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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 573/23 R.G.L., vertente
TRA
, in persona del Presidente Parte_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli
Avv.ti Angela Maria Rosa Fazio, NG Labrini, AR Adornato, LE IZ ed ET
RI appellante
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Francesca Sprizzi e Antonio Papalia CP_1 appellata
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, la sig.ra lamentava l'illegittimità CP_1 dei provvedimenti dell'08.03.2022 prot. n. 0111244, prot. n. 0111254, prot. n. 0111262 e Pt_1 prot. n. 0111264 di riduzione/cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di
PO di n. 14 giornate lavorative per l'anno 2016, n. 28 giornate lavorative per l'anno 2018, n.
27 giornate lavorative per l'anno 2019 e n. 20 giornate lavorative per l'anno 2020. Deduceva di avere svolto lavoro di bracciante agricola alle dipendenze della Controparte_2 per n. 102 giornate rispettivamente negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e, pertanto,
[...] di avere diritto ad essere iscritta nell'elenco degli agricoli per la predetta durata del rapporto di lavoro, di avere maturato la relativa anzianità contributiva, con ogni valido effetto anche ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale, e di avere quindi diritto al riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione agricola, ANF, malattia eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione.
Concludeva, chiedendo “Piaccia all'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del
Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accertare che parte ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa di bracciante in favore della Azienda Agricola CP_2
per 102 giornate per l'anno 2016, 2018, 2019 e 2020; per l'effetto, accertare e
[...] dichiarare nullo ed illegittimo qualunque provvedimento di disconoscimento e specificatamente quelli impugnati in questa sede e, conseguentemente, riconoscere il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate (102 giornate per l'anno 2016, 2018, 2019 e
2020), con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale ed il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione;
sempre per l'effetto, accertare e dichiarare nullo ed illegittimo qualunque provvedimento contrario, riconoscendo tutti i benefici riconnessi alla legittima iscrizione negli elenchi nominativi anagrafici;
condannare, conseguentemente, l' a Pt_1 provvedere alla relativa iscrizione ed alla liquidazione di quanto eventualmente ancora dovuto.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
L' , costituendosi, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, Pt_1 nonché la decadenza della ricorrente dall'esercizio dell'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970,
n. 83.
Nel merito, deduceva che a seguito dell'attività ispettiva di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021003163/DDL del 04.06.2021, eseguita presso l'azienda Controparte_2 erano stati disconosciuti i rapporti di lavoro con verbale unico di accertamento e gli stessi braccianti agricoli erano stati reiscritti con il verbale relativo all'Azienda CI EN con giornate ridotte. Ciò in quanto dall'Elenco delle Rilevazioni, allegato al verbale ispettivo, risultava che, confrontando le giornate denunciate e risultanti dalle buste paga acquisite con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell Controparte_3
OL e OV, era emerso che l'azienda avrebbe impiegato regolarmente a lavoro OTD, a prescindere dal possibile ed effettivo svolgimento, anche in giorni di assoluta impraticabilità dei terreni causata da piogge spesso continue e a volte molto più che copiose.
Sul punto, l'Elenco delle Rilevazioni rappresentava le giornate in cui le precipitazioni atmosferiche erano state talmente abbondanti da rendere di fatto impraticabili i fondi rustici rientranti nel territorio e, pur tuttavia, la manodopera bracciantile avrebbe prestato attività lavorativa con un orario di lavoro a tempo pieno.
L' concludeva chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile, improponibile e Pt_1 improcedibile e, nel merito, che venisse rigettato in quanto infondato.
La causa veniva istruita documentalmente, ritenendo il Tribunale ininfluente ai fini della decisione la prova per testi articolata dalle parti.
Con sentenza emessa in data 25.10.2023 il Tribunale così provvedeva: “1) accoglie il ricorso, e per
l'effetto accerta e riconosce l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente tra la ricorrente
[...]
e l'azienda agricola nell'anno 2016 per 102 giorni, nell'anno 2018 CP_1 Controparte_2 per 102 giorni, nell'anno 2019 per 102 giorni, nell'anno 2020 per 102 giorni, ad ogni effetto di legge previdenziale, pensionistico ed assistenziale;
2) riconosce il diritto della ricorrente ad essere iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di PO per 102 giorni negli anni 2016,
2018, 2019 e 2020; 3) riconosce il diritto della ricorrente alle prestazioni assistenziali e previdenziali , come indennità di disoccupazione, a.n.f., indennità di malattia, discendenti dal rapporto di lavoro per cui è causa, qualora chiesti in via amministrativa e salvo che a ciò non osti altra legittima causa di esclusione;
4) condanna l' alle spese di lite che liquida in favore della Pt_1 ricorrente in € 1.312,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da CP_1 distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 cpc.”
