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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Andrea Francesco Pirola Consigliere
Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2618/2024 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 17/09/2024 da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZETTA UMBERTO GIORDANO, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
LONGO CONCETTA AURORA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA MENTANA 4 20123 COMO presso lo studio dell'avv. SCAROLA
GRAZIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 11 Oggetto: vendita di cose mobili.
Sulle conclusioni delle parti: come da atti e da note conclusive.
Per la riforma della sentenza del Tribunale di Como, n. 865/2024, notificata in data
18/07/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 21/04/2023, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Como di accertare l'invalidità del contratto di compravendita del camper usato, modello FORD MC EJAFHL 2 ELNAGH JAF 2 650 CAT., acquistato presso la
[...]
di perché gravemente viziato e, conseguentemente, condannare CP_1 CP_1
controparte alle restituzioni e al risarcimento del danno. In subordine, chiedeva al Tribunale di accertare il grave inadempimento, qualificabile come aliud pro alio, ovvero la violazione degli obblighi informativi da parte del venditore, con conseguente violazione del dovere di buona fede;
ancora in subordine, chiedeva di accertare ex art. 1490 c.c., la sussistenza dei vizi e/o difetti della cosa compravenduta. In ogni caso, con condanna alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno.
Allegava il ricorrente che, già nei primi due anni di utilizzo, il bene aveva manifestato
“cigolamenti, rumori molesti, infiltrazioni di acqua”, ricevendo plurime rassicurazioni dalla venditrice, che l'aveva sempre indirizzato verso i suoi fiduciari per le necessarie riparazioni;
aggiungeva il ricorrente di essersi da ultimo rivolto, nel 2020, al centro di rimessaggio gestito da e, in tale occasione, era emersa la totale inadeguatezza del Persona_1
camper alla circolazione, giacché il basamento era risultato marcio e a rischio rottura;
circostanza, questa, che era stata confermata anche dai precedenti proprietari del bene,
e Parte_2 Persona_2
Il ricorrente aveva, quindi, incardinato un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. presso il Tribunale di Como, dal quale erano emersi gravi vizi del bene, il cui ripristino era tecnicamente sconsigliabile ed economicamente sconveniente;
era altresì
pagina 2 di 11 emerso che la causa del deterioramento era da ritenersi antecedente all'acquisto da parte del
Pt_1
Si costituiva in giudizio quale titolare e legale rappresentante della Controparte_2
contestando anzitutto la propria legittimazione passiva o, più CP_1
correttamente, la propria titolarità passiva del rapporto, in quanto il contratto di compravendita sarebbe stato stipulato dalla controparte direttamente con la precedente proprietaria del mezzo, , essendosi, per il resto, la resistente limitata a svolgere Parte_2
attività di intermediazione nella vendita. Sollevava, inoltre, eccezione di decadenza e di prescrizione ex art. 132 cod. cons., giacché il contratto risaliva al 6.07.2017 e il compratore aveva omesso di denunciare il relativo difetto nel termine di due mesi dalla scoperta. Infine, rilevava che il veicolo era perfettamente funzionante al momento della vendita, che aveva in ogni caso riguardato un veicolo usato, di oltre ventidue anni, e che il deterioramento del bene era imputabile alla omessa manutenzione da parte dell'acquirente.
Il Tribunale di Como, pronunciando sentenza n. 865/2024 emessa il 16/07/2024, notificata in data 18/07/2024, ha rigettato integralmente le domande proposte da nei Parte_1 confronti di condannando l'attore alla rifusione delle spese processuali. Controparte_2
ha proposto appello lamentando: Pt_1
a) la violazione dell'art. 1439 c.c. e 1429 c.c.: vizi del consenso, dolo contrattuale ed errore;
violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c.;
b) la violazione dell'art. 1453 c.c. alla luce dell'errata interpretazione degli elementi di fatto: risoluzione del contratto per grave inadempimento e aliud pro alio;
c) l'omessa valutazione di fatti decisivi ex art. 115 e 116 c.p.c.; omessa valutazione delle prove allegate e/o richieste dall'attore, in particolare riguardo al riconoscimento dei vizi e/o difetti del veicolo a seguito delle diverse denunce svolte dal ricorrente e riguardo alla inidoneità e/o pericolosità del veicolo alla circolazione.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.; in particolare, ha contestato la titolarità passiva del rapporto.
pagina 3 di 11 All'udienza del 11/02/2025, previamente disposta l'assegnazione al Presidente relatore, le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, non essendovi spazi per una soluzione conciliativa, insistendo ciascuna sulle proprie eccezioni ed istanze, anche istruttorie.
