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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/09/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5971/2023 R.G. LAVORO avente ad
OGGETTO: malattia professionale
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Donato Menza;
Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. ti
Domenico Cantore e Filomena Sacco;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.10.2023, la ricorrente in epigrafe deduceva di aver svolto attività lavorativa di bracciante agricola dall'1.1.1992 al 31.12.2009 e successivamente, dal 31.12.2010 al 2.9.2021, la attività lavorativa di operaia alle dipendenze della soc. coop. operante all'interno del pastificio “Oro Giallo” di Contursi Controparte_2
Terme (SA); che, durante l' attività bracciantile svolta per un numero di giornate annue compreso tra le 51 e le 152, si era occupata di piantare, zappare, concimare e raccogliere i prodotti della terra oltre a posizionarli nelle cassette e a trasportarli al trattore;
che durante l'attività di operaia, si era occupata della sistemazione dei pacchi di pasta nei cartoni che poi sollevava e poneva sulle pedane, oltre a dover pulire i macchinari e i locali della fabbrica;
deduceva altresì che tali attività avevano richiesto un impiego fisico particolarmente intenso, ciò sia per le continue movimentazioni manuali di carichi, che per le posture incongrue e per i movimenti ripetuti degli arti superiori e del tronco e, in conseguenza di essi, aveva sviluppato malattia professionale di “spondiloartrosi avanzata del rachide lombare con discopatie multiple e frequenti episodi sciatalgici bilateralmente. Rachide rigido e dolente. Discopatia con mielopatia regione lombare trattata chirurgicamente con artrodesi lombare e lombosacrale” rapportabile ad un danno biologico pari al 16%; esponeva di aver presentato, in data 21.5.2022, domanda amministrativa all' per il riconoscimento della malattia professionale, respinta CP_1
dall -che le aveva riconosciuto solo una indennità commisurata ad una unica CP_3
giornata di lavoro- anche a seguito di opposizione. Tanto premesso concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la natura professionale della patologia denunziata ed il grado di menomazione dell'integrità psico fisica derivante dalla stessa, con conseguente condanna dell' al pagamento della relativa prestazione CP_1
economica previdenziale, oltre accessori e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' deducendo la CP_1
inidoneità del rischio lavorativo in malattia non tabellata e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'istante, con successiva rinnovazione delle operazioni peritali, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito di note scritte, disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.9.2025.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
La figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del
T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni . . ., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale la attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate –cd. multifattoriali- delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in ipotesi di malattia multifattoriale la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è, pertanto, a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
In punto di onere della prova la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass. 21825/2014, Cass. 15080/2009).
Ciò posto, nel caso di specie, può ritenersi che la prova documentale e testimoniale abbiano consentito di ricostruire l'attività lavorativa di bracciante agricola e di operaia espletate dalla ricorrente negli archi temporali rispettivamente decorrenti dal 1.1.1992 al 31.12.2009 e dal 31.12.2010 al 2.9.2021.
Il consulente tecnico di ufficio nominato in causa, a seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, espletate le necessarie indagini, ha formulato la seguente diagnosi:
“PREGRESSA STABILIZZAZIONE VERTEBRALE ED ARTRODESI
INTERSOMATICA L4-L5 IN SOGGETTO CON LOMBARTROSI,
RIDUZIONE DEL CANALE VERTEBRALE E DISCOPATIE MULTIPLE”; trattandosi di patologia non tabellata ad origine multifattoriale, il tecnico ha ritenuto
-nei termini che seguono- che le attività lavorative di bracciante agricola prima e di operaia in fabbrica di pasta poi abbiano rappresentato “fattori favorenti e aggravanti” della condizione degenerativa della colonna lombare diagnosticata a carico della
Pt_1
Il CTU ha più specificamente valutato che: imposto alla colonna vertebrale lombare una sollecitazione meccanica, determinata da posture incongrue e protratte nel tempo, piegamenti frequenti del tronco in avanti, sollevamento e trasporto manuale di carichi pesanti (ad esempio, sacchi di sementi, attrezzi, contenitori di raccolta), spesso in condizioni ambientali non ergonomiche.
