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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/08/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.P.U. 37-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Marianna Serrao Presidente
- dott. Michele Moggi Giudice
- dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 37/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
(C.F: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (CF: ), tutti C.F._5 Parte_6 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Bisconti e elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Abbadia San AT, via B. Buozzi n. 1, come da procura allegata al ricorso;
creditori ricorrenti nei confronti di
(P.IVA: ; C.F.: Parte_7 P.IVA_1
), con sede in Abbadia San AT (SI), viale Esasseta n. 48; C.F._7
debitore non costituito
Pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 8.5.2025 , , Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale
[...]
rappresentando di vantare un credito di complessivi € Parte_7
36.323,09, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria domanda e, in particolare, a dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, i ricorrenti hanno dedotto il mancato pagamento del debito nei loro confronti, come portato dai decreti ingiuntivi da loro ottenuti per crediti da lavoro, ritualmente notificati con pedissequo atto di precetto, e dalle buste paga, l'esito negativo del tentativo di pignoramento effettuato da alcuni dei ricorrenti nel marzo 2025 e la cessazione dell'attività dall'autunno del 2024.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
Con ordinanza collegiale del 20.6.2025 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e dell'ordinanza collegiale con fissazione di nuova udienza dinanzi alla giudice delegata.
A seguito della rinnovazione della notificazione (notifica regolarmente effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 24.6.2025), la ditta debitrice non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza del 30.7.2025.
All'udienza svoltasi in data 30.7.2025 dinanzi alla giudice delegata il procuratore dei creditori ricorrenti ha insistito nell'accoglimento del ricorso e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale
, ricorrendone tutti i presupposti. Parte_7
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
a), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della ditta debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Abbadia San AT
(SI).
Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva dei ricorrenti, il cui credito risulta dai decreti ingiuntivi emessi nei confronti di alcuni lavoratori (v. decreto ingiuntivo n. 398/2024 del
31.12.2024 in favore di decreto ingiuntivo n. 373/2024 del 24.12.2024 in favore di Parte_4
, decreto ingiuntivo n. 374/2024 del 24.12.2024 in favore di e decreto Parte_2 Parte_8
Pagina 2 di 6 ingiuntivo n. 13/2025 del 15.1.2025 in favore di , in atti) e dalle buste paga (v. Parte_1 documentazione allegata al ricorso).
Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di impresa commerciale in capo alla ditta debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, svolgendo la stessa attività di “produzione e lavorazione artigianale di articoli di pelletteria, nonché di borse, borsette, cartelle, valigie, portafogli, cinture, guanti, ed in generale accessori per l'abbigliamento sia in pelle che in qualsiasi altro materiale” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, il debitore, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Invero, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore grava sull'imprenditore stesso (v. sul tema dell'onere probatorio in capo al debitore con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2 l.f., tra le molte Cass. 8769/2012, Cass. 13643/2013 e Cass. 25188/2017). Del resto, dalla documentazione acquisita d'ufficio emerge un'esposizione debitoria superiore al limite dimensionale di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 3) CCII (v. informativa acquisita dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, da cui risultano carichi già a ruolo per € 629.601,33).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass.
29913/2018).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti dei ricorrenti, da ritenersi particolarmente sintomatico per la natura dei medesimi (crediti da lavoro dipendente), ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali, nonché dall'esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all'
[...]
per complessivi € 629.601,33 (v. informative acquisite d'ufficio; v. altresì Controparte_1 comunicazione dei crediti presso ADR per € 123.944,48, per gestione lavoratori dipendenti CP_2 privati per € 13.821,58 e per lavoratori autonomi per € 43.600,73). A ciò si aggiunga, altresì, l'esito negativo del tentativo di recupero del credito effettuato da alcuni ricorrenti, a fronte dell'irreperibilità della società presso la sede legale in sede di pignoramento mobiliare, come attestato nei verbali di pignoramento del marzo 2025 (v. verbali di pignoramento in atti).