La Corte, visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza del 25.3.2025, assegnando termine per note conclusionali al 1.3.2025 e disponendo la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi decisa a seguito di discussione in camera di consiglio nei termini seguenti.
L'appello non può trovare accoglimento.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di parte appellata circa la titolarità del rapporto in questione. Appare chiaro infatti che il contratto di compravendita del veicolo oggetto di causa reca la sottoscrizione di sotto la dicitura “firma del venditore”, accanto a CP_1
quella dell'acquirente (doc. 1 fasc. . Pt_1
Ciononostante, l'appello è infondato nel merito. censura la sentenza di primo grado, deducendo il dolo contrattuale e quindi Pt_1
l'annullabilità del contratto di compravendita del mezzo acquistato, erroneamente esclusi dal primo giudice. In particolare, rileva l'appellante che il mezzo presentava gravi difetti sul basamento taciuti dal venditore e determinanti il consenso dell'acquirente raggirato. Deduce quindi di essersi affidato all'epoca dei fatti alle – false – rassicurazioni della venditrice, salvo essere poi emerso che il camper oggetto di acquisto era già stato venduto e poi restituito per problematiche e difetti dai precedenti proprietari alla sig.ra (doc. 8 CP_1
fascicolo doc. 4 e doc. 5 fascicolo convenuta). Pt_1
Anche la CTU svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (doc. 10 fascicolo Pt_1
confermerebbe i lamentati difetti, tenuti nascosti all'acquirente sino all'esito della CTU stessa. A pag. 11 della consulenza si legge invero che “è probabile che l'origine del deterioramento possa essere antecedente all'acquisto del veicolo da parte del in Pt_1
quanto la gravità e la profondità delle avarie è tale da far ritenere che le tempistiche di
pagina 4 di 11 genesi del problema siano superiori” e che “occorreva svolgere dei controlli prima di commercializzare un veicolo così antiquato”.
Alla luce di tali rilievi, il contratto concluso risulterebbe viziato, avendo parte venditrice estorto il consenso del compratore con l'inganno ed essendo venuta mano agli obblighi informativi e di correttezza ex artt. 1337-1338 c.c.
In ogni caso, poi, tali elementi giustificherebbero la risoluzione del contratto laddove non vi fossero i requisiti per l'annullamento; l'inadempimento del venditore, infatti, consistente nell'aver taciuto vizi importanti e nell'aver trasferito la proprietà di un mezzo assolutamente inidoneo alla sua funzione, configurerebbe un aliud pro alio o comunque una “causa” di risoluzione ex art. 1453 c.c.
Per queste ragioni, il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato le domande attoree.
Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso nell'omessa valutazione di fatti decisivi ex art. 115 e
116 c.p.c. e nell'omessa valutazione delle prove, in particolare riguardo al riconoscimento dei vizi e difetti del veicolo a seguito delle diverse denunce svolte dal ricorrente e riguardo alla inidoneità del veicolo alla circolazione.
La domanda di annullamento non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Grava sul soggetto che chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova dei raggiri e della loro incidenza sulla stipulazione;
in altri termini, il deceptus deve provare l'esistenza dei raggiri e che il contratto è stato concluso a causa della condotta ingannevole dell'altra parte e che senza di essa il negozio non si sarebbe stipulato.
Quanto al primo elemento, come precisa la giurisprudenza, “ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a pagina 5 di 11 motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del
"deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto
"ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti” (Cass. n. 20231 del 23/06/2022).
Quando la condotta ingannevole si individui poi nella reticenza o nel silenzio di una parte, è necessario che l'inerzia si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del deceptus. Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, o la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituisce di per sé causa invalidante del contratto (così Cass. n. 11605 del 11/04/2022 che, in applicazione di tale principio, con riferimento ad un contratto di compravendita immobiliare, ha escluso che il silenzio serbato dal venditore, nella fase delle trattative, sull'esistenza di irregolarità urbanistiche potesse configurare un'ipotesi di dolo omissivo, ritenendo che il promissario acquirente avesse avuto la concreta possibilità di rendersi conto dei possibili abusi edilizi e, dunque, di poter verificare la conformità dello stato di fatto a quello di diritto).
