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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 6576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6576 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Monica Emili nella causa iscritta al n. 46926/2024 RG, ha pronunciato la presente
SENTENZA
TRA
Avv. CECI Parte_1
BEATRICE
E
Avv. MARIA PIA CP_1
TETI
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 23/12/2024, ha agito per Parte_1 onere l'accertamento dello stato sanitario sotteso al diritto ex art. 3, comma III, della legge 104/92 nonché al fine di ottenere la contribuzione figurativa (75%). In sede di ATP, infatti, i requisiti sotteso alle provvidenze richieste non erano stati accertati con valutazione del CTU della prima fase oggi censurata, in quanto non correttamente eseguita, con sottovalutazione delle certificazioni in atti, dovendosi invece recepire quanto affermato dal CTP e richiamato nell'atto di opposizione.
L' si è costituito resistendo alla domanda e chiedendo la declaratoria di CP_1 inammissibilità e comunque il rigetto della stessa.
Alla odierna udienza il processo è quindi deciso, all'esito della discussione.
Il ricorso non può essere, accolto in quanto le argomentazioni poste a sostegno della presente opposizione, anche considerate le note critiche alla bozza inviata in prima fase, non risultano idonee a giustificare il rinnovo dell'accertamento peritale. Il CTU dott. invero, riscontrando le patologie denunciate, tenute Persona_1 presenti le certificazioni rilevanti e l'esame obiettivo, ha effettuato una valutazione complessiva in termini di incidenza sulla invalidità, escludendo che ricorressero infermità tali da giustificare il riconoscimento dei requisiti sottesi alle prestazioni richieste. Ha infatti affermato:
“La sig.ra è da ritenere INVALIDA con riduzione permanente Parte_1 della capacità lavorativa in misura INFERIORE al 74%: percentuale 67%. Tale valutazione è congrua secondo la nuova Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti (D.M. Sanità del 5.2.1992). NON RISULTANO pertanto concretizzati i requisiti e/o i presupposti di cui all'art. 80, comma 3, della Legge 388/2000. NON RISULTANO comprovate e/o dimostrate le condizioni o le attribuzioni (situazione di gravità) di cui all'art. 3, comma III, della Legge 104/92” nonché che: “Le relative manifestazioni cliniche e funzionali sono da ritenere, allo stato attuale, di media entità in tema di incidenza sulla capacità lavorativa generica della ricorrente, di rilevanza tale da renderla di fatto invalida, ma NON nella misura richiesta dalle vigenti normative e indicazioni in materia previdenziale
(maggiorazione della contribuzione figurativa di cui alla Legge n. 388 del 23.12.2000). Le alterazioni patologiche e le minorazioni sopra descritte NON possono ritenersi di rilevanza tale da ridurre l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione, e quindi NON CONSONE a configurare una condizione di “HANDICAP” in situazione di gravità, secondo il combinato disposto della Legge 104/92.”. IL dott. CTU della prima fase, ha inoltre replicato con Persona_1 argomentazioni del tutto convincenti anche alle note critiche del CTU (che non era presente alle operazioni peritali) affermando:
“…esaminati e rivisitati ulteriormente, in maniera dettagliata e minuziosa, i rilievi semeiologici emersi nel corso della visita, gli atti e la documentazione sanitaria (indagini diagnostico-strumentali e specialistiche) allegati al fascicolo di causa nonché, ovviamente le considerazioni esposte dal C.T. di parte attrice, il sottoscritto C.T.U. si pregia di formulare le seguenti controdeduzioni:
▪ La valutazione delle patologie, minorazioni ed il relativo grado di invalidità della persona (nel caso di specie non ancora ultrasessantacinquenne, e quindi nell'ambito di incidenza sulla capacità lavorativa generica) deve essere definita globalmente, pur seguendo le indicazioni di cui al D.M. Sanità del 5.2.1992 (cui
è stato fatto preciso riferimento tabellare e/o per analogia), e le ripercussioni funzionali di cui al giudizio diagnostico possono essere adegua-tamente inquadrate e determinate nei termini di seguito indicati, sulla base delle note ed osservazioni critiche appena sopra richiamate;
