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Decreto 4 giugno 2025
Decreto 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, decreto 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2054/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Volontaria giurisdizione
Il Giudice, dott. Niccolò Bencini,
letta l'istanza di liquidazione del compenso, depositata dal curatore dell'eredità giacente morendo dismessa da;
Controparte_1
visto il provvedimento di riassegnazione a questo Giudice;
vista la relazione di chiusura contenente anche il rendiconto dell'eredità giacente, depositata in data 7.4.2025 dal curatore dr. con la quale ha chiesto la chiusura della procedura previa Persona_1 liquidazione dei compensi dovuti;
rilevato che quanto dedotto dal curatore trova conferma nei documenti in atti;
rilevato che all'udienza del 22.5.2025, fissata per la comparizione delle parti e gli adempimenti conseguenti, è comparso il curatore e, per il creditore l'avv. Susanna Parte_1
GALLO;
rilevato che il curatore ha dato prova di aver notificato copia del rendiconto e del decreto di fissazione udienza ai controinteressati;
considerato che, sempre alla predetta udienza, il curatore ha chiesto la liquidazione del proprio compenso;
ritenuto che debbano essere liquidate le spese di procedura e, in particolare, il compenso del curatore;
ritenuto che la liquidazione del compenso al Curatore debba essere effettuata dal giudice che lo ha nominato, in ossequio al principio in tal senso desumibile dall'art. 68 c.p.c.;
considerato che, per quanto attiene alla quantificazione del compenso del curatore, la Corte di Cassazione ha affermato che il Giudice delle Successioni ha ampi poteri discrezionali, insiti nella stessa natura del provvedimento, che implicano la valutazione di una vastissima gamma potenziale di attività, sotto il profilo quantitativo, nonché' della difficoltà tecnica degli atti compiuti, della durata dell'incarico, dell'importanza economica dell'eredità, (Cass. civile, sez. II, 12-07-1991, n. 7731);
considerato, in punto di criteri per la liquidazione del compenso del curatore dell'eredità giacente, che:
- la Corte di Cassazione, in un arresto piuttosto risalente (v. sentenza n.12767/1991), ha escluso che nella liquidazione di tale compenso possano essere applicati, anche a titolo orientativo, i criteri dettati per la liquidazione del compenso del curatore fallimentare, stante la disomogeneità delle rispettive prestazioni ed essendo l'attività svolta dal secondo più complessa di quella del curatore dell'eredità giacente;
- la Corte di legittimità ha rimesso, di fatto, la determinazione del compenso al prudente apprezzamento del giudice, tenuto a valutare la natura, l'entità ed i risultati delle attività gestionali svolte;
- in data 20/07/2012 è stato emanato il decreto ministeriale n. 140 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”, il quale non contiene alcuna disposizione diretta a disciplinare le modalità di liquidazione, da parte dell'organo giurisdizionale, del compenso spettante al curatore dell'eredità giacente, per l'ipotesi in cui tale ufficio sia stato conferito ad un professionista iscritto all'ordine dei dottori commercialisti;
- il suddetto decreto, all'art.15, co.2, stabilisce, però, che, quando “la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo”;
- l'art.18 del d.m. 20/07/2012, n. 140 prevede, poi, che “per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile
- le caratteristiche proprie dell'attività svolta dal curatore dell'eredità giacente (prevalentemente amministrazione e conservazione dei beni ereditari) inducono a ritenere che le prestazioni da questi rese possano essere liquidate - salvo, in ogni caso, il prudente apprezzamento del giudice - facendo applicazione analogica dei parametri di cui all'art.19 del d.m. 20/07/2012, n. 140 e dei valori di cui al riquadro 1 della tabella C - Dottori commercialisti, con sostituzione alla “sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività” del valore della massa attiva ereditaria;
- tale soluzione si colloca in continuità con quanto previsto dall'abrogato d.m. 02/09/2010, n. 169
“Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”, il quale, all'art.50, co.2, prevedeva che il compenso del curatore dell'eredità giacente dovesse essere quantificato “a seconda dell'attività prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria”;
rilevato, con riferimento al caso di specie, che:
- l'attivo ereditario ammonta a € 691.322,80;
- l'attività svolta dal curatore risulta analiticamente descritta nell'istanza di liquidazione del compenso e trova riscontro negli atti del fascicolo;
- secondo quanto previsto riquadro 1 della tabella C - Dottori commercialisti, muovendo dal valore della massa attiva ereditaria, il compenso può essere liquidato nei termini che termini che seguono:
- fino ad euro 10.000,00 dal 3% al 4%
- sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%
- sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%;
ritenuto, alla luce di quanto innanzi, che sia congruo liquidare il compenso del Curatore in € 14.526,46, oltre spese vive sostenute e documentate per € 877,08 ed oltre accessori di legge;
ritenuto che
il compenso del curatore, così come tutte le spese della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale, debbano essere poste a carico dell'eredità;
P.Q.M.