Da ciò si evince che, in difetto della prova di un raggiro o di un silenzio rilevante, quantomeno sotto forma di dolo omissivo, la domanda di annullamento è stata correttamente rigettata dal Tribunale.
Appare corretta, dunque, la valutazione del primo giudice, secondo il quale l'annullabilità del contratto non può poggiare unicamente sulla sussistenza dei vizi del bene compravenduto, che potrebbero al più giustificare il ricorso alla garanzia di cui all'art. 1490
c.c., sotto il profilo della c.d. actio redhibitoria o della c.d. actio quanti minoris.
La parte non ha provato odierna appellante l'esistenza di raggiri o in che cosa questi siano consistiti, né in che modo abbiano determinato il compratore a concludere il contratto: sotto il primo profilo, l'appellante si è limitato ad allegare che il bene era sin dal principio viziato e che tali vizi sarebbero stati taciuti, circostanza che lo legittimerebbe al più a far valere la garanzia del venditore, non provando di per sé la presenza di un vizio originario del pagina 6 di 11 consenso;
sotto il secondo, non ha provato che il contratto non sarebbe stato concluso laddove avesse saputo di trovarsi in errore su una qualità del bene e che quindi il dolo è stato determinante del consenso, potendo al contrario concludersi che il negozio sarebbe stato concluso comunque ma a condizioni diverse.
Ne consegue l'infondatezza della censura.
Va quindi esaminata, alla luce dei rilievi svolti, il possibile accoglimento della domanda di risoluzione per vizi del veicolo, posto che l'allegazione di difetti del bene acquistato non prova in alcun modo – di per sé solo – il dolo contrattuale, ma legittima al più l'esperimento delle azioni edilizie.
Ciò premesso, in prima battuta, non può trovare accoglimento la domanda di risoluzione fondata sul c.d. aliud pro alio.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art.
1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo
l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di aliud pro alio che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale
o a quella ritenuta essenziale dalle parti” (Cass. n. 6596 del 5/04/2016). Si ha, infatti, consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, “qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza
e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita” (Cass. n. 13214 del 14/05/2024).
pagina 7 di 11 Nel caso di specie, dalla consulenza svolta in fase di ATP, si evince indubbiamente l'esistenza di un cedimento strutturale della cellula abitativa del camper, emendabile solo attraverso un intervento riparativo che il consulente ha definito “tecnicamente sconsigliabile ed economicamente sconveniente” (cfr. CTU, pag. 9 ss.). Tuttavia, non si può ritenere che il bene compravenduto appartenga ad un genere totalmente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per essere radicalmente inidoneo ad assolvere la sua destinazione e a fornire il tipo di utilità promessa, tanto che lo stesso acquirente ne ha fatto uso più o meno continuativo per circa due anni.
Ne consegue che il vizio presente nel bene non è tale da far ritenere sussistente un aliud pro alio. I vizi lamentati possono al limite rilevare ai sensi dell'art. 1490 c.c. e, più in particolare, dell'art. 135 bis cod. cons. (art. 130 cod. cons. nella versione all'epoca vigente).
Anche sotto tale profilo, tuttavia, le domande appaiono infondate, mentre risulta corretto il ragionamento seguito dal Tribunale.
Ai sensi degli artt. 1490 ss. c.c., la risoluzione può essere domandata quando il bene compravenduto presenti vizi che lo rendano inidoneo all'uso; ancora, secondo l'art. 130 cod. cons. (oggi trasfuso con modifiche nell'art. 135 bis), in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto.
In entrambi i casi, il compratore decade dalla garanzia se non denuncia tempestivamente i vizi.
Con riferimento al codice del consumo, applicabile al caso di specie nella versione vigente ratione temporis, il consumatore decade se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, salvo che lo stesso non abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o non lo abbia occultato;
inoltre, ai sensi del comma 4 del citato art. 130, “l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene”, ferma la possibilità di opporre la garanzia in via di eccezione.
pagina 8 di 11 Anche con riferimento alla disciplina codicistica, peraltro, il compratore deve denunciare i vizi in un termine decadenziale (certamente più stringente) di otto giorni dalla scoperta;
l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia in via di eccezione, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Ferma restando la natura di consumatore dell'acquirente, la denuncia dei vizi appare tardiva.
