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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1916/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ) con l'avv. Lino Roetta e l'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Rigato
Appellante contro
(C.F. ) con l'avv. Aleardo Ghirini CP_1 C.F._2
Appellata
e con
e Controparte_2 CP_3
Terzi chiamati contumaci
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 687/2023 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 12.04.2023
CONCLUSIONI
Per parte LL
Piaccia a Codesta Eccellentissima Corte, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n.687/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza il 11.04.2023 e pubblicata il 12.04.2023 Repertorio n. 1122/2023 del 12.04.2023 nell'ambito del procedimento civile n. 96/2019 R.G.:
In via principale, in riforma dell'impugnata sentenza:
a) rettificare le compensazioni effettuate dal Giudice di prime cure tra i crediti vantati da e i crediti vantati da Parte_1 CP_1
b) condannare la sig.ra a rifondere al sig. le competenze CP_1 Parte_1 dello quanto meno per quelle attività finalizzate al corretto inserimento CP_4 in mappa dell'edifico censito al Fg. 14 del Comune di Vicenza mappale 288, mai contestato da controparte;
c) rettificare le statuizioni relative al ripristino della situazione catastale preesistente al frazionamento effettuato da , e;
Parte_1 Controparte_2 CP_3
d) Rideterminare la condanna del sig. alla rifusione in misura della metà Parte_1 delle spese legali della sig.ra tenendo conto della reciproca soccombenza, CP_1 anche parziale.
In ogni caso, spese e competenze del doppio grado di giudizio integralmente rifusi, oltre ad accessori di legge.
In via istruttoria Previa rimessione della causa in istruttoria,
a) Richiesta di ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio sul corridoio comune Si chiede l'ammissione di CTU diretta ad accertare che le modifiche poste in essere da la quale ha provveduto all'installazione di una porta, preclude al sig. CP_1
l'accesso alla soffitta lasciata in eredità da . Parte_1 CP_5
b) Richiesta di ammissione di prove per testimoni
Si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova già formulati in primo grado che qui si ritrascrivono:
1. Vero che per l'attività di frazionamento è sufficiente l'incarico sottoscritto da uno solo dei comproprietari.
2. Vero che la sig.ra sottoscriveva unilateralmente un incarico al geom. CP_1
Per_
affinché procedesse al frazionamento di un bene comune non censito in comproprietà tra e medesima caduto in successione e Parte_2 CP_1 segnatamente il corridoio comune tra e ora identificato dal CP_1 Parte_2 mappale n. 109 sub 39 come unità in corso di definizione. pag. 2/17 3. Vero che tale bene comune non censito è oggetto di un procedimento civile pendente tra le medesime Parti odierne innanzi al Tribunale di Vicenza e rubricato al n.
1775/2017 R.G.
4. Vero che la sig.ra sottoscriveva unilateralmente un CP_1
Per_ incarico al geom. affinché procedesse ad attività di frazionamento sull'appartamento di proprietà di sito al secondo piano. Parte_3
5. Vero che prima dell'intervento di , l'immobile risultava erroneamente CP_4 rappresentato in mappa.
6. Vero che provvedeva a ricollocare in mappa l'immobile, correggendo CP_4
l'errore indicato al precedente capitolo.
7. Vero che la linea di confine tra i mappali n. 1145 e 1146, tracciata da , CP_4 riprende esattamente quanto risultante dai dati catastali e dalla nota di voltura del 1962, che le si rammostra (cfr. doc. 4).
8. Vero che il marciapiedi insiste sulla proprietà esclusiva di senza Parte_2 costituire il vero confine tra i mappali nn. 1145 e 1146, come da foto che le si rammostra (cfr. doc. 14).
9. Vero che il terrazzo sito al piano primo dell'immobile in Viale Della Pace, 275, lato sudovest, insiste sul terreno in proprietà di , senza costituire proprietà di Parte_2
10. Vero che lo sconfinamento del terrazzo sito al piano primo Parte_3 dell'immobile in Viale Della Pace, 275, lato sudovest, sulla proprietà di Parte_2 era avvenuto in quanto l'immobile veniva edificato in aderenza al confine tra i mappali n. 1145 e 1146 (già mappali n. 288 e 289).
11. Vero che la terrazza sita al piano primo dell'immobile in Viale Della Pace, 275, lato sudovest, consiste in un camminamento/passaggio per raggiungere la scala ad uso esclusivo del proprietario dell'appartamento sito al piano secondo, come da foto che le si rammostra (doc. 5).
12. Vero che la scala che porta all'appartamento al primo piano arriva sino alla terrazza di cui al precedente punto, da cui promana poi una seconda scala che serve, in via esclusiva, l'appartamento sito al secondo piano.
13. Vero che ha qualificato il suddetto terrazzo/passaggio come “terrazza CP_4 coperta esclusiva” accorpandola al mapp. 1146 sub 6 di proprietà di . Parte_2
pag. 3/17 14. Vero che l'ultima rampa di scale dell'immobile sito in Viale della Pace, 279, gli spazi e le aperture ad essa adiacenti all'ultimo piano sono stati indicati da CP_4 quali “porzioni comuni”.
15. Vero che anche nell'atto di identificazione dei beni in successione di
[...]
(padre di che le si rammostra (cfr. doc. 7) si legge che Per_2 Parte_3
“l'accesso alla soffitta viene attuato dalla scala comune posta al centro del fabbricato”.
16. Vero che in data 06.06.2016, unilateralmente, la sig.ra tramite il CP_1
Per_ proprio tecnico GE. , ha effettuato delle variazioni catastali incidenti sul corridoio in comunione con la sorella 17. Vero che in data 06.06.2016, Parte_2
Per_ unilateralmente, la sig.ra tramite il proprio tecnico GE. , ha CP_1 effettuato delle variazioni catastali incidenti sull'appartamento di , all'epoca Pt_3 ancora in vita. Per_ 18. Vero che il GE. , relativamente all'appartamento sito al secondo piano, ha modificato le aperture esistenti e ha trasformato i subalterni esistenti in unico subalterno, come da documento che Le si rammostra.
19. Vero che a seguito degli interventi di cui al precedente capitolo, la soffitta risulta essere inglobata nell'appartamento di , e non come unità autonoma. Parte_3
20. Vero che l'intervento di ripristinava lo status quo esistente prima CP_4 CP_4
Per_ dell'intervento del geom. .
21. Vero che la sig.ra si rifiuta di prestare il proprio consenso alla CP_1 sottoscrizione della pratica edilizia necessaria a superare la difformità tra i dati catastali e i dati risultanti dagli elaborati grafici depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Per parte appellata
In via principale:
a)dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto dalla controparte nei con- fronti della sentenza n. 687/2023 pubbl. il 12/04/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza
l'11/04/2023.
In via incidentale condizionata, per l'ipotesi in cui fossero accolti, anche parzialmente, i motivi di impugnazione dedotti ex adverso:b)accogliere le domande formulate in primo grado dall'odierna appellata, ovvero:- Revocare/annullare o privare comunque di pag. 4/17 efficacia il d.i. n. 3359/18 emesso in data 21.11.18 dal Tribunale di Vicenza;
- In via riconvenzionale:
• accertati il reale stato dei luoghi, il confine reale delle proprietà (in subordine, anche per effetto di intervenuta usucapione), e la proprietà o comproprietà delle singole aree in contestazione, accertate altresì l'illegittimità e l'erroneità delle operazioni di cui alle fatture emesse dallo studio tecnico , condannare il sig. e i sigg. CP_4 Parte_1
e -previo, se necessario, ripristino della situazione Controparte_2 CP_3 catastale preesistente a loro esclusive cura e spese- al pagamento del 50% della somma necessaria agli adempimenti catastali da effettuarsi nel rispetto della legge e delle volontà testamentarie • condannare il sig. , e Parte_1 Controparte_2 [...]
, tra loro in solido, a rifondere la loro quota-parte delle spese sostenute dalla CP_3 sig.ra per la pubblicazione del testamento della defunta e CP_1 Parte_2 pari ad € 500,00, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- condannare il sig. al risarcimento del danno ex art. 961 cpc, danno da Parte_1 liquidarsi in via equitativa;
-In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi ai giudizi di primo e se- condo grado, oltre IVA e PA come per legge.
In via istruttoria, ammettere la prova per interpello e per testi sui capitoli già indicati con memoria 15.7.21 (con la relativa indicazione dei testi), ovvero: Si chiede di essere abilitati a provare, per interpello di tutti i convenuti e per testi, le seguenti circostanze:
CAP. 1) Vero che la spesa per la pubblicazione del testamento della sig.ra Per_3
con il quale sono stati chiamati la sig.ra e i nipoti ,
[...] CP_1 Parte_1 CP_2
e , pubblicazione effettuata dal Notaio Boschetti di Vicenza, è stata so-
[...] CP_3 stenuta per intero dalla sig.ra , come da fattura quietanzata n. 1994/15 del CP_1
20.10.15, che si rammostra (doc. 1, in atti);
CAP. 2) Vero che il sig. e i suoi fratelli, e , si sono Parte_1 CP_2 CP_3 sempre astenuti dal rifondere la loro quota parte della spesa di cui al capitolo che precede;
CAP. 3) Vero che in data 12.4.17 il geom. veniva messo al corrente da CP_6 parte del geom. dei risultati dei rilievi da quest'ultimo effettuati e delle sue CP_7 intenzioni circa le modalità con le quali eseguire il frazionamento della proprietà; pag. 5/17 CAP. 4) Vero che il geom. , non essendo d'accordo su quanto prospettato, CP_6 suggeriva un diverso modo di procedere e -in attesa della decisione del collega- lo diffidava dall'apportare nel frattempo qualsiasi variazione catastale senza l'appro- vazione scritta della sig.ra ; CP_1
CAP. 5) Vero che dopo l'incontro tenutosi il 12.4.17 il geom. ometteva di CP_7
Per_ contattare nuovamente il geom. ; Per_ CAP. 6) Vero che da una verifica catastale effettuata dal geom. nel mese di ottobre
2017, è emerso che il geom. aveva proceduto ad eseguire il frazionamento;
CP_7
CAP. 7) Vero che il geom. ha posto in essere le operazioni catastali di cui è CP_7 causa in forza della lettera di incarico 19.5.17, sottoscritta dal sig. e che Parte_1 si rammostra (doc. 5, in atti);
CAP. 8) Vero che il confine reale tra gli immobili di Vicenza, viale della Pace, 279
(mapp. 1146) e la proprietà di al momento dell'apertura della successione Parte_3
(mapp. 1145), è rappresentato dalla linea evidenziata in giallo nel particolare della planimetria che si rammostra (doc. 18);
CAP. 9) Vero che tra le proprietà di cui al capitolo che precede (mapp. 1145 e mapp.
1146) è presente il cordolo in pietra visibile nella fotografia che si rammostra (doc. 19)
e nella fotografia n. 6 allegata all'elaborato planimetrico che si rammostra (doc. 20);
CAP. 10) Vero che lungo il cordolo di cui al capitolo che precede (doc. 19) è posizio- nata la colonna sulla quale sono installati i campanelli dell'abitazione sita in Vicenza, viale della Pace, 275 (mapp. 1145), al tempo di proprietà di come da Parte_3 fotografie che si rammostrano (doc. 21 e doc. 22);
CAP. 11) Vero che lo spazio tra l'abitazione della sig.ra e il cordolo Parte_3 rappresentato nel doc. 1 8, che si rammostra, è stato fin dal 1958 utilizzato in via esclusiva e attrezzato con panchine e tavolini dalla sig.ra e dalla sig.ra CP_1
e, dopo la morte di quest'ultima (9.12.16), dalla sig.ra Parte_3 CP_1 come da fotografie che si rammostrano (doc. 23, doc. 24, doc. 25);
CAP. 12) Vero che nella fotografia che si rammostra (doc. 23) sono raffigurate
[...]
(madre di ), , e vero che la fotografia Per_4 Parte_1 Parte_3 CP_1
è stata scattata nell'anno 1995;
pag. 6/17 CAP. 13) Vero che nella fotografia che si rammostra (doc. 24) sono raffigurati CP_3
, , e il piccolo e vero che
[...] Parte_1 Parte_4 Persona_5 la fotografia è stata scattata nell'anno 1969;
CAP. 14) Vero che la fotografia che si rammostra (doc. 25) è stata scattata in periodo anteriore all'anno 2010;
CAP. 15) Vero che lo spazio tra l'abitazione della sig.ra e il cordolo Parte_3 rappresentato nel doc. 18, che si rammostra, e nella quale sono raffigurati
[...]
, e , era pavimentato in Parte_4 Persona_6 Persona_5 Parte_5 cemento, come da fotografia che si rammostra (doc. 26);
CAP. 16) Vero che la fotografia che si rammostra (doc. 26) è stata scattata nell'anno
1973;
CAP. 17) Vero che lo spazio tra l'abitazione della sig.ra e il cordolo Parte_3 rappresentato nel doc. 19, che si rammostra, è stato piastrellato con il porfido nel 1989, come da richiesta di permesso e domanda di concessione a firma che si Parte_3 rammostrano (doc. 27);
CAP. 18) Vero che sul cordolo evidenziato in giallo nel doc. 18 e rappresentato nella fotografia prodotta sub doc. 19, erano installati fin dal 1958 un cancelletto e una re- cinzione atti a dividere le due proprietà originariamente appartenenti alle sorelle
[...]
e come risulta dalle fotografie che si rammostrano (doc. 28, Pt_2 Parte_3 doc. 23, doc. 24);
CAP. 19) Vero che il cancelletto, la recinzione, il cordolo e la colonna dei campanelli, di cui ai capitoli che precedono, sono stati costruiti contestualmente alla casa di pro- prietà della sig.ra nel 1958; Parte_3
CAP. 20) Vero che il cancelletto e la recinzione di cui al capitolo che precede sono stati rimossi nel 2010 dalle sorelle e che volevano mantenere Parte_2 Parte_3 aperto l'accesso tra le due proprietà, come da sostegni ancora visibili: doc. 29, che si rammostra;
CAP. 21) Vero che il ballatoio privo di copertura sito al piano primo dell'immobile in
Viale Della Pace, 275, lato sud-ovest (come da fotografia che si rammostra: doc. 30), è stato da sempre utilizzato dalla sig.ra come balcone;
CP_1
pag. 7/17 CAP. 22) Vero che il balcone di cui al capitolo che precede veniva attrezzato nella stagione estiva dalla sig.ra con fioriere, sedie, tavolini e ombrellone, come CP_1 da fotografie che si rammostrano (doc. 31, doc. 32, doc. 33);
CAP. 23) Vero che nella fotografia che si rammostra (doc. 31) è raffigurata la sig.ra e vero che la fotografia è stata scattata nell'anno 1967; Parte_4
CAP. 24) Vero che nella fotografia che si rammostra (doc. 32) sono raffigurate le sig.re e e vero che la fotografia è stata scattata nell'anno Parte_4 CP_3
1967;
CAP. 25) Vero che la fotografia che si rammostra (doc. 33) è stata scattata nei primi anni 2000;
CAP. 26) Vero che l'ultima rampa di scale dell'immobile sito in Viale della Pace, 279 e gli spazi e le aperture ad essa adiacenti all'ultimo piano si trovano nello stato rap- presentato dalla planimetria che si rammostra (doc. 34);
CAP. 27) Vero che la sig.ra si è sempre astenuta dal modificare lo stato CP_1 degli immobili di cui al capitolo che precede;
CAP. 28) Vero che l'accesso alla soffitta (map. 13a piano secondo) lasciata in eredità a ed eredi, avviene attraverso altra unità immobiliare (13 sub 2) già appartenente a Per_7 questi ultimi, come da planimetrie che si rammostrano (doc. 15 e doc. 34).
Si indicano a testimoni, con riserva d'altri, i sigg.: geom. , con studio in CP_6
RR di LO (VI), via degli artiglieri, 47; geom. , c/o Steav srl, Controparte_8 in Vicenza, viale Battaglione Val Leogra, 38/ R;
, res. in Vicenza, viale Parte_6 della Pace, 309; , res. in Vicenza, via K. Adenauer, 50; Parte_7 Parte_8
res. in RR di LO (VI), via Pasubio, 65; , res. in Vi-
[...] Parte_9 cenza, viale della Pace, 275; res. in Vicenza, via Dal Pozzo 21; Parte_10 [...]
, AM TI (VI), via Rasega 72. Pt_11
Ci si oppone fin d'ora all'ammissione dei capitoli eventualmente formulati da
contro
- parte e, in caso di loro ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi già indicati.