Pagina 3 di 6 Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della ditta debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ditta debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, il dott. , il quale allo stato appare in possesso Persona_1 di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo
213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale Parte_7
(P.IVA: ; C.F.: ), con sede in
[...] P.IVA_1 C.F._7
Abbadia San AT (SI), viale Esasseta n. 48; nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto; nomina curatore il dott. , invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro i due Persona_1 giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Pagina 4 di 6 stabilisce tenuto conto del periodo di sospensione feriale, che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 27 novembre 2025 alle ore 10:15, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
Pagina 5 di 6 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità; autorizza il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Marianna Serrao Presidente
- dott. Michele Moggi Giudice
- dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 37/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
(C.F: ), (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (CF: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(CF: ), (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (CF: ), tutti C.F._5 Parte_6 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Danilo Bisconti e elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Abbadia San AT, via B. Buozzi n. 1, come da procura allegata al ricorso;
creditori ricorrenti nei confronti di
(P.IVA: ; C.F.: Parte_7 P.IVA_1
), con sede in Abbadia San AT (SI), viale Esasseta n. 48; C.F._7
debitore non costituito
Pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 8.5.2025 , , Parte_1 Parte_2 [...]
e hanno Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale
[...]
rappresentando di vantare un credito di complessivi € Parte_7
36.323,09, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria domanda e, in particolare, a dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, i ricorrenti hanno dedotto il mancato pagamento del debito nei loro confronti, come portato dai decreti ingiuntivi da loro ottenuti per crediti da lavoro, ritualmente notificati con pedissequo atto di precetto, e dalle buste paga, l'esito negativo del tentativo di pignoramento effettuato da alcuni dei ricorrenti nel marzo 2025 e la cessazione dell'attività dall'autunno del 2024.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
Con ordinanza collegiale del 20.6.2025 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e dell'ordinanza collegiale con fissazione di nuova udienza dinanzi alla giudice delegata.
A seguito della rinnovazione della notificazione (notifica regolarmente effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 24.6.2025), la ditta debitrice non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza del 30.7.2025.
All'udienza svoltasi in data 30.7.2025 dinanzi alla giudice delegata il procuratore dei creditori ricorrenti ha insistito nell'accoglimento del ricorso e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale
, ricorrendone tutti i presupposti. Parte_7
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
a), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della ditta debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Abbadia San AT
(SI).
Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva dei ricorrenti, il cui credito risulta dai decreti ingiuntivi emessi nei confronti di alcuni lavoratori (v. decreto ingiuntivo n. 398/2024 del
31.12.2024 in favore di decreto ingiuntivo n. 373/2024 del 24.12.2024 in favore di Parte_4
, decreto ingiuntivo n. 374/2024 del 24.12.2024 in favore di e decreto Parte_2 Parte_8
Pagina 2 di 6 ingiuntivo n. 13/2025 del 15.1.2025 in favore di , in atti) e dalle buste paga (v. Parte_1 documentazione allegata al ricorso).
Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di impresa commerciale in capo alla ditta debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, svolgendo la stessa attività di “produzione e lavorazione artigianale di articoli di pelletteria, nonché di borse, borsette, cartelle, valigie, portafogli, cinture, guanti, ed in generale accessori per l'abbigliamento sia in pelle che in qualsiasi altro materiale” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, il debitore, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Invero, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore grava sull'imprenditore stesso (v. sul tema dell'onere probatorio in capo al debitore con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2 l.f., tra le molte Cass. 8769/2012, Cass. 13643/2013 e Cass. 25188/2017). Del resto, dalla documentazione acquisita d'ufficio emerge un'esposizione debitoria superiore al limite dimensionale di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), n. 3) CCII (v. informativa acquisita dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, da cui risultano carichi già a ruolo per € 629.601,33).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass.
29913/2018).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti dei ricorrenti, da ritenersi particolarmente sintomatico per la natura dei medesimi (crediti da lavoro dipendente), ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali, nonché dall'esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all'
[...]
per complessivi € 629.601,33 (v. informative acquisite d'ufficio; v. altresì Controparte_1 comunicazione dei crediti presso ADR per € 123.944,48, per gestione lavoratori dipendenti CP_2 privati per € 13.821,58 e per lavoratori autonomi per € 43.600,73). A ciò si aggiunga, altresì, l'esito negativo del tentativo di recupero del credito effettuato da alcuni ricorrenti, a fronte dell'irreperibilità della società presso la sede legale in sede di pignoramento mobiliare, come attestato nei verbali di pignoramento del marzo 2025 (v. verbali di pignoramento in atti).
Pagina 3 di 6 Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della ditta debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ditta debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, il dott. , il quale allo stato appare in possesso Persona_1 di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo
213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale Parte_7
(P.IVA: ; C.F.: ), con sede in
[...] P.IVA_1 C.F._7
Abbadia San AT (SI), viale Esasseta n. 48; nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto; nomina curatore il dott. , invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro i due Persona_1 giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Pagina 4 di 6 stabilisce tenuto conto del periodo di sospensione feriale, che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 27 novembre 2025 alle ore 10:15, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
Pagina 5 di 6 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità; autorizza il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
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