Questi movimenti, se reiterati per anni, determinano stress meccanico a carico dei dischi intervertebrali lombari, provocandone progressivamente la disidratazione, la riduzione dello spessore e la degenerazione. A ciò si associano sollecitazioni sui legamenti interspinosi e sulle faccette articolari, con possibile evoluzione verso forme artrosiche e instabilità segmentaria. Il lavoro in ambiente industriale, e in particolare nelle linee produttive di impianti alimentari, comporta tipicamente movimentazioni manuali ripetitive, sollevamenti e spostamenti di carichi (come sacchi di farina, cassette, vassoi di prodotto), azioni di torsione del busto per raggiungere materiali posti lateralmente, e mantenimento di posizioni statiche prolungate in piedi o sedute.
Questo tipo di impegno funzionale, nonostante possa apparire meno fisicamente gravoso del lavoro agricolo, comporta microtraumi ripetuti a bassa intensità ma ad alta frequenza, con conseguente usura biomeccanica delle strutture vertebrali. Il meccanismo patogenetico più frequentemente implicato è quello del sovraccarico assiale ripetuto, con successiva degenerazione discale, protrusioni o ernie del disco intervertebrale, e fenomeni reattivi a carico delle strutture ossee e articolari posteriori>. Sulla base dei criteri elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di malattia professionale non tabellata e del criterio medico legale del “più probabile che non” ed “in assenza di fattori extra-professionali sufficientemente significativi da soli a giustificare la genesi della patologia (assenza di traumi maggiori, patologie sistemiche ossee, predisposizioni genetiche evidenti, obesità grave, ecc.), il CTU ha pertanto ritenuto un fattore concausale efficiente nella genesi del quadro patologico descritto>. Ha evidenziato specificamente debba Parte_1
essere riconosciuta come malattia professionale non tabellata con fondamento eziologico nella movimentazione manuale di carichi, negli sforzi protratti durante lo svolgimento del mestiere di bracciante agricola, e nelle posture incongrue protratte per lungo tempo>.
Il CTU ha poi evidenziato che alla luce della tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000 la condizione di danno a carico della è pari al 16%, e, Pt_1
presenza di un substrato degenerativo preesistente e autonomo, a genesi comune, stimato rilevante in misura pari al 40%, e della concomitante esposizione professionale a fattori di rischio biomeccanico protratti nel tempo>, il tecnico ha ritenuto al 60% sul danno complessivo>. Ha quindi concluso evidenziando che svolta nella vita lavorativa (dalla n.d.r.) ha il valore di una concausa efficiente, Pt_1
ed il grado di danno biologico legato al mestiere svolto è quantificabile in misura del
9% … in base alla comune esperienza clinica e medico legale, ed alla luce dell'entità anatomopatologica del quadro morboso accertato>.
Il CTU ha pertanto quantificato la percentuale di menomazione indennizzabile dall' , tenendo conto del solo nesso con l'attività lavorativa assicurata, nel CP_1
valore del 9%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Esse, in quanto dichiaratamente basate sulla analisi comparata tra dati clinici, dinamica lavorativa, meccanismo etiopatogenetico, assenza di fattori extra- lavorativi rilevanti e compatibilità cronologica e funzionale tra esposizione professionale e quadro patologico appaiono complete ed esaustive e consentono di superare le obiezioni sollevate dal consulente dell' con gli stessi argomenti CP_1
utilizzati dal CTU per prendere posizione in ordine alle predette osservazioni.
Vi è poi da osservare che nel DUVRI del Pastificio “Oro Giallo” (per attività di incartonamento di confezioni/buste di pasta) -presso cui ha lavorato la Pt_1
compare la voce rischio “sollevamento pacchi” e, come è emerso dalla prova testimoniale, le mansioni svolte dalla ricorrente comprendevano anche il trasporto di cartoni da 15-17 kg e l'utilizzo manuale di transpallet. (v. DUVRI allegato alle note parte ricorrente del 9.4.2025).
Si chiarisce, infine, che le predette conclusioni del CTU si ritengono maggiormente condivisibili rispetto a quelle rassegnate dal precedente CTU nominato in causa che ha omesso di considerare nella propria indagine la attività lavorativa svolta dalla ricorrente come bracciante agricola dal 01.01.1992 al 31.12.2009 e non ha tenuto in debito conto, ai fini della individuazione del nesso eziologico, le risultanze della prova testimoniale in ordine alle concrete modalità di svolgimento della complessiva attività di lavoro della Pt_1
Alla luce dell'istruttoria documentale e orale e delle esaurienti e condivisibili conclusioni del C.T.U., può pertanto ritenersi che la ricorrente abbia fornito la prova degli elementi richiesti dal T.U. 1124/1965 al fine di ritenere configurabile una malattia professionale.
Quanto al profilo della invalidità deve osservarsi che, in ragione della data di denuncia della malattia professionale (21.5.2022), deve trovare applicazione nel caso di specie la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al d. lgs. n. 38/00, giacché la novella legislativa riguarda tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciati successivamente al 25-07-2000 (vds. art. 13 D. L. n. 38/00).
In particolare, tale decreto all' art. 13 prevede: “1.In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1)
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16% è erogato in capitale dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima CP_1
attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
........11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del
12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
L'indennizzo indennizzabile a dall'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%.
Restano fuori dalla copertura le cd “microinvalidità”, ovvero i danni con una CP_1
percentuale inferiore al 6%.
Alla luce di tale normativa, considerata la misura di danno biologico riscontrata dal
CTU va riconosciuto, in favore della ricorrente, il diritto all'indennizzo in capitale corrispondente al grado di menomazione della integrità psicofisica, in eziopatogenesi con l'attività lavorativa, nella misura del 9% oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite, così come le spese di CTU, sono poste a carico dell' secondo CP_1
la regola della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la natura professionale della malattia “PREGRESSA
STABILIZZAZIONE VERTEBRALE ED ARTRODESI
INTERSOMATICA L4-L5 IN SOGGETTO CON LOMBARTROSI,
RIDUZIONE DEL CANALE VERTEBRALE E DISCOPATIE MULTIPLE” e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della CP_1
ricorrente dell'indennizzo in capitale corrispondente ad un grado di inabilità del 9% oltre agli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_1
1.686,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Salerno, il 26.9.2025 Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5971/2023 R.G. LAVORO avente ad
OGGETTO: malattia professionale
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Donato Menza;
Parte_1
RICORRENTE
E
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. ti
Domenico Cantore e Filomena Sacco;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.10.2023, la ricorrente in epigrafe deduceva di aver svolto attività lavorativa di bracciante agricola dall'1.1.1992 al 31.12.2009 e successivamente, dal 31.12.2010 al 2.9.2021, la attività lavorativa di operaia alle dipendenze della soc. coop. operante all'interno del pastificio “Oro Giallo” di Contursi Controparte_2
Terme (SA); che, durante l' attività bracciantile svolta per un numero di giornate annue compreso tra le 51 e le 152, si era occupata di piantare, zappare, concimare e raccogliere i prodotti della terra oltre a posizionarli nelle cassette e a trasportarli al trattore;
che durante l'attività di operaia, si era occupata della sistemazione dei pacchi di pasta nei cartoni che poi sollevava e poneva sulle pedane, oltre a dover pulire i macchinari e i locali della fabbrica;
deduceva altresì che tali attività avevano richiesto un impiego fisico particolarmente intenso, ciò sia per le continue movimentazioni manuali di carichi, che per le posture incongrue e per i movimenti ripetuti degli arti superiori e del tronco e, in conseguenza di essi, aveva sviluppato malattia professionale di “spondiloartrosi avanzata del rachide lombare con discopatie multiple e frequenti episodi sciatalgici bilateralmente. Rachide rigido e dolente. Discopatia con mielopatia regione lombare trattata chirurgicamente con artrodesi lombare e lombosacrale” rapportabile ad un danno biologico pari al 16%; esponeva di aver presentato, in data 21.5.2022, domanda amministrativa all' per il riconoscimento della malattia professionale, respinta CP_1
dall -che le aveva riconosciuto solo una indennità commisurata ad una unica CP_3
giornata di lavoro- anche a seguito di opposizione. Tanto premesso concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la natura professionale della patologia denunziata ed il grado di menomazione dell'integrità psico fisica derivante dalla stessa, con conseguente condanna dell' al pagamento della relativa prestazione CP_1
economica previdenziale, oltre accessori e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' deducendo la CP_1
inidoneità del rischio lavorativo in malattia non tabellata e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'istante, con successiva rinnovazione delle operazioni peritali, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito di deposito di note scritte, disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.9.2025.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
La figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del
T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni . . ., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale la attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18/2/1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate –cd. multifattoriali- delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in ipotesi di malattia multifattoriale la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è, pertanto, a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
In punto di onere della prova la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass. 21825/2014, Cass. 15080/2009).
