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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 488/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 23.4.2025 vertente
TRA
CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. MADOI LUIGI
ATTORE
E
CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 come in atti dall'avv. ZARBO FRANCESCO
CONVENUTO
OGGETTO: lesione personale
Conclusioni: all'udienza del 23.4.2025 le parti concludevano come in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. L'attrice agisce in giudizio nei confronti di per Controparte_1 sentire condannare la stessa al risarcimento del danno derivante da un sinistro avvenuto in data 21.2.2021 nel corso di una prova di guida finalizzata al conseguimento della patente per la moto. L'attore, che non qualifica giuridicamente la domanda, si limita a riferire in fatto che, in tale data: l'attrice stava svolgendo un corso di guida;
che l'area di prova si trovava accanto al circuito dei kart dell'autodromo di
Adria, dove si teneva in contemporanea una importante manifestazione sportiva;
che, per tale circostanza, più volte gli organizzatori dovevano richiamare con dei fischietti le persone terze per evitare che invadessero l'area di prova;
che, durante la prova di passaggio tra i birilli, una persona improvvisamente attraversava il tracciato avanti l'attrice, a pochi metri di distanza dalla stessa che, per evitare l'impatto con detto soggetto, doveva repentinamente frenare la marcia, perdendo il controllo del mezzo e cadendo, provocandosi lesioni;
che, a seguito di richiesta stragiudiziale di risarcimento, fu inammissibilmente eccepita una clausola di esonero tombale da responsabilità.
3. Si è tardivamente costituito il convenuto, seppure ancora in termini per produrre mezzi di prova (costituzione del 30.9.2024, termine per il deposito della seconda memoria ex art. 171-ter scadente il 10.10.2024), opponendosi all'avversa domanda. Il convenuto ha allegato in fatto che: il corso, tenuto presso l'autodromo Adria International Raceway, era organizzato da come attesta la pagina web del corso Parte_2
(https://www.donneinmoto.com/chi-siamo) che reca, in calce,
l'indirizzo mail e il di lui numero di cellulare;
che, ciò nonostante, tale soggetto non è stato convenuto in giudizio, sebbene fosse stato destinatario della richiesta stragiudiziale di risarcimento (doc. 3 di parte attrice); che il ruolo della resistente era la raccolta e il trattamento delle domande, nonché lo svolgimento delle prove di
2 esame;
che l'attrice ha sottoscritto una dichiarazione di manleva;
che la ricostruzione fattuale di controparte non è veritiera, avendo l'attrice perso il controllo del mezzo per imperizia, e che non vi fu alcuna invasione del tracciato da parte di terzi soggetti;
che l'area di prova era adeguatamente segregata.
4. La domanda non può essere accolta, per non essere stata raggiunta la prova piena e rassicurante della fondatezza delle circostanze dedotte.
5. In diritto, in difetto di ogni qualificazione giuridica della domanda da parte dell'attore, tenuto conto della prospettazione attorea, la stessa può qualificarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo sostanzialmente l'attore contestato la pericolosità del circuito organizzato dal soggetto che, in quel frangente, ne deteneva la custodia, essendo questa l'unica ottica in cui si possa ravvisare una ipotetica responsabilità del soggetto che gestiva lo svolgimento delle prove di guida.
La giurisprudenza ha chiarito in diverse occasioni che, nel caso di applicazione dell'art. 2051 c.c., la prova della presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato, non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando, una volta che ciò sia asseverato, una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla Pubblica
Amministrazione custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Nondimeno, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. non esime l'attore dalla prova del nesso causale, che è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare
3 quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (Cfr.
Cass., Sez. III, 15 gennaio – 28 giugno 2016, n. 13260).
Si opina, dunque, che rientri nell'ambito dell'onere probatorio, incombente in capo a parte attrice tanto la prova del fatto storico, quanto del nesso di causa.
5.1. Ciò premesso in diritto, appare a questo giudicante che, già in nuce per come prospettato il fatto e così come ricostruito dai testi di parte attrice (fermo quanto si dirà infra), la domanda non possa trovare accoglimento per interruzione del nesso causale. Ebbene, assumendo in ipotesi come fattualmente verificatasi la circostanza per cui, in un grosso piazzale aperto, si stiano svolgendo prove di guida in plurimi circuiti approntati per degli esami di guida, deve rilevarsi che immaginare che una persona esca da un camper parcheggiato lungo il marciapiede che costeggia il piazzale e che questi, totalmente ignaro, invada la pista senza di nulla accorgersi, non può che integrare una condotta interruttiva del nesso causale, in quanto del tutto estemporanea, irragionevole e imprevedibile. Afferma il teste
, di parte attrice (e sempre fermo quanto si dirà Testimone_1 infra): “il circuito di prova per la patente stava allestito in un piazzale di parcheggio. […] sulla nostra sinistra c'era il marciapiede che delimitava il piazzale e, sopra al marciapiede, come ho detto prima c'erano tanti camper parcheggiati per l'evento sulla pista dei kart.