Con la suddetta sentenza il Tribunale rigettava l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché l'eccezione di decadenza della ricorrente dall'esercizio dell'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n. 83.
Nel merito, accoglieva il ricorso in quanto dalla narrazione dei fatti resa dalle parti e dalla documentazione offerta in giudizio era emerso che la sig.ra negli anni 2016, 2018, 2019 e CP_1
2020 aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della;
Controparte_2 riteneva che la circostanza addotta dall' in base alla quale avrebbe stipulato Pt_1 Controparte_2
i contratti di lavoro con tutti i dipendenti al solo fine di consentire l'elusione degli obblighi contributivi all'azienda agricola NO EN, non solo era solo frutto di una deduzione degli
Ispettori non accertata giudizialmente, ma era sicuramente una circostanza che era estranea alla
(dunque al presente accertamento), che aveva sottoscritto un contratto di lavoro con CP_1
l' e aveva lavorato sui terreni in PO intestati alla ditta Controparte_4 CP_2
[...]
Complessivamente dalle prove offerte era emerso con precisione il tipo di lavoro svolto dalla ricorrente, il luogo di lavoro, l'orario rispettato, la natura subordinata ed a titolo oneroso del rapporto di lavoro, con dettagliata descrizione della stessa attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
Ciò che l' aveva contestato era il numero di giornate di effettivo lavoro svolto negli anni 2016, Pt_1
2018, 2019 e 2020 alle dipendenze della , ritenendo che la dipendente Controparte_2
avesse lavorato per n. 88 giornate nell'anno 2016, per n. 74 giornate nell'anno 2018, per n. CP_1
75 giornate nell'anno 2019 e per n. 82 giornate nell' anno 2020 (anziché per 102 giornate per ogni anno) con ogni conseguenza ai fini contributivi, previdenziali e assistenziali.
Tutto questo in ragione delle giornate di pioggia che erano state registrate negli anni in questione dai Centri di rilevazione pluviometrica siti in OL e OV, ritenendo legittimo CP_3 ridurre sic et simpliciter il numero di giornate di lavoro tra tutti i dipendenti della azienda agricola
NO US, e quindi anche quello della ricorrente.
Ciò aveva fatto senza tuttavia eseguire alcun distinguo fra i lavoratori, senza indicare con esattezza in quali giorni dell'anno, e in quali ore di quel particolare giorno sui terreni aziendali siti in
PO e ER AP LI, la pioggia fosse stata talmente forte da impedire qualsiasi attività agricola, finanche dentro le serre, tale da escludere persino la messa a disposizione dell'azienda da parte della lavoratrice.
Il Giudice ha ritenuto non provato l'effettivo numero di giornate di pioggia registrate negli anni
2016, 2018, 2019 e 2020 sui terreni dell'azienda agricola di considerato che i Controparte_2 dati assunti a riferimento dagli erano i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale CP_5
Multirischi dell' OL e OV e che Controparte_3 dette stazioni pluviometriche si trovavano distanti dai terreni dell'azienda . CP_2
Pertanto, non vi era alcuna certezza, applicando le norme di comune esperienza, che le condizioni meteo rilevate da quelle stazioni pluviometriche coincidessero con quelle esistenti nelle località in cui si trovavano i terreni dell'azienda.
La sentenza del Giudice di prime cure è stata gravata dall'appello proposto dall' , che ne chiede Pt_1 la riforma. L' lamenta in primis l'omessa pronuncia in ordine alle eccezioni preliminari sollevate nonché Pt_1 travisamento dei fatti di causa.
In sintesi ciò che lamenta l' è l'erronea individuazione del petitum da parte del Giudice di Pt_1 prime cure che non era costituito dai provvedimenti di riduzione delle giornate di lavoro, notificati nel mese di marzo 2022, bensì dai provvedimenti di cancellazione totale delle giornate con la ditta notificati anteriormante e rispetto ai quali la era incorsa in decadenza Controparte_2 Pt_2
Nel merito l' denuncia l'erroneo riparto dell'onere probatorio e l'infondatezza della Pt_1 decisione nel merito.
Ritenendo che si tratti di azione di accertamento delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e non di annullamento dei provvedimenti emessi dall' , l' sottolinea Pt_1 Pt_1 che i fatti costitutivi della pretesa azionata dovevano essere allegati e provati dall'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Sostiene che le allegazioni di parte ricorrente contrastano in modo inconciliabile con le risultanze del verbale ispettivo e le dichiarazioni rese agli ispettori.
Evidenzia che le analitiche giornate di pioggia erano state indicate dalla difesa dell' per Pt_1 relationem, in quanto riportate nell'Elenco delle Rilevazioni delle stazioni pluviometriche allegato al verbale ispettivo, nel quale sono state indicate in neretto e corrispondono alle stesse giornate indicate come lavorate nelle buste paga acquisite dagli ispettori.
