Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 590/2024
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 590/2024 R.G. del Tribunale di Pordenone in data
27/03/2024, promossa:
d a
- nata ad [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. TOME' NOE'
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) C.F._2
- nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3
) C.F._3
- nata a [...] il [...] (C.F. Parte_4
) C.F._4
r e s i s t e n t i - c o n t u m a c i
OGGETTO: Usucapione trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 6 marzo 2025, nella quale il ricorrente ha così concluso, come da ricorso:
“Nel merito: dichiararsi l'intervenuta usucapione a favore di nata in [...]_1
(PN) in data 11 agosto 1955 il (C.F. ) e ivi residente in [...], C.F._1
1
Spese di lite rifuse solo in caso di opposizione.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che da oltre vent'anni utilizza, provvedendo alla sua manutenzione, Parte_1
alla sua pulizia e al taglio dell'erba ivi cresciuta, il fondo sito in Aviano e censito in N.C.E.U al fg.
28 mapp. 3058 Cat. F\1 ed indicato nell'estratto mappa e nelle fotografie (doc. 2 e doc. 3 presente atto) da rammostrarsi al teste “.
2) " Vero è che mai alcuno si è mai opposto a tale possesso, comportandosi Parte_1
come unica ed esclusiva proprietaria del bene immobile per cui è causa.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente ha rappresentato di aver esercitato, per un periodo superiore a vent'anni, il possesso esclusivo uti dominus sull'immobile iscritto al catasto del Comune di Aviano – Catasto Fabbricati – sez. Urb. A – fg. 28 mapp. 3058
Categoria F/1 consistenza 36 mq Via Trieste n. SNC Piano T, intestato a Parte_2
e precisando che si tratta di un'area
[...] Controparte_1 Parte_4
pertinenziale a fabbricato destinato ad uso abitativo, di proprietà della ricorrente.
La causa, svoltasi nella contumacia dei convenuti, è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale ed è stata discussa e trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 6/3/2025, nella quale è stato riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Com'è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente
2 nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
3. La ricorrente ha fornito la prova dell'intervenuta usucapione, mediante le produzioni documentali e le deposizioni testimoniali di e Testimone_1 Controparte_2
Le fotografie allegate al ricorso (doc.3), confermate dai testimoni, dimostrano che l'area in questione costituisce pertinenza dell'abitazione della ricorrente, essendo compresa all'interno della recinzione che ne cinge il giardino.
I testimoni hanno confermato di aver visto la signora provvedere alla pulizia e al Parte_1 taglio dell'erba del terreno, che è parte del giardino della sua abitazione, precisando che tale possesso, mai contestato, dura da più di 20 anni. Gli stessi testimoni hanno aggiunto che anche prima della ricorrente il terreno in questione era stato posseduto dai suoi genitori. In particolare, ha dichiarato di frequentare i luoghi in esame da 52 anni, periodo di tempo Testimone_1
durante il quale il possesso sul terreno è stato esercitato in modo incontestato da Parte_1
e, prima di lei, dai suoi genitori. La teste ha dichiarato che
[...] Controparte_2
addirittura i nonni della ricorrente avevano iniziato il possesso.
Gli elementi probatori riassunti denotano l'esercizio da parte del ricorrente Parte_1
per tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario sull'immobile in oggetto, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata contestata e che è stata esercitata uti dominus.
4. Accolta la domanda, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 590/2024, così decide:
3 1. accerta e dichiara che , nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e ivi residente in [...] IA è titolare esclusiva, C.F._1
per intervenuta usucapione ventennale, dell'intera piena proprietà sul bene immobile così censito:
Comune di Aviano - Catasto Fabbricati - Sez. Urb. A - fg. 28 mapp. 3058 Categoria F\1 consistenza 36 mq Via Trieste n. SNC Piano T
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore della ricorrente;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pordenone, il 02/04/2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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