CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1129/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5988/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033013366000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034832715000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034832715000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034832715000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034832715000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034832715000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_1 impugna le seguenti cartelle di pagamento, entrambe notificate il 10-05-2025:
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 295 2023 00330756 38 000
1.Ruolo 2024/000134 Raccolta rifiuti anno 2007, reso esecutivo in data 25.10.2023, consegnato all'agente per la riscossione il 10.01.2024. Ruolo ordinario – Partita: 2007 000000004116001
00000000312495 – C01AV 00000023201531102018 13/02/2019 per l'importo di € 45,00 di cui € 33,00 di tassa rifiuti solidi urbani, € 2,00 di interessi ed € 10,00 di sanzione;
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 295 2024 00348327 15 000
1.Ruolo 2024/001799 Raccolta rifiuti anno 2008, reso esecutivo in data 18.03.2024, consegnato all'agente per la riscossione il 10.05.2024. Ruolo ordinario – Partita: 2008 000000001239 001
00000000372195– C01AV 00000027619429072019 30/11/2019 per l'importo di € 131,00 di cui € 97,00 di tassa rifiuti solidi urbani, € 5,00 di interessi ed € 29,00 di sanzione;
2.Ruolo 2024/001799 Raccolta rifiuti anno 2009, reso esecutivo in data 18.03.2024, consegnato all'agente per la riscossione il 10.05.2024. Ruolo ordinario – Partita: 2009 000000001239 002
00000000372195– C01AV 00000027619429072019 30/11/2019 per l'importo di € 153,00 di cui € 113,00 di tassa rifiuti solidi urbani, € 6,00 di interessi ed € 34,00 di sanzione;
3.Ruolo 2024/001799 Raccolta rifiuti anno 2010, reso esecutivo in data 18.03.2024, consegnato all'agente per la riscossione il 10.05.2024. Ruolo ordinario – Partita: 2010 000000001239 003
00000000372195– C01AV 00000027619429072019 30/11/2019 per l'importo di € 213,00 di cui € 158,00 di tassa rifiuti solidi urbani, € 8,00 di interessi ed € 47,00 di sanzione;
4.Ruolo 2024/001799 Raccolta rifiuti anno 2011, reso esecutivo in data 18.03.2024, consegnato all'agente per la riscossione il 10.05.2024. Ruolo ordinario – Partita: 2011 000000001239 004
00000000372195– C01AV 00000027619429072019 30/11/2019 per l'importo di € 238,00 di cui € 176,00 di tassa rifiuti solidi urbani, € 9,00 di interessi ed € 53,00 di sanzione;
5.Ruolo 2024/001799 Raccolta rifiuti anno 2012, reso esecutivo in data 18.03.2024, consegnato all'agente per la riscossione il 10.05.2024. Ruolo ordinario – Partita: 2012 000000001239 005
00000000372195– C01AV 00000027619429072019 30/11/2019 per l'importo di € 237,00 di cui € 175,00 di tassa rifiuti solidi urbani, € 9,00 di interessi ed € 53,00 di sanzione.
Nel ricorso, eccepisce:
1. Omessa notifica di atti prodromici.
2. Decadenza;
3. Prescrizione;
4. Difetto di motivazione.
L'ATO, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per mancata attestazione di conformità dei documenti depositati.
Quindi ha affermato che le cartelle di pagamento impugnate sono state precedute dalla emissione e notifica di previe fatture (relative solo alle annualità 2011 e 2012) e, successivamente, dalle intimazioni di pagamento n. 014855-16 del 05-12-2016, n. 232015 del 31-10-2018 e 276194 del 19-09-2019, producendo le relative relate di notifica;
nessuna fattura è stata prodotta in riferimento alle annualità
2007,2008,2009 e 2010.
Ha dunque eccepito l'inammissibilità del ricorso per i vizi da eccepire con l'impugnazione delle intimazioni già notificate, ivi compresa la prescrizione maturata anche antecedentemente alla relativa notifica. Ha rassegnato l'operatività della disciplina Covid per la prescrizione successiva.
Ha infine argomentato anche l'infondatezza degli ulteriori motivi.
L'AdER, non si è costituita in giudizio.
