Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2842 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 34/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 34 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2024
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(PA), C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Mortillaro C.F._1
( Email_1 opponente
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Sciarrino opposta
E
, in persone del RO suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Repossi
). Email_2 opposta
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 dicembre 2023, ha Parte_1 proposto opposizione nei confronti dell Controparte_3
, avverso l'intimazione di pagamento n. RO
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile
29620239009413507, notificatale il 21 novembre 2023, avente ad oggetto un credito pari a € 35.530,15, per il recupero in via di surroga a seguito di escussione della garanzia prestata dal Fondo in relazione al finanziamento concesso alla società Automatika S.r.l., della quale essa opponente era stata socia, con contratto sottoscritto in data 5 maggio
2011.
Contestando il merito della pretesa la opponente ha dedotto la nullità dell'intimazione di pagamento e della prodromica cartella n. 2962016059167024001, notificatale in data 18 settembre 2017, asserendo l'inesistenza del rapporto di coobbligazione con la società estinta ed eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione.
Si è costituita in giudizio l eccependo in via Controparte_1
preliminare l'inammissibilità della domanda di parte attrice, in quanto le doglianze sollevate avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente avverso la cartella di pagamento. Ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, investendo l'opposizione il merito della pretesa creditoria per vizi inerenti il procedimento di formazione del ruolo, ascrivibili esclusivamente all'ente impositore, titolare del rapporto giuridico sostanziale. Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, stante l'applicabilità del termine decennale e, in subordine, ha comunque escluso il decorso della prescrizione quinquennale, in quanto il termine era rimasto sospeso dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, in virtù della sospensione dei termini disposta dall'art. 68 del D.L. n.
18/2020 per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si è costituita in giudizio anche , RO eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, nonché
l'inammissibilità della domanda per manifesta genericità. Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'opposizione, osservando che il debito dell'opponente discendeva dalla fideiussione specifica prestata in favore della banca finanziatrice a garanzia delle obbligazioni assunte da Automatika S.r.l. per la restituzione del finanziamento assistito dal Fondo di Garanzia di cui alla legge 662/96 e che l'art. 8 – bis comma 4 DL n. 3/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 33/2015, aveva chiarito che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia non solo nei confronti del beneficiario finale ma anche nei confronti dei terzi prestatori di
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garanzie. E ciò senza necessità per l'Ente di munirsi previamente di un titolo esecutivo, stante il rinvio operato dal citato art.
8-bis co. 3 D. L. 3/2015 all'art. 17 D. Lgs.
146/1999, in ragione della natura pubblica sia delle risorse impiegate nell'assunzione della garanzia a favore di attività imprenditoriali meritevoli sia delle somme da recuperare con la surrogazione, per destinarle ai medesimi scopi.
Posta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies co. 2 cpc con l'ordinanza del 21.2.2025, la causa – in data 28.3.2025 - è stata rimessa sul ruolo istruttorio al fine di invitare le parti convenute a dedurre sulla rilevanza della sentenza depositata dall'opponente con le note di precisazione delle conclusioni del 13.12.2024.
Esaminate le deduzioni delle parti, la causa è stata posta in decisione in esito all'udienza cartolare del 19.5.2025.
***
Così brevemente ricostruita la vicenda, preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata da circa l'indeterminatezza e la RO
genericità dell'atto di citazione.
Ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., la citazione deve considerarsi nulla se è omesso o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda, requisito stabilito dal n. 3) del comma 3 dell'art. 163 c.p.c., ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata al n. 4) del comma 3dell'art. 163 c.p.c.
A tal proposito, la giurisprudenza ha rimarcato che la declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare assolutamente incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della
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domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (Cass. n. 1681/2015).
Nel caso oggetto di giudizio, l'atto di citazione consente di individuare sia il petitum che l'oggetto dell'opposizione, così come specularmente risulta chiara la difesa articolata dalle controparti in relazione alle domande proposte dall'attrice.
Altresì, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
[...]
. Controparte_1
Come recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate dal debitore (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 - 01; cfr. anche: Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata;
e più recentemente Cass. sez. 3, ord.
6.11.2023 n. 30777).
L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza
n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637;
Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del
6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016).
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Correttamente, dunque, l'opponente ha evocato in giudizio anche l Controparte_1
in quanto parte interessata alla controversia, atteso che la caducazione
[...] della cartella di pagamento produrrebbe effetti diretti nei suoi confronti e sul diritto di agire esecutivamente.
Nel merito, ritiene il Tribunale che – nei termini in cui era stata originariamente formulata - l'opposizione, con la quale l'attrice deduceva l'insussistenza del credito iscritto a ruolo nei propri confronti per l'inoperatività del fenomeno successorio nei debiti della società estinta, ai sensi dell'art. 2495 ultimo comma c.c., non avendo ella percepito alcuna somma dal bilancio finale di liquidazione, e perché comunque estinto per decorso del termine quinquennale di prescrizione, non avrebbe potuto trovare accoglimento.
L'opponente era infatti coobbligata della società Automatika srl in forza della fideiussione prestata in favore della Banca finanziatrice in data 5.5.2011, in forza cioè di un titolo autonomo rispetto alla previsione dell'art. 2495 c.c. E non è contestabile che il diritto del
Fondo di Garanzia di surrogarsi nei diritti della Banca Finanziatrice nei confronti della debitrice principale e dei suoi garanti fosse soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, evidentemente non compiuta nel periodo trascorso tra la notifica della cartella di pagamento e la successiva notifica dell'intimazione.
Non è però privo di rilievo che, sebbene soltanto al momento della precisazione delle conclusioni, la difesa dell'opponente abbia depositato la sentenza n. 4138/2019
(documentandone il passaggio in giudicato) con cui il Tribunale di Palermo, il 24.9.2019, accogliendo l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. da , ha Parte_1 annullato proprio la cartella n. 296 2016 0059167024001, di cui è stato chiesto il pagamento con l'intimazione notificata il 21.11.2023.
Premesso che il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito (ex multis, Cass. 226/2021), per cui l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico, è rilevabile d'ufficio (Cass. 48/21), è indubitabile che la caducazione della
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prodromica cartella esattoriale – che nel caso di specie svolge non soltanto la funzione dell'atto di precetto ma ingloba anche il titolo esecutivo (del quale – come già detto – Contro non è tenuta ad aquisire preventivamente) – refluisca sull'efficacia stessa dell'intimazione di pagamento.
L'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973 costituisce un atto meramente sollecitatorio, privo di autonomia funzionale, strettamente dipendente dalla cartella di pagamento che lo precede, sicché la caducazione di quest'ultima – per nullità, annullamento o prescrizione del credito – comporta, per effetto della consequenzialità logico-giuridica e dell'invalidità derivata, anche l 'illegittimità dell'intimazione, la quale, in assenza di un titolo esecutivo valido, non può autonomamente sorreggere l'azione esecutiva, pena la violazione del diritto di difesa del contribuente e del principio di legalità dell'esecuzione.
L'opposizione va pertanto accolta statuendo sull'annullamento della sola intimazione.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, occorre osservare che
[...]
era rimasta estranea al giudizio n. 16575/2017 r.g., RO promosso da nei confronti di , che non aveva ritenuto Parte_1 CP_1 CP_5 di sollecitare l'estensione del contraddittorio nei confronti dell'ente titolare della pretesa creditoria, che quindi con ogni probabilità è rimasto ignaro delle vicende occorse successivamente all'iscrizione a ruolo del credito.
In considerazione dunque dell'infondatezza degli originari motivi di opposizione e delle ragioni che fondano la decisione, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano Contr l'integrale compensazione delle spese nel rapporto tra l'attrice e le spese sostenute dall'attrice – liquidate nel dispositivo applicando il massimo coefficiente riduttivo agli importi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 (scaglione 26.000/52.000,00 euro), attesi il modestissimo impegno profuso dal difensore della parte vittoriosa e la natura documentale del giudizio, vanno invece addossate ad Controparte_1 che, in forza dell'art. 76, comma 4, del d.l. n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, nella l. n. 106 del 2021, è subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi di ed avrebbe quindi dovuto essere edotta dell'esito Controparte_6 sfavorevole del giudizi di opposizione avverso la cartella di pagamento e astenersi dal procedere oltre nell'attività di riscossione.
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile R.G. 34/2024
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da con l'atto di citazione notificato il Parte_1
20.12.2023 e annulla l'intimazione di pagamento n. 29620239009413507;
2. dichiara le spese di lite compensate nel rapporto tra l'attrice e RO
;
[...]
3. condanna alla rifusione delle spese processuali in Controparte_1 favore dell'attrice, le liquida in complessivi € 4.345,00 di cui € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso spese nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Palermo il 25 giugno 2025
Il Giudice Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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