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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 24/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN LA, Presidente PICCININI MARIA GRAZIA, Relatore BLESIO GIOVANNI BATTISTA, Giudice
in data 24/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 592/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - Bologna - Via Tiarini 37 40129 Bologna BO
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ALTRO 2003 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 297/2025 depositato il 25/06/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna tempestivamente l'avviso di intimazione n. 02020249000975263000, notificato in data 27/2/2024, eccependo la nullità delle pretese per assenza della notificazione di atti presupposti, nella specie, delle tre cartelle di pagamento sottese all'impugnazione, come pure di eventuali “avvisi di accertamento o bonari inviti al pagamento”; eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari recati dalle cartelle e, quanto ai vizi propri dell'intimazione, l'omessa indicazione dei tassi applicati e dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituisce l'Agenzia delle AT eccependo l'inammissibilità nonché l'infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto con addebito di spese. Deposita in atti completa documentazione circa l'intervenuta regolare notifica delle tre cartelle sottese all'atto impugnato, non opposte, dando anche conto della regolare notifica, medio tempore, di 3 intimazioni di pagamento, parimenti non impugnate, ciascuna delle quali recava una delle tre cartelle sottese all'atto oggetto dell'odierna impugnazione. SC documenta altresì di aver effettuato in data 22/10/2010 atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare RGE n.400/2009-475/2009 (doc.16), promossa avanti al Nominativo_1Tribunale di Bologna dalla finanziaria e ancora in corso al 20 (doc.14); la pretesa avanzata da SC comprendeva le tre cartelle in oggetto (cfr.atto di intervento, all. 6,7 e 8). L'Agente segnala di aver prodotto tale documentazione nell'ipotesi che possa essere utilizzata come atto interruttivo della prescrizione (Cass. n.26929/2014), su cui comunque influiscono anche i periodi di sospensione disposti dai provvedimenti emergenziali Covid, dall'8/03/2020 al 31/8/2021 (DL n.18/2020 e successive proroghe, da ultimo quella prevista ex art. 9, DL n. 73/2021). Un'ulteriore quarta intimazione di pagamento (recante le prime due cartelle indicate nel prospetto sopra riportato) veniva notificata da SC in data 12/03/2019 (doc.nn.3 e 4): il ricorrente la riceveva e notificava a SC e all'Agenzia Entrate di Bologna un tempestivo ricorso-reclamo in cui eccepiva le medesime doglianze esposte nell'odierna impugnazione (omessa notifica delle cartelle, intervenuta prescrizione, difetto di motivazione in ordine agli interessi). Intervenuto il rigetto del reclamo, il contribuente non coltivava il ricorso, non depositandolo presso la CTP nei termini di legge. L'impugnazione, dunque, non si perfezionava, ma la conoscenza delle pretese recate dalle tre cartelle veniva ulteriormente ribadita, producendosi pure l'effetto della ripresa ex novo del decorso della prescrizione. Non risponde al vero, pertanto, quanto affermato dal ricorrente, ovvero che la notifica dell'odierna intimazione sia il primo atto tramite il quale è venuto a conoscenza delle pretese recate dalle tre cartelle, che sono state tutte regolarmente notificate e mai impugnate, senza che eventuali vizi di notificazione delle cartelle nonché l'eventuale l'intervenuta decadenza/prescrizione fossero fatti valere neppure in sede di impugnazione degli atti interruttivi notificati anteriormente a quello oggetto dell'odierna impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
SC ha depositato in atti esaustiva prova documentale di regolare notifica sia delle tre cartelle sottese all'atto impugnato (di cui la prima, consegnata in mani proprie del destinatario, oggetto di istanza di ammissione a rateizzazione poi non perfezionata), sia di quattro successivi avvisi di intimazione che richiamavano le predette cartelle, l'ultimo dei quali (oggetto del reclamo rigettato) notificato nel corso del 2019. Non risponde al vero, dunque, che le pretese a ruolo sottese all'atto impugnato fossero ignote al ricorrente: oltre che regolarmente notificate, le cartelle - presumibilmente precedute dalla notifica di atti impositivi presupposti ai fini delle imposte erariali per diverse annualità- sono state seguite dalle citate intimazioni che hanno preannunciato l'inizio dell'esecuzione.
L'orientamento della Corte di Cassazione in ordine all'interpretazione dell'art. art.19 del Dlgs 546/1992, sia in ordine all'elenco degli atti impugnabili di cui al comma 1, sia per quanto attiene al comma 3, ovvero agli effetti preclusivi della mancata impugnazione di atti autonomamente impugnabili, è consolidato, noto e costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito anche di questa Corte (ex multis, CGT I grado BO, n.274/01/2024; n.147/02/2024): se il contribuente non ha impugnato atti impositivi anteriori, regolarmente notificati, le pretese da essi recate sono divenute irretrattabili e gli è precluso ogni tentativo surrettizio di riapertura di termini di impugnazione già scaduti.
Rinviando ad alcune pronunce anteriori, così la Cass. sez.Tributaria, nell'Ordinanza n. 33569/2022: “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro atto divenuto definitivo, perché rimasto incontestato (Cass. n.37259/2021; Cass. n.16363/2017; Cass. n.19010/2019).” (evidenza aggiunta). Recentemente, ex multis: Cass. n. 22108/2024. Tra gli atti impositivi “tipici” di cui al comma 1 del predetto art.19 la Cassazione ricomprende pacificamente alla lett.e) anche l'avviso di intimazione (art. 50, DPR n.602/73), in quanto assimilato per funzione, essendo irrilevante la differenza di denominazione, all'avviso di mora di cui all'abrogato art.46 del medesimo decreto, “sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende
”.(Cass..sent.n. 6436/2025). estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica Di conseguenza, la mancata impugnazione di un'intimazione entro il suo termine decadenziale determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e preclude al contribuente di eccepire eventuali fatti estintivi antecedenti alla sua notifica, come il già decorso termine di prescrizione.
Preceduto com'è stato, e come SC dimostra in atti, dalla notifica delle cartelle sottese e non impugnate, nonché da precedenti avvisi di intimazione, parimenti non impugnati, l''avviso di intimazione di cui oggi si discute risulta, dunque, impugnabile soltanto per vizi propri che, se lamentati (tale potrebbe ritenersi, in astratto, la sola doglianza in tema di carenze motivazionali circa il computo degli interessi), sono comunque infondati. Ciò in quanto l'avviso di intimazione (art.50, commi 2,3, DPR n. 602/197) per consolidata interpretazione della Suprema Corte è atto vincolato, redatto in base a un modello ministeriale che non prevede alcuna indicazione in ordine agli interessi;
di conseguenza, l'avviso di intimazione non può essere annullato per difetto di motivazione (ex L.241/1990, art.21octies, comma 2) se contiene (oltre alle formule di rito) il solo “esaustivo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” che neppure è necessario allegare (Cass. nn. 21065/2022 e 2227/2018). Le informazioni circa gli elementi costitutivi della pretesa complessiva, tra cui sono compresi gli interessi (natura e decorrenza, ma non il tasso in quanto normativamente fissato) sono già noti al contribuente per effetto delle anteriori notifiche degli atti impositivi presupposti anteriormente notificati. E anche nei casi in cui è ammissibile, l'eccezione di carenza di motivazione della pretesa per interessi non può essere generica: il contribuente deve indicare se è rivolta all'ente impositore (interessi ex art. 20, DPR n. 602/1973, recati dall'avviso di accertamento/liquidazione o dalla cartella), o all'Agente della riscossione (interessi di mora decorrenti dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella
-art.30, Dpr n. 602/1973).
