Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00214/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00830/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2023, proposto da IS N.V., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Butti, Federico Peres e Attilio Balestreri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Longhin e Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo di Torino, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui sono domiciliati ex lege in Torino, via dell'Arsenale n. 21;
nei confronti
RA TI, rappresentata e difesa dagli avvocati Teodora Marocco e Biagio Daniele Fraudatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Carpice S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato ES Massaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Torino, Città Metropolitana di Torino - Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, Arpa Piemonte, Arpa Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, Aslto5, Aslto5 - Dipartimento di Prevenzione, Regione Piemonte, Comune di Nichelino, Complesso Industriale Carpice, Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del Comune di Moncalieri – Settore Ambiente e Sostenibilità, Protezione Civile – Servizio Ambiente prot. n. 0042573/2023 del 23.06.2023, avente ad oggetto “ Procedimento di bonifica ex art. 242 del d.lgs. 152/2006 e smi del sito registrato in anagrafe dei siti da bonificare n. 1215 – 1281 dell'“Area industriale le fucine di Carpice” Moncalieri (TO) – D.D. n. 1612 del 23.07.2018 e s.m.i. della Città Metropolitana di Torino. Proponente FCA N.V. ”, ricevuta via PEC in pari data, e di tutti i suoi allegati;
- nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, e in particolare, per quanto occorrer possa, della nota ARPA prot. n. 50440 del 11.08.2022 e della nota ASL TO5 prot. n. 50891 del 17.08.2022 richiamate dal Comune di Moncalieri nella nota di cui sopra ma non trasmesse in allegato alla stessa e non note alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri, di RA TI, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino e di Carpice S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. ES LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente giudizio si inserisce in un più ampio e risalente contenzioso che ha ad oggetto l’inquinamento ambientale dell’area cosiddetta “Carpice”, sita nel Comune di Moncalieri.
Trattasi, in estrema sintesi, di un’ex cava che, a seguito della cessazione dell’attività estrattiva, è stata dapprima utilizzata per il conferimento di rifiuti solidi urbani sotto la gestione dei signori IC e ON e, successivamente, con il suo acquisto nel 1967 da parte di FIAT S.p.a. (poi divenuta FIAT Chrysler Automobiles N.V. ed infine IS N.V., odierna ricorrente, cui ci si riferirà, nel proseguo, indifferentemente con la denominazione abbreviata “FIAT” o “IS”), per lo stoccaggio delle carcasse delle auto rese inutilizzabili dall’alluvione di Firenze del 1966 (poi rimosse tra il 1972 ed il 1975) nonché per l’interramento di rifiuti provenienti da demolizioni e da lavorazioni industriali. Ne è derivata una situazione di grave compromissione ambientale, con contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere, emersa solo a seguito dell’avvio delle indagini preliminari condotte ad inizio anni 2000 dalla società Carpice S.r.l., la quale aveva frattanto acquistato l’area da FIAT nel 1991 ai fini del suo sviluppo immobiliare. La medesima situazione è stata rinvenuta anche dalla Sig.ra RA TI nei limitrofi terreni di sua proprietà, che aveva ereditato dal padre e su cui intendeva avviare un parallelo ed autonomo intervento di trasformazione edilizia.
2. Quanto all’individuazione delle relative responsabilità, si sono succeduti nel tempo diversi provvedimenti adottati dalla Città metropolitana di Torino ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 152/2006 (ordinanze n. 44-11235/2015 del 09.04.2015 e n. 144-4209 del 15.04.2019) che hanno costituito oggetto di impugnazione da parte dei soggetti interessati, in esito ai quali sono state emesse da questo Tribunale le sentenze n. 717 del 09.06.2017 e n. 653 del 31.10.2020, confermate dal Consiglio di Stato con le sentenze, rispettivamente, n. 172 del 07.01.2021 e n. 8032 del 02.12.2021. In estrema sintesi, i predetti giudizi hanno definitivamente accertato la corresponsabilità di FIAT per l’inquinamento ambientale in questione ed escluso invece quella dei comuni di Moncalieri, Nichelino e Torino e della SATTI (già GTT, società pubblica torinese dei trasporti). Al contempo, è stato però ritenuto illegittimo aver negato una possibile corresponsabilità degli eredi dei signori IC e ON sull’erroneo presupposto della non trasmissibilità mortis causa degli obblighi di bonifica ambientale. Alla luce di ciò, la Città metropolitana ha dunque nuovamente riaperto il procedimento di cui all’art. 244 del D. Lgs. 152/2006 che, nel nelle more del presente giudizio, si è concluso con l’adozione della determinazione dirigenziale n. 575 dell’08.02.2024 che ha individuato come corresponsabili della contaminazione ambientale dell’area Carpice, per l’80%, IS, e per il 20%, gli eredi dei signori IC e ON.
