TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/10/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2700/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2700/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti BORGONOVI ELIA e MICHELA FARINA, con domicilio presso il loro studio sito in Broni (PV), Via Mazzini n. 3;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. LA CP_1 C.F._2
OP LARA, con domicilio presso il suo studio sito in Milano, Via Vigilio Inama
n. 14;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in BRONI, in data 24/04/1993, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Broni alla Parte
II, Serie A, n. 8, anno 1993;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e hanno già diversificato il domicilio;
pag. 1 di 5 2) la casa coniugale sita in Cigognola (PV), via Dei Fiori n. 16, di proprietà esclusiva del sig. , in quanto acquistata prima del matrimonio, rimarrà assegnata a CP_1 quest'ultimo;
3) tuttavia, il sig. si impegna a concedere alla moglie la suddetta abitazione in CP_1 comodato d'uso in via esclusiva per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, eventualmente prorogabili, a richiesta della signora per un ulteriore periodo di 12 mesi;
Parte_1
4) durante tale periodo di 24 mesi (o comunque in caso di proroga per ulteriori 12 mesi) il signor corrisponderà alla signora la somma di € 500,00 mensili a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato IBAN:
[...] entro il giorno 5 di ogni mese;
decorso tale periodo (e l'eventuale periodo di proroga), il sig. corrisponderà alla moglie l'ulteriore CP_1 somma di € 250,00,(tale importo andrà a sommarsi ai 500,00 € mensili già previsti) ma solo qualora la signora non abbia nel frattempo reperito una attività Parte_1 lavorativa.
5) per tutto il periodo in cui abiterà presso la casa coniugale, la signora si Parte_1 farà carico delle spese di ordinaria manutenzione e delle utenze, con manleva del signor
, mentre il sig. si farà carico di eventuali spese straordinarie relative CP_1 CP_1 all'immobile;
6) i mobili che arredano la casa coniugale sita in Cigognola (PV), via Dei Fiori n. 16, acquistati in costanza di matrimonio, resteranno nella disponibilità della signora per tutto il periodo di sua permanenza presso l'abitazione familiare e i coniugi Parte_1 si accorderanno per la loro suddivisione allorquando la signora lascerà Parte_1
l''immobile;
7) I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso. La signora si impegna a Parte_1 trasferire a titolo gratuito al signor la propria quota pari al 50% di CP_1 proprietà dell'immobile sito in Cigognola (PV) Via Dei Fiori n.22 – Censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Cigognola al Foglio 8, mappali 720-58 sub 1, cat. A4 cl. 2 vani
3 sup cat ma51
pag. 2 di 5 Rendita Catastale € 120,85; il signor si impegna a comunicare alla signora CP_1 il nominativo del Notaio e la data di stipula dell'atto notarile entro e non oltre Parte_1 il 31 gennaio 2026. La suddetta operazione non rappresenta un atto di liberalità, ma bensì l'attuazione di uno specifico programma atto a definire sia posizioni pregresse sia obblighi direttamente scaturenti dalla separazione coniugale. I coniugi, nell'ambito della loro autonoma e discrezionale determinazione, intendono così effettuare una sistemazione economica una tantum dei loro rapporti patrimoniali sia pregressi, sia conseguenti la separazione. Le spese Notarili saranno a carico del Sig. . CP_1
8) Il signor dichiara di non avere nulla a che pretendere in relazione alla CP_1 proprietà dell'abitazione sita in Pelugo (TN) Via Canonica n.68 – Censito al Comune di
Pelugo come segue: Partita tavolare 271 - Foglio 15, mappali 309 sub.1 e 309 sub. 2 e degli arredi in esso contenuti, acquistata dalla signora con i proventi Parte_1 dell'eredità della propria madre.
9) Il signor , in relazione alle somme depositate sul conto corrente n. CP_1
00242/000043517770 a lui intestato su Credite Agricol, si impegna a corrispondere alla signora l'importo di € 20.000,00 ( euro ventimila/00) entro la data di deposito Parte_1 del presente ricorso;
10) Quanto agli autoveicoli le parti dichiarano che manterranno l'odierna intestazione.
La Sig.ra pertanto, rimarrà proprietaria dell'autovettura FIAT PANDA Parte_1 targata FP378PH e il Sig. resterà proprietario dell'autovettura DACIA DUSTER CP_1 targata EV109VB.
11) I conti correnti e/o depositi titoli e/o prodotti finanziari nonché ogni altro bene mobile o immobile già intestato alle parti rimarrà tale. Al di fuori di quanto previsto nel presente accordo, i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale. I coniugi dichiarano altresì che non vi sono attualmente ulteriori beni mobili e/o immobili suscettibili di divisione od assegnazione, né sussistono altre reciproche pretese patrimoniali.