Si chiede che venga disposta CTU al fine di individuare: la linea di confine catastale tra i mappali 1145 (pervenuto alle parti dalla successione ) e 1146 (pervenuto Parte_3 alle parti dalla successione ) nonché quella reale -eventualmente anche Parte_2
pag. 8/17 per effetto della vantata usucapione- se differente da quella catastale;
la mancata corrispondenza tra le risultanze delle operazioni catastali effettuate dal geom.
e lo stato di fatto e di diritto degli immobili come risultante dalle volontà CP_7 testamentarie;
le diverse e corrette operazioni da porre in essere in sede catastale, il loro costo, nonché il costo necessario al ripristino della situazione catastale ed amministrativa antecedente alle operazioni poste in essere dal geom. . CP_7
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
In data 9 dicembre 2016 decedeva lasciando eredi testamentari la sorella Parte_3
e in rappresentazione del fratello RE i figli , CP_1 Per_7 Parte_1
e . CP_3 Controparte_2
Con decreto ingiuntivo n. 3359/2018 del Tribunale di Vicenza, ritualmente notificato,
ingiungeva a il pagamento della somma di euro 5.736,87. Parte_1 CP_1
Nel ricorso monitorio assumeva di vantare il credito indicato nei Parte_1 confronti della zia in relazione alla successione in morte di anche CP_1 Parte_3
a nome dei fratelli e in quanto eredi in rappresentazione del padre CP_3 CP_2 fratello RE ex art.752 cod. civ.. Il credito azionato era riferito alle spese sostenute per la pubblicazione del testamento (per euro 1.900,00), al pagamento di bollette per le utenze domestiche ( per euro 509,38) e al pagamento delle fatture dello studio incaricato dei rilievi tecnici, riconfinamenti, frazionamenti e adempimenti catastali riferiti alle volontà divisionali espresse dalla defunta ( per euro 9.064,36).
Con atto di citazione tempestivamente notificato proponeva opposizione a CP_1 decreto ingiuntivo chiedendo la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo n.
3359/2018 del Tribunale di Vicenza. L'opponente da un lato eccepiva di essere a sua volta creditrice nei confronti del NI (portando quindi il relativo credito in compensazione) per la somma di euro 500,00 (aveva infatti sostenuto le spese di pubblicazione del primo testamento della sorella per euro 1.000,00 – deceduta Pt_2 in data 1 agosto 2015) e inoltre contestando le somme riferite al frazionamento che era stato realizzato a fronte della sua espressa opposizione e anche in modo errato, non rispettando lo stato dei luoghi e delle proprietà esclusive. L'opponente proponeva la seguente domanda riconvenzionale, previa chiamata in causa degli altri nipoti ed eredi pag. 9/17 e : “ accertati il reale stato dei luoghi, il confine reale Controparte_2 CP_3 delle proprietà (in subordine, anche per effetto di intervenuta usucapione), e la proprietà
o comproprietà delle singole aree in contestazione, accertate altresì l'illegittimità e l'erroneità delle operazioni di cui alle fatture emesse dallo studio tecnico , CP_4 condannare il sig. e i sigg. e -previo, Parte_1 Controparte_2 CP_3 se necessario, ripristino della situazione catastale preesistente a loro esclusive cura e spese- al pagamento del 50% della somma necessaria agli adempimenti catastali da effettuarsi nel rispetto della legge e delle volontà testamentarie”.
Si è costituito chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, in via Parte_1 riconvenzionale, l'accertamento che l'accesso ad una soffitta di sua proprietà sita nel fabbricato caduto in successione sarebbe risultato intercluso stante l'apposizione ad opera di di una porta e la conseguente condanna della stessa a consegnare CP_1 copia delle chiavi per l'apertura, nonché la sua condanna a sottoscrivere la pratica edilizia necessaria a superare la difformità tra i dati catastali e i dati risultanti dagli elaborati grafici depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Vicenza.
e rimanevano contumaci Controparte_2 CP_3
Con la sentenza n.687/23 pubblicata in data 12/4/2023 il Tribunale di Vicenza revocava il decreto ingiuntivo n. 3359/2018 e inoltre così statuiva “premesso che è CP_1 debitrice di di euro 1.204,69 (la metà di euro 1.900 + euro 509,38) e che Parte_1
è debitore di di euro 500 (la metà di euro 1.000), Parte_1 CP_1 condanna l'opponente a pagare al convenuto la differenza fra le due voci;
impregiudicato l'accertamento sul reale stato dei luoghi, sul confine reale delle proprietà e sulla proprietà o comproprietà delle singole aree in contestazione, dichiara che il solo fatto che sia stato compiuto un frazionamento senza il consenso di tutti i comproprietari delle aree autorizzate rende il medesimo frazionamento illegittimo, ed esime la dissenziente dall'obbligo di partecipazione alle spese condanna, CP_1 in conseguenza, e e al ripristino della Parte_1 Controparte_2 CP_3 situazione catastale preesistente al frazionamento effettuato, a loro esclusive cura e spese;
. quanto invece alla richiesta di condannare il convenuto e i terzi chiamati al pagamento del 50% della somma necessaria agli adempimenti catastali da effettuarsi nel rispetto della legge e delle volontà testamentarie (della s.ra ), dichiara Pt_3
pag. 10/17 trattarsi di una statuizione priva di attualità; dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto / opposto, . liquidate le spese processuali di parte opponente in euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro
1.680 per la fase istruttoria ed euro 1.701 per la fase decisoria, oltre ad euro 145,50 per esborsi, IVA e PA e spese forfettarie 15%, condanna il convenuto / opposto a rimborsarle all'opponente nella misura della metà, compensate per l'altra metà.”( così dispositivo sentenza impugnata).
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.687/23 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello chiedendo di “ rettificare le compensazioni effettuate dal Giudice di Parte_1 prime cure tra i crediti vantati da e i crediti vantati da Parte_1 CP_1 condannare la sig.ra a rifondere al sig. le competenze dello CP_1 Parte_1
quanto meno per quelle attività finalizzate al corretto inserimento in CP_4 mappa dell'edificio censito al Fg. 14 del Comune di Vicenza mappale 288, mai contestato da controparte;
rettificare le statuizioni relative al ripristino della situazione catastale preesistente al frazionamento effettuato da , Parte_1 Controparte_2
e rideterminare la condanna del sig. alla rifusione in CP_3 Parte_1 misura della metà delle spese legali della sig.ra tenendo conto della CP_1 reciproca soccombenza, anche parziale” con spese e competenze rifuse.
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame con la conferma CP_1 della sentenza impugnata e chiedendo in via incidentale condizionata di accogliere le domande già formulate in primo grado (Revocare/annullare o privare comunque di efficacia il d.i. n. 3359/18 emesso in data 21.11.18 dal Tribunale di Vicenza;
- In via riconvenzionale: accertati il reale stato dei luoghi, il confine reale delle proprietà (in subordine, anche per effetto di intervenuta usucapione), e la proprietà o comproprietà delle singole aree in contestazione, accertate altresì l'illegittimità e l'erroneità delle operazioni di cui alle fatture emesse dallo studio tecnico , condannare il sig. CP_4 [...]
e i sigg. e , se necessario, ripristino Pt_1 Controparte_2 Parte_12 della situazione catastale preesistente a loro esclusive cura e spese- al pagamento del
50% della somma necessaria agli adempimenti catastali da effettuarsi nel rispetto della legge e delle volontà testamentarie;
condannare il sig. , Parte_1 CP_2
pag. 11/17 e , tra loro in solido, a rifondere la loro quota-parte delle spese CP_2 CP_3 sostenute dalla sig.ra per la pubblicazione del testamento della defunta CP_1
e pari ad € 500,00, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo condannare il Parte_2 sig. al risarcimento del danno ex art. 961 cpc, danno da liquidarsi in via Parte_1 equitativa;
-In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi ai giudizi di primo e secondo grado, oltre IVA e PA come per legge.).
All'udienza del 15 luglio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'LL lamenta la falsa applicazione dell'art. 1241 cod.civ. in tema di compensazione dei crediti in relazione al credito opposto in compensazione da
(per euro 500,00 sulla base dell'avvenuto pagamento delle spese di CP_1 pubblicazione del primo testamento della sorella per euro 1.000,00 assumendo Pt_2 una errata valutazione del contenuto del primo testamento ed una errata individuazione degli eredi ivi designati
L'LL rileva di aver contestato l'effettivo pagamento da parte di e CP_1 di aver eccepito a sua volta un controcredito inerente alle spese sostenute dal medesimo per la pubblicazione del secondo testamento di Parte_2
Inoltre rileva come nel primo testamento di gli eredi sono e Pt_2 CP_1
e non come indicato nella sentenza e pertanto le voci in Persona_8 Parte_1 compensazione andavano compensate pro quota tra tutti gli eredi e non già solo tra e Parte_1 CP_1
Secondo motivo di impugnazione.
