Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1129
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi di tributi locali con termine di prescrizione quinquennale, per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 il termine prescrizionale era già maturato alla data di notifica delle intimazioni di pagamento, le quali non potevano quindi interrompere il decorso della prescrizione. È stata altresì confermata la facoltà del contribuente di far valere la prescrizione maturata anche in assenza di impugnazione delle intimazioni.

  • Rigettato
    Regolarità notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle fatture e delle successive intimazioni di pagamento per gli anni 2011 e 2012, e ha considerato che la mancata impugnazione di tali atti ha consolidato la pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1129
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1129
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo