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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 06/10/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
Ricorso per Liquidaz. Giudiziale n. 97 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.
Dott. Federica Colantonio Giudice
Dott. Daniela Angelozzi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:
Curatela fallimentare elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Nicolò Ettore Zito che la rappresenta e difende in virtù di autorizzazione del Giudice delegato e procura allegata al ricorso nei confronti di rappresentata e difesa, giusto mandato a Controparte_1
margine/in calce della memoria difensiva, dall'Avv. Alessandro Pazzaglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Jacopo De Marco
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/07/2025 la curatela del Parte_2
chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
di cui è creditrice della somma di € 181.729,38 in virtù di Controparte_1
precetto su sentenza di condanna al pagamento delle spese di lite liquidate dalla
Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 4524/2020. Costituitasi in giudizio la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo in compensazione il proprio credito di € 300.000,00 derivante dalla risoluzione del contratto di compravendita ripassato tra le parti in occasione del quale la ricorrente
in bonis aveva ricevuto il pagamento di una parte del prezzo e deducendo che i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate risultanti nella certificazione acquisita d'ufficio attenevano alla compravendita immobiliare poi dichiarata risolta e,
pertanto, non più riferibili alla società tanto che l'Agenzia delle Controparte_2
Entrate aveva chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo del fallimento ricorrente.
Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario a decorrere dal
28.12.2023;
rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di ditta che esercita attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non risultando dimostrata – come era suo onere
- che la stessa sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del
CCI;
osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può
che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309;
Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769);
ritenuto che l'eccezione di compensazione non sia meritevole di accoglimento in quanto essa può operare, ex art. 56 L.F., solo fra debiti e crediti del fallito e non quando – come nella fattispecie – il credito della resistente verso il fallito (che infatti la stessa si è ripromessa di insinuare nel passivo del fallimento ricorrente) si contrapponga ad un credito della massa dei creditori verso la resistente nascente dalla condanna alle spese di lite del procedimento riassunto dalla Curatela dopo il fallimento della difettando la reciprocità soggettiva delle posizioni Parte_1
debitorie e creditorie (ex multis Cassazione sent. n. 10528/2019 in tema di revocatoria fallimentare secondo la quale “Il credito vantato dalla massa a seguito dell'accoglimento di una domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore non può essere compensato, per difetto del requisito della reciprocità, con un credito che il soggetto che sia risultato soccombente nel corso di quel giudizio vanti nei confronti del fallito e che risulti essere già stato ammesso al passivo, essendo la compensanzione consentita solo tra debiti e crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi col fallito”. A ciò aggiungasi che poiché il fallimento è stato dichiarato nel 2013 (cfr. verbale stato passivo prodotto dalla società resistente), il credito verso il fallimento ricorrente risale al 2008, come sostenuto anche dalla resistente, e il credito della curatela è insorto nel 2020 al riconoscimento dell'invocata compensazione osta il principio secondo il quale “Nel fallimento non si fa luogo a compensazione, tra crediti e debiti, qualora il credito vantato dal terzo sia sorto anteriormente al fallimento, mentre il credito vantato dalla massa sia successivo all'apertura del fallimento, perché difetta in tale ipotesi la reciprocità delle obbligazioni” (Cassazione civile , sez. I , 01/07/2008 , n. 17954).
Ritenuto, quanto all'accertamento dello stato di insolvenza, che ai sensi dell'art. 2
comma 1° lett. b) del CCII esso è definito come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più
in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;
rilevato in merito che secondo l'orientamento univoco dei Giudici di legittimità
l'insolvenza rilevante al fine della declaratoria di fallimento (e ora per l'apertura della liquidazione giudiziale) non indica un 'fatto' (cioè un avvenimento puntuale) bensì
“uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità” (Cass. civ., Sez.
I, sentenza n. 29913 del 20/11/2018), intendendosi tale “uno stato d'impotenza economico - patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi 'normali', ai propri debiti” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 1997 del
11/02/2003; Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 6978 del 11 marzo 2019). Anche il mancato pagamento di un solo debito può assurgere ad indice sintomatico di uno stato di impotenza funzionale;
e ciò in quanto lo stato di insolvenza “prescinde dal numero dei creditori” (Cass. civ., Sez. VI - 1, ordinanza n. 9297 del 03/04/2019), atteso che anche il mancato pagamento di un solo debito è idoneo a evidenziare uno stato di insolvenza “allorché dimostri, nel contesto dei vari elementi emersi, la presenza di un patrimonio in dissesto e l'incapacità del debitore di soddisfare le proprie obbligazioni con mezzi ordinari” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 19611 del 30/09/2004).
Più di recente, la Cassazione si è pronunciata in ordine al presupposto (oggettivo)
dello stato di insolvenza e alla (connessa) questione della sua configurabilità
nell'ipotesi in cui l'attivo superi il passivo (Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 1069 del
20/01/2020). Con tale pronuncia si è chiarito che il significato oggettivo dell'insolvenza, rilevante agli effetti dell'art. 5 L.F., “deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche”, valutazione che “sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore”. Quanto ai debiti, il relativo computo deve tener conto anche dei dati “emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili”. In ordine all'attivo, al fine della relativa determinazione, “i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti”. Ai fini della declaratoria del fallimento, inoltre,
è irrilevante la consistenza immobiliare del debitore, ove la stessa “non consenta,
oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed incerto nel quantum, con la relativa liquidazione”. Ciò che importa è, piuttosto, la “mancanza di risorse finanziarie della società a fronte delle obbligazioni inadempiute” con la conseguenza che “lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”. Per quanto attiene alle iniziative dei creditori, poiché ciò che rileva al fine della declaratoria di fallimento “è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni”, eventuali protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti “non costituiscono parametro esclusivo del giudizio di dissesto”,
con la conseguenza che “lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti” (Cass.
civ., Sez. I, sentenza n. 9856 del 28/04/2006).
rilevato, nella fattispecie, che dagli atti risulta:
- che la debitrice non ha soddisfatto il rilevante credito dell'istante, circostanza quest'ultima, da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- che il patrimonio immobiliare della resistente risulta inesistente - che la resistente presenta altresì, come attestato dall'Agenzia delle Entrate, debiti verso l'Amministrazione Finanziaria superiori a 21.000.000,00 di euro di gran lunga superiori a quelli che, secondo la prospettazione della difesa della debitrice,
sarebbero imputabili alla società atteso che l'ammissione al passivo Parte_1
del relativo fallimento è avvenuto per l'importo di € 9.601.246,16 e le cartelle menzionate in detta certificazione del 25/7/2025 sono state notificate nel 2013 e nel
2015 senza che risulti il loro annullamento;
- che non risultano depositati i bilanci successivi all'esercizio 2020;
ritenuto che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
con sede in VIA SAN FRANCESCO 25 MONTESILVANO Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice dott.sa Federica Colantonio e Curatore
l'Avv. Duilio Manella (C.F. ), con studio in Pescara, alla via C.F._1
Venezia n. 4, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE
che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa,
nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è
autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore,
depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA
il giorno 3/02/2026 ore 11:00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1;
avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI
e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
SS
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore,
termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara il 02/10/2025 Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pescara
Il Tribunale, riunito nella Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Elio Bongrazio Presidente rel.
Dott. Federica Colantonio Giudice
Dott. Daniela Angelozzi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso per apertura di liquidazione giudiziale proposto da:
Curatela fallimentare elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'Avv. Nicolò Ettore Zito che la rappresenta e difende in virtù di autorizzazione del Giudice delegato e procura allegata al ricorso nei confronti di rappresentata e difesa, giusto mandato a Controparte_1
margine/in calce della memoria difensiva, dall'Avv. Alessandro Pazzaglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Jacopo De Marco
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/07/2025 la curatela del Parte_2
chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
di cui è creditrice della somma di € 181.729,38 in virtù di Controparte_1
precetto su sentenza di condanna al pagamento delle spese di lite liquidate dalla
Corte di Appello di Roma nella sentenza n. 4524/2020. Costituitasi in giudizio la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo in compensazione il proprio credito di € 300.000,00 derivante dalla risoluzione del contratto di compravendita ripassato tra le parti in occasione del quale la ricorrente
in bonis aveva ricevuto il pagamento di una parte del prezzo e deducendo che i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate risultanti nella certificazione acquisita d'ufficio attenevano alla compravendita immobiliare poi dichiarata risolta e,
pertanto, non più riferibili alla società tanto che l'Agenzia delle Controparte_2
Entrate aveva chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo del fallimento ricorrente.