3. Quanto, invece, al procedimento di bonifica (che costituisce l’oggetto di questo nuovo giudizio), lo stesso è stato avviato dai proprietari incolpevoli delle aree interessate. In particolare, rispetto all’area di attuale proprietà della Carpice S.r.l., il Comune di Moncalieri ha approvato, con determinazione dirigenziale n. 411 del 22.03.2004, il piano di caratterizzazione e, con successive determinazioni dirigenziali n. 1250 del 18.07.2005, n. 1872 del 21.11.2006 e n. 937 del 30.05.2007, il progetto di bonifica. Relativamente all’area di proprietà della signora TI, invece, il piano di caratterizzazione è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 973 dell’11.06.2004 ed il progetto di bonifica, con le determinazioni dirigenziali n. 1703 del 02.11.2006 e n. 938 del 30.05.2007. Entrambi i predetti progetti di bonifica sono stati articolati in due fasi: una prima fase (incentrata sulla matrice ambientale suolo-sottosuolo), con cui sono stati previsti interventi di impermeabilizzazioni superficiali delle aree inquinate non edificate (c.d. capping) assieme ad altre opere connesse; una seconda fase (incentrata, invece, sulla matrice ambientale acque sotterranee), con la quale si è stabilito di realizzare alcuni pozzi barriera ed piezometri e di eseguire campagne di monitoraggio periodiche sulle acque sotterranee. Nelle more dell’esecuzione di tali interventi e dei relativi controlli, è stata tuttavia rilevata nel 2012 la presenza di gas interstiziali generati dai rifiuti interrati (biogas), con conseguente rischio di incendi ed esplosioni. Il Sindaco del Comune di Moncalieri ha quindi emesso plurime ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità (nn. 50 e 145 del 2013, nn. 24 e 50 del 2014 e n. 9 del 2015) con cui ha ordinato, prima a Carpice S.r.l. ed alla signora TI, e poi anche a FIAT, di adottare le necessarie misure di messa in sicurezza di emergenza. Da qui l’installazione dei primi impianti di estrazione forzata del biogas da parte dei predetti soggetti. A seguito della sua individuazione quale corresponsabile dell’inquinamento, FIAT ha proceduto, come richiestole, a presentare un’integrazione al piano di caratterizzazione che tenesse in considerazione anche la problematica del biogas (il “ Piano di Indagine Integrativa dell’Area Carpice ” approvato dal Comune di Moncalieri con determinazione dirigenziale n. 1613 del 23.07.2018). Sulla base dei risultati di indagine acquisiti, l’odierna ricorrente ha quindi trasmesso un “ Progetto definitivo di messa in sicurezza permanente dell’intero sito Carpice ” che è stato approvato dagli enti competenti nella conferenza dei servizi del 02.12.2019, pur con prescrizioni e con la precisazione da parte del Comune di Moncalieri che lo stesso dovesse considerarsi un intervento di “ messa in sicurezza permanente per il biogas dell’intero sito Carpice ”. Tale intervento (che prevede, in sostanza, l’installazione nelle diverse aree del sito inquinato di una serie di impianti di estrazione e trattamento dei gas interstiziali, al fine di ridurne in modo permanente la concentrazione e pericolosità) è stato realizzato da FIAT nel 2020 ed è sottoposto a monitoraggio continuo sia da parte di quest’ultima che da parte degli enti di controllo, con relazioni periodiche su base trimestrale e la convocazione di tavoli tecnici per la verifica dei risultati e del funzionamento del sistema approntato. Già nel corso dei tavoli tecnici svoltisi nel settembre 2021 si è nuovamente discusso dell’inquadramento del progetto in questione che, ad avviso degli enti coinvolti, avrebbe dovuto essere più correttamente considerato un intervento di protezione civile o di messa in sicurezza di emergenza, mentre, secondo l’odierna ricorrente, avrebbe avuto carattere risolutivo a completamento degli interventi di bonifica già posto in essere dai proprietari delle aree inquinate. Da qui l’impugnazione degli atti relativi ai predetti tavoli tecnici, che tuttavia questo Tribunale ha dichiarato inammissibile con sentenza n. 1550 del 04.11.2025, ritenendoli atti meramente interlocutori privi di carattere provvedimentale. Nel frattempo, però, con nota prot. 42573 del 23.06.2023, il Comune di Moncalieri ha comunicato a IS la “ riattivazione formale del procedimento ex art. 242 del Dls 152/06 e s.m.i. ” e le ha richiesto di dar corso alle relative procedure “ aggiornando ed integrando la Documentazione per la Caratterizzazione ambientale del Sito (c.d. Piano di Caratterizzazione) ”. A tale fine, l’ente comunale ha domandato di tenere “ in conto le risultanze analitiche emerse durante la fase di campionamento delle campagne di monitoraggio del biogas ” nonché di offrire “ riscontro alle indicazioni per le matrici ambientali interessate, contenute nei contributi, a suo tempo formulati, sul Documento “Versione definitiva del Piano di indagine integrativa dell’area Carpice in Comune di Moncalieri” da Città Metropolitana di Torino, ARPA e ASLTO5, rispettivamente con nota prot. 47594 del 20.8.2019, prot. 50474 del 9.9.2019 e prot. 50880 del 11.9.2019 ”.
4. Con il presente ricorso, notificato in data 19.03.2023, IS ha dunque impugnato anche tale nota comunale, assieme agli altri atti in essa richiamati (in particolare, la nota ARPA prot. n. 50440 del 11.08.2022 e la nota ASL TO5 prot. n. 50891 del 17.08.2022), formulando tre motivi di ricorso così rubricati e sintetizzabili:
“ 1. violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 240, comma 1 lett. o), 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 ed allegati 2 e 3 al titolo V della parte IV del d.lgs. n. 152/2006; 97, comma 2, Cost.; 1 L. n. 241/1990; violazione del principio del legittimo affidamento del privato; eccesso di potere nelle forme del difetto istruttorio e motivazionale, del travisamento dei fatti, della falsità del presupposto, dell’illogicità e contraddittorietà, dell’indeterminatezza e ingiustizia manifesta ”: l’esponente avrebbe già eseguito il progetto di messa in sicurezza permanente approvato dagli enti pubblici, ad integrazione e completamento degli interventi di bonifica precedentemente posti in essere da Carpice S.r.l. e dalla signora TI; la richiesta del Comune di riportare il procedimento ad una fase prodromica e di indagine sarebbe pertanto incoerente con la scansione procedimentale delineata dall’art. 242 del D. Lgs. 152/2006, finendo per addossarle ulteriori obblighi indeterminati ed ingiusti e ledendo il suo legittimo affidamento sull’aver già ottemperato ai propri obblighi;
“ 2. violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1 L. n. 241/1990, 239 e ss. d.lgs. n. 152/2006; violazione del principio “chi inquina paga”; eccesso di potere nelle forme della falsità del presupposto, dello sviamento, della carenza di istruttoria, e dell’ingiustizia manifesta ”: sarebbe illegittimo aver imposto l’onere di aggiornamento del piano di caratterizzazione soltanto all’odierna ricorrente, senza attendere la definizione del procedimento di individuazione degli ulteriori corresponsabili, in particolare, degli eredi dei signori IC e ON;
“ 3. violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1 L. n. 241/1990, 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006; violazione del principio di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi; eccesso di potere nelle forme del difetto istruttorio e motivazionale, dell’illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta) ”: il gravato provvedimento di “riattivazione” del procedimento sarebbe atipico e privo di qualsiasi previsione ordinamentale, nonché adottato in via unilaterale dal Comune senza essere preceduto da un’adeguata istruttoria e da alcuna conferenza dei servizi.
5. Si sono costituiti in giudizio, con mere memorie di stile, l’Ufficio Territoriale del Governo di Torino, il Corpo dei Vigili del Fuoco, nonché Carpice S.r.l., ed invece con approfondite memorie difensive, il Comune di Moncalieri e la signora TI, chiedendo il rigetto del ricorso avversario. L’Amministrazione comunale ne ha anche eccepito l’inammissibilità, in quanto la comunicazione impugnata non avrebbe carattere provvedimentale.
6. In vista della trattazione del ricorso, le parti hanno depositato ulteriore documentazione e le memorie difensive finali di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., con cui hanno insistito sulle rispettive posizioni. La ricorrente ha anche rappresentato che, a fronte della sopravvenuta adozione del nuovo provvedimento ex art. 244 del D. Lgs. 152/2006 con cui la Città metropolitana ha individuato quali corresponsabili della contaminazione anche gli eredi dei signori IC e ON (determinazione dirigenziale n. 575/2024), il Comune avrebbe esteso anche a questi ultimi l’onere di aggiornamento del piano di caratterizzazione, il che confermerebbe la fondatezza della seconda censura del proprio ricorso.
7. All’udienza pubblica del 16.12.2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. In via preliminare, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente per la pretesa natura non provvedimentale della nota impugnata, la quale, a suo dire, rappresenterebbe un mero atto interlocutorio privo di effetti lesivi per la ricorrente.
In realtà, la nota comunale impugnata non si limita ad una mera comunicazione di formale riattivazione del procedimento ex art. 242 del D. Lgs. 152/2006, ma obbliga espressamente IS ad aggiornare ed integrare il precedente piano di caratterizzazione del sito, con ciò onerandola di svolgere un’attività di supplemento di indagine che, oltre ad avere di per sé un impatto economico tutt’altro che irrilevante, prelude ad eventuali nuovi interventi di bonifica o messa in sicurezza che l’esponente (già individuata, in via definitiva, quale corresponsabile della contaminazione) ritiene essere non dovuti ed assolutamente ultronei. La ricorrente contesta, infatti, radicalmente di doversi fare carico di tale ulteriore attività di indagine, ritenendo che la stessa sia già stata effettuata in modo completo e che gli interventi di bonifica e messa in sicurezza già attuati siano pienamente risolutivi della situazione di inquinamento dell’area. Va, dunque, riconosciuta portata lesiva ad un atto che, come quello in esame, imponga ulteriori attività di indagine ambientale che il soggetto onerato ritenga radicalmente non dovute o che, comunque, costituiscano un inutile aggravio istruttorio ed economico a suo carico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17.11.2020, n. 7117; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 11.06.2025, n. 956).
9. Passando al merito del ricorso, il primo motivo, con cui viene contestato che il provvedimento impugnato porterebbe ad una illegittima “regressione” del procedimento (oramai in fase operativa) ad una fase di indagine già esaurientemente svolta, non può trovare accoglimento.
La doglianza attorea muove dal presupposto che il piano di caratterizzazione sia già stato effettuato dai proprietari delle aree contaminate (Carpice S.r.l. e TI), i quali avrebbero poi posto in essere gli interventi di bonifica (fase I e II) approvati dagli enti competenti. Tale piano di caratterizzazione sarebbe poi stato integrato ed aggiornato dall’odierna ricorrente per estendere l’indagine alla problematica (frattanto emersa) della presenza di gas interstiziali generati dai rifiuti interrati (biogas), il che avrebbe portato all’approvazione di un intervento di messa in sicurezza permanente dell’intero sito, con la realizzazione degli impianti di estrazione di tali gas, a risoluzione della relativa problematica ed a completamento, quindi, delle operazioni di bonifica già effettuate dai proprietari dell’area, cosicché non sarebbero necessarie ulteriori indagini né prefigurabili nuovi interventi rispetto a quelli già posti in essere ed approvati dagli enti competenti.
Tale prospettazione difensiva non può tuttavia condividersi, perché, se è vero che il procedimento in questione ha avuto uno sviluppo che ha già portato all’approvazione ed esecuzione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza del sito, nondimeno ciò non significa, di per sé, che gli stessi abbiano oramai portato ad una definitiva risoluzione delle problematiche ambientali dell’area, come invece sostiene la ricorrente.
La caratterizzazione ed i successivi interventi di bonifica eseguiti da Carpice S.r.l. e dalla signora TI sulle aree inquinate di rispettive proprietà sono, infatti, precedenti all’emersione della problematica del biogas generato dai rifiuti tuttora interrati, quindi muovevano da una rappresentazione incompleta dello stato della contaminazione ed approntavano delle misure risultate poi inadeguate alla risoluzione della complessiva situazione di inquinamento ambientale e di pericolo per la salute pubblica. Peraltro, dalla documentazione versata in giudizio si evince che l’intervento di impermeabilizzazione dell’area di proprietà di Carpice S.r.l. sia stato solo parzialmente eseguito rispetto al progetto originariamente approvato, pur non ritenendosi, ad oggi, più opportuno il suo completamento in ragione dell’emersione della problematica del biogas (cfr., in particolare, il verbale della conferenza dei servizi istruttoria del 17.12.2024: doc. 31 parte ricorrente).
La successiva indagine integrativa eseguita da FIAT-IS nel 2018-2019 (docc. 4-9 parte ricorrente) e gli interventi di messa in sicurezza progettati e realizzati da quest’ultima nel 2020 (docc. 15-16 parte ricorrente) si sono, invece, concentrati sulla problematica del biogas ai fini di trovare una soluzione alla stessa, neutralizzando in particolare il rischio di esplosioni e quindi i pericoli per l’incolumità pubblica, stante la vicinanza di fabbricati residenziali e produttivi. D’altra parte, nella stessa conferenza di servizi del 02.12.2019 (che aveva approvato, con prescrizioni, il relativo progetto: doc. 16 parte ricorrente), il Comune aveva precisato che l’intervento dovesse considerarsi una misura di messa in sicurezza permanente solo “ per il biogas ” ed anche la Città metropolitana di Torino aveva sottolineato di ritenerlo “ di carattere emergenziale ” in quanto, “ benché indispensabile per la gestione del gas, non assolve dagli obblighi di bonifica del sito (CSC, ecc.) per le altre matrici ambientali ”, ribadendo ulteriormente che “ l’intervento è mirato sul biogas, aspetto che è prioritario, mentre non si trattano le altre matrici ” (doc. 16 parte ricorrente). Peraltro, l’impossibilità di considerare l’intervento in questione come una definitiva e risolutiva messa in sicurezza permanente del sito inquinato (quindi, non limitata alla sola componente del biogas) è stata riaffermata dagli enti anche nei successivi tavoli tecnici tenutisi nel settembre 2021 (relativi al monitoraggio del funzionamento del sistema di estrazione e trattamento del biogas). In quella sede, infatti, la Città metropolitana lo ha nuovamente qualificato come un intervento di messa in sicurezza di emergenza, mentre il Comune ed ARPA ne hanno, invece, sottolineato la riconducibilità ad un intervento di protezione civile.
Ebbene, a prescindere dalle divergenze di opinioni sulla qualificazione dell’intervento da ultimo eseguito dall’esponente (che, a sua volta, lo ritiene un intervento di messa in sicurezza permanente tout court ), risulta chiaro come gli enti competenti, sin dal momento dell’approvazione del relativo progetto ed anche successivamente, non lo abbiano mai ritenuto pienamente risolutivo e conclusivo della procedura di bonifica (in senso lato, quindi comprensiva anche di opere di messa in sicurezza); procedura che, difatti, è tuttora in corso e si interfaccia con una situazione di contaminazione ambientale in continua evoluzione.
D’altra parte, ancora nella relazione tecnica di ARPA del 21.11.2024 e nella successiva conferenza dei servizi istruttoria del 17.12.2024 (rispettivamente, docc. 30 e 31 parte ricorrente) si fa riferimento al fatto che, nonostante l’impermeabilizzazione (peraltro incompleta) dell’ex discarica e la realizzazione del sistema di estrazione e trattamento del biogas, i rifiuti interrati continuano non solo a produrre il predetto biogas, ma anche a generare percolato che impatta in modo rilevante sulle acque sotterranee. Inoltre, la necessità di estrarre il biogas ha creato delle depressioni sulla superficie del sito contaminato, nonché presumibilmente accelerato la decomposizione dei rifiuti stessi, modificando alcuni equilibri interni alla discarica.
Ciò posto, non è irragionevole ed inutilmente aggravatoria la richiesta rivolta dal Comune ai corresponsabili dell’inquinamento (prima, col provvedimento qui gravato, a IS e, poi, anche agli eredi IC e ON) di procedere ad un aggiornamento del piano di caratterizzazione del sito, per indagare meglio quale sia lo stato attuale della contaminazione delle matrici ambientali interessate e quali siano le interazioni con la presenza del biogas e con la sua estrazione forzata, per comprendere se e come implementare ed intervenire sui progetti di bonifica e messa in sicurezza precedentemente approvati, al fine di risolvere le problematiche tuttora presenti in situ .
A tale riguardo, deve infatti considerarsi che l’approvazione di un progetto di bonifica e/o di messa in sicurezza (operativa o permanente) si basa sui dati conosciuti e sugli studi effettuati in quel momento, di talché le amministrazioni competenti ne verificano ex ante l’astratta attendibilità e congruenza rispetto all’obiettivo posto, senza tuttavia che ciò basti ad esimere il soggetto obbligato dalla responsabilità in ordine alla concreta e completa efficacia del progetto proposto e realizzato, i cui effetti vengono infatti verificati e monitorati e sono sempre suscettibili di modifiche, implementazioni e miglioramenti in modo tale da raggiungere il fine del completo rispristino ambientale del sito inquinato (o, quantomeno, della sua effettiva e definitiva messa in sicurezza), che continua ad incombere sempre sul responsabile della contaminazione, quand’anche l’amministrazione dovesse aver erroneamente valutato in modo favorevole un progetto poi rivelatosi inadeguato o insufficiente (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 26.05.2025, n. 872).
Se, quindi, sono ammissibili le necessarie varianti a progetti di bonifica o messa in sicurezza già approvati, occorre che le stesse poggino su un quadro conoscitivo quanto più possibile aggiornato e completo, in modo tale da poterne garantire (almeno concettualmente) la massima efficacia. Di conseguenza, l’aggiornamento di un piano di caratterizzazione già approvato non comporta un’inammissibile regressione ad una fase procedimentale già conclusa, ma soddisfa una fisiologica esigenza istruttoria, trattandosi del principale strumento di indagine che permette “ di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito ” (cfr. Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta, del D. Lgs. 152/2006). Il che, peraltro, non significa disconoscere la rilevanza degli interventi già realizzati dall’odierna ricorrente e dai proprietari delle aree contaminate, ma piuttosto prendere atto della permanenza di problematiche tuttora irrisolte e della necessità di valutare se e come intervenire per trovare una soluzione alle stesse.
10. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui l’esponente lamenta di essere stata individuata come unica destinataria dell’obbligo di aggiornamento del piano di caratterizzazione, nonostante la pendenza del parallelo procedimento di competenza della Città metropolitana di Torino per l’individuazione di una possibile corresponsabilità degli eredi dei signori IC e ON.
Innanzitutto, la stessa ricorrente riferisce che, nelle more del presente giudizio, tali soggetti sono stati effettivamente individuati (con determinazione dirigenziale della Città metropolitana di Torino n. 575 dell’08.02.2024) quali corresponsabili dell’inquinamento e come destinatari dei relativi obblighi di bonifica, con conseguente estensione anche a loro carico della richiesta di procedere all’aggiornamento del piano di caratterizzazione. Cosicché parrebbe addirittura venuto meno l’interesse della società istante alla coltivazione della presente censura, anche in considerazione del fatto che quest’ultima non risulta essersi comunque sinora mai attivata per ottemperare, in via autonoma, alla nota comunale qui gravata (come si evince dalla comunicazione del Comune prot. 32770 del 14.05.2025: doc. 34 parte ricorrente).
Ad ogni modo, poi, la doglianza non merita condivisione, in ragione del fatto che, al momento dell’adozione dell’impugnata nota comunale, IS era il solo soggetto già individuato quale responsabile della contaminazione con provvedimenti amministrativi confermati in parte qua da sentenze passate in giudicato, mentre il procedimento amministrativo a carico degli eredi dei signori IC e ON era all’epoca ancora pendente. Come già rilevato in precedenti sentenze rese inter partes in relazione alla medesima contaminazione ambientale (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 09.06.2017, n. 717; Cons. Stato, Sez. IV, 07.01.2021, n. 172), la pendenza di accertamenti su potenziali corresponsabili non esime i responsabili già individuati (appunto, IS) dal porre in essere le operazioni di bonifica (quindi, anche le attività ad esse propedeutiche, quali la redazione e/o l’integrazione del piano di caratterizzazione), salva, in ogni caso, la possibilità di potersi poi rivalere, per le spese sostenute, nei confronti dei corresponsabili eventualmente individuati, nella misura a loro imputabile.
11. Anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui viene contestata l’atipicità del provvedimento impugnato, non può trovare accoglimento, posto che lo stesso si inserisce nel procedimento di cui all’art. 242 del D. lgs. 152/2006, chiedendo l’aggiornamento ed integrazione del piano di caratterizzazione, quindi di svolgere un’attività istruttoria che trova il proprio fondamento nella richiamata disposizione di legge.
Né può ritenersi che si tratti di una richiesta estemporanea e non sorretta da adeguata istruttoria. Come già anticipato, infatti, anche gli altri enti pubblici coinvolti nelle precedenti conferenze dei servizi o nei tavoli tecnici avevano già evidenziato la non risolutività del solo intervento di estrazione del biogas (docc. 16 e 26 parte ricorrente) e, con le successive note richiamate nel provvedimento comunale impugnato (nota ARPA prot. 50440 del 11.08.2022; nota ASL TO5 prot. 50891 del 17.08.2022; nota Regione Piemonte prot. 68900 del 08.11.2022), avevano poi manifestato la necessità di una celere ripresa delle operazioni di cui all’art. 242 del D. Lgs. 152/2006. Tale necessità è stata, peraltro, ulteriormente confermata nel proseguo dell’attività amministrativa svolta in corso di causa, come dimostra il fatto che, nella conferenza dei servizi istruttoria tenutasi in data 17.12.2024 (doc. 31 parte ricorrente), tutti gli enti pubblici partecipanti hanno nuovamente convenuto che “ i progetti di bonifica e i modelli concettuali depositati risultano infatti non aggiornati né adeguati alle informazioni emerse negli anni successivi all’approvazione dei progetti, con particolare riferimento alla presenza di una discarica di rifiuti che determina la produzione di biogas, e una potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Elementi questi che rendono indispensabile procedere ad una variante dei modelli concettuali e dei conseguenti progetti di bonifica degli stessi in funzione dei dati, delle informazioni ora disponibili e della situazione dei luoghi ”.
12. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
13. La complessità e la parziale novità delle questioni trattate giustificano, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA CC, Presidente
Martina Arduino, Referendario
ES LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES LO | CA CC |
IL SEGRETARIO