Come dicevo, questa persona è sbucata da dove stavano i camper, sarà stato distratto”. Ebbene, appare veramente dubbio come possa imputarsi al convenuto a titolo di responsabilità il comportamento di una persona che, incomprensibilmente, finisca per distrazione in una pista in cui si stanno svolgendo prove di guida. Deve dunque ritenersi in ogni caso interrotto il nesso causale per fatto imprevedibile del terzo.
5.2. Svolte tali assorbenti considerazioni, deve comunque rilevarsi che non può ritenersi neppure pienamente assolto l'onere probatorio incombente sull'attore nella stessa ricostruzione del fatto.
Dall'escussione dei testi quattro testi ascoltati, due per parte e avvenuta integralmente nel corso della medesima udienza, è emerso
4 un insanabile contrasto tra le versioni rese dalle parti, apparendo evidente che una delle due deve necessariamente essere mendace, sebbene non risultino in atti elementi di riscontro per stabilire quale delle due versioni sia veritiera e quale no. In particolare, i testi di parte attrice affermano la presenza di questo terzo soggetto, peraltro mai identificato, che avrebbe invaso la pista e cagionato la caduta per cui si discute, mentre i testi di parte convenuta negano recisamente tale circostanza. Entrambe le coppie di testi sono legate da relazioni di amicizia con le rispettive parti, di modo che anche tale aspetto non appare dirimente ai fini del decidere, essendo pari il grado di
(in)attendibilità. Non vi sono neppure elementi di riscontro documentale, quali referti o relazioni, da cui possa ricavarsi un elemento di prova a favore di una tesi o dell'altra. In definitiva, nella radicale impossibilità di addivenire ad una univoca verità processuale sul punto, non potrà che farsi applicazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., facendo pesare le conseguenze dell'incertezza sulla parte attrice che era gravata, come detto in precedenza, dell'onere di dare prova dei fatti costitutivi della domanda.
6. In definitiva, la domanda va respinta, sia per interruzione del nesso causale in base alla astratta prospettazione dei fatti, sia per omessa prova dei fatti allegati.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità a valori minimi per le fasi di studio, introduzione e decisione, in ragione della semplicità delle questioni trattate, e a valori medi per la fase di trattazione, essendosi svolta comunque prova orale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
5 1. Rigetta la domanda.
2. Condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del convenuto, che liquida in €4.712,00 oltre spese generali al
15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 21.5.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 488/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 23.4.2025 vertente
TRA
CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. MADOI LUIGI
ATTORE
E
CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 come in atti dall'avv. ZARBO FRANCESCO
CONVENUTO
OGGETTO: lesione personale
Conclusioni: all'udienza del 23.4.2025 le parti concludevano come in atti.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. L'attrice agisce in giudizio nei confronti di per Controparte_1 sentire condannare la stessa al risarcimento del danno derivante da un sinistro avvenuto in data 21.2.2021 nel corso di una prova di guida finalizzata al conseguimento della patente per la moto. L'attore, che non qualifica giuridicamente la domanda, si limita a riferire in fatto che, in tale data: l'attrice stava svolgendo un corso di guida;
che l'area di prova si trovava accanto al circuito dei kart dell'autodromo di
Adria, dove si teneva in contemporanea una importante manifestazione sportiva;
che, per tale circostanza, più volte gli organizzatori dovevano richiamare con dei fischietti le persone terze per evitare che invadessero l'area di prova;
che, durante la prova di passaggio tra i birilli, una persona improvvisamente attraversava il tracciato avanti l'attrice, a pochi metri di distanza dalla stessa che, per evitare l'impatto con detto soggetto, doveva repentinamente frenare la marcia, perdendo il controllo del mezzo e cadendo, provocandosi lesioni;
che, a seguito di richiesta stragiudiziale di risarcimento, fu inammissibilmente eccepita una clausola di esonero tombale da responsabilità.
3. Si è tardivamente costituito il convenuto, seppure ancora in termini per produrre mezzi di prova (costituzione del 30.9.2024, termine per il deposito della seconda memoria ex art. 171-ter scadente il 10.10.2024), opponendosi all'avversa domanda. Il convenuto ha allegato in fatto che: il corso, tenuto presso l'autodromo Adria International Raceway, era organizzato da come attesta la pagina web del corso Parte_2
(https://www.donneinmoto.com/chi-siamo) che reca, in calce,
l'indirizzo mail e il di lui numero di cellulare;
che, ciò nonostante, tale soggetto non è stato convenuto in giudizio, sebbene fosse stato destinatario della richiesta stragiudiziale di risarcimento (doc. 3 di parte attrice); che il ruolo della resistente era la raccolta e il trattamento delle domande, nonché lo svolgimento delle prove di
2 esame;
che l'attrice ha sottoscritto una dichiarazione di manleva;
che la ricostruzione fattuale di controparte non è veritiera, avendo l'attrice perso il controllo del mezzo per imperizia, e che non vi fu alcuna invasione del tracciato da parte di terzi soggetti;
che l'area di prova era adeguatamente segregata.