Considerato che competente territorialmente è sicuramente il Tribunale di Pescara in quanto la sede legale della debitrice si trova in questo circondario a decorrere dal
28.12.2023;
rilevato che non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di ditta che esercita attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
ritenuto che sussistono i presupposti per l'assoggettabilità della società debitrice alla procedura di liquidazione giudiziale non risultando dimostrata – come era suo onere
- che la stessa sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del
CCI;
osservato, infatti, che per la Cassazione “l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe dunque sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante. E benché non abbiano certamente valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione del fallimento. Sicché la mancata produzione dei bilanci non può
che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi. Infatti le norme che distribuiscono tra le parti l'onere della prova individuano la parte cui la decisione risulterà sfavorevole anche se risultasse solo incerto alcuno dei fatti rilevanti, posto che il procedimento giurisdizionale non può concludersi con un non liquet e quindi una decisione deve essere comunque assunta, pur quando manchino tutte le informazioni necessarie ad accertare i fatti costitutivi o modificativi o impeditivi o estintivi dei diritti controversi” (Cass. Civ., 15 maggio 2009, n. 11309;
Cass. Civ. 31 maggio 2012, n. 8769);
ritenuto che l'eccezione di compensazione non sia meritevole di accoglimento in quanto essa può operare, ex art. 56 L.F., solo fra debiti e crediti del fallito e non quando – come nella fattispecie – il credito della resistente verso il fallito (che infatti la stessa si è ripromessa di insinuare nel passivo del fallimento ricorrente) si contrapponga ad un credito della massa dei creditori verso la resistente nascente dalla condanna alle spese di lite del procedimento riassunto dalla Curatela dopo il fallimento della difettando la reciprocità soggettiva delle posizioni Parte_1
debitorie e creditorie (ex multis Cassazione sent. n. 10528/2019 in tema di revocatoria fallimentare secondo la quale “Il credito vantato dalla massa a seguito dell'accoglimento di una domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore non può essere compensato, per difetto del requisito della reciprocità, con un credito che il soggetto che sia risultato soccombente nel corso di quel giudizio vanti nei confronti del fallito e che risulti essere già stato ammesso al passivo, essendo la compensanzione consentita solo tra debiti e crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi col fallito”. A ciò aggiungasi che poiché il fallimento è stato dichiarato nel 2013 (cfr. verbale stato passivo prodotto dalla società resistente), il credito verso il fallimento ricorrente risale al 2008, come sostenuto anche dalla resistente, e il credito della curatela è insorto nel 2020 al riconoscimento dell'invocata compensazione osta il principio secondo il quale “Nel fallimento non si fa luogo a compensazione, tra crediti e debiti, qualora il credito vantato dal terzo sia sorto anteriormente al fallimento, mentre il credito vantato dalla massa sia successivo all'apertura del fallimento, perché difetta in tale ipotesi la reciprocità delle obbligazioni” (Cassazione civile , sez. I , 01/07/2008 , n. 17954).
Ritenuto, quanto all'accertamento dello stato di insolvenza, che ai sensi dell'art. 2
comma 1° lett. b) del CCII esso è definito come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più
in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”;
rilevato in merito che secondo l'orientamento univoco dei Giudici di legittimità
l'insolvenza rilevante al fine della declaratoria di fallimento (e ora per l'apertura della liquidazione giudiziale) non indica un 'fatto' (cioè un avvenimento puntuale) bensì
“uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità” (Cass. civ., Sez.