Con successiva memoria, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che, nel corpo del ricorso, il ricorrente ha dichiarato la conformità all'originale dei documenti depositati e, in conseguenza, l'eccezione, sul punto, dell'ATO deve essere respinta.
Ciò premesso, il ricorso non merita accoglimento, in riferimento alle annualità 2011 e 2012, in quanto l'ATO ME 1 Spa in liquidazione ha provato la regolare notifica, nel 2012 delle fatture relative a tali annualità nonchè delle successive intimazioni di pagamento n. 014855-16 del 05-12-2016, n. 232015 del
31-10-2018 e 276194 del 19-09-2019 e le fatture in questione non sono state impugnate consolidando quindi la pretesa tributaria ivi contenuta.
Invece, il ricorso è fondato in relazione alle altre annualità in contestazione.
Il ricorso merita, invece, accoglimento in riferimento alle altre annualità contestate.
Al riguardo, giova premettere che i tributi per cui è causa sono sottoposti, come noto, al termine breve quinquennale per la loro natura di tributi locali.
Ciò posto, va rilevato che, trattandosi di tributi per gli anni 2007,2008-2009-2010 detto termine prescrizionale, risultava già maturato alla data di notifica delle predette intimazioni di pagamento che non avrebbero, quindi, comunque potuto assolvere alla funzione interruttiva del decorso del termine medesimo.
Né la mancata impugnazione delle intimazioni in questione preclude la valutazione del profilo nella presente sede.
Infatti, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi, dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, tuttavia non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 16743/24).
Nella fattispecie, quindi, il contribuente non aveva l'onere d'impugnare dette intimazioni per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturata in precedenza.
Ne deriva l'accoglimento parziale del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato in relazione alle annualità 2007, 2008-2009-2010, mentre, invece, il ricorso deve essere respinto, con riferimento alle annualità 2011 e 2012, confermando la legittimità dell'atto impugnato per tali ultime annualità.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese, stante la reciproca soccombenza vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, Sezione undicesima, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, e annulla l'atto impugnato in relazione alle annualità 2007, 2008-2009-2010; lo rigetta, invece, per il resto, confermando la legittimità dell'atto impugnato per le annualità 2011 e 2012.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5988/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033013366000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034832715000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034832715000 TARSU/TIA 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034832715000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034832715000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034832715000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_1 impugna le seguenti cartelle di pagamento, entrambe notificate il 10-05-2025:
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 295 2023 00330756 38 000
1.Ruolo 2024/000134 Raccolta rifiuti anno 2007, reso esecutivo in data 25.10.2023, consegnato all'agente per la riscossione il 10.01.2024. Ruolo ordinario – Partita: 2007 000000004116001
00000000312495 – C01AV 00000023201531102018 13/02/2019 per l'importo di € 45,00 di cui € 33,00 di tassa rifiuti solidi urbani, € 2,00 di interessi ed € 10,00 di sanzione;
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 295 2024 00348327 15 000
1.Ruolo 2024/001799 Raccolta rifiuti anno 2008, reso esecutivo in data 18.03.2024, consegnato all'agente per la riscossione il 10.05.2024. Ruolo ordinario – Partita: 2008 000000001239 001
00000000372195– C01AV 00000027619429072019 30/11/2019 per l'importo di € 131,00 di cui € 97,00 di tassa rifiuti solidi urbani, € 5,00 di interessi ed € 29,00 di sanzione;
2.Ruolo 2024/001799 Raccolta rifiuti anno 2009, reso esecutivo in data 18.03.2024, consegnato all'agente per la riscossione il 10.05.2024. Ruolo ordinario – Partita: 2009 000000001239 002
00000000372195– C01AV 00000027619429072019 30/11/2019 per l'importo di € 153,00 di cui € 113,00 di tassa rifiuti solidi urbani, € 6,00 di interessi ed € 34,00 di sanzione;
3.Ruolo 2024/001799 Raccolta rifiuti anno 2010, reso esecutivo in data 18.03.2024, consegnato all'agente per la riscossione il 10.05.2024. Ruolo ordinario – Partita: 2010 000000001239 003
00000000372195– C01AV 00000027619429072019 30/11/2019 per l'importo di € 213,00 di cui € 158,00 di tassa rifiuti solidi urbani, € 8,00 di interessi ed € 47,00 di sanzione;
4.Ruolo 2024/001799 Raccolta rifiuti anno 2011, reso esecutivo in data 18.03.2024, consegnato all'agente per la riscossione il 10.05.2024. Ruolo ordinario – Partita: 2011 000000001239 004
00000000372195– C01AV 00000027619429072019 30/11/2019 per l'importo di € 238,00 di cui € 176,00 di tassa rifiuti solidi urbani, € 9,00 di interessi ed € 53,00 di sanzione;
5.Ruolo 2024/001799 Raccolta rifiuti anno 2012, reso esecutivo in data 18.03.2024, consegnato all'agente per la riscossione il 10.05.2024. Ruolo ordinario – Partita: 2012 000000001239 005
00000000372195– C01AV 00000027619429072019 30/11/2019 per l'importo di € 237,00 di cui € 175,00 di tassa rifiuti solidi urbani, € 9,00 di interessi ed € 53,00 di sanzione.
Nel ricorso, eccepisce:
1. Omessa notifica di atti prodromici.
2. Decadenza;
3. Prescrizione;
4. Difetto di motivazione.
L'ATO, costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per mancata attestazione di conformità dei documenti depositati.
Quindi ha affermato che le cartelle di pagamento impugnate sono state precedute dalla emissione e notifica di previe fatture (relative solo alle annualità 2011 e 2012) e, successivamente, dalle intimazioni di pagamento n. 014855-16 del 05-12-2016, n. 232015 del 31-10-2018 e 276194 del 19-09-2019, producendo le relative relate di notifica;
nessuna fattura è stata prodotta in riferimento alle annualità
2007,2008,2009 e 2010.
Ha dunque eccepito l'inammissibilità del ricorso per i vizi da eccepire con l'impugnazione delle intimazioni già notificate, ivi compresa la prescrizione maturata anche antecedentemente alla relativa notifica. Ha rassegnato l'operatività della disciplina Covid per la prescrizione successiva.
Ha infine argomentato anche l'infondatezza degli ulteriori motivi.
L'AdER, non si è costituita in giudizio.
Con successiva memoria, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che, nel corpo del ricorso, il ricorrente ha dichiarato la conformità all'originale dei documenti depositati e, in conseguenza, l'eccezione, sul punto, dell'ATO deve essere respinta.
Ciò premesso, il ricorso non merita accoglimento, in riferimento alle annualità 2011 e 2012, in quanto l'ATO ME 1 Spa in liquidazione ha provato la regolare notifica, nel 2012 delle fatture relative a tali annualità nonchè delle successive intimazioni di pagamento n. 014855-16 del 05-12-2016, n. 232015 del
31-10-2018 e 276194 del 19-09-2019 e le fatture in questione non sono state impugnate consolidando quindi la pretesa tributaria ivi contenuta.
Invece, il ricorso è fondato in relazione alle altre annualità in contestazione.
Il ricorso merita, invece, accoglimento in riferimento alle altre annualità contestate.
Al riguardo, giova premettere che i tributi per cui è causa sono sottoposti, come noto, al termine breve quinquennale per la loro natura di tributi locali.
Ciò posto, va rilevato che, trattandosi di tributi per gli anni 2007,2008-2009-2010 detto termine prescrizionale, risultava già maturato alla data di notifica delle predette intimazioni di pagamento che non avrebbero, quindi, comunque potuto assolvere alla funzione interruttiva del decorso del termine medesimo.
Né la mancata impugnazione delle intimazioni in questione preclude la valutazione del profilo nella presente sede.
Infatti, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi, dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, tuttavia non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 16743/24).
Nella fattispecie, quindi, il contribuente non aveva l'onere d'impugnare dette intimazioni per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturata in precedenza.
Ne deriva l'accoglimento parziale del ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato in relazione alle annualità 2007, 2008-2009-2010, mentre, invece, il ricorso deve essere respinto, con riferimento alle annualità 2011 e 2012, confermando la legittimità dell'atto impugnato per tali ultime annualità.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese, stante la reciproca soccombenza vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, Sezione undicesima, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe, e annulla l'atto impugnato in relazione alle annualità 2007, 2008-2009-2010; lo rigetta, invece, per il resto, confermando la legittimità dell'atto impugnato per le annualità 2011 e 2012.