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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
RGN. N. 1527/2024
Udienza del 17/06/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione per la parte attrice rappresentata e difesa dall'avv. LAMI CLAU- Parte_1
DIA per la parte convenuta rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
MARSICO ALESSANDRO e MENICOCCI FRANCESCO MARIA nelle quali le parti hanno proceduto alla precisazione delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 17/06/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1527/2024 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LAMI CLAUDIA;
- parte opponente –
Contro
cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARSICO ALESSANDRO e MENICOCCI FRANCESCO MARIA;
- parte opposta –
Oggetto: opposizione precetto.
Conclusioni parte attrice: “accertare e dichiarare che la non Controparte_1 vanta alcun diritto di procedere esecutivamente in danno dell'odierno opponente, per le ra- gioni sopra esposte, ed in particolare perché priva di legittimazione in quanto il titolo esecutivo su cui si basa la pretesa è divenuto inefficace in conseguenza dell'intervenuta prescrizione;
per l'effetto, dichiarare la illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto oggetto del presente atto. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, ”.
Conclusioni parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi espositi: In via preliminare: - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via prin- cipale: rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto e in diritto. Con riserva di dedurre, produrre e capitolare nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, fase cautelare compresa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- , premesso di avere ricevuto il 27 giugno 2024 la notifica di Parte_1 atto di precetto per il pagamento della somma di € 83.570,00 in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 32/2012 non opposto, ha proposto il
2 presente giudizio eccependo “l'inefficacia sopravvenuta del titolo esecutivo” in quanto il credito doveva ritenersi ormai prescritto alla luce del fatto che il titolo era stato notificato il 20 marzo 2012 e non opposto del termine del 29 aprile 2012.
Con atto di costituzione ha eccepito che vi erano stati validi CP_1 atti di interruzione della prescrizione ovvero:
a) atto precetto notificato dalla cedente il 3 dicembre 2013; Controparte_2
b) con atto di pignoramento 29 gennaio 2014 era stata incardinata proce- dura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 87/2014 che alla luce dell'art. 2943, I e II comma c.c. determina la sospensione della prescrizione per tutta la sua durata;
c) il 14 marzo 2022 era stata invita raccomandata con la quale CP_1 aveva comunicato l'intervenuta cessione del credito in suo favore, conte-
[...] stualmente intimando il pagamento della somma di cui all'esposizione debitoria.
Nella prima memoria ed a fronte delle deduzioni della controparte, l'oppo- nente ha precisato “che la procedura esecutiva portante RGE n. Parte_1
87/2014, richiamata da parte convenuta, risulta definita con l'accogliento del piano di riparto alla data del 31.03.2025”.
2.- Il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo 14 febbraio 2012 n.
32 ottenuto da la quale il 18 febbraio 2013 e il 20 febbraio 2014 ha CP_2 notificato pignoramento immobiliare contro gli odierni opponenti mentre è stato lo stesso ad avere riconosciuto che la procedura esecutiva 87/2014 Controparte_3 era stata attivata nei suoi confronti e che si era conclusa a giugno 2025. Pare al
Tribunale che la parte non abbia sufficientemente considerato il disposto del se- condo comma dell'art. 2945 c.c. secondo cui a seguito dell'inizio di un procedi- mento giudiziario (ed anche un processo esecutivo) l'effetto interruttivo si estende per tutta la durata di esso per poi riprendere nuovamente una volta concluso. La ratio della disposizione è chiara: dal un lato è evidente che per tutta la durata del processo, sia esso esecutivo o di cognizione, la parte dimostra chiaramente la vo- lontà di esigere il proprio credito dall'altro, l'ordinamento civilistico (a differenza di quello penalistico) non può tollerare che il tempo del processo giurisdizionale – a cui la parte ha dovuto obbligatoriamente ricorrere per la tutela del proprio diritto
– si riverberi a totale svantaggio del creditore.
Dunque, dal gennaio 2014 (data di iscrizione della procedura esecutiva) al giugno 2025 (data di chiusura di essa come ammesso dall'opponente), il termine di prescrizione è rimasto inoperante con la conseguenza che il termine di prescri- zione del credito portato dal decreto ingiuntivo 14 febbraio 2012 interrotto una
3 prima volta con la notifica del pignoramento potrà essere dichiarato prescritto solo nel 2035 (ovvero dopo 10 anni dalla conclusione del processo esecutivo).
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Le spese sostenute da devono fare carico su CP_1 Parte_1 mentre ragioni di opportunità inducono a soprassiede alla condanna ex art. 96
c.p.c. altrimenti doverosa alla luce del tenore delle difese dell'opposto nella prima memoria e come sopra riportate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione al precetto promossa da contro Parte_1 [...]
; CP_1
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € 4.500,00 oltre accessori come per legge. CP_1
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
17/06/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
4
RGN. N. 1527/2024
Udienza del 17/06/2025.