In considerazione di quanto esposto, il ricorso viene rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anche in relazione alla fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza da ritenersi assorbita e/o disattesa:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla refusione in favore della parte resistente delle spese di lite che liquida in € 3.800,00 omniacomprensivi.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 24/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN LA, Presidente PICCININI MARIA GRAZIA, Relatore BLESIO GIOVANNI BATTISTA, Giudice
in data 24/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 592/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - Bologna - Via Tiarini 37 40129 Bologna BO
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ALTRO 2003 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02020249000975263000 IRAP 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 297/2025 depositato il 25/06/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugna tempestivamente l'avviso di intimazione n. 02020249000975263000, notificato in data 27/2/2024, eccependo la nullità delle pretese per assenza della notificazione di atti presupposti, nella specie, delle tre cartelle di pagamento sottese all'impugnazione, come pure di eventuali “avvisi di accertamento o bonari inviti al pagamento”; eccepisce altresì l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari recati dalle cartelle e, quanto ai vizi propri dell'intimazione, l'omessa indicazione dei tassi applicati e dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituisce l'Agenzia delle AT eccependo l'inammissibilità nonché l'infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto con addebito di spese. Deposita in atti completa documentazione circa l'intervenuta regolare notifica delle tre cartelle sottese all'atto impugnato, non opposte, dando anche conto della regolare notifica, medio tempore, di 3 intimazioni di pagamento, parimenti non impugnate, ciascuna delle quali recava una delle tre cartelle sottese all'atto oggetto dell'odierna impugnazione. SC documenta altresì di aver effettuato in data 22/10/2010 atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare RGE n.400/2009-475/2009 (doc.16), promossa avanti al Nominativo_1Tribunale di Bologna dalla finanziaria e ancora in corso al 20 (doc.14); la pretesa avanzata da SC comprendeva le tre cartelle in oggetto (cfr.atto di intervento, all. 6,7 e 8). L'Agente segnala di aver prodotto tale documentazione nell'ipotesi che possa essere utilizzata come atto interruttivo della prescrizione (Cass. n.26929/2014), su cui comunque influiscono anche i periodi di sospensione disposti dai provvedimenti emergenziali Covid, dall'8/03/2020 al 31/8/2021 (DL n.18/2020 e successive proroghe, da ultimo quella prevista ex art. 9, DL n. 73/2021). Un'ulteriore quarta intimazione di pagamento (recante le prime due cartelle indicate nel prospetto sopra riportato) veniva notificata da SC in data 12/03/2019 (doc.nn.3 e 4): il ricorrente la riceveva e notificava a SC e all'Agenzia Entrate di Bologna un tempestivo ricorso-reclamo in cui eccepiva le medesime doglianze esposte nell'odierna impugnazione (omessa notifica delle cartelle, intervenuta prescrizione, difetto di motivazione in ordine agli interessi). Intervenuto il rigetto del reclamo, il contribuente non coltivava il ricorso, non depositandolo presso la CTP nei termini di legge. L'impugnazione, dunque, non si perfezionava, ma la conoscenza delle pretese recate dalle tre cartelle veniva ulteriormente ribadita, producendosi pure l'effetto della ripresa ex novo del decorso della prescrizione. Non risponde al vero, pertanto, quanto affermato dal ricorrente, ovvero che la notifica dell'odierna intimazione sia il primo atto tramite il quale è venuto a conoscenza delle pretese recate dalle tre cartelle, che sono state tutte regolarmente notificate e mai impugnate, senza che eventuali vizi di notificazione delle cartelle nonché l'eventuale l'intervenuta decadenza/prescrizione fossero fatti valere neppure in sede di impugnazione degli atti interruttivi notificati anteriormente a quello oggetto dell'odierna impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
SC ha depositato in atti esaustiva prova documentale di regolare notifica sia delle tre cartelle sottese all'atto impugnato (di cui la prima, consegnata in mani proprie del destinatario, oggetto di istanza di ammissione a rateizzazione poi non perfezionata), sia di quattro successivi avvisi di intimazione che richiamavano le predette cartelle, l'ultimo dei quali (oggetto del reclamo rigettato) notificato nel corso del 2019. Non risponde al vero, dunque, che le pretese a ruolo sottese all'atto impugnato fossero ignote al ricorrente: oltre che regolarmente notificate, le cartelle - presumibilmente precedute dalla notifica di atti impositivi presupposti ai fini delle imposte erariali per diverse annualità- sono state seguite dalle citate intimazioni che hanno preannunciato l'inizio dell'esecuzione.