Ciò posto, nel caso di specie, può ritenersi che la prova documentale e testimoniale abbiano consentito di ricostruire l'attività lavorativa di bracciante agricola e di operaia espletate dalla ricorrente negli archi temporali rispettivamente decorrenti dal 1.1.1992 al 31.12.2009 e dal 31.12.2010 al 2.9.2021.
Il consulente tecnico di ufficio nominato in causa, a seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, espletate le necessarie indagini, ha formulato la seguente diagnosi:
“PREGRESSA STABILIZZAZIONE VERTEBRALE ED ARTRODESI
INTERSOMATICA L4-L5 IN SOGGETTO CON LOMBARTROSI,
RIDUZIONE DEL CANALE VERTEBRALE E DISCOPATIE MULTIPLE”; trattandosi di patologia non tabellata ad origine multifattoriale, il tecnico ha ritenuto
-nei termini che seguono- che le attività lavorative di bracciante agricola prima e di operaia in fabbrica di pasta poi abbiano rappresentato “fattori favorenti e aggravanti” della condizione degenerativa della colonna lombare diagnosticata a carico della
Pt_1
Il CTU ha più specificamente valutato che: imposto alla colonna vertebrale lombare una sollecitazione meccanica, determinata da posture incongrue e protratte nel tempo, piegamenti frequenti del tronco in avanti, sollevamento e trasporto manuale di carichi pesanti (ad esempio, sacchi di sementi, attrezzi, contenitori di raccolta), spesso in condizioni ambientali non ergonomiche.
Questi movimenti, se reiterati per anni, determinano stress meccanico a carico dei dischi intervertebrali lombari, provocandone progressivamente la disidratazione, la riduzione dello spessore e la degenerazione. A ciò si associano sollecitazioni sui legamenti interspinosi e sulle faccette articolari, con possibile evoluzione verso forme artrosiche e instabilità segmentaria. Il lavoro in ambiente industriale, e in particolare nelle linee produttive di impianti alimentari, comporta tipicamente movimentazioni manuali ripetitive, sollevamenti e spostamenti di carichi (come sacchi di farina, cassette, vassoi di prodotto), azioni di torsione del busto per raggiungere materiali posti lateralmente, e mantenimento di posizioni statiche prolungate in piedi o sedute.
Questo tipo di impegno funzionale, nonostante possa apparire meno fisicamente gravoso del lavoro agricolo, comporta microtraumi ripetuti a bassa intensità ma ad alta frequenza, con conseguente usura biomeccanica delle strutture vertebrali. Il meccanismo patogenetico più frequentemente implicato è quello del sovraccarico assiale ripetuto, con successiva degenerazione discale, protrusioni o ernie del disco intervertebrale, e fenomeni reattivi a carico delle strutture ossee e articolari posteriori>. Sulla base dei criteri elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di malattia professionale non tabellata e del criterio medico legale del “più probabile che non” ed “in assenza di fattori extra-professionali sufficientemente significativi da soli a giustificare la genesi della patologia (assenza di traumi maggiori, patologie sistemiche ossee, predisposizioni genetiche evidenti, obesità grave, ecc.), il CTU ha pertanto ritenuto un fattore concausale efficiente nella genesi del quadro patologico descritto>. Ha evidenziato specificamente debba Parte_1
essere riconosciuta come malattia professionale non tabellata con fondamento eziologico nella movimentazione manuale di carichi, negli sforzi protratti durante lo svolgimento del mestiere di bracciante agricola, e nelle posture incongrue protratte per lungo tempo>.