1) approva la relazione ed approva il rendiconto finale depositata dal dott. Persona_1
2) dichiara ex art. 532 c.c. la chiusura dell'eredità giacente aperta in morte di;
Controparte_1
3) liquida in favore del Curatore, dott. il compenso dovuto per le prestazioni rese nella Persona_1 misura di complessivi € 14.526,46, oltre spese vive sostenute e documentate per € 877,08 ed oltre accessori di legge, oltre al rimborso delle ulteriori spese da sostenere per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto di chiusura dell'eredità, alle altre spese di chiusura ed oltre accessori di legge (Iva e CPA);
4) dispone che i suddetti importi siano liquidati a carico dell'eredità;
5) dispone che il Curatore, detratte le spese e compensi liquidati e provveduto, altresì, alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (con spese a carico dell'eredità);
Novara, 26 maggio 2025
Il Giudice Dott. Niccolò Bencini
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Volontaria giurisdizione
Il Giudice, dott. Niccolò Bencini,
letta l'istanza di liquidazione del compenso, depositata dal curatore dell'eredità giacente morendo dismessa da;
Controparte_1
visto il provvedimento di riassegnazione a questo Giudice;
vista la relazione di chiusura contenente anche il rendiconto dell'eredità giacente, depositata in data 7.4.2025 dal curatore dr. con la quale ha chiesto la chiusura della procedura previa Persona_1 liquidazione dei compensi dovuti;
rilevato che quanto dedotto dal curatore trova conferma nei documenti in atti;
rilevato che all'udienza del 22.5.2025, fissata per la comparizione delle parti e gli adempimenti conseguenti, è comparso il curatore e, per il creditore l'avv. Susanna Parte_1
GALLO;
rilevato che il curatore ha dato prova di aver notificato copia del rendiconto e del decreto di fissazione udienza ai controinteressati;
considerato che, sempre alla predetta udienza, il curatore ha chiesto la liquidazione del proprio compenso;
ritenuto che debbano essere liquidate le spese di procedura e, in particolare, il compenso del curatore;
ritenuto che la liquidazione del compenso al Curatore debba essere effettuata dal giudice che lo ha nominato, in ossequio al principio in tal senso desumibile dall'art. 68 c.p.c.;
considerato che, per quanto attiene alla quantificazione del compenso del curatore, la Corte di Cassazione ha affermato che il Giudice delle Successioni ha ampi poteri discrezionali, insiti nella stessa natura del provvedimento, che implicano la valutazione di una vastissima gamma potenziale di attività, sotto il profilo quantitativo, nonché' della difficoltà tecnica degli atti compiuti, della durata dell'incarico, dell'importanza economica dell'eredità, (Cass. civile, sez. II, 12-07-1991, n. 7731);
considerato, in punto di criteri per la liquidazione del compenso del curatore dell'eredità giacente, che:
- la Corte di Cassazione, in un arresto piuttosto risalente (v. sentenza n.12767/1991), ha escluso che nella liquidazione di tale compenso possano essere applicati, anche a titolo orientativo, i criteri dettati per la liquidazione del compenso del curatore fallimentare, stante la disomogeneità delle rispettive prestazioni ed essendo l'attività svolta dal secondo più complessa di quella del curatore dell'eredità giacente;
- la Corte di legittimità ha rimesso, di fatto, la determinazione del compenso al prudente apprezzamento del giudice, tenuto a valutare la natura, l'entità ed i risultati delle attività gestionali svolte;
- in data 20/07/2012 è stato emanato il decreto ministeriale n. 140 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”, il quale non contiene alcuna disposizione diretta a disciplinare le modalità di liquidazione, da parte dell'organo giurisdizionale, del compenso spettante al curatore dell'eredità giacente, per l'ipotesi in cui tale ufficio sia stato conferito ad un professionista iscritto all'ordine dei dottori commercialisti;
- il suddetto decreto, all'art.15, co.2, stabilisce, però, che, quando “la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo”;
- l'art.18 del d.m. 20/07/2012, n. 140 prevede, poi, che “per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile
- le caratteristiche proprie dell'attività svolta dal curatore dell'eredità giacente (prevalentemente amministrazione e conservazione dei beni ereditari) inducono a ritenere che le prestazioni da questi rese possano essere liquidate - salvo, in ogni caso, il prudente apprezzamento del giudice - facendo applicazione analogica dei parametri di cui all'art.19 del d.m. 20/07/2012, n. 140 e dei valori di cui al riquadro 1 della tabella C - Dottori commercialisti, con sostituzione alla “sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività” del valore della massa attiva ereditaria;
- tale soluzione si colloca in continuità con quanto previsto dall'abrogato d.m. 02/09/2010, n. 169
“Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”, il quale, all'art.50, co.2, prevedeva che il compenso del curatore dell'eredità giacente dovesse essere quantificato “a seconda dell'attività prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria”;
rilevato, con riferimento al caso di specie, che:
- l'attivo ereditario ammonta a € 691.322,80;
- l'attività svolta dal curatore risulta analiticamente descritta nell'istanza di liquidazione del compenso e trova riscontro negli atti del fascicolo;
- secondo quanto previsto riquadro 1 della tabella C - Dottori commercialisti, muovendo dal valore della massa attiva ereditaria, il compenso può essere liquidato nei termini che termini che seguono:
- fino ad euro 10.000,00 dal 3% al 4%
- sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%
- sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%;
ritenuto, alla luce di quanto innanzi, che sia congruo liquidare il compenso del Curatore in € 14.526,46, oltre spese vive sostenute e documentate per € 877,08 ed oltre accessori di legge;
ritenuto che
il compenso del curatore, così come tutte le spese della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale, debbano essere poste a carico dell'eredità;
P.Q.M.
1) approva la relazione ed approva il rendiconto finale depositata dal dott. Persona_1
2) dichiara ex art. 532 c.c. la chiusura dell'eredità giacente aperta in morte di;
Controparte_1
3) liquida in favore del Curatore, dott. il compenso dovuto per le prestazioni rese nella Persona_1 misura di complessivi € 14.526,46, oltre spese vive sostenute e documentate per € 877,08 ed oltre accessori di legge, oltre al rimborso delle ulteriori spese da sostenere per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto di chiusura dell'eredità, alle altre spese di chiusura ed oltre accessori di legge (Iva e CPA);
4) dispone che i suddetti importi siano liquidati a carico dell'eredità;
5) dispone che il Curatore, detratte le spese e compensi liquidati e provveduto, altresì, alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (con spese a carico dell'eredità);
Novara, 26 maggio 2025
Il Giudice Dott. Niccolò Bencini