L'orientamento della Corte di Cassazione in ordine all'interpretazione dell'art. art.19 del Dlgs 546/1992, sia in ordine all'elenco degli atti impugnabili di cui al comma 1, sia per quanto attiene al comma 3, ovvero agli effetti preclusivi della mancata impugnazione di atti autonomamente impugnabili, è consolidato, noto e costantemente applicato dalla giurisprudenza di merito anche di questa Corte (ex multis, CGT I grado BO, n.274/01/2024; n.147/02/2024): se il contribuente non ha impugnato atti impositivi anteriori, regolarmente notificati, le pretese da essi recate sono divenute irretrattabili e gli è precluso ogni tentativo surrettizio di riapertura di termini di impugnazione già scaduti.
Rinviando ad alcune pronunce anteriori, così la Cass. sez.Tributaria, nell'Ordinanza n. 33569/2022: “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro atto divenuto definitivo, perché rimasto incontestato (Cass. n.37259/2021; Cass. n.16363/2017; Cass. n.19010/2019).” (evidenza aggiunta). Recentemente, ex multis: Cass. n. 22108/2024. Tra gli atti impositivi “tipici” di cui al comma 1 del predetto art.19 la Cassazione ricomprende pacificamente alla lett.e) anche l'avviso di intimazione (art. 50, DPR n.602/73), in quanto assimilato per funzione, essendo irrilevante la differenza di denominazione, all'avviso di mora di cui all'abrogato art.46 del medesimo decreto, “sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende
”.(Cass..sent.n. 6436/2025). estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica Di conseguenza, la mancata impugnazione di un'intimazione entro il suo termine decadenziale determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e preclude al contribuente di eccepire eventuali fatti estintivi antecedenti alla sua notifica, come il già decorso termine di prescrizione.
Preceduto com'è stato, e come SC dimostra in atti, dalla notifica delle cartelle sottese e non impugnate, nonché da precedenti avvisi di intimazione, parimenti non impugnati, l''avviso di intimazione di cui oggi si discute risulta, dunque, impugnabile soltanto per vizi propri che, se lamentati (tale potrebbe ritenersi, in astratto, la sola doglianza in tema di carenze motivazionali circa il computo degli interessi), sono comunque infondati. Ciò in quanto l'avviso di intimazione (art.50, commi 2,3, DPR n. 602/197) per consolidata interpretazione della Suprema Corte è atto vincolato, redatto in base a un modello ministeriale che non prevede alcuna indicazione in ordine agli interessi;
di conseguenza, l'avviso di intimazione non può essere annullato per difetto di motivazione (ex L.241/1990, art.21octies, comma 2) se contiene (oltre alle formule di rito) il solo “esaustivo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” che neppure è necessario allegare (Cass. nn. 21065/2022 e 2227/2018). Le informazioni circa gli elementi costitutivi della pretesa complessiva, tra cui sono compresi gli interessi (natura e decorrenza, ma non il tasso in quanto normativamente fissato) sono già noti al contribuente per effetto delle anteriori notifiche degli atti impositivi presupposti anteriormente notificati. E anche nei casi in cui è ammissibile, l'eccezione di carenza di motivazione della pretesa per interessi non può essere generica: il contribuente deve indicare se è rivolta all'ente impositore (interessi ex art. 20, DPR n. 602/1973, recati dall'avviso di accertamento/liquidazione o dalla cartella), o all'Agente della riscossione (interessi di mora decorrenti dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella
-art.30, Dpr n. 602/1973).
In considerazione di quanto esposto, il ricorso viene rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anche in relazione alla fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza da ritenersi assorbita e/o disattesa:
-rigetta il ricorso;
-condanna parte ricorrente alla refusione in favore della parte resistente delle spese di lite che liquida in € 3.800,00 omniacomprensivi.