Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 1289 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1289/2024
avente per oggetto:
separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio)
congiuntamente proposta da nata il [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso/a dall'Avv. MARENGO TIZIANA
E
nato il [...] a [...] Controparte_1
appresentata e difesa dall'Avv. MASOERO ALBERTO
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ricorso depositato telematicamente in data 11/04/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“la signora cede e il sig. acquista la quota di ¼ della proprietà della casa coniugale Pt_1 CP_1 identificate al catasto Fabbricati del Comune di Diano d'Alba - - al foglio 18 numero 778 sub 1 cat.
c/6 - - al foglio 18 numero 778 sub 6 cat A72 per la somma di €. 35.000,00 così versata: euro
15.000,00 al momento della sottoscrizione della separazione;
euro 20.000,00 al momento del rogito notarile che dovrà avvenire entro 30 gg dalla sottoscrizione di scioglimento del matrimonio. -tali trasferimenti, essenziali per la risoluzione della crisi coniugale, inseriti nell'accordo di separazione sono quindi soggetti all'esenzione di cui all'art. 19 legge 74/1987; - ciascuna parte onorerà il compenso dovuto in favore del proprio difensore, con rinuncia dei sottoscritti alla solidarietà professionale”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede. La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(CN) il 28/04/1968, celebrato in DIANO D'ALBA in data 14/10/2006, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 4, Parte I, Serie, Anno 2006
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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