Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4380 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 4.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19684/2024 RG Lav. e Prev.
TRA cod. fis.: in persona del legale rappresentante pro- tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe De Luca, con elezione di domicilio come da procura in atti
- Ricorrente- E
, quale subentrante (ai sensi dell'art. 1 dlgs Controparte_1 del 22.10.2016, convertito in legge 225/2016 del 01.12.2016 in G.U. 282 del 02.12.2016) a titolo universale nei rapporti di -Agente della Controparte_2 riscossione per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Figurelli, con elezione di domicilio come da procura in atti
-Resistente-
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione in data 16.09.2024 la società in epigrafe indicata - premesso di aver incardinato precedente ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di Napoli che, con sentenza n. 11470/2024 aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario- ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249011838186000 notificata in data 13 febbraio 2024 incorporante i seguenti avvisi di addebito:
n. 37120220008069192;
n. 37120220014236918;
n. 37120220014237019;
n. 37120220014739724. relativi a crediti previdenziali INPS per l'anno 2022 per il complessivo importo di €
93.885,77.
Deduceva l'opponente che, con riferimento alle predette cartelle, in data 28.12.2022 aveva presentato alla di Napoli istanza di rateizzazione, che veniva accolta nella stessa data CP_3 con concessione della suddivisione di pagamento in n. 72 rate mensili “a decorrere dal 10.1.2023, alle scadenze indicate nel piano allegato..”; che a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.197 del 2022 e ss.mm. (Legge di Bilancio per il 2023), in data 23.1.2023, in relazione agli stessi titoli di cui al piano di rateizzazione concordato, aveva formulato richiesta di adesione alla definizione agevolata (cd. “rottamazione quater”) che aveva
1
n.37120220014236918, n.37120220014237019, n.37120220014739724 stante la comunicata assenza dei presupposti di legge;
di essere venuta a conoscenza, in data
4.10.2023 , della intervenuta revoca della originaria rateizzazione concessa, e che sul presupposto di quest'ultima era stata notificata, in data 13.2.2024, l'intimazione di pagamento n. 07120249011838186000, oggetto della presente impugnazione;
che la comunicazione di revoca formalizzata da di Roma con nota prot. n.665421 del CP_3
6.02.2024 su sollecitazione della Società, era stata impugnata dalla odierna ricorrente innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma.
Tanto premesso, eccepita la violazione del disposto dell'art. 1 comma 240 L.197/2022 e dell'art. 15 bis comma 1 lettera b) n.1) del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) convertito in
Legge n.91/2022 per i motivi analiticamente illustrati in ricorso, rilevato altresì il vizio di omessa comunicazione formale di decadenza dalla dilazione del pagamento e la omessa specificazione delle motivazioni dell'atto, ha chiesto all'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, previa istanza di sospensione dell'esecutività del titolo impugnato, di:
“….annullare l'Intimazione di pagamento n.07120249011838186000 , emessa dall'
[...]
e notificata per P.E.C. in data 13/02/2024, con la quale Controparte_4 si intima al ricorrente il pagamento di complessivi €. 93.885,77”, con vittoria di spese di lite e distrazione.
Con memoria depositata il 17.1.2024 si costituiva la convenuta che deduceva di non accettare il contraddittorio con riferimento agli eccepiti vizi formali (mancata o irrituale notifica degli atti prodromici all'esecuzione) ; nel merito dell'opposizione, resisteva alla domanda affermando la legittimità dell'atto amministrativo di intervenuta decadenza dalla rateizzazione stante l'unilaterale sospensione del pagamento delle rate da parte della società debitrice successivamente alla presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata. Ha concluso affinchè: “- in via preliminare, ritenuta l'insussistenza del fumus boni iuris, confermare l'esecutività degli atti impugnati;
- nel merito, rigettare l'impugnazione proposta perché inammissibile, improponibile, nonché infondata in fatto e diritto;
- in viasubordinata, nella denegata ipotesi di declaratoria dell'illegittimità dell'azione Contr del Concessionario, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' , e che la stessa pregiudicata da un'eventuale pronuncia di accoglimento, sia fatto oggetto di distinta considerazione, ai fini del governo delle spese di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed a seguito della discussione delle parti è stata decisa all'udienza odierna mediante contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
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Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Questo Tribunale aderisce alla oramai consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità in tema di “trattazione della ragione più liquida”. Tale principio –statuisce la Suprema Corte- imponendo un approccio interpretativo fondato sulla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc. Ciò in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di
2 celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata -senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass., Sez. Un., n. 9936/2014; Cass. 12002/2014, Cass. nn. 5804 e 5805 del 2017).
Con nota di deposito del 9.1.2025 parte ricorrente ha versato in atti la pronuncia n. 15474 del 2024 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso della avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento di revoca di Parte_1 rateizzazione della dilazione di pagamento del 4.10.2023 non notificato, formalizzato con comunicazione del 6.2.2024 n. prot. 665421 Ader Roma di rigetto della istanza di rimessione in termini inoltrata a mezzo pec del 30.1.2024 dalla Società . Parte_1
Nella richiamata pronuncia è stato affermato che la revoca della rateizzazione non poteva intervenire a causa del mancato pagamento di una sola rata - fatto quest'ultimo pacifico ed incontestato - alla luce delle disposizioni normative invocate dalla parte ricorrente ed, in particolare, della legge 197 del 2022 prevedente che, una volta proposta la domanda di definizione agevolata, siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni;
nonché ai sensi della legge n.
91 del 2022 che, rispetto alle richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, prevede che la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, invece delle cinque precedentemente previste.
Sulla base di tali presupposti, il giudice competente a decidere sulla impugnazione del provvedimento di revoca della accordata rateizzazione, ha accolto il ricorso della odierna opponente, disponendone la rimessione in termini secondo l'originario piano di rateizzazione.
Tanto basta ad accogliere il presente ricorso, considerata la piena coincidenza, emergente dalla documentazioni in atti, tra gli avvisi di addebito in relazione ai quali era stata disposta in via amministrativa la decadenza e quelli portati dalla intimazione di pagamento impugnata, ovvero i seguenti avvisi di addebito: n. 37120220008069192000 notificato il
5.8.2022 ; n. 37120220014236918000, notificato il 30.10.2022; n.
37120220014237019000, notificato il 30.10.2022; n. 37120220014739724000, notificato in data 5.12.2022.
Ne deriva che , assorbita ogni altra questione tra le parti, l'intimazione di pagamento n.
07120249011838186000 deve essere annullata, la società opponente essendo già stata rimessa nei termini dell'originario piano di rateizzazione quanto ai crediti oggetto degli AVA ivi incorporati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa e della attività svolta.
PQM
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
-In accoglimento del ricorso in riassunzione proposto da annulla l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 07120249011838186000 notificata in data 13.2.2024;
3 -Condanna , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4200,00 per compensi oltre iva, cpa e spese generali, con attribuzione.
Napoli,4.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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