Nel caso di specie, il contratto di compravendita è stato pacificamente stipulato dalle parti in data 26.06.2017, come da documentazione prodotta da parte appellante (cfr. all. 1 fasc. di primo grado), e non vi è stata alcuna denuncia da parte del compratore fino all'introduzione del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., pacificamente avvenuta nel mese di luglio 2021, nonostante sia documentato che questi aveva avuto conoscenza della presenza dei vizi già nel corso del 2020, come dallo stesso espressamente riconosciuto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. ricorso, pag. 3), e nonostante i primi segnali di avaria si fossero manifestati già nei primi due anni di utilizzo del veicolo (cfr. atto introduttivo di primo grado e atto di appello).
Non vi è prova, peraltro, dell'avvenuto occultamento dei vizi da parte della venditrice, posto che devono considerarsi occulti i vizi non facilmente riconoscibili o individuabili con l'ordinaria diligenza, anche quando siano relativi a parti immediatamente non percepibili con il senso della vista (cfr. Cass. ord. n. 13425 del 15/05/2024). Nel caso di specie, infatti, non risulta né che la venditrice conoscesse il vizio lamentato, né che il compratore fosse incapace di avvedersi dell'ammaloramento del mezzo (ammaloramento di cui ha preso coscienza, nei termini descritti dall'appellante, dopo circa due anni dall'acquisto).
Ne consegue che mancavano e mancano i presupposti per l'accoglimento della domanda ex artt. 1490 c.c., 130 cod. cons. nella versione vigente allora.
L'appello è dunque infondato anche sotto tale profilo.
Nondimeno, anche a voler considerare le denunce generiche di vizi fatte dall'acquirente prima dello spirare del termine decadenziale (v. ricorso in primo grado: “l'attore lamentava
pagina 9 di 11 nei confronti della venditrice presenza e persistente permanenza di “cigolamento, rumori molesti, infiltrazioni di acqua”; di volta in volta pervenivano rassicurazioni da parte della venditrice, interventi di riparazione da Lei suggeriti presso suoi fiduciari”), le stesse non appaiono valide. Infatti, se è vero che le contestazioni dei vizi possono anche essere generiche (Cass. n. 25027/2015), è altrettanto vero che deve esserci identità o quanto meno un nesso fra il vizio denunciato e quello successivamente accertato. Nel caso di specie, a fronte di una contestazione relativa a cigolamenti, rumori, infiltrazioni, la CTU ha accertato,
a distanza di due anni dall'acquisto, l'ammaloramento del fondo del camper. Ebbene, fra il difetto denunciato e quello riscontrato non sembra esserci una continuità; l'ammaloramento sembra configurare, cioè, un vizio diverso, eterogeneo, che il compratore aveva l'onere di contestare entro due mesi dalla scoperta e, comunque, esercitando la relativa azione redibitoria entro il termine di prescrizione biennale, decorrente dall'accertamento fatto con il procedimento di ATP.
Tutto ciò premesso, l'appello non può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Non può essere accolta in ogni caso nemmeno la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte appellata, mancandone i requisiti e non ravvisandosi nessun comportamento scorretto o pregiudizievole della parte, senza che questo determini soccombenza, anche parziale, o condanna al c.d. doppio contributo (v. Cass. ordinanza n. 11792 del 15 maggio 2018; ordinanza n. 17897 del 1° giugno 2022).
Visto l'esito del giudizio, l'appellante deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite del grado, che si liquidano in considerazione del valore della causa e dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm., escludendo la fase istruttoria – non tenutasi in appello.
L'appellante va quindi condannato al pagamento in favore del difensore di controparte – che si dichiara antistatario – della somma di euro 3.965,00 oltre accessori di legge, IVA e c.p.a. se dovuti.
Sussistono altresì i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagina 10 di 11 versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma il Parte_1
provvedimento impugnato;
2. condanna al pagamento in favore del difensore di controparte – Parte_1
che si dichiara antistatario – della somma di euro 3.965,00 oltre accessori di legge, IVA
e c.p.a. se dovuti, a titolo di spese e compensi;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Andrea Francesco Pirola Consigliere
Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2618/2024 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 17/09/2024 da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZETTA UMBERTO GIORDANO, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv.