L'LL lamenta l'erronea decisione in merito alle spese relative al frazionamento dei beni ricaduti nell'eredità di assumendo la contraddittorietà della Parte_3 pronuncia ove sancisce che risulta impregiudicato l'accertamento circa il reale stato dei luoghi e tuttavia condanna l'LL a ripristinare la situazione catastale preesistente all'ultimo frazionamento.
pag. 12/17 L'LL assume inoltre l'erronea valutazione del documento 7 del fascicolo monitorio (relativo alle competenze dello studio per complessivi euro 9.064,36) CP_4 rilevando come le competenze non si riferivano solo al frazionamento ma anche ad altre attività “e segnatamente il corretto inserimento in mappa dell'edifico censito al Fg. 14 del Comune di Vicenza mappale 288”, attività non contestata dalla controparte e il cui pagamento andava dunque rifuso.
Terzo motivo di impugnazione.
L'LL lamenta l'erronea decisione in merito all'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal medesimo tenuto conto che la domanda riconvenzionale proposta dall'LL risultava strettamente dipendente dalle conclusioni dell'opponente.
Quarto motivo di impugnazione.
L'LL lamenta l'assenza di motivazione relativamente alle statuizioni in merito alle spese legali lamentando che la compensazione delle spese era stata solo parziale.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente osservato come l'impugnazione non prende in esame e non sottopone a specifica censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata, limitandosi a reiterare genericamente le deduzioni già svolte nel giudizio di primo grado.
Le doglianze svolte dall'LL difettano di specificità, atteso che, "l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione"..., ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr. Cass. SS UU n. 23745/2020; Cass. n.21563/2022 e n.35782/2023), confrontandosi sempre con l'effettivo decisum che sorregge la sentenza impugnata.
Ed ancora “Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non pag. 13/17 potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo” ( cfr. da ultimo Cass.civ. n.1341/2024)
Le censure svolte dall'LL si rivelano prive di una specifica censura giuridica e logica alla motivazione della sentenza impugnata, nelle parti impugnate posto che piuttosto che esplicitare, in maniera puntuale, le ragioni per cui essa sarebbe errata
(confrontandosi concretamente, dunque, con le sue argomentazioni in diritto e confutandole), sostanzialmente si limita a richiamare le stesse argomentazioni e le medesime deduzioni articolate negli atti difesivi del primo grado e ritenute infondate dal giudice di prime cure.
Ciò posto si osserva in ogni caso quanto segue.
In relazione al primo motivo d'impugnazione osserva il Collegio che come già osservato dal giudice di prime cure risultava provato il pagamento da parte di CP_1 del controcredito opposto in compensazione tenuto conto che “il giroconto
[...] provenne dal conto esclusivo di senza che sul punto sia stata svolta CP_1 dall'LL alcuna censura. Quanto alla circostanza che non possono tenersi in considerazione le somme pagate da per la pubblicazione del secondo Parte_1 testamento della zia è sufficiente il dirimente rilievo che “non hanno alcun Pt_2 rilievo in questo giudizio poiché non formano parte della causa petendi che è stata consacrata in sede monitoria” (cfr. sentenza impugnata).
Quanto alla critica svolta dall'LL rispetto all'imputazione del 50 % del credito rileva il Collegio che l'asserita indicazione erronea nella sentenza impugnata di
[...]
quale erede testamentario di anziché del padre RE Pt_1 Parte_2 Per_7 appare irrilevante dal momento che non incide sulla indicata percentuale di imputazione del credito, come peraltro già osservato dal giudice di prime cure con riferimento al testamento di posto che in ogni caso i tre fratelli , e Parte_3 Pt_1 CP_2
, succeduti per rappresentazione al padre RE , costituiscono un unico CP_3 Per_7 centro di imputazione in quanto debitori solidali (e avendo agito in sede monitoria il fratello per i crediti ereditari anche in rappresentazione dei fratelli). Pt_1
Risulta altresì infondato il secondo motivo d'impugnazione tenuto conto che l'LL non si confronta con le ragioni della decisione. pag. 14/17 In proposito va sottolineato come a fronte della richiesta monitoria di pagamento dei compensi allo ovvero al al pagamento delle fatture dello studio CP_4 CP_4 incaricato dei rilievi tecnici, riconfinamenti, frazionamenti e adempimenti catastali riferiti alle volontà divisionali espresse dalla defunta ( per euro 9.064,36) come indicato dallo stesso ingiungente come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure “il solo fatto che sia stato compiuto un frazionamento senza il consenso di tutti i comproprietari delle aree interessate rende il medesimo frazionamento illegittimo, esime la dissenziente dall'obbligo di partecipazione alle spese ed anzi comporta CP_1 la condanna del sig. e dei sigg. e al Parte_1 Controparte_2 CP_3 ripristino della situazione catastale preesistente a loro esclusive cura e spese” ( cfr sentenza impugnata).
In proposito va osservato come non vi è reale contraddittorietà laddove si assume che rimane impregiudicato l'accertamento circa il reale stato dei luoghi e la condanna dell'LL a ripristinare la situazione catastale preesistente all'ultimo frazionamento risultando la condanna al ripristino consequenziale all'illegittimità della modifica catastale operata dall'LL con incarico conferito allo studio in assenza CP_4 del consenso della coerede.
Né vi è alcuna erronea valutazione del documento 7 del fascicolo monitorio (relativo alle competenze dello studio per complessivi euro 9.064,36) sulla base del CP_4 mero rilievo che il compenso per le attività compiute dallo studio – sia di vero e proprio frazionamento sia di variazione catastale rectius “di corretto inserimento in mappa”- sulla base dell'incarico del solo non può essere chiesto a in Parte_1 CP_1 mancanza del suo consenso. Come correttamente osservato dal giudice di prime cure:
“Quanto infine alle spese relative al frazionamento dei beni ricaduti nell'eredità di
, è fondato l'argomento speso dall'odierna opponente, secondo cui Parte_3 nessuna attività di frazionamento riguardante beni in comunione sarebbe stata possibile senza il consenso di tutti i comproprietari, e la mancanza di consenso di essa,
, rende illegittima l'intera pratica (al di là dei rilievi di erroneità del CP_1 frazionamento anche nel merito, che pure l'opponente ha sollevato).
I documenti prodotti dimostrano, in effetti, che , appreso dell'intenzione CP_1 del NI di frazionare i beni, lo aveva, a mezzo del suo legale, diffidato dal proseguire pag. 15/17 nel suo intento senza concordarne le modalità con il tecnico della stessa , CP_1
Per_ individuato in tale geom. ; ed altresì che il NI , incurante di ciò, aveva Pt_1 dato ugualmente incarico a tale geom. , dello Studio , di procedere, CP_7 CP_4 dichiarandogli falsamente, nel conferimento di incarico, di agire anche in rappresentanza del volere della zia ” ( cfr sentenza impugnata). CP_1
Va rigettato il terzo motivo di impugnazione tenuto conto che - diversamente da quanto opinato dall'LL - non risulta configurabile alcuna stretta dipendenza tra le conclusioni dell'opponente (di accertamento dell'inesistenza del credito azionato monitoriamente anche previo accertamento dell'illegittimità ed erroneità delle operazioni poste in essere dallo ) e la riconvenzionale proposta da CP_4 CP_4 [...]
(“accertare e dichiarare che l'accesso alla soffitta risulta intercluso stante Pt_1
l'apposizione ad opera della sig.ra di una porta, e per l'effetto condannare CP_1 la sig.ra a consegnare copia delle chiavi per l'apertura della porta di CP_1 accesso alla soffitta al sig. e condannare la convenuta medesima alla Parte_1 sottoscrizione della pratica edilizia necessaria a superare la difformità tra i dati catastali e i dati risultanti dagli elaborati grafici depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Vicenza”).
Va infine rigettato il motivo proposto dall'LL in relazione all'assenza di motivazione relativamente alle statuizioni in merito alle spese legali lamentando che la compensazione delle spese era stata solo parziale.
Come rilevato dalla Suprema Corte “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” ( cfr.Cfr. Cass. civ. n.11329/2019)
Rileva il collegio come del tutto condivisibilmente il giudice di prime cure ha disposto la compensazione per metà delle spese di lite stante la maggior soccombenza di
[...]
tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della domanda Pt_1 riconvenzionale dell'opponente e del rigetto della domanda formulata dall'opposto. pag. 16/17 Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'LL
atteso il rigetto dell'impugnazione spese che vengono liquidate, secondo Parte_1 il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte in euro 3.966,00 per compensi, euro 355,50 per spese (c.u.) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e PA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'LL . Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
687/2023 pubblicata il 12.4.2023 del Tribunale di Vicenza, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 CP_1 grado, liquidate in euro 3.966,00 per compensi, euro 355,50 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e PA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'LL . Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 16 luglio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1916/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ) con l'avv. Lino Roetta e l'avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Rigato
Appellante contro
(C.F. ) con l'avv. Aleardo Ghirini CP_1 C.F._2
Appellata
e con
e Controparte_2 CP_3
Terzi chiamati contumaci
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 687/2023 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 12.04.2023
CONCLUSIONI
Per parte LL
Piaccia a Codesta Eccellentissima Corte, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n.687/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza il 11.04.2023 e pubblicata il 12.04.2023 Repertorio n. 1122/2023 del 12.04.2023 nell'ambito del procedimento civile n. 96/2019 R.G.:
In via principale, in riforma dell'impugnata sentenza:
a) rettificare le compensazioni effettuate dal Giudice di prime cure tra i crediti vantati da e i crediti vantati da Parte_1 CP_1
b) condannare la sig.ra a rifondere al sig. le competenze CP_1 Parte_1 dello quanto meno per quelle attività finalizzate al corretto inserimento CP_4 in mappa dell'edifico censito al Fg. 14 del Comune di Vicenza mappale 288, mai contestato da controparte;
c) rettificare le statuizioni relative al ripristino della situazione catastale preesistente al frazionamento effettuato da , e;
Parte_1 Controparte_2 CP_3
d) Rideterminare la condanna del sig. alla rifusione in misura della metà Parte_1 delle spese legali della sig.ra tenendo conto della reciproca soccombenza, CP_1 anche parziale.
In ogni caso, spese e competenze del doppio grado di giudizio integralmente rifusi, oltre ad accessori di legge.
In via istruttoria Previa rimessione della causa in istruttoria,
a) Richiesta di ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio sul corridoio comune Si chiede l'ammissione di CTU diretta ad accertare che le modifiche poste in essere da la quale ha provveduto all'installazione di una porta, preclude al sig. CP_1
l'accesso alla soffitta lasciata in eredità da . Parte_1 CP_5
b) Richiesta di ammissione di prove per testimoni
Si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova già formulati in primo grado che qui si ritrascrivono:
1. Vero che per l'attività di frazionamento è sufficiente l'incarico sottoscritto da uno solo dei comproprietari.
2. Vero che la sig.ra sottoscriveva unilateralmente un incarico al geom. CP_1
Per_
affinché procedesse al frazionamento di un bene comune non censito in comproprietà tra e medesima caduto in successione e Parte_2 CP_1 segnatamente il corridoio comune tra e ora identificato dal CP_1 Parte_2 mappale n. 109 sub 39 come unità in corso di definizione. pag. 2/17 3. Vero che tale bene comune non censito è oggetto di un procedimento civile pendente tra le medesime Parti odierne innanzi al Tribunale di Vicenza e rubricato al n.
1775/2017 R.G.
4. Vero che la sig.ra sottoscriveva unilateralmente un CP_1
Per_ incarico al geom. affinché procedesse ad attività di frazionamento sull'appartamento di proprietà di sito al secondo piano. Parte_3
5. Vero che prima dell'intervento di , l'immobile risultava erroneamente CP_4 rappresentato in mappa.
6. Vero che provvedeva a ricollocare in mappa l'immobile, correggendo CP_4
l'errore indicato al precedente capitolo.
7. Vero che la linea di confine tra i mappali n. 1145 e 1146, tracciata da , CP_4 riprende esattamente quanto risultante dai dati catastali e dalla nota di voltura del 1962, che le si rammostra (cfr. doc. 4).
8. Vero che il marciapiedi insiste sulla proprietà esclusiva di senza Parte_2 costituire il vero confine tra i mappali nn. 1145 e 1146, come da foto che le si rammostra (cfr. doc. 14).
9. Vero che il terrazzo sito al piano primo dell'immobile in Viale Della Pace, 275, lato sudovest, insiste sul terreno in proprietà di , senza costituire proprietà di Parte_2
10. Vero che lo sconfinamento del terrazzo sito al piano primo Parte_3 dell'immobile in Viale Della Pace, 275, lato sudovest, sulla proprietà di Parte_2 era avvenuto in quanto l'immobile veniva edificato in aderenza al confine tra i mappali n. 1145 e 1146 (già mappali n. 288 e 289).
11. Vero che la terrazza sita al piano primo dell'immobile in Viale Della Pace, 275, lato sudovest, consiste in un camminamento/passaggio per raggiungere la scala ad uso esclusivo del proprietario dell'appartamento sito al piano secondo, come da foto che le si rammostra (doc. 5).
12. Vero che la scala che porta all'appartamento al primo piano arriva sino alla terrazza di cui al precedente punto, da cui promana poi una seconda scala che serve, in via esclusiva, l'appartamento sito al secondo piano.
13. Vero che ha qualificato il suddetto terrazzo/passaggio come “terrazza CP_4 coperta esclusiva” accorpandola al mapp. 1146 sub 6 di proprietà di . Parte_2
pag. 3/17 14. Vero che l'ultima rampa di scale dell'immobile sito in Viale della Pace, 279, gli spazi e le aperture ad essa adiacenti all'ultimo piano sono stati indicati da CP_4 quali “porzioni comuni”.
15. Vero che anche nell'atto di identificazione dei beni in successione di
[...]
(padre di che le si rammostra (cfr. doc. 7) si legge che Per_2 Parte_3
“l'accesso alla soffitta viene attuato dalla scala comune posta al centro del fabbricato”.
16. Vero che in data 06.06.2016, unilateralmente, la sig.ra tramite il CP_1
Per_ proprio tecnico GE. , ha effettuato delle variazioni catastali incidenti sul corridoio in comunione con la sorella 17. Vero che in data 06.06.2016, Parte_2
Per_ unilateralmente, la sig.ra tramite il proprio tecnico GE. , ha CP_1 effettuato delle variazioni catastali incidenti sull'appartamento di , all'epoca Pt_3 ancora in vita. Per_ 18. Vero che il GE. , relativamente all'appartamento sito al secondo piano, ha modificato le aperture esistenti e ha trasformato i subalterni esistenti in unico subalterno, come da documento che Le si rammostra.
19. Vero che a seguito degli interventi di cui al precedente capitolo, la soffitta risulta essere inglobata nell'appartamento di , e non come unità autonoma. Parte_3
20. Vero che l'intervento di ripristinava lo status quo esistente prima CP_4 CP_4
Per_ dell'intervento del geom. .
21. Vero che la sig.ra si rifiuta di prestare il proprio consenso alla CP_1 sottoscrizione della pratica edilizia necessaria a superare la difformità tra i dati catastali e i dati risultanti dagli elaborati grafici depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
Per parte appellata
In via principale:
a)dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto dalla controparte nei con- fronti della sentenza n. 687/2023 pubbl. il 12/04/2023 emessa dal Tribunale di Vicenza
l'11/04/2023.
In via incidentale condizionata, per l'ipotesi in cui fossero accolti, anche parzialmente, i motivi di impugnazione dedotti ex adverso:b)accogliere le domande formulate in primo grado dall'odierna appellata, ovvero:- Revocare/annullare o privare comunque di pag. 4/17 efficacia il d.i. n. 3359/18 emesso in data 21.11.18 dal Tribunale di Vicenza;
- In via riconvenzionale:
• accertati il reale stato dei luoghi, il confine reale delle proprietà (in subordine, anche per effetto di intervenuta usucapione), e la proprietà o comproprietà delle singole aree in contestazione, accertate altresì l'illegittimità e l'erroneità delle operazioni di cui alle fatture emesse dallo studio tecnico , condannare il sig. e i sigg. CP_4 Parte_1
e -previo, se necessario, ripristino della situazione Controparte_2 CP_3 catastale preesistente a loro esclusive cura e spese- al pagamento del 50% della somma necessaria agli adempimenti catastali da effettuarsi nel rispetto della legge e delle volontà testamentarie • condannare il sig. , e Parte_1 Controparte_2 [...]
, tra loro in solido, a rifondere la loro quota-parte delle spese sostenute dalla CP_3 sig.ra per la pubblicazione del testamento della defunta e CP_1 Parte_2 pari ad € 500,00, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- condannare il sig. al risarcimento del danno ex art. 961 cpc, danno da Parte_1 liquidarsi in via equitativa;
-In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi ai giudizi di primo e se- condo grado, oltre IVA e PA come per legge.