Conclude chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza e il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi, la chiede il rigetto dell'appello. CP_1
Precisa che l' non aveva in alcun caso raggiunto la conclusione che il rapporto di lavoro fosse Pt_1 fittizio, essendosi limitato a disconoscere singole giornate, previo disconoscimento del rapporto formalmente instaurato da alcuni dei predetti lavoratori con la e la riconduzione Controparte_2 dello stesso alla NO EN o alla . Persona_1
Nel merito osserva che il rapporto di lavoro sotteso alla domanda, non era stato disconosciuto, sicché l'onere della prova ricadente sulla ricorrente non doveva riguardare la sussistenza del rapporto, riconosciuto come valido ed effettivo dall' , ma solo l'effettività del lavoro nei giorni Pt_1 oggetto di disconoscimento, a condizione che esso disconoscimento fosse correttamente motivato ab origine.
Evidenzia come era documentata da materiale fotografico la presenza sui terreni di serre, di estensione anche rilevante, di cui gli ispettori non avevano dato conto;
né tantomeno essi avevano verificato la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia. Inoltre, i dati pluviometrici erano stati elaborati presso le stazioni site nei Comuni di CP_3
OL e OV, mentre i terreni agricoli delle ditte insistono nei Comuni di CP_2
PO e ER AP LI.
Peraltro, tali rilevazioni rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore e in numerose giornate superavano di poco i 3 mm e in qualche giornata erano addirittura al di sotto di tale valore.
Ritiene che la base conoscitiva su cui gli ispettori hanno tratto la deduzione dell'assenza di prestazione lavorativa, era estremamente inesatta ed approssimativa e non poteva determinare alcuna inversione dell'onere probatorio.
Conclude, chiedendo il rigetto della domanda promossa da parte appellante e per l'effetto che venga confermata la sentenza impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni dedotte impongono la disamina del ricorso proposto dalla al fine di accertare se CP_1 esso abbia ad oggetto il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli nei confronti di ovvero l'impugnativa del riconoscimento solo parziale delle giornate agricole Controparte_2 per gli anni 2016, 2018, 2019 e 2020 alle dipendenze di NO EN.
Nel procedere all'interpretazione della domanda, si riscontra che, in esordio al ricorso, la lavoratrice ha richiamato la realtà imprenditoriale riconducibile alla famiglia di PO, nelle tre CP_2
Aziende Agricole: NO EN e , esponendo di aver Controparte_2 Persona_1 prestato la propria attività presso l'Azienda Agricola NO US, come da contratti e buste paga prodotti.
Ha esposto che talune giornate erano state disconosciute poiché “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale” e che il dato sarebbe emerso “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell Stazioni Pluviometriche CP_3 CP_3
OL e OV”.
L' aveva, quindi, comunicato la cancellazione per l'anno 2016 di n. 14 giornate lavorative, per Pt_1
l'anno 2018 di n. 28 giornate lavorative, per l'anno 2019 di n. 27 giornate lavorative e per l'anno
2020 di n. 20 giornate lavorative.
Ha affermato che i provvedimenti di cancellazione delle giornate erano infondati, illegittimi ed immotivati, assunti arbitrariamente dall' , atteso che si basavano su inaccettabili automatismi Pt_1 presuntivi, correlati a dati pluviometrici assunti presso stazioni poste a chilometri di distanza dai fondi interessati e su alture differenti.
Orbene, tale essendo il tenore complessivo del ricorso, deve ritenersi che l'oggetto della doglianza sia incentrato esclusivamente sul disconoscimento, operato dall' , di talune giornate lavorative Pt_1 per gli anni 2016, 2018, 2019 e 2020, denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale.
Poiché quella da ultimo riportata è la conclusione cui era giunto l' , confrontando le giornate Pt_1 denunciate riportate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con le giornate in cui si erano registrati abbondanti piogge, non pare potersi dubitare che il ricorso abbia ad oggetto quelle giornate che l' aveva disconosciuto in ragione degli eventi atmosferici, cioè i provvedimenti di Pt_1 riconoscimento parziale per gli anni 2015, 2018, 2019 e 2020 e tale riconoscimento parziale è stato operato dell' . Pt_1
È questa la sequenza logica e cronologica dei fatti posti a fondamento della domanda.
L'oggetto della domanda è, dunque, il riconoscimento parziale delle giornate lavorate.
Così delimitato l'oggetto della domanda, si osserva che l'appello è parzialmente fondato limitatamente al punto concernente il petitum del giudizio che, appunto, non era rappresentato dal disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo nei confronti di bensì dal Controparte_2 riconoscimento di giornate lavorative in misura ridotta presso l'azienda del figlio NO
EN.