LONGO CONCETTA AURORA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA MENTANA 4 20123 COMO presso lo studio dell'avv. SCAROLA
GRAZIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 11 Oggetto: vendita di cose mobili.
Sulle conclusioni delle parti: come da atti e da note conclusive.
Per la riforma della sentenza del Tribunale di Como, n. 865/2024, notificata in data
18/07/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. del 21/04/2023, chiedeva al Parte_1
Tribunale di Como di accertare l'invalidità del contratto di compravendita del camper usato, modello FORD MC EJAFHL 2 ELNAGH JAF 2 650 CAT., acquistato presso la
[...]
di perché gravemente viziato e, conseguentemente, condannare CP_1 CP_1
controparte alle restituzioni e al risarcimento del danno. In subordine, chiedeva al Tribunale di accertare il grave inadempimento, qualificabile come aliud pro alio, ovvero la violazione degli obblighi informativi da parte del venditore, con conseguente violazione del dovere di buona fede;
ancora in subordine, chiedeva di accertare ex art. 1490 c.c., la sussistenza dei vizi e/o difetti della cosa compravenduta. In ogni caso, con condanna alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno.
Allegava il ricorrente che, già nei primi due anni di utilizzo, il bene aveva manifestato
“cigolamenti, rumori molesti, infiltrazioni di acqua”, ricevendo plurime rassicurazioni dalla venditrice, che l'aveva sempre indirizzato verso i suoi fiduciari per le necessarie riparazioni;
aggiungeva il ricorrente di essersi da ultimo rivolto, nel 2020, al centro di rimessaggio gestito da e, in tale occasione, era emersa la totale inadeguatezza del Persona_1
camper alla circolazione, giacché il basamento era risultato marcio e a rischio rottura;
circostanza, questa, che era stata confermata anche dai precedenti proprietari del bene,
e Parte_2 Persona_2
Il ricorrente aveva, quindi, incardinato un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. presso il Tribunale di Como, dal quale erano emersi gravi vizi del bene, il cui ripristino era tecnicamente sconsigliabile ed economicamente sconveniente;
era altresì
pagina 2 di 11 emerso che la causa del deterioramento era da ritenersi antecedente all'acquisto da parte del
Pt_1
Si costituiva in giudizio quale titolare e legale rappresentante della Controparte_2
contestando anzitutto la propria legittimazione passiva o, più CP_1
correttamente, la propria titolarità passiva del rapporto, in quanto il contratto di compravendita sarebbe stato stipulato dalla controparte direttamente con la precedente proprietaria del mezzo, , essendosi, per il resto, la resistente limitata a svolgere Parte_2
attività di intermediazione nella vendita. Sollevava, inoltre, eccezione di decadenza e di prescrizione ex art. 132 cod. cons., giacché il contratto risaliva al 6.07.2017 e il compratore aveva omesso di denunciare il relativo difetto nel termine di due mesi dalla scoperta. Infine, rilevava che il veicolo era perfettamente funzionante al momento della vendita, che aveva in ogni caso riguardato un veicolo usato, di oltre ventidue anni, e che il deterioramento del bene era imputabile alla omessa manutenzione da parte dell'acquirente.
Il Tribunale di Como, pronunciando sentenza n. 865/2024 emessa il 16/07/2024, notificata in data 18/07/2024, ha rigettato integralmente le domande proposte da nei Parte_1 confronti di condannando l'attore alla rifusione delle spese processuali. Controparte_2
ha proposto appello lamentando: Pt_1
a) la violazione dell'art. 1439 c.c. e 1429 c.c.: vizi del consenso, dolo contrattuale ed errore;
violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c.;
b) la violazione dell'art. 1453 c.c. alla luce dell'errata interpretazione degli elementi di fatto: risoluzione del contratto per grave inadempimento e aliud pro alio;
c) l'omessa valutazione di fatti decisivi ex art. 115 e 116 c.p.c.; omessa valutazione delle prove allegate e/o richieste dall'attore, in particolare riguardo al riconoscimento dei vizi e/o difetti del veicolo a seguito delle diverse denunce svolte dal ricorrente e riguardo alla inidoneità e/o pericolosità del veicolo alla circolazione.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.; in particolare, ha contestato la titolarità passiva del rapporto.
pagina 3 di 11 All'udienza del 11/02/2025, previamente disposta l'assegnazione al Presidente relatore, le parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione, non essendovi spazi per una soluzione conciliativa, insistendo ciascuna sulle proprie eccezioni ed istanze, anche istruttorie.
La Corte, visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza del 25.3.2025, assegnando termine per note conclusionali al 1.3.2025 e disponendo la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi decisa a seguito di discussione in camera di consiglio nei termini seguenti.
L'appello non può trovare accoglimento.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di parte appellata circa la titolarità del rapporto in questione. Appare chiaro infatti che il contratto di compravendita del veicolo oggetto di causa reca la sottoscrizione di sotto la dicitura “firma del venditore”, accanto a CP_1
quella dell'acquirente (doc. 1 fasc. . Pt_1
Ciononostante, l'appello è infondato nel merito. censura la sentenza di primo grado, deducendo il dolo contrattuale e quindi Pt_1
l'annullabilità del contratto di compravendita del mezzo acquistato, erroneamente esclusi dal primo giudice. In particolare, rileva l'appellante che il mezzo presentava gravi difetti sul basamento taciuti dal venditore e determinanti il consenso dell'acquirente raggirato. Deduce quindi di essersi affidato all'epoca dei fatti alle – false – rassicurazioni della venditrice, salvo essere poi emerso che il camper oggetto di acquisto era già stato venduto e poi restituito per problematiche e difetti dai precedenti proprietari alla sig.ra (doc. 8 CP_1
fascicolo doc. 4 e doc. 5 fascicolo convenuta). Pt_1
Anche la CTU svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (doc. 10 fascicolo Pt_1
confermerebbe i lamentati difetti, tenuti nascosti all'acquirente sino all'esito della CTU stessa. A pag. 11 della consulenza si legge invero che “è probabile che l'origine del deterioramento possa essere antecedente all'acquisto del veicolo da parte del in Pt_1
quanto la gravità e la profondità delle avarie è tale da far ritenere che le tempistiche di
pagina 4 di 11 genesi del problema siano superiori” e che “occorreva svolgere dei controlli prima di commercializzare un veicolo così antiquato”.
Alla luce di tali rilievi, il contratto concluso risulterebbe viziato, avendo parte venditrice estorto il consenso del compratore con l'inganno ed essendo venuta mano agli obblighi informativi e di correttezza ex artt. 1337-1338 c.c.
In ogni caso, poi, tali elementi giustificherebbero la risoluzione del contratto laddove non vi fossero i requisiti per l'annullamento; l'inadempimento del venditore, infatti, consistente nell'aver taciuto vizi importanti e nell'aver trasferito la proprietà di un mezzo assolutamente inidoneo alla sua funzione, configurerebbe un aliud pro alio o comunque una “causa” di risoluzione ex art. 1453 c.c.
Per queste ragioni, il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato le domande attoree.
Inoltre, il Tribunale sarebbe incorso nell'omessa valutazione di fatti decisivi ex art. 115 e
116 c.p.c. e nell'omessa valutazione delle prove, in particolare riguardo al riconoscimento dei vizi e difetti del veicolo a seguito delle diverse denunce svolte dal ricorrente e riguardo alla inidoneità del veicolo alla circolazione.
La domanda di annullamento non può trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.
Grava sul soggetto che chiede l'annullamento, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova dei raggiri e della loro incidenza sulla stipulazione;
in altri termini, il deceptus deve provare l'esistenza dei raggiri e che il contratto è stato concluso a causa della condotta ingannevole dell'altra parte e che senza di essa il negozio non si sarebbe stipulato.
Quanto al primo elemento, come precisa la giurisprudenza, “ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a pagina 5 di 11 motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del
"deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto
"ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti” (Cass. n. 20231 del 23/06/2022).
Quando la condotta ingannevole si individui poi nella reticenza o nel silenzio di una parte, è necessario che l'inerzia si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del deceptus. Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, o la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituisce di per sé causa invalidante del contratto (così Cass. n. 11605 del 11/04/2022 che, in applicazione di tale principio, con riferimento ad un contratto di compravendita immobiliare, ha escluso che il silenzio serbato dal venditore, nella fase delle trattative, sull'esistenza di irregolarità urbanistiche potesse configurare un'ipotesi di dolo omissivo, ritenendo che il promissario acquirente avesse avuto la concreta possibilità di rendersi conto dei possibili abusi edilizi e, dunque, di poter verificare la conformità dello stato di fatto a quello di diritto).
Da ciò si evince che, in difetto della prova di un raggiro o di un silenzio rilevante, quantomeno sotto forma di dolo omissivo, la domanda di annullamento è stata correttamente rigettata dal Tribunale.
Appare corretta, dunque, la valutazione del primo giudice, secondo il quale l'annullabilità del contratto non può poggiare unicamente sulla sussistenza dei vizi del bene compravenduto, che potrebbero al più giustificare il ricorso alla garanzia di cui all'art. 1490
c.c., sotto il profilo della c.d. actio redhibitoria o della c.d. actio quanti minoris.
La parte non ha provato odierna appellante l'esistenza di raggiri o in che cosa questi siano consistiti, né in che modo abbiano determinato il compratore a concludere il contratto: sotto il primo profilo, l'appellante si è limitato ad allegare che il bene era sin dal principio viziato e che tali vizi sarebbero stati taciuti, circostanza che lo legittimerebbe al più a far valere la garanzia del venditore, non provando di per sé la presenza di un vizio originario del pagina 6 di 11 consenso;
sotto il secondo, non ha provato che il contratto non sarebbe stato concluso laddove avesse saputo di trovarsi in errore su una qualità del bene e che quindi il dolo è stato determinante del consenso, potendo al contrario concludersi che il negozio sarebbe stato concluso comunque ma a condizioni diverse.
Ne consegue l'infondatezza della censura.
Va quindi esaminata, alla luce dei rilievi svolti, il possibile accoglimento della domanda di risoluzione per vizi del veicolo, posto che l'allegazione di difetti del bene acquistato non prova in alcun modo – di per sé solo – il dolo contrattuale, ma legittima al più l'esperimento delle azioni edilizie.
Ciò premesso, in prima battuta, non può trovare accoglimento la domanda di risoluzione fondata sul c.d. aliud pro alio.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “In tema di compravendita, il vizio redibitorio (art.
1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) pur presupponendo
l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di aliud pro alio che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale
o a quella ritenuta essenziale dalle parti” (Cass. n. 6596 del 5/04/2016). Si ha, infatti, consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno, “qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza
e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita” (Cass. n. 13214 del 14/05/2024).
pagina 7 di 11 Nel caso di specie, dalla consulenza svolta in fase di ATP, si evince indubbiamente l'esistenza di un cedimento strutturale della cellula abitativa del camper, emendabile solo attraverso un intervento riparativo che il consulente ha definito “tecnicamente sconsigliabile ed economicamente sconveniente” (cfr. CTU, pag. 9 ss.). Tuttavia, non si può ritenere che il bene compravenduto appartenga ad un genere totalmente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per essere radicalmente inidoneo ad assolvere la sua destinazione e a fornire il tipo di utilità promessa, tanto che lo stesso acquirente ne ha fatto uso più o meno continuativo per circa due anni.
Ne consegue che il vizio presente nel bene non è tale da far ritenere sussistente un aliud pro alio. I vizi lamentati possono al limite rilevare ai sensi dell'art. 1490 c.c. e, più in particolare, dell'art. 135 bis cod. cons. (art. 130 cod. cons. nella versione all'epoca vigente).
Anche sotto tale profilo, tuttavia, le domande appaiono infondate, mentre risulta corretto il ragionamento seguito dal Tribunale.
Ai sensi degli artt. 1490 ss. c.c., la risoluzione può essere domandata quando il bene compravenduto presenti vizi che lo rendano inidoneo all'uso; ancora, secondo l'art. 130 cod. cons. (oggi trasfuso con modifiche nell'art. 135 bis), in caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto.
In entrambi i casi, il compratore decade dalla garanzia se non denuncia tempestivamente i vizi.
Con riferimento al codice del consumo, applicabile al caso di specie nella versione vigente ratione temporis, il consumatore decade se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, salvo che lo stesso non abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o non lo abbia occultato;
inoltre, ai sensi del comma 4 del citato art. 130, “l'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene”, ferma la possibilità di opporre la garanzia in via di eccezione.
pagina 8 di 11 Anche con riferimento alla disciplina codicistica, peraltro, il compratore deve denunciare i vizi in un termine decadenziale (certamente più stringente) di otto giorni dalla scoperta;
l'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia in via di eccezione, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
Ferma restando la natura di consumatore dell'acquirente, la denuncia dei vizi appare tardiva.
