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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/12/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dr. MB RI CO, all'esito dell'udienza del
6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1679/2024 R.G., promossa da
, anche n.q. di titolare della cessata Società Agricola LO S.S., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvestro Carboni;
contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 2.05.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 01-0011299632, notificata alla cessata Società Agricola LO S.S. in data
2.04.2024, con la quale veniva intimato alla società ed a lui in qualità di coobbligato solidale, in relazione ad atto di accertamento n. 4000.12/09/2018.0222072 del 12/09/2018, il pagamento CP_1 della somma di euro 5.280,25 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2017.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere i carichi sanzionatori irrogati ai sensi dell'art. 28 della medesima l. 689; l'omessa notificazione dell'ordinanza ingiunzione anche nei suoi confronti quale legale rappresentante della società agricola;
nonché, infine, l'illegittimità della sanzione, irrogata nonostante le ritenute previdenziali fossero allo stato in corso di pagamento rateale.
Concludeva chiedendo la caducazione, previa sospensione, della ordinanza impugnata, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone l'integrale reiezione. CP_1
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova preliminarmente rammentare che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante
“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui.
Nel merito, parte ricorrente invoca -tra l'altro- la prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n.
689/81.
Vale dunque richiamare l'art. 2935 c.c., ai sensi del quale la prescrizione “inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Occorre a questo punto evidenziare che il decreto legislativo n. 8/2016 non ha estinto i reati da esso depenalizzati, ma, ferma restando l'illiceità dei fatti in precedenza previsti come reato, si è limitato a modificare in parte la natura giuridica delle sanzioni. Ha in altri termini stabilito che le violazioni delle norme di legge considerate, anche quelle commesse prima della sua entrata in vigore, ed in ordine alle quali non era stata ancora adottata una decisione definitiva, non vanno punite con sanzioni penali, ma con sanzioni amministrative (ove l'importo omesso sia inferiore ad euro
10.000,00). Di tanto è conferma il precetto di cui all'art. 41 della legge 689 del 1981, che prevede espressamente la trasmissione degli atti relativi all'illecito depenalizzato dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione.
Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 L. 24 novembre 1981 n. 689.
Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003) ovvero, non constando nella presente fattispecie trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria, dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 che ha configurato l'illecito amministrativo in questione.
Ed allora, individuandosi il dies a quo nel 6.02.2016, si osserva che il termine quinquennale (art. 28 legge n. 681/1981) è stato interrotto dapprima in data 1.10.2018 (data di notifica dell'atto di accertamento della violazione, asseverata dall' con il documento denominato “LORIATO notifica CP_1 diffida accertativa a società 19.09.20218”, avviso di ricevimento la cui riferibilità all'atto Parte_2 notificato è agevolmente riscontrata dal numero 78602558155-6 ivi riportato) e, CP_2 tempestivamente, con la notifica dell'opposta ordinanza ingiunzione (pacificamente intervenuta in data 2.04.2024) perfezionatasi entro il successivo quinquennio, dovendosi considerare i periodi di sospensione, prima, per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma
1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Che la società agricola semplice risultasse già cancellata dal registro delle Imprese al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata, poi, non produce alcun effetto estintivo rispetto all'obbligazione sanzionatoria per cui è causa.
Al riguardo basti rammentare che l'art. 28 del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, comma quattro, dispone che: “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”. In materia si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha chiarito che l'art. 28 del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 17528 è applicabile solo alle richieste di cancellazione presentate dal 13.12.2014 in poi, atteso che la norma non ha funzione interpretativa e pertanto non ha efficacia retroattiva.
Conseguentemente, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società (sia di capitali che di persone) derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2 si applica solo quando la richiesta di cancellazione della società sia presentata nella vigenza della nuova disciplina. (cit. Ordinanza n.
19142/2016 la Suprema Corte di Cassazione Civile - Sezione VI;
cfr. Sent. n 21188/14, Cass. sez. V, sent. n. 6743/15, Cass. sez. V, n. 20252/15; 7923/16, 8140/16; cfr. sez. VI-5, ord, n. 15648/15).
Ciò premesso, dalla visura della società agricola si legge che la stessa risulta cessata con decorrenza dal 30.01.2024 e cancellata dal registro delle imprese dal 26.02.2024, per cui deve trovare senz'altro applicazione l'art. 28 del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 17528, così come chiarito dalla Suprema
Corte.
Neppure rileva l'incompleta asseverazione probatoria, da parte dell' della notificazione della CP_1 ordinanza ingiunzione anche nei confronti del LO in proprio.
Il terzo comma dell'art. 6 l. n. 689/81 prevede che “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questa dovuta”.