Infatti, successivamente al disconoscimento delle giornate lavorative alle dipendenze di CP_2 per gli anni 2015, 2018, 2019 e 2020 (a seguito di verbale unico di accertamento e
[...] notificazione n. 2021003163 DDL del 04.06.2021) la lavoratrice è stata iscritta per gli stessi anni con la ditta NO EN (seppur con un ridotto numero di giornate).
Pertanto, la sentenza di primo grado ha erroneamente accertato l'esistenza del rapporto tra la ricorrente e l'azienda agricola - in quanto dalla lettura complessiva CP_1 Controparte_2 del ricorso, come detto, si evince che non era il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo ad essere impugnato e dunque lo stesso esulava dall'oggetto del giudizio- anziché con NO EN, per n. 102 giorni rispettivamente nell'anno 2016, nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020, ad ogni effetto di legge previdenziale, pensionistico ed assistenziale.
Quanto al resto l'appello è infondato.
Nella fattispecie in esame non è controversa l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda NO EN, bensì il riconoscimento solo parziale di singole giornate, a causa delle avversità meteorologiche che avrebbero reso impraticabili i fondi e, quindi, impossibile l'espletamento di attività lavorativa.
È questa una conclusione cui è addivenuto l' in via meramente logico – deduttiva a seguito di Pt_1 fatti direttamente accertati dagli Ispettori, in quanto avvenuti sotto la loro diretta percezione nelle giornate non riconosciute.
Non è consentito poter confermare, anzi deve essere esclusa, ogni efficacia di fede privilegiata dei verbali ispettivi.
Tale efficacia è limitata ex art. 2700 c.c., solo alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nel prosieguo, va considerato che il processo logico deduttivo in esito al quale è stato operato il riconoscimento parziale delle giornate lavorative non può essere confermato, posto che esso non risulta fondato su dati plurimi e univocamente convergenti e ciò anche ad un semplice raffronto con i rilievi di criticità rassegnati dall'appellante.
Invero, le giornate disconosciute sono state individuate dall' in quelle svolte in costanza di Pt_1 periodi di piogge talmente abbondanti da rendere impraticabili i fondi: il dato era stato desunto dal confronto delle giornate denunciate, quali indicate nelle buste paga, con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell' OL e Controparte_3
OV.
È immediata l'evidenza delle contestazioni della ricorrente/appellata:
1) i dati pluviometrici utilizzati dall' erano stati elaborati presso le stazioni site nei Comuni di Pt_1
OL e OV, mentre i terreni agricoli delle ditte NO insistevano nei CP_3
Comuni di PO e ER AP LI, tale che non poteva essere estesa, quale mero automatismo, l'identica intensità delle piogge nei Comuni di OL e OV ai CP_3
Comuni di PO e ER AP LI;
2) le rilevazioni – che rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore – in alcune giornate superavano di poco i 3 mm ed in qualche giornata erano al di sotto di tale valore e non era stato accertato se le intense precipitazioni avessero comunque impedito la prestazione lavorativa per tutto l'orario lavorativo o solo per alcuni periodi temporali della giornata lavorativa;
3) i rilievi fotografici in atti documentavano l'esistenza di vaste serre e non era stata accertata o negata la possibilità di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia.
Appare evidente, dunque, che la conclusione posta dall' a fondamento del riconoscimento Pt_1 parziale delle giornate lavorative non sia frutto di un corretto ragionamento presuntivo che possa essere contestato in sede giudiziale. Ove vi fosse stata una ricostruzione dettagliata, con compiuti accertamenti – e non mercé un processo logico deduttivo basato su dati indiscriminati riguardanti una ben più vasta area geografica
- sarebbe stato onere della ricorrente offrire la prova di resistenza, prova impossibile da fornire nella genericità dell'addebito.
Soccorre, inoltre, a sostegno dell'argomentazione di parte ricorrente il dato di comune esperienza secondo il quale le aziende agricole non arrestano del tutto la propria attività in caso di pioggia e capita a tutte le aziende agricole di affrontare nel corso dell'anno giornate di pioggia, ciononostante l' non decurta, in ragione delle giornate di pioggia, le giornate di lavoro della manodopera Pt_1 agricola denunciata e regolarmente registrata dalle aziende.
La predominante soccombenza dell' determina che lo stesso vada condannato alla Pt_1 rifusione delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi stante la serialità delle questioni in contesa e l'assenza di loro complessità – in € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Esse andranno distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellata che ne hanno fatto richiesta.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.
115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1201/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro e CP_1
Previdenza, in data 25.10.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, accerta e riconosce l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente tra la ricorrente
[...]
e l'azienda agricola NO EN nell'anno 2016 per 102 giorni, nell'anno 2018 CP_1 per 102 giorni, nell'anno 2019 per 102 giorni, nell'anno 2020 per 102 giorni, ad ogni effetto di legge previdenziale, pensionistico ed assistenziale;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00, Pt_1 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 08 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Carla Arena) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)