussistendo gli altri requisiti, è consentito anche nei seguenti casi:
• dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che integrano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro (circolare INPS 20 ottobre 2003, n. 163);
• dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
• risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012;
• risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso la sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
• licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.
23 del 2015;
• licenziamento disciplinare.
Requisito contributivo
Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti, per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Requisito lavorativo
Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. Le giornate di effettivo lavoro sono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.
Sussistendone i presupposti, la domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:
• dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Il termine è sospeso per tutta la durata della maternità qualora si verifichi entro i 68 giorni dal licenziamento e riprende a decorrere per la parte residua al termine del periodo di maternità. Il termine è sospeso per tutta la durata di una malattia comune indennizzabile o di un infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall'INAIL qualora si verifichi entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
• dalla fine del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;
• dalla fine del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;
• dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
• dalla fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
• dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
Se questo è il quadro normativo di riferimento, si osserva che, nel caso di specie, risulta provata la sussistenza di tutti i presupposti (in particolare il requisito contributivo, lavorativo e stato di disoccupazione involontario come evincibili dall'estratto contributivo ed il Certificato C2 storico in atti) per accedere alla prestazione invocata.
Quanto alla circostanza della malattia, la norma mentovata dispone semplicemente che, in caso di malattia insorta nei 68 giorni dalla cessazione del rapporto, il termine per la presentazione della domanda, previsto a pena di decadenza, resta sospeso e ricomincia a decorrere dalla cessazione dell'evento morboso. Orbene, nel caso di specie il rapporto di lavoro è cessato in data 7.12.2020. Dalla documentazione versata in atti non v'è evidenza della data precisa di cessazione del periodo di malattia. Ad ogni modo, pur volendo ritenere che la malattia sia cessata in data 28.12.2020 come dedotto dall'istante,
è evidente che alla data di presentazione della domanda di naspi del 3.2.21 erano decorsi più di 8 giorni dal 28.12.20, sicchè, ai sensi dell'art. 6 co. 2 d.lgs. 22/2015 (“La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”), la prestazione non può che decorrere dal 4.2.2021, ovvero il primo giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza amministrativa. La domanda va, pertanto, accolta con condanna dell'Istituto alla corresponsione della c.d. indennità Naspi a decorrere dal 4.2.2021 e sino al 24.7.21 (data in cui ha avuto inizio il nuovo rapporto di lavoro, come da certificato C2 storico in atti), la cui quantificazione, pur richiesta nelle conclusioni del ricorso a mezzo ctu, resta preclusa nell'odierno giudizio non avendo parte istante indicato i dati contabili necessari ai quali parametrare il calcolo della prestazione spettante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite e previa compensazione per un terzo in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna l'Inps a corrispondere al ricorrente l'indennità Naspi di cui alla domanda amministrativa del 3.2.21, con decorrenza dal 4.2.21 al 24.7.21, oltre interessi legali dal dì della maturazione del diritto al soddisfo;
condanna l'Inps al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per un terzo, liquida nel residuo in €. 1.798,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 18.3.25
Il Giudice del Lavoro
Dott. Fabrizia Di Palma