L'assoggettamento a sanzione dell'obbligato solidale (sia esso una persona fisica come l'imprenditore individuale o un soggetto collettivo) non presuppone necessariamente l'identificazione dell'autore della violazione alla quale la sanzione stessa si riferisce.
L'autonomia delle posizioni dei due obbligati si desume chiaramente dall'art. 14 l. n. 689/81 che, dopo aver posto il principio che la violazione deve essere contestata immediatamente o notificata sia al trasgressore che all'obbligato solidale, prevede, nell'ultimo comma, che la omissione di tale attività comporta l'estinzione della obbligazione a favore del solo soggetto nei cui confronti l'omissione stessa si è verificata, onde tale estinzione non impedisce l'assoggettamento a sanzione dell'altro obbligato (che abbia ricevuto la tempestiva contestazione).
Come evidenziato dai giudici di legittimità, non vi è pertanto un legame necessario tra le due obbligazioni, l'una potendo sussistere anche se l'altra si è estinta (cfr. Cass. n. 4405/1991; Cass. n.
18389/2003; Cass. n. 145/2015; Cass. n. 4830/2021). Nella specie, il fatto che non sia stata efficacemente documentata dall' la notificazione anche al CP_1
LO (la cui residenza peraltro coincide con la sede della società agricola cessata) dell'autonoma e diversa ordinanza ingiunzione spiccata nei suoi confronti 'in proprio', non inficia in alcun modo l'efficacia dell'ordinanza in questa sede impugnata.
Parimenti incapaci di incidere sull'ordinanza opposta sono, infine, i pagamenti effettuati dal ricorrente in adempimento del piano di dilazione delle ritenute previdenziali inizialmente omesse, osservandosi che l'illecito amministrativo si perfeziona alla scadenza del termine di tre mesi per il versamento dalla notifica dell'atto di accertamento, per cui i pagamenti effettuati in data successiva non assumono rilievo essendosi la fattispecie dell'illecito amministrativo già perfezionata con conseguente debenza delle sanzioni.
Sulla base delle brevi considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte opponente alla refusione, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 euro 1.700,00 oltre accessori come per legge.
Latina, data del deposito
Il Giudice
MB RI CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dr. MB RI CO, all'esito dell'udienza del
6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1679/2024 R.G., promossa da
, anche n.q. di titolare della cessata Società Agricola LO S.S., Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvestro Carboni;
contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 2.05.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 01-0011299632, notificata alla cessata Società Agricola LO S.S. in data
2.04.2024, con la quale veniva intimato alla società ed a lui in qualità di coobbligato solidale, in relazione ad atto di accertamento n. 4000.12/09/2018.0222072 del 12/09/2018, il pagamento CP_1 della somma di euro 5.280,25 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per l'annualità 2017.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere i carichi sanzionatori irrogati ai sensi dell'art. 28 della medesima l. 689; l'omessa notificazione dell'ordinanza ingiunzione anche nei suoi confronti quale legale rappresentante della società agricola;
nonché, infine, l'illegittimità della sanzione, irrogata nonostante le ritenute previdenziali fossero allo stato in corso di pagamento rateale.
Concludeva chiedendo la caducazione, previa sospensione, della ordinanza impugnata, vinte le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso ed invocandone l'integrale reiezione. CP_1
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova preliminarmente rammentare che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante
“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, l'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, al comma 1-bis, come novellato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 8/2016, stabilisce che:
- l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato);
- l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui.
Nel merito, parte ricorrente invoca -tra l'altro- la prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n.
689/81.
Vale dunque richiamare l'art. 2935 c.c., ai sensi del quale la prescrizione “inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, deve necessariamente identificarsi con la data di entrata in vigore della nuova disciplina, poiché solo da tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa” (Cass. 27 luglio 2018, n. 19897; Cass. 11 maggio 2016, n. 9643).
Occorre a questo punto evidenziare che il decreto legislativo n. 8/2016 non ha estinto i reati da esso depenalizzati, ma, ferma restando l'illiceità dei fatti in precedenza previsti come reato, si è limitato a modificare in parte la natura giuridica delle sanzioni. Ha in altri termini stabilito che le violazioni delle norme di legge considerate, anche quelle commesse prima della sua entrata in vigore, ed in ordine alle quali non era stata ancora adottata una decisione definitiva, non vanno punite con sanzioni penali, ma con sanzioni amministrative (ove l'importo omesso sia inferiore ad euro
10.000,00). Di tanto è conferma il precetto di cui all'art. 41 della legge 689 del 1981, che prevede espressamente la trasmissione degli atti relativi all'illecito depenalizzato dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione.
Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 L. 24 novembre 1981 n. 689.
Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003) ovvero, non constando nella presente fattispecie trasmissione di atti dall'autorità giudiziaria, dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 che ha configurato l'illecito amministrativo in questione.
Ed allora, individuandosi il dies a quo nel 6.02.2016, si osserva che il termine quinquennale (art. 28 legge n. 681/1981) è stato interrotto dapprima in data 1.10.2018 (data di notifica dell'atto di accertamento della violazione, asseverata dall' con il documento denominato “LORIATO notifica CP_1 diffida accertativa a società 19.09.20218”, avviso di ricevimento la cui riferibilità all'atto Parte_2 notificato è agevolmente riscontrata dal numero 78602558155-6 ivi riportato) e, CP_2 tempestivamente, con la notifica dell'opposta ordinanza ingiunzione (pacificamente intervenuta in data 2.04.2024) perfezionatasi entro il successivo quinquennio, dovendosi considerare i periodi di sospensione, prima, per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma
1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Che la società agricola semplice risultasse già cancellata dal registro delle Imprese al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata, poi, non produce alcun effetto estintivo rispetto all'obbligazione sanzionatoria per cui è causa.
Al riguardo basti rammentare che l'art. 28 del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, comma quattro, dispone che: “Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”. In materia si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha chiarito che l'art. 28 del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 17528 è applicabile solo alle richieste di cancellazione presentate dal 13.12.2014 in poi, atteso che la norma non ha funzione interpretativa e pertanto non ha efficacia retroattiva.
Conseguentemente, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società (sia di capitali che di persone) derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2 si applica solo quando la richiesta di cancellazione della società sia presentata nella vigenza della nuova disciplina. (cit. Ordinanza n.
19142/2016 la Suprema Corte di Cassazione Civile - Sezione VI;
cfr. Sent. n 21188/14, Cass. sez. V, sent. n. 6743/15, Cass. sez. V, n. 20252/15; 7923/16, 8140/16; cfr. sez. VI-5, ord, n. 15648/15).
Ciò premesso, dalla visura della società agricola si legge che la stessa risulta cessata con decorrenza dal 30.01.2024 e cancellata dal registro delle imprese dal 26.02.2024, per cui deve trovare senz'altro applicazione l'art. 28 del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 17528, così come chiarito dalla Suprema
Corte.
Neppure rileva l'incompleta asseverazione probatoria, da parte dell' della notificazione della CP_1 ordinanza ingiunzione anche nei confronti del LO in proprio.
Il terzo comma dell'art. 6 l. n. 689/81 prevede che “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questa dovuta”.
L'assoggettamento a sanzione dell'obbligato solidale (sia esso una persona fisica come l'imprenditore individuale o un soggetto collettivo) non presuppone necessariamente l'identificazione dell'autore della violazione alla quale la sanzione stessa si riferisce.
L'autonomia delle posizioni dei due obbligati si desume chiaramente dall'art. 14 l. n. 689/81 che, dopo aver posto il principio che la violazione deve essere contestata immediatamente o notificata sia al trasgressore che all'obbligato solidale, prevede, nell'ultimo comma, che la omissione di tale attività comporta l'estinzione della obbligazione a favore del solo soggetto nei cui confronti l'omissione stessa si è verificata, onde tale estinzione non impedisce l'assoggettamento a sanzione dell'altro obbligato (che abbia ricevuto la tempestiva contestazione).
Come evidenziato dai giudici di legittimità, non vi è pertanto un legame necessario tra le due obbligazioni, l'una potendo sussistere anche se l'altra si è estinta (cfr. Cass. n. 4405/1991; Cass. n.
18389/2003; Cass. n. 145/2015; Cass. n. 4830/2021). Nella specie, il fatto che non sia stata efficacemente documentata dall' la notificazione anche al CP_1
LO (la cui residenza peraltro coincide con la sede della società agricola cessata) dell'autonoma e diversa ordinanza ingiunzione spiccata nei suoi confronti 'in proprio', non inficia in alcun modo l'efficacia dell'ordinanza in questa sede impugnata.
Parimenti incapaci di incidere sull'ordinanza opposta sono, infine, i pagamenti effettuati dal ricorrente in adempimento del piano di dilazione delle ritenute previdenziali inizialmente omesse, osservandosi che l'illecito amministrativo si perfeziona alla scadenza del termine di tre mesi per il versamento dalla notifica dell'atto di accertamento, per cui i pagamenti effettuati in data successiva non assumono rilievo essendosi la fattispecie dell'illecito amministrativo già perfezionata con conseguente debenza delle sanzioni.
Sulla base delle brevi considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte opponente alla refusione, in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 euro 1.700,00 oltre accessori come per legge.
Latina, data del deposito
Il Giudice
MB RI CO