Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 2
In tema di violazioni amministrative, la contestazione con lettera raccomandata dei risultati dell'analisi su campione ai sensi dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981 n. 689, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione, mentre il mancato esercizio da parte dell'interessato della facoltà di richiedere la revisione delle analisi rende incontestabili i risultati di queste ultime.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla preparazione e commercio dei mosti, il regolamento CEE n.822/97 che ha modificato per la zona vinicola C ter, in cui è compresa la regione Puglia, il d.P.R. n.162 del 1965, elevando dall'8,16 per cento al 9 per cento il tasso alcolometrico consentito, ha lasciato immutata la sanzione prevista dall'art.91 che continua ad applicarsi al precetto direttamente modificato dalla norma comunitaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/1999, n. 7187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7187 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
Dott. Enrico PAPA Consigliere
Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere
Dott. Francesco FELICETTI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI ME, elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico 80, presso l'avv. Vittorio Olivieri, e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Nunzio Leo
- ricorrente -
contro
PREFETTO di BARI, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge
- controricorrente -
avverso la sentenza del PR di AN -sez. dist. di Corato, n. del 5.7.96.
Udita la relazione della causa svolta nella p.u. del 29.4.99 dal Rel. Cons. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Stefano Schirò che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.9.89 personale dell'Isp. Centrale Repressione Frodi di Bari prelevava campioni di vino nuovo in fermentazione da una vasca interrata pertinente alla Ditta "Casa Vinicola ME PI" all'esito della analisi - alla cui stregua risultava vino in fermentazione con gradazione alcolometrica totale dell'8,16% e quindi inferiore al valore minimo previsto al 9% dal Reg. CEE per la zona CIII al PI era contestata, con nota ric. il 24.1.90, la violazione dell'art. 19 DPR 162/65 per non avere inviato tale mosto, previa denaturazione, a distilleria od acetificio, contestualmente avvisandolo della sua facoltà di richiedere entro 15 giorni la revisione dell'analisi. A seguito di rapporto 8804/91 il Prefetto di Bari, preso atto degli scritti difensivi del PI, gli ingiungeva il pagamento della s.a. di lire 12 milioni adottando ord. 18.11.94. Avverso tale ordinanza notif. il 2.12.94, il PI n. q. proponeva opposizione innanzi al PR di AN (sez. dist. di Corato) eccependo la prescrizione dell'obbligazione, contestando la violazione addebitata (per essere stato il vino rinvenuto, effettivamente inviato alla distilleria) e richiamando il disposto - adempiuto - dell'art. 19 DPR 162/65. Costituitosi l'opposto, l'adito PR, con sentenza 5.7.96 rigettava il ricorso affermando: che il corso della prescrizione era stato interrotto il 23.1.90 dalla notifica della contestazione, che l'opponente non aveva chiesto, pur avvertito, revisione dell'analisi, alla cui stregua risultava la carenza dei requisiti legali del vino, che il conferimento del mosto in distilleria era stato effettuato solo dopo l'intervento del personale ispettivo.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il PI con atto notificato il 31.7.97 fondato su quattro mezzi ed il Perfetto intimato si è costituito con controricorso del 25.9.97. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso - infondati i quattro motivi sui quali si articola - deve essere respinto.
Con il primo motivo il PI denunzia violazione di legge per avere il PR omesso di considerare che esso opponente aveva chiesto la disponibilità di uno dei quattro campioni prelevati il 30.9.89 ricevendo immotivato rifiuto. Il motivo - che neanche prende in esame l'argomentazione pretorile per la quale l'analisi avrebbe insuperabile efficacia di prova anche perché il PI non ne avrebbe chiesto la revisione - è del tutto infondato. Prelevati i quattro campioni il 30.9.89 ed effettuata l'analisi, nonché contestatone l'esito con nota 22.1.90 (ricevuta il 24.1.90) con la quale si informava il PI della facoltà di chiedere la revisione ex art. 15 2^ comma L. 689/81, il PI stesso - come affermato dal PR - di tale facoltà non ritenne di avvalersi. E da tanto discende che, effettuata l'analisi e comunicatone il risultato all'interessato, la mancata richiesta di revisione (da parte del medesimo che di tal facoltà sia stato, come nella specie, debitamente edotto) comporta la ineccepibilità dei risultati dell'analisi quali contestati ai sensi degli artt. 14 e 15 commi 1 e 5 L. 689/81 (cfr. Cass. 7079/97 9721/96 - 885/95) e l'impossibilità per l'opponente a s.a. di chiedere detta revisione in sede giudiziale senza addurre ne' il proprio assoluto impedimento a partecipare alla preavvisata prima revisione ne' le specifiche ragioni di inattendibilità dei contestati risultati.
Con il secondo motivo si denunzia violazione dell'art. 2943 4^ comma c.c. per avere il PR erroneamente ritenuto che la prescrizione potesse essere interrotta altro che con la notificazione dell'ordinanza ingiunzione. La censura è infondata, posto che, come esattamente affermato dal PR, la contestazione (cfr. A.R.) 24.1.90 ebbe ad interrompere tempestivamente ex artt. 28 2^ e. L.689/81 e 2943 c.c. il corso prescrizionale (poi nuovamente interrotto con la notifica 2.12.94 della s.a.), trattandosi di atto idoneo ad esprimere l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità (cfr. Cass. 6l 7/98- 7650/96- 5230/95- 7600/93- 9545/92). Con il terzo motivo, poi, il PI censura la sentenza per violazione dell'art. 19 DPR 152/65, avendo esso opponente ottemperato a tale disposizione con l'invio del vino in una distilleria e non ponendo la norma, contrariamente all'opinione pretorile, alcun vincolo temporale a detto invio. Ad avviso del Collegio -e contrariamente alla opinione del ricorrente - l'art. 19 prevede che il mosto avente l'indicata caratteristica debba avere sin dall'inizio una vinificazione separata previa addizionamento della prescritta sostanza rivelatrice ed una immediata destinazione a distilleria od azienda di acetificazione.
Nel caso in esame, e come esattamente rilevato dal PR, la campionatura 30.9.89 avvenne quando il mosto era in fermentazione in una vasca dell'azienda PI e senza aver subito alcuna denaturazione chimica: e che tali operazioni di denaturazione ed invio in distilleria siano avvenuto dopo il campionamento non esclude affatto, ed anzi comprova, la commessa violazione.
Con il quarto motivo infine, il PI censura la decisione per aver ritenuto applicabile non già l'art. 19 bensì il Reg. Cee 822/87 alla cui sola stregua sarebbe stata vietata la fermentazione di vino a gradazione di 8.16% quale quello "de quo".
La censura è infondata.
Il cit. Reg. Cee 822/87 (cfr. art. 18) ha posto il titolo alcolometrico volumico naturale minimo al 9% per la zona viticola CIII nella quale è compresa la Puglia (cft. allegato IV a Reg. in G.U. 27.3. 84 n. 084). Tale disposizione comunitaria ha direttamente modificato il disposto precettivo dell'art. 19 DPR 162/65 (titolo minimo 8%) alla cui violazione era ed è applicabile la sanzione posta all'art. 91 la cui permanenza è assicurata dalla "marginalità" della modificazione apportata dal Regolamento al precetto (cft. cass. 1106/98- 150/98 - 9658/97). E che il reg. Cee sia direttamente applicabile - con efficacia di diretta ed immediata rimozione della norma nazionale incompatibile - è costante quanto condivisibile statuizione della Corte delle leggi (cfr.: C.C. 170/84- 113/85- 403/87- 389/89- 168/91- 384/94- 482/95). Alla luce delle esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto con la condanna del soccombente alla refusione delle spese in favore della costituita Amministrazione.
P.Q.M.
la Corte di cassazione,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Amministrazione controricorrente liquidate in L. 18.600 e in lire 2.000.000 per onorari ed oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999