4. La domanda non può essere accolta, per non essere stata raggiunta la prova piena e rassicurante della fondatezza delle circostanze dedotte.
5. In diritto, in difetto di ogni qualificazione giuridica della domanda da parte dell'attore, tenuto conto della prospettazione attorea, la stessa può qualificarsi d'ufficio ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo sostanzialmente l'attore contestato la pericolosità del circuito organizzato dal soggetto che, in quel frangente, ne deteneva la custodia, essendo questa l'unica ottica in cui si possa ravvisare una ipotetica responsabilità del soggetto che gestiva lo svolgimento delle prove di guida.
La giurisprudenza ha chiarito in diverse occasioni che, nel caso di applicazione dell'art. 2051 c.c., la prova della presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato, non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando, una volta che ciò sia asseverato, una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla Pubblica
Amministrazione custode, la quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Nondimeno, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. non esime l'attore dalla prova del nesso causale, che è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare
3 quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (Cfr.
Cass., Sez. III, 15 gennaio – 28 giugno 2016, n. 13260).
Si opina, dunque, che rientri nell'ambito dell'onere probatorio, incombente in capo a parte attrice tanto la prova del fatto storico, quanto del nesso di causa.
5.1. Ciò premesso in diritto, appare a questo giudicante che, già in nuce per come prospettato il fatto e così come ricostruito dai testi di parte attrice (fermo quanto si dirà infra), la domanda non possa trovare accoglimento per interruzione del nesso causale. Ebbene, assumendo in ipotesi come fattualmente verificatasi la circostanza per cui, in un grosso piazzale aperto, si stiano svolgendo prove di guida in plurimi circuiti approntati per degli esami di guida, deve rilevarsi che immaginare che una persona esca da un camper parcheggiato lungo il marciapiede che costeggia il piazzale e che questi, totalmente ignaro, invada la pista senza di nulla accorgersi, non può che integrare una condotta interruttiva del nesso causale, in quanto del tutto estemporanea, irragionevole e imprevedibile. Afferma il teste
, di parte attrice (e sempre fermo quanto si dirà Testimone_1 infra): “il circuito di prova per la patente stava allestito in un piazzale di parcheggio. […] sulla nostra sinistra c'era il marciapiede che delimitava il piazzale e, sopra al marciapiede, come ho detto prima c'erano tanti camper parcheggiati per l'evento sulla pista dei kart.
Come dicevo, questa persona è sbucata da dove stavano i camper, sarà stato distratto”. Ebbene, appare veramente dubbio come possa imputarsi al convenuto a titolo di responsabilità il comportamento di una persona che, incomprensibilmente, finisca per distrazione in una pista in cui si stanno svolgendo prove di guida. Deve dunque ritenersi in ogni caso interrotto il nesso causale per fatto imprevedibile del terzo.
5.2. Svolte tali assorbenti considerazioni, deve comunque rilevarsi che non può ritenersi neppure pienamente assolto l'onere probatorio incombente sull'attore nella stessa ricostruzione del fatto.
Dall'escussione dei testi quattro testi ascoltati, due per parte e avvenuta integralmente nel corso della medesima udienza, è emerso
4 un insanabile contrasto tra le versioni rese dalle parti, apparendo evidente che una delle due deve necessariamente essere mendace, sebbene non risultino in atti elementi di riscontro per stabilire quale delle due versioni sia veritiera e quale no. In particolare, i testi di parte attrice affermano la presenza di questo terzo soggetto, peraltro mai identificato, che avrebbe invaso la pista e cagionato la caduta per cui si discute, mentre i testi di parte convenuta negano recisamente tale circostanza. Entrambe le coppie di testi sono legate da relazioni di amicizia con le rispettive parti, di modo che anche tale aspetto non appare dirimente ai fini del decidere, essendo pari il grado di
(in)attendibilità. Non vi sono neppure elementi di riscontro documentale, quali referti o relazioni, da cui possa ricavarsi un elemento di prova a favore di una tesi o dell'altra. In definitiva, nella radicale impossibilità di addivenire ad una univoca verità processuale sul punto, non potrà che farsi applicazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., facendo pesare le conseguenze dell'incertezza sulla parte attrice che era gravata, come detto in precedenza, dell'onere di dare prova dei fatti costitutivi della domanda.
6. In definitiva, la domanda va respinta, sia per interruzione del nesso causale in base alla astratta prospettazione dei fatti, sia per omessa prova dei fatti allegati.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità a valori minimi per le fasi di studio, introduzione e decisione, in ragione della semplicità delle questioni trattate, e a valori medi per la fase di trattazione, essendosi svolta comunque prova orale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
5 1. Rigetta la domanda.
2. Condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del convenuto, che liquida in €4.712,00 oltre spese generali al
15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 21.5.2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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