Art. 4.
Presso il Ministero dell'interno e' istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati nel precedente articolo 2, sul loro coordinamento e integrazione per garantire la collaborazione interforze e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.
La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato, e' composta da:
a) il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;
b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) il comandante generale della guardia di finanza;
d) il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena;
e) un consigliere di Stato;
f) un funzionario dell'Amministrazione civile dello interno;
g) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
h) due funzionari della polizia di Stato;
i) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, designati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
l) due ufficiali della guardia di finanza, designati dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
m) due ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, designati dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena.
Nella designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l) ed m) deve indicarsi, rispettivamente per la pubblica sicurezza, per l'Arma dei carabinieri, per il Corpo della guardia di finanza e per il Corpo degli agenti di custodia, un addetto a reparti o servizi direttamente operativi.
La commissione puo' avvalersi di esperti in numero non superiore a cinque, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.
Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere a), b), c) e d) e' designato un supplente.
Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario con qualifica dirigenziale o direttiva del Ministero dell'interno.
La commissione e' costituita con decreto del Ministro dell'interno.
Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui fondi di cui al precedente articolo 1.
Presso il Ministero dell'interno e' istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati nel precedente articolo 2, sul loro coordinamento e integrazione per garantire la collaborazione interforze e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.
La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato, e' composta da:
a) il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;
b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) il comandante generale della guardia di finanza;
d) il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena;
e) un consigliere di Stato;
f) un funzionario dell'Amministrazione civile dello interno;
g) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
h) due funzionari della polizia di Stato;
i) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, designati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
l) due ufficiali della guardia di finanza, designati dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
m) due ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, designati dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena.
Nella designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l) ed m) deve indicarsi, rispettivamente per la pubblica sicurezza, per l'Arma dei carabinieri, per il Corpo della guardia di finanza e per il Corpo degli agenti di custodia, un addetto a reparti o servizi direttamente operativi.
La commissione puo' avvalersi di esperti in numero non superiore a cinque, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.
Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere a), b), c) e d) e' designato un supplente.
Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario con qualifica dirigenziale o direttiva del Ministero dell'interno.
La commissione e' costituita con decreto del Ministro dell'interno.
Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui fondi di cui al precedente articolo 1.