I, sentenza n. 29913 del 20/11/2018), intendendosi tale “uno stato d'impotenza economico - patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi 'normali', ai propri debiti” (Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 1997 del
11/02/2003; Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 6978 del 11 marzo 2019). Anche il mancato pagamento di un solo debito può assurgere ad indice sintomatico di uno stato di impotenza funzionale;
e ciò in quanto lo stato di insolvenza “prescinde dal numero dei creditori” (Cass. civ., Sez. VI - 1, ordinanza n. 9297 del 03/04/2019), atteso che anche il mancato pagamento di un solo debito è idoneo a evidenziare uno stato di insolvenza “allorché dimostri, nel contesto dei vari elementi emersi, la presenza di un patrimonio in dissesto e l'incapacità del debitore di soddisfare le proprie obbligazioni con mezzi ordinari” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 19611 del 30/09/2004).
Più di recente, la Cassazione si è pronunciata in ordine al presupposto (oggettivo)
dello stato di insolvenza e alla (connessa) questione della sua configurabilità
nell'ipotesi in cui l'attivo superi il passivo (Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 1069 del
20/01/2020). Con tale pronuncia si è chiarito che il significato oggettivo dell'insolvenza, rilevante agli effetti dell'art. 5 L.F., “deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche”, valutazione che “sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore”. Quanto ai debiti, il relativo computo deve tener conto anche dei dati “emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili”. In ordine all'attivo, al fine della relativa determinazione, “i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti”. Ai fini della declaratoria del fallimento, inoltre,
è irrilevante la consistenza immobiliare del debitore, ove la stessa “non consenta,
oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed incerto nel quantum, con la relativa liquidazione”. Ciò che importa è, piuttosto, la “mancanza di risorse finanziarie della società a fronte delle obbligazioni inadempiute” con la conseguenza che “lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili”. Per quanto attiene alle iniziative dei creditori, poiché ciò che rileva al fine della declaratoria di fallimento “è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni”, eventuali protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti “non costituiscono parametro esclusivo del giudizio di dissesto”,
con la conseguenza che “lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti” (Cass.
civ., Sez. I, sentenza n. 9856 del 28/04/2006).
rilevato, nella fattispecie, che dagli atti risulta:
- che la debitrice non ha soddisfatto il rilevante credito dell'istante, circostanza quest'ultima, da cui si desume che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- che il patrimonio immobiliare della resistente risulta inesistente - che la resistente presenta altresì, come attestato dall'Agenzia delle Entrate, debiti verso l'Amministrazione Finanziaria superiori a 21.000.000,00 di euro di gran lunga superiori a quelli che, secondo la prospettazione della difesa della debitrice,
sarebbero imputabili alla società atteso che l'ammissione al passivo Parte_1
del relativo fallimento è avvenuto per l'importo di € 9.601.246,16 e le cartelle menzionate in detta certificazione del 25/7/2025 sono state notificate nel 2013 e nel
2015 senza che risulti il loro annullamento;
- che non risultano depositati i bilanci successivi all'esercizio 2020;
ritenuto che dagli elementi sopra esposti emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza della debitrice, la cui irreversibilità discende dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla;
considerato, infine, che i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCI.
Ricorrono, dunque, le condizioni che impongono la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della debitrice.
p.q.m.
Il Tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
con sede in VIA SAN FRANCESCO 25 MONTESILVANO Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il giudice dott.sa Federica Colantonio e Curatore
l'Avv. Duilio Manella (C.F. ), con studio in Pescara, alla via C.F._1
Venezia n. 4, professionista iscritto nell'albo di cui all'art. 356 CCII in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce delle precedenti relazioni, per l'espletamento dell'incarico
ORDINA Al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale.
DISPONE
che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 193 de CCI, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa,
nonché su tutti gli altri beni del debitore ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 195 del CCI dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 del CCI ed il curatore è
autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore,
depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
FISSA
il giorno 3/02/2026 ore 11:00 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nell'aula 9 posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1;
avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 202 del CCI
e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
SS
ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del debitore,
termine perentorio fino a trenta prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 201 del CCI all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che on vi è ragione di prorogare) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 208 del CCI.
DISPONE
Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del CCI a cura della cancelleria.
Così deciso in Pescara il 02/10/2025 Il Presidente est.
dott. Elio Bongrazio