Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7187
CASS
Sentenza 9 luglio 1999

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In tema di violazioni amministrative, la contestazione con lettera raccomandata dei risultati dell'analisi su campione ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981 n. 689, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione, mentre il mancato esercizio da parte dell'interessato della facoltà di richiedere la revisione delle analisi rende incontestabili i risultati di queste ultime.

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla preparazione e commercio dei mosti, il regolamento CEE n.822/97 che ha modificato per la zona vinicola C ter, in cui è compresa la regione Puglia, il d.P.R. n.162 del 1965, elevando dall'8,16 per cento al 9 per cento il tasso alcolometrico consentito, ha lasciato immutata la sanzione prevista dall'art.91 che continua ad applicarsi al precetto direttamente modificato dalla norma comunitaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7187
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7187
    Data del deposito : 9 luglio 1999

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