12) Le spese di procedura vengono integralmente compensate fra le parti”.
pag. 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in BRONI, in data 24/04/1993, il CP_1 cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Broni alla
Parte II, Serie A, n. 8, anno 1993;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
pag. 4 di 5 Così deciso in Pavia, il 29/10/2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Laura Cortellaro
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2700/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2700/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti BORGONOVI ELIA e MICHELA FARINA, con domicilio presso il loro studio sito in Broni (PV), Via Mazzini n. 3;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. LA CP_1 C.F._2
OP LARA, con domicilio presso il suo studio sito in Milano, Via Vigilio Inama
n. 14;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in BRONI, in data 24/04/1993, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Broni alla Parte
II, Serie A, n. 8, anno 1993;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e hanno già diversificato il domicilio;
pag. 1 di 5 2) la casa coniugale sita in Cigognola (PV), via Dei Fiori n. 16, di proprietà esclusiva del sig. , in quanto acquistata prima del matrimonio, rimarrà assegnata a CP_1 quest'ultimo;
3) tuttavia, il sig. si impegna a concedere alla moglie la suddetta abitazione in CP_1 comodato d'uso in via esclusiva per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, eventualmente prorogabili, a richiesta della signora per un ulteriore periodo di 12 mesi;
Parte_1
4) durante tale periodo di 24 mesi (o comunque in caso di proroga per ulteriori 12 mesi) il signor corrisponderà alla signora la somma di € 500,00 mensili a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato IBAN:
[...] entro il giorno 5 di ogni mese;
decorso tale periodo (e l'eventuale periodo di proroga), il sig. corrisponderà alla moglie l'ulteriore CP_1 somma di € 250,00,(tale importo andrà a sommarsi ai 500,00 € mensili già previsti) ma solo qualora la signora non abbia nel frattempo reperito una attività Parte_1 lavorativa.
5) per tutto il periodo in cui abiterà presso la casa coniugale, la signora si Parte_1 farà carico delle spese di ordinaria manutenzione e delle utenze, con manleva del signor
, mentre il sig. si farà carico di eventuali spese straordinarie relative CP_1 CP_1 all'immobile;
6) i mobili che arredano la casa coniugale sita in Cigognola (PV), via Dei Fiori n. 16, acquistati in costanza di matrimonio, resteranno nella disponibilità della signora per tutto il periodo di sua permanenza presso l'abitazione familiare e i coniugi Parte_1 si accorderanno per la loro suddivisione allorquando la signora lascerà Parte_1
l''immobile;
7) I coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà ed ai beni mobili di comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso. La signora si impegna a Parte_1 trasferire a titolo gratuito al signor la propria quota pari al 50% di CP_1 proprietà dell'immobile sito in Cigognola (PV) Via Dei Fiori n.22 – Censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Cigognola al Foglio 8, mappali 720-58 sub 1, cat. A4 cl. 2 vani
3 sup cat ma51
pag. 2 di 5 Rendita Catastale € 120,85; il signor si impegna a comunicare alla signora CP_1 il nominativo del Notaio e la data di stipula dell'atto notarile entro e non oltre Parte_1 il 31 gennaio 2026. La suddetta operazione non rappresenta un atto di liberalità, ma bensì l'attuazione di uno specifico programma atto a definire sia posizioni pregresse sia obblighi direttamente scaturenti dalla separazione coniugale. I coniugi, nell'ambito della loro autonoma e discrezionale determinazione, intendono così effettuare una sistemazione economica una tantum dei loro rapporti patrimoniali sia pregressi, sia conseguenti la separazione. Le spese Notarili saranno a carico del Sig. . CP_1
8) Il signor dichiara di non avere nulla a che pretendere in relazione alla CP_1 proprietà dell'abitazione sita in Pelugo (TN) Via Canonica n.68 – Censito al Comune di
Pelugo come segue: Partita tavolare 271 - Foglio 15, mappali 309 sub.1 e 309 sub. 2 e degli arredi in esso contenuti, acquistata dalla signora con i proventi Parte_1 dell'eredità della propria madre.
9) Il signor , in relazione alle somme depositate sul conto corrente n. CP_1
00242/000043517770 a lui intestato su Credite Agricol, si impegna a corrispondere alla signora l'importo di € 20.000,00 ( euro ventimila/00) entro la data di deposito Parte_1 del presente ricorso;
10) Quanto agli autoveicoli le parti dichiarano che manterranno l'odierna intestazione.
La Sig.ra pertanto, rimarrà proprietaria dell'autovettura FIAT PANDA Parte_1 targata FP378PH e il Sig. resterà proprietario dell'autovettura DACIA DUSTER CP_1 targata EV109VB.
11) I conti correnti e/o depositi titoli e/o prodotti finanziari nonché ogni altro bene mobile o immobile già intestato alle parti rimarrà tale. Al di fuori di quanto previsto nel presente accordo, i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale. I coniugi dichiarano altresì che non vi sono attualmente ulteriori beni mobili e/o immobili suscettibili di divisione od assegnazione, né sussistono altre reciproche pretese patrimoniali.
12) Le spese di procedura vengono integralmente compensate fra le parti”.
pag. 3 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.7.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in BRONI, in data 24/04/1993, il CP_1 cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Broni alla
Parte II, Serie A, n. 8, anno 1993;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
pag. 4 di 5 Così deciso in Pavia, il 29/10/2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Laura Cortellaro
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5