Il CTU ha poi evidenziato che alla luce della tabella di cui al D.M. 12 luglio 2000 la condizione di danno a carico della è pari al 16%, e, Pt_1
presenza di un substrato degenerativo preesistente e autonomo, a genesi comune, stimato rilevante in misura pari al 40%, e della concomitante esposizione professionale a fattori di rischio biomeccanico protratti nel tempo>, il tecnico ha ritenuto al 60% sul danno complessivo>. Ha quindi concluso evidenziando che svolta nella vita lavorativa (dalla n.d.r.) ha il valore di una concausa efficiente, Pt_1
ed il grado di danno biologico legato al mestiere svolto è quantificabile in misura del
9% … in base alla comune esperienza clinica e medico legale, ed alla luce dell'entità anatomopatologica del quadro morboso accertato>.
Il CTU ha pertanto quantificato la percentuale di menomazione indennizzabile dall' , tenendo conto del solo nesso con l'attività lavorativa assicurata, nel CP_1
valore del 9%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise. Esse, in quanto dichiaratamente basate sulla analisi comparata tra dati clinici, dinamica lavorativa, meccanismo etiopatogenetico, assenza di fattori extra- lavorativi rilevanti e compatibilità cronologica e funzionale tra esposizione professionale e quadro patologico appaiono complete ed esaustive e consentono di superare le obiezioni sollevate dal consulente dell' con gli stessi argomenti CP_1
utilizzati dal CTU per prendere posizione in ordine alle predette osservazioni.
Vi è poi da osservare che nel DUVRI del Pastificio “Oro Giallo” (per attività di incartonamento di confezioni/buste di pasta) -presso cui ha lavorato la Pt_1
compare la voce rischio “sollevamento pacchi” e, come è emerso dalla prova testimoniale, le mansioni svolte dalla ricorrente comprendevano anche il trasporto di cartoni da 15-17 kg e l'utilizzo manuale di transpallet. (v. DUVRI allegato alle note parte ricorrente del 9.4.2025).
Si chiarisce, infine, che le predette conclusioni del CTU si ritengono maggiormente condivisibili rispetto a quelle rassegnate dal precedente CTU nominato in causa che ha omesso di considerare nella propria indagine la attività lavorativa svolta dalla ricorrente come bracciante agricola dal 01.01.1992 al 31.12.2009 e non ha tenuto in debito conto, ai fini della individuazione del nesso eziologico, le risultanze della prova testimoniale in ordine alle concrete modalità di svolgimento della complessiva attività di lavoro della Pt_1
Alla luce dell'istruttoria documentale e orale e delle esaurienti e condivisibili conclusioni del C.T.U., può pertanto ritenersi che la ricorrente abbia fornito la prova degli elementi richiesti dal T.U. 1124/1965 al fine di ritenere configurabile una malattia professionale.
Quanto al profilo della invalidità deve osservarsi che, in ragione della data di denuncia della malattia professionale (21.5.2022), deve trovare applicazione nel caso di specie la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al d. lgs. n. 38/00, giacché la novella legislativa riguarda tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciati successivamente al 25-07-2000 (vds. art. 13 D. L. n. 38/00).
In particolare, tale decreto all' art. 13 prevede: “1.In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1)
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16% è erogato in capitale dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' . In sede di prima CP_1
attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
........11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del
12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
L'indennizzo indennizzabile a dall'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%.
Restano fuori dalla copertura le cd “microinvalidità”, ovvero i danni con una CP_1
percentuale inferiore al 6%.
Alla luce di tale normativa, considerata la misura di danno biologico riscontrata dal
CTU va riconosciuto, in favore della ricorrente, il diritto all'indennizzo in capitale corrispondente al grado di menomazione della integrità psicofisica, in eziopatogenesi con l'attività lavorativa, nella misura del 9% oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite, così come le spese di CTU, sono poste a carico dell' secondo CP_1
la regola della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca
D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la natura professionale della malattia “PREGRESSA
STABILIZZAZIONE VERTEBRALE ED ARTRODESI
INTERSOMATICA L4-L5 IN SOGGETTO CON LOMBARTROSI,
RIDUZIONE DEL CANALE VERTEBRALE E DISCOPATIE MULTIPLE” e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della CP_1
ricorrente dell'indennizzo in capitale corrispondente ad un grado di inabilità del 9% oltre agli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € CP_1
1.686,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Salerno, il 26.9.2025 Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio