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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del
dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. Maria Fratini Parte_1
-ricorrente -
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappr e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Battiato
-convenuto-
OGGETTO: “Assegno sociale”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.09.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di aver inutilmente presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale in data 26.11.23
asserendo di essere in possesso tanto del requisito anagrafico quanto di quello reddituale (essendo titolare esclusivamente di diritti reali su immobili regolarmente dichiarati) - ha adito il giudice del lavoro di Taranto al fine di sentir condannare l' all'erogazione della suddetta prestazione. CP_2
CP_ Si è costituito l contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare rilevava il superamento del limite reddituale attesa la titolarità di redditi immobiliari;
che, nella ipotesi di vendita dell'immobile, l'intera entrata costituita dal ricavato della vendita avrebbe costituito, per l'anno di riferimento, un reddito rilevante ai fini della percezione dell'assegno sociale. Inoltre, rappresentava che la successiva domanda di assegno sociale avanzata dalla
1
ricorrente in data 29 novembre 2024, avendo come riferimento i redditi riferiti a diversa annualità,
era stata accolta ed erano stati corrisposti anche gli arretrati da dicembre 2024 a gennaio 2025.
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa.
*
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ed invero, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/95 con effetto dal 1 gennaio 1996 in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia,
che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è
corrisposto un assegno di base non reversibile denominato assegno sociale.
Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L' ha dedotto come unico ostacolo all'erogazione della prestazione chiesta con domanda del CP_2
26.11.2023 la titolarità della nuda proprietà di un immobile che, nell'ipotesi di una futura vendita, si tradurrebbe in un reddito rilevante ai fini della prestazione in oggetto.
Tale assunto non può essere condiviso, atteso che la titolarità di tale diritto in capo alla ricorrente -
in assenza di alcuna deduzione e prova della attuale percezione di frutti derivanti dallo stesso immobile, quali canoni di locazione o altro – appare circostanza ininfluente ai fini della percezione dell'assegno sociale.
Invero, in tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale. (Nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall' perché titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole CP_2
in sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione
2
di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale). (Cassazione civile Sez. Lavoro
sentenza n. 6570 del 18 marzo 2010).
Il ricorso pertanto va accolto e l' condannato al pagamento della prestazione richiesta con la CP_2
domanda del 26.11.23.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso condanna l' al pagamento in favore della ricorrente CP_2
dell'assegno sociale chiesto con la domanda del 26.11.23, oltre agli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al soddisfo;
2. condanna altresì l al pagamento in favore del ricorrente delle spese e competenze del CP_2
giudizio, che liquida in complessivi €1800,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente,
dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 27 maggio 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del
dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. Maria Fratini Parte_1
-ricorrente -
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappr e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Battiato
-convenuto-
OGGETTO: “Assegno sociale”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 16.09.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di aver inutilmente presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale in data 26.11.23
asserendo di essere in possesso tanto del requisito anagrafico quanto di quello reddituale (essendo titolare esclusivamente di diritti reali su immobili regolarmente dichiarati) - ha adito il giudice del lavoro di Taranto al fine di sentir condannare l' all'erogazione della suddetta prestazione. CP_2
CP_ Si è costituito l contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare rilevava il superamento del limite reddituale attesa la titolarità di redditi immobiliari;
che, nella ipotesi di vendita dell'immobile, l'intera entrata costituita dal ricavato della vendita avrebbe costituito, per l'anno di riferimento, un reddito rilevante ai fini della percezione dell'assegno sociale. Inoltre, rappresentava che la successiva domanda di assegno sociale avanzata dalla
1
ricorrente in data 29 novembre 2024, avendo come riferimento i redditi riferiti a diversa annualità,
era stata accolta ed erano stati corrisposti anche gli arretrati da dicembre 2024 a gennaio 2025.
Istruita documentalmente, la causa è stata decisa.
*
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ed invero, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/95 con effetto dal 1 gennaio 1996 in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia,
che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è
corrisposto un assegno di base non reversibile denominato assegno sociale.
Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L' ha dedotto come unico ostacolo all'erogazione della prestazione chiesta con domanda del CP_2
26.11.2023 la titolarità della nuda proprietà di un immobile che, nell'ipotesi di una futura vendita, si tradurrebbe in un reddito rilevante ai fini della prestazione in oggetto.
Tale assunto non può essere condiviso, atteso che la titolarità di tale diritto in capo alla ricorrente -
in assenza di alcuna deduzione e prova della attuale percezione di frutti derivanti dallo stesso immobile, quali canoni di locazione o altro – appare circostanza ininfluente ai fini della percezione dell'assegno sociale.
Invero, in tema di assegno sociale, l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di conguaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione. Ne consegue che il reddito incompatibile al riconoscimento della prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale. (Nella specie, la ricorrente si era vista rifiutare la prestazione dall' perché titolare di un assegno di mantenimento riconosciutole CP_2
in sede di separazione coniugale, ancorché i relativi importi non le fossero mai stati corrisposti a causa dell'accertata incapienza del coniuge, documentata dall'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la decisione
2
di merito che aveva riconosciuto il diritto all'assegno sociale). (Cassazione civile Sez. Lavoro
sentenza n. 6570 del 18 marzo 2010).
Il ricorso pertanto va accolto e l' condannato al pagamento della prestazione richiesta con la CP_2
domanda del 26.11.23.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso condanna l' al pagamento in favore della ricorrente CP_2
dell'assegno sociale chiesto con la domanda del 26.11.23, oltre agli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al soddisfo;
2. condanna altresì l al pagamento in favore del ricorrente delle spese e competenze del CP_2
giudizio, che liquida in complessivi €1800,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente,
dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 27 maggio 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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