▪ L'accertamento di cui sopra è stato condotto con diligenza ed attenzione, consi-derato peraltro il fatto che sono state individuate e rilevate a carico della peri-zianda tutte le menomazioni o minorazioni di cui risulta portatrice, in assenza peraltro una supposta “valutazione minimalistica” dell'incidenza delle stesse sulla capacità lavorativa generica (oggetto della presente causa);
▪ Sono stati accuratamente esaminati gli accertamenti strumentali ed i rilievi semeiologico-disfunzionali emersi nel corso dell'indagine peritale, con diligente inquadramento nosologico del quadro menomativo (di natura prettamente cardio-vascolare, ad etiologia degenerativa valvolare, corretta chirurgica- mente, endocrino-metabolica, versante tiroideo, in assenza di complicazioni secondarie, ed osteoarticolare, di natura degenerativa, interessanti il rachide, con medie, considerate globalmente, ripercussioni funzionali sulla capacità lavorativa generica ed assenza di condizione di “svantaggio sociale”);
▪ Relativamente alla patologia cardio-vascolare (esiti di intervento cardio- chirurgico di riparazione valvolare mitralica, senza complicazioni e conservata contrattilità miocardica con F.E. 72%), occorre fare riferimento al codice 6441 della Tabella allegata al D.M. Sanità del 5.2.1992, e la percentuale si ritiene congrua quella del 30%, considerata la possibilità di inquadrarla in una Classe Funzionale NYHA I^, e quindi adeguatamente valutata dallo scrivente C.T.U.;
▪ Riguardo poi il quadro osteoarticolare a carico del tratto distale del rachide (ad etiologia artropatico-degenerativa), la minorazione NON è esplicitamente prevista dalla Tabella allegata al D.M. Sanità del 5.2. 1992, e quindi occorre fare in questo caso una valutazione per analogia (vedi cod. nosologici identi- ficativi 7003 e 7007), e la relativa incidenza funzionale NON può superare il 30%, e peraltro gli esami strumentali non depongono per una radiculoneuro- patia da compressione periferica, né la storia clinico-evolutiva per una compromissione rilevante dal punto di vista funzionale e/o motorio globale;
▪ Relativamente infine la patologia dell'apparato endocrino (versante tiroideo, ad etiologia displastica, il trattamento sostitutivo garantisce un adeguato controllo del quadro metabolico, in assenza di segnalate complicazioni), in assenza peraltro di una effettiva condizione di malattia e privo della continuità fenomenologica di rilevanza tale da poter assurgere a forma sistemica com- plessa, e la menomazione non può superare l'11% (cod. nosologico 7102 per analogia), trattandosi di forma moderata, senza poter essere inquadrata diver- samente, si ribadisce in assenza di stimmate disfunzionali significative;
▪ Ci troviamo, quindi, in presenza di un quadro menomativo globale di media, medio-grave entità in tema di incidenza sulla capacità lavorativa generica, secondo le avvertenze della Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti di cui al Decreto Ministero della Sanità del
5.2.1992, peraltro NON supportato da rilievi clinico-strumentali e semeio-logici probanti tali da poter addivenire a condizione di invalidità ai fini assistenziali e/o previdenziali, ed in assenza della possibilità di inquadrare diversamente il caso di specie, senza condividere le invocazioni del C.T.P.”. Al fine di sollecitare una nuova valutazione medico legale, inoltre, devono venire in rilievo le situazioni descritte nell'art. 149 disp. att. Cpc, qualora si documenti che dette situazioni non siano state tenute presenti dal primo giudice,
o che si siano verificate successivamente al primo accertamento (Cass. Ord. n. 18265/2020). Rileva poi una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o la eventuale omissione di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi, secondo le predette nozioni, per la formulazione di una corretta diagnosi (Cass. n. 35387/2921). In mancanza di tali evenienze, la contrapposizione meramente valutativa delle conclusioni del CTU di prima fase, si rivela diretta non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, risolvendosi semplicemente in una richiesta di riesame del merito della controversia (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass. n. 1405 del 2021).
In definitiva quindi il ricorso va respinto con dichiarazione di irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la irripetibilità delle spese di giudizio.
Roma, lì 06/06/2025 Il Giudice