In via istruttoria, ammettere la prova per interpello e per testi sui capitoli già indicati con memoria 15.7.21 (con la relativa indicazione dei testi), ovvero: Si chiede di essere abilitati a provare, per interpello di tutti i convenuti e per testi, le seguenti circostanze:
CAP. 1) Vero che la spesa per la pubblicazione del testamento della sig.ra Per_3
con il quale sono stati chiamati la sig.ra e i nipoti ,
[...] CP_1 Parte_1 CP_2
e , pubblicazione effettuata dal Notaio Boschetti di Vicenza, è stata so-
[...] CP_3 stenuta per intero dalla sig.ra , come da fattura quietanzata n. 1994/15 del CP_1
20.10.15, che si rammostra (doc. 1, in atti);
CAP. 2) Vero che il sig. e i suoi fratelli, e , si sono Parte_1 CP_2 CP_3 sempre astenuti dal rifondere la loro quota parte della spesa di cui al capitolo che precede;
CAP. 3) Vero che in data 12.4.17 il geom. veniva messo al corrente da CP_6 parte del geom. dei risultati dei rilievi da quest'ultimo effettuati e delle sue CP_7 intenzioni circa le modalità con le quali eseguire il frazionamento della proprietà; pag. 5/17 CAP. 4) Vero che il geom. , non essendo d'accordo su quanto prospettato, CP_6 suggeriva un diverso modo di procedere e -in attesa della decisione del collega- lo diffidava dall'apportare nel frattempo qualsiasi variazione catastale senza l'appro- vazione scritta della sig.ra ; CP_1
CAP. 5) Vero che dopo l'incontro tenutosi il 12.4.17 il geom. ometteva di CP_7
Per_ contattare nuovamente il geom. ; Per_ CAP. 6) Vero che da una verifica catastale effettuata dal geom. nel mese di ottobre
2017, è emerso che il geom. aveva proceduto ad eseguire il frazionamento;
CP_7
CAP. 7) Vero che il geom. ha posto in essere le operazioni catastali di cui è CP_7 causa in forza della lettera di incarico 19.5.17, sottoscritta dal sig. e che Parte_1 si rammostra (doc. 5, in atti);
CAP. 8) Vero che il confine reale tra gli immobili di Vicenza, viale della Pace, 279
(mapp. 1146) e la proprietà di al momento dell'apertura della successione Parte_3
(mapp. 1145), è rappresentato dalla linea evidenziata in giallo nel particolare della planimetria che si rammostra (doc. 18);
CAP. 9) Vero che tra le proprietà di cui al capitolo che precede (mapp. 1145 e mapp.
1146) è presente il cordolo in pietra visibile nella fotografia che si rammostra (doc. 19)
e nella fotografia n. 6 allegata all'elaborato planimetrico che si rammostra (doc. 20);
CAP. 10) Vero che lungo il cordolo di cui al capitolo che precede (doc. 19) è posizio- nata la colonna sulla quale sono installati i campanelli dell'abitazione sita in Vicenza, viale della Pace, 275 (mapp. 1145), al tempo di proprietà di come da Parte_3 fotografie che si rammostrano (doc. 21 e doc. 22);
CAP. 11) Vero che lo spazio tra l'abitazione della sig.ra e il cordolo Parte_3 rappresentato nel doc. 1 8, che si rammostra, è stato fin dal 1958 utilizzato in via esclusiva e attrezzato con panchine e tavolini dalla sig.ra e dalla sig.ra CP_1
e, dopo la morte di quest'ultima (9.12.16), dalla sig.ra Parte_3 CP_1 come da fotografie che si rammostrano (doc. 23, doc. 24, doc. 25);
CAP. 12) Vero che nella fotografia che si rammostra (doc. 23) sono raffigurate
[...]
(madre di ), , e vero che la fotografia Per_4 Parte_1 Parte_3 CP_1
è stata scattata nell'anno 1995;
pag. 6/17 CAP. 13) Vero che nella fotografia che si rammostra (doc. 24) sono raffigurati CP_3
, , e il piccolo e vero che
[...] Parte_1 Parte_4 Persona_5 la fotografia è stata scattata nell'anno 1969;
CAP. 14) Vero che la fotografia che si rammostra (doc. 25) è stata scattata in periodo anteriore all'anno 2010;
CAP. 15) Vero che lo spazio tra l'abitazione della sig.ra e il cordolo Parte_3 rappresentato nel doc. 18, che si rammostra, e nella quale sono raffigurati
[...]
, e , era pavimentato in Parte_4 Persona_6 Persona_5 Parte_5 cemento, come da fotografia che si rammostra (doc. 26);
CAP. 16) Vero che la fotografia che si rammostra (doc. 26) è stata scattata nell'anno
1973;
CAP. 17) Vero che lo spazio tra l'abitazione della sig.ra e il cordolo Parte_3 rappresentato nel doc. 19, che si rammostra, è stato piastrellato con il porfido nel 1989, come da richiesta di permesso e domanda di concessione a firma che si Parte_3 rammostrano (doc. 27);
CAP. 18) Vero che sul cordolo evidenziato in giallo nel doc. 18 e rappresentato nella fotografia prodotta sub doc. 19, erano installati fin dal 1958 un cancelletto e una re- cinzione atti a dividere le due proprietà originariamente appartenenti alle sorelle
[...]
e come risulta dalle fotografie che si rammostrano (doc. 28, Pt_2 Parte_3 doc. 23, doc. 24);
CAP. 19) Vero che il cancelletto, la recinzione, il cordolo e la colonna dei campanelli, di cui ai capitoli che precedono, sono stati costruiti contestualmente alla casa di pro- prietà della sig.ra nel 1958; Parte_3
CAP. 20) Vero che il cancelletto e la recinzione di cui al capitolo che precede sono stati rimossi nel 2010 dalle sorelle e che volevano mantenere Parte_2 Parte_3 aperto l'accesso tra le due proprietà, come da sostegni ancora visibili: doc. 29, che si rammostra;
CAP. 21) Vero che il ballatoio privo di copertura sito al piano primo dell'immobile in
Viale Della Pace, 275, lato sud-ovest (come da fotografia che si rammostra: doc. 30), è stato da sempre utilizzato dalla sig.ra come balcone;
CP_1
pag. 7/17 CAP. 22) Vero che il balcone di cui al capitolo che precede veniva attrezzato nella stagione estiva dalla sig.ra con fioriere, sedie, tavolini e ombrellone, come CP_1 da fotografie che si rammostrano (doc. 31, doc. 32, doc. 33);
CAP. 23) Vero che nella fotografia che si rammostra (doc. 31) è raffigurata la sig.ra e vero che la fotografia è stata scattata nell'anno 1967; Parte_4
CAP. 24) Vero che nella fotografia che si rammostra (doc. 32) sono raffigurate le sig.re e e vero che la fotografia è stata scattata nell'anno Parte_4 CP_3
1967;
CAP. 25) Vero che la fotografia che si rammostra (doc. 33) è stata scattata nei primi anni 2000;
CAP. 26) Vero che l'ultima rampa di scale dell'immobile sito in Viale della Pace, 279 e gli spazi e le aperture ad essa adiacenti all'ultimo piano si trovano nello stato rap- presentato dalla planimetria che si rammostra (doc. 34);
CAP. 27) Vero che la sig.ra si è sempre astenuta dal modificare lo stato CP_1 degli immobili di cui al capitolo che precede;
CAP. 28) Vero che l'accesso alla soffitta (map. 13a piano secondo) lasciata in eredità a ed eredi, avviene attraverso altra unità immobiliare (13 sub 2) già appartenente a Per_7 questi ultimi, come da planimetrie che si rammostrano (doc. 15 e doc. 34).
Si indicano a testimoni, con riserva d'altri, i sigg.: geom. , con studio in CP_6
RR di LO (VI), via degli artiglieri, 47; geom. , c/o Steav srl, Controparte_8 in Vicenza, viale Battaglione Val Leogra, 38/ R;
, res. in Vicenza, viale Parte_6 della Pace, 309; , res. in Vicenza, via K. Adenauer, 50; Parte_7 Parte_8
res. in RR di LO (VI), via Pasubio, 65; , res. in Vi-
[...] Parte_9 cenza, viale della Pace, 275; res. in Vicenza, via Dal Pozzo 21; Parte_10 [...]
, AM TI (VI), via Rasega 72. Pt_11
Ci si oppone fin d'ora all'ammissione dei capitoli eventualmente formulati da
contro
- parte e, in caso di loro ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi già indicati.
Si chiede che venga disposta CTU al fine di individuare: la linea di confine catastale tra i mappali 1145 (pervenuto alle parti dalla successione ) e 1146 (pervenuto Parte_3 alle parti dalla successione ) nonché quella reale -eventualmente anche Parte_2
pag. 8/17 per effetto della vantata usucapione- se differente da quella catastale;
la mancata corrispondenza tra le risultanze delle operazioni catastali effettuate dal geom.
e lo stato di fatto e di diritto degli immobili come risultante dalle volontà CP_7 testamentarie;
le diverse e corrette operazioni da porre in essere in sede catastale, il loro costo, nonché il costo necessario al ripristino della situazione catastale ed amministrativa antecedente alle operazioni poste in essere dal geom. . CP_7
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
In data 9 dicembre 2016 decedeva lasciando eredi testamentari la sorella Parte_3
e in rappresentazione del fratello RE i figli , CP_1 Per_7 Parte_1
e . CP_3 Controparte_2
Con decreto ingiuntivo n. 3359/2018 del Tribunale di Vicenza, ritualmente notificato,
ingiungeva a il pagamento della somma di euro 5.736,87. Parte_1 CP_1
Nel ricorso monitorio assumeva di vantare il credito indicato nei Parte_1 confronti della zia in relazione alla successione in morte di anche CP_1 Parte_3
a nome dei fratelli e in quanto eredi in rappresentazione del padre CP_3 CP_2 fratello RE ex art.752 cod. civ.. Il credito azionato era riferito alle spese sostenute per la pubblicazione del testamento (per euro 1.900,00), al pagamento di bollette per le utenze domestiche ( per euro 509,38) e al pagamento delle fatture dello studio incaricato dei rilievi tecnici, riconfinamenti, frazionamenti e adempimenti catastali riferiti alle volontà divisionali espresse dalla defunta ( per euro 9.064,36).
Con atto di citazione tempestivamente notificato proponeva opposizione a CP_1 decreto ingiuntivo chiedendo la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo n.
3359/2018 del Tribunale di Vicenza. L'opponente da un lato eccepiva di essere a sua volta creditrice nei confronti del NI (portando quindi il relativo credito in compensazione) per la somma di euro 500,00 (aveva infatti sostenuto le spese di pubblicazione del primo testamento della sorella per euro 1.000,00 – deceduta Pt_2 in data 1 agosto 2015) e inoltre contestando le somme riferite al frazionamento che era stato realizzato a fronte della sua espressa opposizione e anche in modo errato, non rispettando lo stato dei luoghi e delle proprietà esclusive. L'opponente proponeva la seguente domanda riconvenzionale, previa chiamata in causa degli altri nipoti ed eredi pag. 9/17 e : “ accertati il reale stato dei luoghi, il confine reale Controparte_2 CP_3 delle proprietà (in subordine, anche per effetto di intervenuta usucapione), e la proprietà
o comproprietà delle singole aree in contestazione, accertate altresì l'illegittimità e l'erroneità delle operazioni di cui alle fatture emesse dallo studio tecnico , CP_4 condannare il sig. e i sigg. e -previo, Parte_1 Controparte_2 CP_3 se necessario, ripristino della situazione catastale preesistente a loro esclusive cura e spese- al pagamento del 50% della somma necessaria agli adempimenti catastali da effettuarsi nel rispetto della legge e delle volontà testamentarie”.
Si è costituito chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, in via Parte_1 riconvenzionale, l'accertamento che l'accesso ad una soffitta di sua proprietà sita nel fabbricato caduto in successione sarebbe risultato intercluso stante l'apposizione ad opera di di una porta e la conseguente condanna della stessa a consegnare CP_1 copia delle chiavi per l'apertura, nonché la sua condanna a sottoscrivere la pratica edilizia necessaria a superare la difformità tra i dati catastali e i dati risultanti dagli elaborati grafici depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Vicenza.
e rimanevano contumaci Controparte_2 CP_3
Con la sentenza n.687/23 pubblicata in data 12/4/2023 il Tribunale di Vicenza revocava il decreto ingiuntivo n. 3359/2018 e inoltre così statuiva “premesso che è CP_1 debitrice di di euro 1.204,69 (la metà di euro 1.900 + euro 509,38) e che Parte_1
è debitore di di euro 500 (la metà di euro 1.000), Parte_1 CP_1 condanna l'opponente a pagare al convenuto la differenza fra le due voci;
impregiudicato l'accertamento sul reale stato dei luoghi, sul confine reale delle proprietà e sulla proprietà o comproprietà delle singole aree in contestazione, dichiara che il solo fatto che sia stato compiuto un frazionamento senza il consenso di tutti i comproprietari delle aree autorizzate rende il medesimo frazionamento illegittimo, ed esime la dissenziente dall'obbligo di partecipazione alle spese condanna, CP_1 in conseguenza, e e al ripristino della Parte_1 Controparte_2 CP_3 situazione catastale preesistente al frazionamento effettuato, a loro esclusive cura e spese;
. quanto invece alla richiesta di condannare il convenuto e i terzi chiamati al pagamento del 50% della somma necessaria agli adempimenti catastali da effettuarsi nel rispetto della legge e delle volontà testamentarie (della s.ra ), dichiara Pt_3
pag. 10/17 trattarsi di una statuizione priva di attualità; dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale del convenuto / opposto, . liquidate le spese processuali di parte opponente in euro 919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro
1.680 per la fase istruttoria ed euro 1.701 per la fase decisoria, oltre ad euro 145,50 per esborsi, IVA e PA e spese forfettarie 15%, condanna il convenuto / opposto a rimborsarle all'opponente nella misura della metà, compensate per l'altra metà.”( così dispositivo sentenza impugnata).
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.687/23 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello chiedendo di “ rettificare le compensazioni effettuate dal Giudice di Parte_1 prime cure tra i crediti vantati da e i crediti vantati da Parte_1 CP_1 condannare la sig.ra a rifondere al sig. le competenze dello CP_1 Parte_1
quanto meno per quelle attività finalizzate al corretto inserimento in CP_4 mappa dell'edificio censito al Fg. 14 del Comune di Vicenza mappale 288, mai contestato da controparte;
rettificare le statuizioni relative al ripristino della situazione catastale preesistente al frazionamento effettuato da , Parte_1 Controparte_2
e rideterminare la condanna del sig. alla rifusione in CP_3 Parte_1 misura della metà delle spese legali della sig.ra tenendo conto della CP_1 reciproca soccombenza, anche parziale” con spese e competenze rifuse.
Si è costituita la quale ha chiesto il rigetto del gravame con la conferma CP_1 della sentenza impugnata e chiedendo in via incidentale condizionata di accogliere le domande già formulate in primo grado (Revocare/annullare o privare comunque di efficacia il d.i. n. 3359/18 emesso in data 21.11.18 dal Tribunale di Vicenza;
- In via riconvenzionale: accertati il reale stato dei luoghi, il confine reale delle proprietà (in subordine, anche per effetto di intervenuta usucapione), e la proprietà o comproprietà delle singole aree in contestazione, accertate altresì l'illegittimità e l'erroneità delle operazioni di cui alle fatture emesse dallo studio tecnico , condannare il sig. CP_4 [...]
e i sigg. e , se necessario, ripristino Pt_1 Controparte_2 Parte_12 della situazione catastale preesistente a loro esclusive cura e spese- al pagamento del
50% della somma necessaria agli adempimenti catastali da effettuarsi nel rispetto della legge e delle volontà testamentarie;
condannare il sig. , Parte_1 CP_2
pag. 11/17 e , tra loro in solido, a rifondere la loro quota-parte delle spese CP_2 CP_3 sostenute dalla sig.ra per la pubblicazione del testamento della defunta CP_1
e pari ad € 500,00, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo condannare il Parte_2 sig. al risarcimento del danno ex art. 961 cpc, danno da liquidarsi in via Parte_1 equitativa;
-In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi ai giudizi di primo e secondo grado, oltre IVA e PA come per legge.).
All'udienza del 15 luglio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'LL lamenta la falsa applicazione dell'art. 1241 cod.civ. in tema di compensazione dei crediti in relazione al credito opposto in compensazione da
(per euro 500,00 sulla base dell'avvenuto pagamento delle spese di CP_1 pubblicazione del primo testamento della sorella per euro 1.000,00 assumendo Pt_2 una errata valutazione del contenuto del primo testamento ed una errata individuazione degli eredi ivi designati
L'LL rileva di aver contestato l'effettivo pagamento da parte di e CP_1 di aver eccepito a sua volta un controcredito inerente alle spese sostenute dal medesimo per la pubblicazione del secondo testamento di Parte_2
Inoltre rileva come nel primo testamento di gli eredi sono e Pt_2 CP_1
e non come indicato nella sentenza e pertanto le voci in Persona_8 Parte_1 compensazione andavano compensate pro quota tra tutti gli eredi e non già solo tra e Parte_1 CP_1
Secondo motivo di impugnazione.
L'LL lamenta l'erronea decisione in merito alle spese relative al frazionamento dei beni ricaduti nell'eredità di assumendo la contraddittorietà della Parte_3 pronuncia ove sancisce che risulta impregiudicato l'accertamento circa il reale stato dei luoghi e tuttavia condanna l'LL a ripristinare la situazione catastale preesistente all'ultimo frazionamento.
pag. 12/17 L'LL assume inoltre l'erronea valutazione del documento 7 del fascicolo monitorio (relativo alle competenze dello studio per complessivi euro 9.064,36) CP_4 rilevando come le competenze non si riferivano solo al frazionamento ma anche ad altre attività “e segnatamente il corretto inserimento in mappa dell'edifico censito al Fg. 14 del Comune di Vicenza mappale 288”, attività non contestata dalla controparte e il cui pagamento andava dunque rifuso.
Terzo motivo di impugnazione.
L'LL lamenta l'erronea decisione in merito all'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal medesimo tenuto conto che la domanda riconvenzionale proposta dall'LL risultava strettamente dipendente dalle conclusioni dell'opponente.
Quarto motivo di impugnazione.
L'LL lamenta l'assenza di motivazione relativamente alle statuizioni in merito alle spese legali lamentando che la compensazione delle spese era stata solo parziale.
Ragioni della decisione
Va preliminarmente osservato come l'impugnazione non prende in esame e non sottopone a specifica censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata, limitandosi a reiterare genericamente le deduzioni già svolte nel giudizio di primo grado.
Le doglianze svolte dall'LL difettano di specificità, atteso che, "l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione"..., ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr. Cass. SS UU n. 23745/2020; Cass. n.21563/2022 e n.35782/2023), confrontandosi sempre con l'effettivo decisum che sorregge la sentenza impugnata.
Ed ancora “Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non pag. 13/17 potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo” ( cfr. da ultimo Cass.civ. n.1341/2024)
Le censure svolte dall'LL si rivelano prive di una specifica censura giuridica e logica alla motivazione della sentenza impugnata, nelle parti impugnate posto che piuttosto che esplicitare, in maniera puntuale, le ragioni per cui essa sarebbe errata
(confrontandosi concretamente, dunque, con le sue argomentazioni in diritto e confutandole), sostanzialmente si limita a richiamare le stesse argomentazioni e le medesime deduzioni articolate negli atti difesivi del primo grado e ritenute infondate dal giudice di prime cure.
Ciò posto si osserva in ogni caso quanto segue.
In relazione al primo motivo d'impugnazione osserva il Collegio che come già osservato dal giudice di prime cure risultava provato il pagamento da parte di CP_1 del controcredito opposto in compensazione tenuto conto che “il giroconto
[...] provenne dal conto esclusivo di senza che sul punto sia stata svolta CP_1 dall'LL alcuna censura. Quanto alla circostanza che non possono tenersi in considerazione le somme pagate da per la pubblicazione del secondo Parte_1 testamento della zia è sufficiente il dirimente rilievo che “non hanno alcun Pt_2 rilievo in questo giudizio poiché non formano parte della causa petendi che è stata consacrata in sede monitoria” (cfr. sentenza impugnata).
Quanto alla critica svolta dall'LL rispetto all'imputazione del 50 % del credito rileva il Collegio che l'asserita indicazione erronea nella sentenza impugnata di
[...]
quale erede testamentario di anziché del padre RE Pt_1 Parte_2 Per_7 appare irrilevante dal momento che non incide sulla indicata percentuale di imputazione del credito, come peraltro già osservato dal giudice di prime cure con riferimento al testamento di posto che in ogni caso i tre fratelli , e Parte_3 Pt_1 CP_2
, succeduti per rappresentazione al padre RE , costituiscono un unico CP_3 Per_7 centro di imputazione in quanto debitori solidali (e avendo agito in sede monitoria il fratello per i crediti ereditari anche in rappresentazione dei fratelli). Pt_1
Risulta altresì infondato il secondo motivo d'impugnazione tenuto conto che l'LL non si confronta con le ragioni della decisione. pag. 14/17 In proposito va sottolineato come a fronte della richiesta monitoria di pagamento dei compensi allo ovvero al al pagamento delle fatture dello studio CP_4 CP_4 incaricato dei rilievi tecnici, riconfinamenti, frazionamenti e adempimenti catastali riferiti alle volontà divisionali espresse dalla defunta ( per euro 9.064,36) come indicato dallo stesso ingiungente come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure “il solo fatto che sia stato compiuto un frazionamento senza il consenso di tutti i comproprietari delle aree interessate rende il medesimo frazionamento illegittimo, esime la dissenziente dall'obbligo di partecipazione alle spese ed anzi comporta CP_1 la condanna del sig. e dei sigg. e al Parte_1 Controparte_2 CP_3 ripristino della situazione catastale preesistente a loro esclusive cura e spese” ( cfr sentenza impugnata).
In proposito va osservato come non vi è reale contraddittorietà laddove si assume che rimane impregiudicato l'accertamento circa il reale stato dei luoghi e la condanna dell'LL a ripristinare la situazione catastale preesistente all'ultimo frazionamento risultando la condanna al ripristino consequenziale all'illegittimità della modifica catastale operata dall'LL con incarico conferito allo studio in assenza CP_4 del consenso della coerede.
Né vi è alcuna erronea valutazione del documento 7 del fascicolo monitorio (relativo alle competenze dello studio per complessivi euro 9.064,36) sulla base del CP_4 mero rilievo che il compenso per le attività compiute dallo studio – sia di vero e proprio frazionamento sia di variazione catastale rectius “di corretto inserimento in mappa”- sulla base dell'incarico del solo non può essere chiesto a in Parte_1 CP_1 mancanza del suo consenso. Come correttamente osservato dal giudice di prime cure:
“Quanto infine alle spese relative al frazionamento dei beni ricaduti nell'eredità di
, è fondato l'argomento speso dall'odierna opponente, secondo cui Parte_3 nessuna attività di frazionamento riguardante beni in comunione sarebbe stata possibile senza il consenso di tutti i comproprietari, e la mancanza di consenso di essa,
, rende illegittima l'intera pratica (al di là dei rilievi di erroneità del CP_1 frazionamento anche nel merito, che pure l'opponente ha sollevato).
I documenti prodotti dimostrano, in effetti, che , appreso dell'intenzione CP_1 del NI di frazionare i beni, lo aveva, a mezzo del suo legale, diffidato dal proseguire pag. 15/17 nel suo intento senza concordarne le modalità con il tecnico della stessa , CP_1
Per_ individuato in tale geom. ; ed altresì che il NI , incurante di ciò, aveva Pt_1 dato ugualmente incarico a tale geom. , dello Studio , di procedere, CP_7 CP_4 dichiarandogli falsamente, nel conferimento di incarico, di agire anche in rappresentanza del volere della zia ” ( cfr sentenza impugnata). CP_1
Va rigettato il terzo motivo di impugnazione tenuto conto che - diversamente da quanto opinato dall'LL - non risulta configurabile alcuna stretta dipendenza tra le conclusioni dell'opponente (di accertamento dell'inesistenza del credito azionato monitoriamente anche previo accertamento dell'illegittimità ed erroneità delle operazioni poste in essere dallo ) e la riconvenzionale proposta da CP_4 CP_4 [...]
(“accertare e dichiarare che l'accesso alla soffitta risulta intercluso stante Pt_1
l'apposizione ad opera della sig.ra di una porta, e per l'effetto condannare CP_1 la sig.ra a consegnare copia delle chiavi per l'apertura della porta di CP_1 accesso alla soffitta al sig. e condannare la convenuta medesima alla Parte_1 sottoscrizione della pratica edilizia necessaria a superare la difformità tra i dati catastali e i dati risultanti dagli elaborati grafici depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Vicenza”).
Va infine rigettato il motivo proposto dall'LL in relazione all'assenza di motivazione relativamente alle statuizioni in merito alle spese legali lamentando che la compensazione delle spese era stata solo parziale.
Come rilevato dalla Suprema Corte “In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione” ( cfr.Cfr. Cass. civ. n.11329/2019)
Rileva il collegio come del tutto condivisibilmente il giudice di prime cure ha disposto la compensazione per metà delle spese di lite stante la maggior soccombenza di
[...]
tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della domanda Pt_1 riconvenzionale dell'opponente e del rigetto della domanda formulata dall'opposto. pag. 16/17 Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'LL
atteso il rigetto dell'impugnazione spese che vengono liquidate, secondo Parte_1 il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 5.201,00 a euro
26.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte in euro 3.966,00 per compensi, euro 355,50 per spese (c.u.) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e PA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'LL . Parte_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
687/2023 pubblicata il 12.4.2023 del Tribunale di Vicenza, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_1 CP_1 grado, liquidate in euro 3.966,00 per compensi, euro 355,50 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e PA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'LL . Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 16 luglio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 17/17