Nel caso di specie, il contratto di compravendita è stato pacificamente stipulato dalle parti in data 26.06.2017, come da documentazione prodotta da parte appellante (cfr. all. 1 fasc. di primo grado), e non vi è stata alcuna denuncia da parte del compratore fino all'introduzione del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., pacificamente avvenuta nel mese di luglio 2021, nonostante sia documentato che questi aveva avuto conoscenza della presenza dei vizi già nel corso del 2020, come dallo stesso espressamente riconosciuto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. ricorso, pag. 3), e nonostante i primi segnali di avaria si fossero manifestati già nei primi due anni di utilizzo del veicolo (cfr. atto introduttivo di primo grado e atto di appello).
Non vi è prova, peraltro, dell'avvenuto occultamento dei vizi da parte della venditrice, posto che devono considerarsi occulti i vizi non facilmente riconoscibili o individuabili con l'ordinaria diligenza, anche quando siano relativi a parti immediatamente non percepibili con il senso della vista (cfr. Cass. ord. n. 13425 del 15/05/2024). Nel caso di specie, infatti, non risulta né che la venditrice conoscesse il vizio lamentato, né che il compratore fosse incapace di avvedersi dell'ammaloramento del mezzo (ammaloramento di cui ha preso coscienza, nei termini descritti dall'appellante, dopo circa due anni dall'acquisto).
Ne consegue che mancavano e mancano i presupposti per l'accoglimento della domanda ex artt. 1490 c.c., 130 cod. cons. nella versione vigente allora.
L'appello è dunque infondato anche sotto tale profilo.
Nondimeno, anche a voler considerare le denunce generiche di vizi fatte dall'acquirente prima dello spirare del termine decadenziale (v. ricorso in primo grado: “l'attore lamentava
pagina 9 di 11 nei confronti della venditrice presenza e persistente permanenza di “cigolamento, rumori molesti, infiltrazioni di acqua”; di volta in volta pervenivano rassicurazioni da parte della venditrice, interventi di riparazione da Lei suggeriti presso suoi fiduciari”), le stesse non appaiono valide. Infatti, se è vero che le contestazioni dei vizi possono anche essere generiche (Cass. n. 25027/2015), è altrettanto vero che deve esserci identità o quanto meno un nesso fra il vizio denunciato e quello successivamente accertato. Nel caso di specie, a fronte di una contestazione relativa a cigolamenti, rumori, infiltrazioni, la CTU ha accertato,
a distanza di due anni dall'acquisto, l'ammaloramento del fondo del camper. Ebbene, fra il difetto denunciato e quello riscontrato non sembra esserci una continuità; l'ammaloramento sembra configurare, cioè, un vizio diverso, eterogeneo, che il compratore aveva l'onere di contestare entro due mesi dalla scoperta e, comunque, esercitando la relativa azione redibitoria entro il termine di prescrizione biennale, decorrente dall'accertamento fatto con il procedimento di ATP.
Tutto ciò premesso, l'appello non può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Non può essere accolta in ogni caso nemmeno la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte appellata, mancandone i requisiti e non ravvisandosi nessun comportamento scorretto o pregiudizievole della parte, senza che questo determini soccombenza, anche parziale, o condanna al c.d. doppio contributo (v. Cass. ordinanza n. 11792 del 15 maggio 2018; ordinanza n. 17897 del 1° giugno 2022).
Visto l'esito del giudizio, l'appellante deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite del grado, che si liquidano in considerazione del valore della causa e dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm., escludendo la fase istruttoria – non tenutasi in appello.
L'appellante va quindi condannato al pagamento in favore del difensore di controparte – che si dichiara antistatario – della somma di euro 3.965,00 oltre accessori di legge, IVA e c.p.a. se dovuti.
Sussistono altresì i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagina 10 di 11 versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma il Parte_1
provvedimento impugnato;
2. condanna al pagamento in favore del difensore di controparte – Parte_1
che si dichiara antistatario – della somma di euro 3.965,00 oltre accessori di legge, IVA
e c.p.a. se dovuti, a titolo di spese e compensi;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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