Dinanzi a giudice, dott. Matteo Marini sono pervenute le note scritte in sostituzione per la parte attrice rappresentata e difesa dall'avv. LAMI CLAU- Parte_1
DIA per la parte convenuta rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
MARSICO ALESSANDRO e MENICOCCI FRANCESCO MARIA nelle quali le parti hanno proceduto alla precisazione delle proprie conclusioni.
Il giudice emette la sentenza che segue che, letta nel corso dell'udienza, viene alle- gata al presente verbale.
Il giudice
Dott. Matteo Marini
1 REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice monocratico, dott. Matteo Marini, all'esito dell'udienza del 17/06/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c
nel procedimento RG n. 1527/2024 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LAMI CLAUDIA;
- parte opponente –
Contro
cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MARSICO ALESSANDRO e MENICOCCI FRANCESCO MARIA;
- parte opposta –
Oggetto: opposizione precetto.
Conclusioni parte attrice: “accertare e dichiarare che la non Controparte_1 vanta alcun diritto di procedere esecutivamente in danno dell'odierno opponente, per le ra- gioni sopra esposte, ed in particolare perché priva di legittimazione in quanto il titolo esecutivo su cui si basa la pretesa è divenuto inefficace in conseguenza dell'intervenuta prescrizione;
per l'effetto, dichiarare la illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto oggetto del presente atto. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, ”.
Conclusioni parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi espositi: In via preliminare: - rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In via prin- cipale: rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto e in diritto. Con riserva di dedurre, produrre e capitolare nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, fase cautelare compresa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- , premesso di avere ricevuto il 27 giugno 2024 la notifica di Parte_1 atto di precetto per il pagamento della somma di € 83.570,00 in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 32/2012 non opposto, ha proposto il
2 presente giudizio eccependo “l'inefficacia sopravvenuta del titolo esecutivo” in quanto il credito doveva ritenersi ormai prescritto alla luce del fatto che il titolo era stato notificato il 20 marzo 2012 e non opposto del termine del 29 aprile 2012.
Con atto di costituzione ha eccepito che vi erano stati validi CP_1 atti di interruzione della prescrizione ovvero:
a) atto precetto notificato dalla cedente il 3 dicembre 2013; Controparte_2
b) con atto di pignoramento 29 gennaio 2014 era stata incardinata proce- dura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 87/2014 che alla luce dell'art. 2943, I e II comma c.c. determina la sospensione della prescrizione per tutta la sua durata;
c) il 14 marzo 2022 era stata invita raccomandata con la quale CP_1 aveva comunicato l'intervenuta cessione del credito in suo favore, conte-
[...] stualmente intimando il pagamento della somma di cui all'esposizione debitoria.
Nella prima memoria ed a fronte delle deduzioni della controparte, l'oppo- nente ha precisato “che la procedura esecutiva portante RGE n. Parte_1
87/2014, richiamata da parte convenuta, risulta definita con l'accogliento del piano di riparto alla data del 31.03.2025”.
2.- Il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo 14 febbraio 2012 n.
32 ottenuto da la quale il 18 febbraio 2013 e il 20 febbraio 2014 ha CP_2 notificato pignoramento immobiliare contro gli odierni opponenti mentre è stato lo stesso ad avere riconosciuto che la procedura esecutiva 87/2014 Controparte_3 era stata attivata nei suoi confronti e che si era conclusa a giugno 2025. Pare al
Tribunale che la parte non abbia sufficientemente considerato il disposto del se- condo comma dell'art. 2945 c.c. secondo cui a seguito dell'inizio di un procedi- mento giudiziario (ed anche un processo esecutivo) l'effetto interruttivo si estende per tutta la durata di esso per poi riprendere nuovamente una volta concluso. La ratio della disposizione è chiara: dal un lato è evidente che per tutta la durata del processo, sia esso esecutivo o di cognizione, la parte dimostra chiaramente la vo- lontà di esigere il proprio credito dall'altro, l'ordinamento civilistico (a differenza di quello penalistico) non può tollerare che il tempo del processo giurisdizionale – a cui la parte ha dovuto obbligatoriamente ricorrere per la tutela del proprio diritto
– si riverberi a totale svantaggio del creditore.
Dunque, dal gennaio 2014 (data di iscrizione della procedura esecutiva) al giugno 2025 (data di chiusura di essa come ammesso dall'opponente), il termine di prescrizione è rimasto inoperante con la conseguenza che il termine di prescri- zione del credito portato dal decreto ingiuntivo 14 febbraio 2012 interrotto una
3 prima volta con la notifica del pignoramento potrà essere dichiarato prescritto solo nel 2035 (ovvero dopo 10 anni dalla conclusione del processo esecutivo).
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Le spese sostenute da devono fare carico su CP_1 Parte_1 mentre ragioni di opportunità inducono a soprassiede alla condanna ex art. 96
c.p.c. altrimenti doverosa alla luce del tenore delle difese dell'opposto nella prima memoria e come sopra riportate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione al precetto promossa da contro Parte_1 [...]
; CP_1
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € 4.500,00 oltre accessori come per legge. CP_1
Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza del
17/06/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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