Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 190
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per assenza notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento e di precedenti avvisi di intimazione, escludendo che l'odierno avviso fosse il primo atto con cui il contribuente è venuto a conoscenza delle pretese.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei crediti tributari

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti e dei precedenti avvisi di intimazione precludesse l'eccezione di prescrizione, poiché la pretesa impositiva si era cristallizzata.

  • Rigettato
    Vizi propri dell'intimazione: omessa indicazione tassi e criteri di calcolo interessi

    La Corte ha affermato che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, redatto su modello ministeriale che non prevede l'indicazione dei tassi di interesse. Le informazioni sugli interessi sono già note al contribuente per effetto delle anteriori notifiche degli atti impositivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 190
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 190
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo