Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 06/06/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.959/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ARABIA TERESA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto nonché
, con l'avv. CICCONE ROMANO Controparte_2
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.13320239000159905000 (notificata il 20/3/2023) limitatamente alle somme oggetto dell'avviso di addebito n.43320160000295077000 (notificato il 13/5/2016), deducendo che: 1) il predetto avviso di addebito non le sarebbe stato notificato;
2) i relativi crediti si sarebbero prescritti;
3) l'impugnata intimazione di pagamento sarebbe affetta da carenza motivazionale in ragione dell'omessa allegazione dell'avviso di addebito presupposto;
4) l'iscrizione a ruolo sarebbe tardiva.
L' e l hanno contestato gli avversi assunti e CP_1 Controparte_2 hanno chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve evidenziarsi che nel caso di specie non è neanche astrattamente configurabile una tardività di iscrizione a ruolo, perché il procedimento di emissione dell'avviso di addebito non prevede alcuna iscrizione a ruolo (come correttamente argomentato dall' nella sua memoria difensiva). CP_3
1
d'Appello di Catanzaro nella sentenza n.305/2023 idoneo a dimostrare l'intervenuta notifica: in tale pronuncia, infatti, la Corte -riformando una sentenza emessa da questo stesso magistrato- ha chiarito che il formato .eml è necessariamente richiesto soltanto per provare la notificazione degli atti processuali -e non anche di quelli stragiudiziali- ; Cass., n.14790/2024 -precedente 2 richiamato dalla parte ricorrente nelle note scritte depositate telematicamente in data 5/6/2025- è invero del tutto inconferente rispetto alla fattispecie in esame, riferendosi proprio alla diversa ipotesi di dimostrazione della notifica di un atto processuale;
deve infine ritenersi del tutto generica e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio la deduzione della parte ricorrente secondo cui la ricevuta di avvenuta consegna prodotta dall' non dimostrerebbe inconfutabilmente CP_1
l'invio dell'avviso di addebito n.43320160000295077000, giacché Cass.,
n.16528/2018 ha statuito che è il destinatario -e non il mittente- a dover provare che il plico -nel caso di specie, il messaggio di PEC- non conteneva alcun atto ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito).
Da tale intervenuta decadenza discende, quindi, la preclusione di qualsiasi contestazione inerente il merito della pretesa contributiva e il conseguente rigetto dell'opposizione. Non coglie infatti nel segno neanche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, perché -come correttamente sostenuto dall nella sua memoria CP_3 difensiva- per l'avviso di addebito per cui è causa (notificato il 13/5/2016) il decorso del termine prescrizionale quinquennale è stato utilmente interrotto prima dalla notificazione in data 19/11/2019 dell'intimazione di pagamento n.13320199001841960000 in atti (vedi relata di notifica in atti) e, successivamente, dalla notificazione in data 20/3/2023 dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio.
Quanto, poi, alla censura relativa alla presunta carenza motivazionale dell'intimazione di pagamento opposta, trattasi di doglianza infondata giacché non esiste alcuna norma dell'ordinamento che imponga di notificare l'intimazione di pagamento unitamente agli avvisi di addebito presupposti (soprattutto qualora questi ultimi, comunque indicati nell'intimazione, siano stati previamente regolarmente notificati). Deve infine ritenersi del tutto generica la contestazione della conformità agli originali delle copie degli avvisi di ricevimento, in omaggio a quanto statuito da Cass.,
n.8481/2020 di cui si riporta di seguito uno stralcio: “la contestazione della conformità, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art.2719 cod. civ. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa dell'originale [...] La contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset”.
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte resistente in euro 678,00 per compensi professionali (e, limitatamente all CP_4 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge). 3 Crotone, 06/06/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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