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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/09/2025, n. 4109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4109 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n°3502/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°3502 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito cassazione sentenza appello in materia di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, vertente
T R A
(già già Parte_1 Parte_2 Parte_3
, (C. F. e Partita IVA. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore (C.F. Parte_4 C.F._1
), con sede legale in Roma, alla Via Antonio Gramsci n°38,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sabatino Alessio Marrama, del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale nonché preso lo studio del predetto difensore in Roma, Via egli Scipioni n°268/a, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione in riassunzione;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
C O N T R O
, (C.F. e P. IVA ), Parte_5 P.IVA_2 con sede legale in Napoli, al Centro Direzionale, Is. E4, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Parte_6 rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata su foglio separato di cui è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta
1 Proc. n°3502/2022 R.G.
del fascicolo telematico, dall'Avvocato Sabino Laudadio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano in Viale Bianca Maria n°37;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n°1107/16, pubblicata in data 16 marzo 2016 e non notificata, disposta dalla S.C. con ordinanza n°15971/2022 del 04/05/2022 e pubblicata in data 18/05/2022, appello già proposto
A V V E R S O
La sentenza n°9913/14 emessa dal Giudice Unico presso il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, pubblicata il 1° luglio 2014 e non notificata, con il seguente dispositivo: “Il Tribunale di Napoli, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Enrico Quaranta, pronunziando in via definitiva ex art. 281 quinquies c.p.c. sulle domande proposte da (GIA' Parte_2 Parte_3 nei confronti di , disattesa ogni Parte_5 altra istanza, difesa o eccezione così provvede: a) Rigetta le domande di (GIA' ; b) condanna Parte_2 Parte_3 Parte_2
(GIA' al pagamento delle spese di lite in
[...] Parte_3 favore di , liquidate in € Parte_5
11.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie. Cosi deciso in Napoli, il 14 maggio 2014”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 21 luglio 2011 la (poi Parte_3 Parte_2 conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale Ordinario di Napoli il per vedere accolte le seguenti Parte_5 conclusioni: “Voglia codesto ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento del
[...]
a quanto statuito nei contratti elencati in premessa e Parte_5 sottoscritti con la e, per l'effetto, condannare il Parte_3
a risarcire alla la Parte_5 Pt_2 Parte_3 complessiva somma di Euro 2.324.013,27, o la diversa somma che
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emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia in via equitativa ex art. 1226 codice civile, per le seguenti causali: a) per il danno derivante dall'aumento dei minimi retributivi previsti dal C.C.N.L. di categoria al quale non ha corrisposto un aumento del corrispettivo versato dal Euro 27.634,60; b) per il danno derivante dalla Parte_5 rilevata “antieconomicità” degli affidamenti contrattuali - riconnessa alla inadeguatezza del corrispettivo stesso rispetto ad una imprescindibile copertura dei costi gestionali sostenuti e del margine di utile aziendale avendo ribassato del 30-40%, anziché del 10% previsto contrattualmente, l'importo percepito dalla amministrazione appaltante
– Euro 584.010,62; c) per le somme così come stabilite dall'art. 1224 del codice civile si evidenzia che gli interessi maturati dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo Euro 224.011,99 al 31 maggio 2010; d) per il ritardato pagamento del corrispettivo spettante alla ai Parte_3 sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1224 c.c. Euro 1.306.513,01 in forza delle sanzioni relative al ritardato pagamento delle imposte e dei contributi, nonché Euro 143.843,05 in forza degli interessi legali maturati sugli F24 pagati in ritardo ed Euro 38.468,94 per le spese legali sostenute a causa del ritardato pagamento del TFR dei dipendenti. In ogni caso, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, e in via subordinata: accertare e dichiarare che il
nel dare esecuzione al contratto quadro sottoscritto con la Parte_5 ha violato l'obbligo di buona fede così come imposto Parte_3 dall'art. 1375 del codice civile e, conseguentemente, condannare il
a risarcire alla il danno da quest'ultima Parte_5 Parte_3 subito pari ad Euro 2.324.013,27”.
A sostegno di tali domande la società attrice deduceva: a) che l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n°488 affidava al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della normativa sulla scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegnava ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche;
b) che il predetto con Decreti del 24 febbraio e 2 maggio 2001 affidava, tra CP_1
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l'altro, alla Consip S.p.A. il compito di concludere per conto del Ministero e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi;
c) che in data 14 maggio 2003, con atto (Rep. 12859, Racc. 4949) Notaio di Napoli, veniva costituito il Persona_1 [...] avente attività esterna, con allegato il relativo Parte_5 statuto, con lo scopo principale di assumere, da enti ed organismi pubblici e soggetti privati, commesse aventi ad oggetto servizi, lavori e forniture, anche attraverso la partecipazione a procedure selettive, e di organizzare, coordinare, disciplinare il flusso delle commesse, l'esecuzione dei lavori e servizi e, in genere, l'attività di impresa dei consorziati. Il fondo consortile era pari ad Euro 250.000,00 formato dai consorziati con una quota Controparte_2 di partecipazione al fondo consortile pari ad Euro 75.000,00, e
[...] con una quota di partecipazione al fondo consortile pari Controparte_3 ad Euro 175.000,00; d) che la sollecitata più volte Parte_3 dalle società consorziate e dalla Romeo Gestioni S.p.A., con la quale già intratteneva numerosi rapporti di subappalto, chiedeva, con domanda del 3 marzo 2006 accettata dal , di entrare a far parte del Parte_5 predetto Consorzio sottoscrivendo n. 1 quota di partecipazione;
e) che con tale domanda, tra l'altro: 1) riconosceva, sin dal momento della sottoscrizione, che “in caso di affidamento di lavori da parte del
, questi potrà impartire disposizioni, richiedere ulteriori Parte_5 garanzie, emanare direttive”; 2) che si impegnava a “prestare piena ottemperanza alle richieste pervenutegli in tal senso dagli Organi Consortili, rinunciando sin d'ora a sollevare eccezioni e riserve al riguardo”; 3) che prendeva atto “che i servizi ed i relativi prezzi saranno assegnati e determinati nei confronti delle Consorziate dagli organi consortili a tanto deputati, i quali, a propria volta, potranno ricevere e seguire le indicazioni provenienti da eventuali mandatari di ATI alle quali saranno temporaneamente associate. In particolare per quanto attiene ai prezzi, essi saranno depurati di una quota pari al 10% in dipendenza dei servizi che saranno resi ai sensi dello statuto consortile per il funzionamento dell'ufficio consortile”; 4) riconoscendo altresì che "con
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l'eventuale ammissione dello scrivente il Parte_5 si riserva a proprio insindacabile giudizio, di conferire alla stessa
[...] scrivente, negli ambiti delle affidande commesse CONSIP servizi pulizia e igiene ambientale, senza alcuna predeterminazione delle quantità"; f) che il partecipava nella qualità di mandante in Parte_5
Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la Romeo Gestioni S.p.A. nella qualità di mandataria ad una gara indetta dalla Consip S.p.A. ed a seguito dell'aggiudicazione dei Lotti n. 8 (immobili ubicati nel I° Municipio del Comune di Roma) n. 10 (immobili ubicati nelle regioni Campania e Basilicata) e n. 11 (immobili ubicati nelle regioni Molise e Puglia) si rendeva necessario procedere alla individuazione delle attività e delle prestazioni contrattuali che dovevano essere eseguite dalla g) che in data 11 giugno 2007, Controparte_4 pertanto, la sottoscriveva con il predetto Parte_3 Parte_5 il contratto quadro che regolava i rapporti tra la Consorziata ed il
il quale stabiliva, tra l'altro, che: a) “la consorziata nel rispetto Parte_5 delle prescrizioni statutarie e delle obbligazioni contrattuali che l'ATI composta da Romeo Gestioni S.p.A. e Parte_5 andrà ad assumere a seguito della aggiudicazione dell'appalto di cui in premessa si obbliga ad eseguire le prestazioni che, attraverso il Consorzio, saranno ad essa affidate” (art. 2); b) "alla consorziata, nell'ambito dell'appalto in argomento, il potrà affidare Parte_5 mediante ordini di affidamento di cui al successivo art.5, l'esecuzione di prestazioni nell'ambito dei seguenti servizi: a) pulizie;
b) .....La
sarà tenuta a prestare le sue attività, senza soluzione di CP_4 continuità, anche nell'ipotesi di variazione della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di amministrazioni contraenti .... il rapporto sarà regolato dal presente contratto, dal Disciplinare Tecnico allegato, nonché dagli eventuali ulteriori documenti emessi dal Parte_5 successivamente alla sottoscrizione del presente atto ..... Il si Parte_5 riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni generali e/o specifiche circa le modalità di resa delle prestazioni ..... In generale, la CP_4 resta vincolata ad assicurare la più ampia collaborazione, anche operativa, per il regolare svolgimento del rapporto di fornitura tra il RTI
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e l'amministrazione" (art. 3); c) “A seguito della richiesta preliminare di Fornitura da parte di ciascuna amministrazione committente il Parte_5 provvederà …. ad attivare la Consorziata che provvederà alla predisposizione del piano dettagliato degli interventi ...... A seguito della ricezione dell'Ordinativo Principale di Fornitura il Consorzio attraverso specifico Ordine di affidamento attiverà la Consorziata che provvederà ad erogare i servizi" (art. 5); d) “La Consorziata … si obbliga a: … c) osservare diligentemente tutte le prescrizioni e adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali contenute nella convenzione stipulata tra l'ATI e la Consip, nelle condizioni generali allegate alla convenzione e negli ordinativi di fornitura" (art. 7); e) “La Consorziata prende atto che il
è esposto all'applicazione di penali in caso di inadempienza Parte_5 agli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata con la Consip, per cui si obbliga a tenere indenne il da ogni conseguenza Parte_5 pregiudizievole derivante da propri inadempimenti, negligenze e/o imperizie" (art. 12); f) “La Consorziata sarà soggetta all'applicazione delle seguenti penali....” (art. 13); g) “Il in deroga a quanto Parte_5 previsto dall'art. 1671 c.c. potrà recedere in qualsiasi momento sia dal presente contratto che dal singolo affidamento...” (art. 14); h) “Il
provvederà ad emettere fattura nei confronti della Parte_5 mandataria, per le quote di attività svolte dalla;
il CP_4 pagamento dei compensi alla Consorziata avverrà secondo ratei bimestrali, e la stessa provvederà a seguito di espressa autorizzazione del , ad emettere fattura per la quota di attività di propria Parte_5 spettanza nei confronti di quest'ultimo. Una volta incassati, nella loro interezza, i corrispettivi di gestione dovuti al da parte CP_5 della amministrazione, il autorizzerà la Consorziata ad Parte_5 emettere fattura;
..... la liquidazione delle fatture emesse dalla
avverrà entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui é CP_4 avvenuto l'incasso dei corrispettivi di gestione dovuti al CP_5 dall'Amministrazione. … I crediti della verso il CP_4 Parte_5 saranno assolutamente incedibili (a titolo oneroso o gratuito in forma diretta o indiretta, mediante mandato all'incasso, factoring o altro) e le fatture dovranno recare - a pena di inesigibilità dei suddetti importi - la
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dicitura “fattura non cedibile, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, a mezzo di factoring, mandato all'incasso o altro.” (art. 15); i) “In caso di controversia giudiziaria, ad es. riguardante l'interpretazione, l'esecuzione la validità o l'efficacia del presente contratto, degli ordini di intervento, e di ogni altro atto negoziale, comunque previsto dal presente contratto quadro, le parti convengono che, salvi i casi di incompetenza inderogabile, il foro competente sarà esclusivamente quello di Napoli." (art. 26); h) che il , pertanto, Parte_5 con ordini di affidamento aventi tutti il medesimo tenore affidava alla l'esecuzione dei lavori come da prospetto allegato Parte_3 all'atto di citazione;
i) che il non adempiva regolarmente alle Parte_5 proprie obbligazioni contrattuali tanto che la con Parte_3 nota del 2 dal gennaio del 2009 (doc. 6) evidenziava “una diffusa situazione di squilibrio economico-gestionale” e rilevava “la oggettiva insostenibilità della prosecuzione gestionale dei servizi alle attuali condizioni economiche” concludendo che “a fronte delle cospicue costanti perdite subite la è costretta, suo malgrado, alla Parte_3 anticipata cessazione al 31 gennaio 2009 dei rapporti contrattuali di servizio attualmente in essere”. Successivamente, in data 30 gennaio 2009, la stessa comunicava al che non Parte_3 Parte_5 avrebbe interrotto la propria attività al 31 gennaio 2009 procrastinando tale scadenza al 28 febbraio 2009 alla luce della disponibilità del ad un costruttivo confronto. Stante poi, però, l'effettiva
Parte_5 mancata disponibilità del ad alcunché, la
Parte_5 Parte_3 in data 13 marzo 2009, comunicava al che avrebbe interrotto
Parte_5 la propria attività al 30 marzo 2009. Con lettera dei 2 aprile 2009, quindi, la comunicava gli affidamenti per i quali stava Parte_3 procedendo al passaggio gestionale;
j) che il , nonostante la
Parte_5 disponibilità della a ricercare una soluzione che le Parte_3 consentisse di continuare ad espletare i propri servizi, non si era mai reso disponibile a trovare una soluzione di comune interesse e, pur essendo a conoscenza delle difficoltà economiche incontrate dalla continuava a non corrispondere alla Parte_3 Parte_3 quanto preteso tanto che, quest'ultima, sollecitava tali pagamenti in
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data 21 maggio 2009; che nel corso dell'anno 2009, quindi, il rapporto tra la ed il Consorzio Romeo si interrompeva a causa Parte_3 dei gravi inadempimenti posti in essere dal . Parte_5
Costituitosi il chiedeva, nel rito, di voler dichiarare la nullità Parte_5 dell'atto di citazione e comunque la sua inammissibilità per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e, nel merito, di rigettare le domande di parte attrice. Nel merito, in particolare, eccepiva l'infondatezza delle domande: quanto al capo a) delle conclusioni dell'attrice, in quanto la somma richiesta di €. 27.634,60 non era dovuta perché le parti non avevano mai pattuito che i corrispettivi si sarebbero dovuti adeguare all'aumento dei minimi retributivi previsti dai CCNL;
quanto al capo b), in quanto non era vero che il percepisse dalle Pubbliche Parte_5
Amministrazioni un corrispettivo del 30-40% superiore a quello corrisposto all'attrice, né che nei rapporti fra e consorziata Parte_5 fosse praticato un ribasso del 10% del corrispettivo pagato al Parte_5 dalle Pubbliche Amministrazioni, o che fosse comunque inadeguato, rilevando come non fossero comprensibili i criteri e gli elementi in base ai quali erano stati quantificati in €. 584.010,62 i danni per questo lamentati, che non sarebbero stati comunque ravvisabili nella fattispecie, trattandosi di contratto di appalto le cui valutazioni di antieconomicità erano in ogni caso a carico dell'appaltatore; quanto al capo c), in quanto le fatture erano state sempre pagate nei termini contrattuali;
quanto al capo d), in quanto non sussisteva alcun nesso di causalità fra penalità riconducibili ad un comportamento omissivo ed illegittimo dell'attrice ed i lamentati inadempimenti del Parte_5 convenuto;
quanto alla domanda subordinata, in quanto nessun inadempimento era riconducibile alla condotta posta in essere dal nell'esecuzione del rapporto contrattuale, neppure sotto il Parte_5 profilo della violazione degli obblighi di buona fede di cui all'art. 1375 c.c..
Instauratosi il contraddittorio parte attrice depositava tutte le fatture e tutti i contratti con il nonché l'elenco di tutte le Parte_5 maestranze impiegate, ma non venivano ammesse le prove testimoniali
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richieste, né veniva accolta l'istanza di ordine di esibizione nei confronti del di tutte le fatture emesse dallo stesso alla committente Parte_5 principale in relazione ai lavori affidati alla subappaltatrice consorziata, né l'istanza di esibizione da parte delle amministrazioni appaltanti di fornire un resoconto dell'attività oggetto dei servizi resi dall'attrice; nemmeno veniva ammessa la C.T.U. contabile richiesta per la quantificazione dei danni lamentati dall'attrice in relazione ai predetti servizi. Quindi, depositate le memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., il Tribunale di Napoli, a scioglimento della riserva sulle istanze istruttorie, riteneva la causa matura per la decisione definendola, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come da dispositivo in epigrafe.
Contro la sentenza proponeva appello la assumendone la Parte_1 erroneità per avere il giudice di primo grado, nel valutare la fattispecie contrattuale assai complessa dedotta in giudizio, focalizzando la sua attenzione soltanto su alcune norme contrattuali regolanti i rapporti fra le parti (in particolare sull'art. 15 del contratto quadro sottoscritto in data 11.06.2007), omesso di prestare la dovuta attenzione a quanto dichiarato nell'istanza di ammissione al da parte della Parte_5 [...] del 3 marzo 2006 (doc. 2 dell'atto di citazione) in merito alla Parte_3 determinazione dell'entità del prezzo dei servizi. Per contro, la corretta valutazione della norma, [art. 1 di detto accordo quadro, ove era stabilito che “La premessa (tra cui appunto l'atto di adesione al del 3.3.2006) ha natura pattizia e forma parte integrante del Parte_5 presente contratto”], avrebbe condotto lo stesso giudice a non rigettare l'istanza di ammissione di prova testimoniale formulata dall'attrice fin dall'atto di citazione per tutti i capitoli ivi articolati, diretta in particolare a fornire la prova del mancato rispetto da parte del proprio di Parte_5 tale percentuale massima del 10% di riduzione del corrispettivo da riconoscere alla rispetto a quella Controparte_4 riconosciuta dalle singole amministrazioni appaltanti a favore dell'ATI di cui il faceva parte;
e quindi, avrebbe portato il Tribunale a non Parte_5 respingere neppure l'istanza di ammissione della Consulenza Tecnica
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d'Ufficio, diretta a far quantificare i danni subìti dall'attrice per effetto dell'inadempimento, connesso al superamento di tale percentuale massima del 10%; e a non negare l'ordine di esibizione richiesto dall'attrice ex art. 210 c.p.c. al convenuto, di far conoscere Parte_5 tutte le fatture emesse per il pagamento dei lavori affidati alla alle amministrazioni committenti, di Controparte_4 fornire ogni dettaglio in merito ai servizi resi.
Nel costituirsi il contestava tutto quanto eccepito e Parte_5 dedotto da e chiedeva la conferma della sentenza emessa in Parte_1 primo grado dal Tribunale di Napoli. Con sentenza n°1107/16 la Corte di Appello, alla luce della mancata comparizione per due volte da parte del procuratore di dichiarava improcedibile l'impugnazione Parte_1 promossa da quest'ultima.
La ricorreva in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Parte_1
Corte d'Appello e ne otteneva la cassazione per nullità dovuta a violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 101, co. 1°, c.p.c.. Provvedeva dunque alla riassunzione iniziando il giudizio di rinvio in cui reiterava i motivi di impugnazione articolati con l'appello.
Il si costituiva resistendo al gravame e invocandone il rigetto Parte_5 con integrale conferma della sentenza già impugnata.
Incardinatosi il procedimento la Corte, con ordinanza del 2.12.22, rilevato che l'atto di citazione in riassunzione del giudizio di appello risultava notificato in data 2.8.22 sicché, considerata la sospensione feriale a cui sono soggetti i termini di comparizione, non risultava osservato quello in questione per essere stata indicata nell'atto introduttivo la udienza del 29.11.22, denotato che la stessa difesa di parte appellante aveva, nelle note di trattazione scritta, chiesto termine per il rinnovo della notificazione dell'atto di appello mentre la difesa di parte appellata aveva formulato istanza di differimento della udienza di prima comparizione ex art. 164, comma 3°, c.p.c., rifissava l'udienza di prima comparizione;
di poi, disposta l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio dei procedimenti pregressi, fatte precisare le conclusioni, all'esito della
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trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche.
Le eccezioni in rito sollevate dall'appellato , autorizzata la Parte_5 rinotifica dell'atto introduttivo con la ordinanza richiamata in narrativa, appaiono superabili. Così quella di improcedibilità della riassunzione per asserita violazione dei requisiti di cui dell'art. 394 c.p.c.. Ed invero, per consolidata giurisprudenza sul punto, (c.f.r. Cass 5 gennaio 2024 n°684), la copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa all'esito di udienza camerale), comunicata dalla Cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, del D.L. n. 179/2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione dell'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del citato decreto, ragion per cui, in sede di riassunzione, la produzione di detta copia per immagine della pronuncia di annullamento con rinvio soddisfa il requisito della produzione della copia autentica, prescritto dall'art. 394, comma 2, secondo periodo, c.p.c., e, espressamente a pena di inammissibilità, dall'art. 63, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. n°546/1992. La produzione di copia informatica, anche per immagine di provvedimenti del giudice, trasmessa in allegato dalla cancelleria deve di per sé reputarsi equivalente all'originale presente nel fascicolo informatico, a maggior ragione se la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione (Cass., Sez. 6-3, 13 ottobre 2015, n. 3386). A partire dal D.L n°179/2012 (e viepiù dal D.L. n°90/2014), quanto al provvedimento segnatamente definitorio, è andata perdendo di consistenza la tradizionale distinzione tra notificazione, siccome avente ad oggetto una copia conforme all'originale di detto provvedimento, e semplice comunicazione, che era in origine effettuata mediante il classico biglietto di cancelleria in forma abbreviata ex art. 136, comma 1, c.p.c.. Donde anche la comunicazione, a fare data dal 2012, ove effettuata, come prescritto, mediante allegazione dell'intero testo del provvedimento, può
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dirsi avere ad oggetto, alla stessa stregua della notificazione, una copia conforme di esso. Nel caso di specie, l'ordinanza di Cassazione allegata al fascicolo di causa reca tutti gli elementi identificativi del provvedimento, quale il numero di ordinanza (15971/2022), il numero sezionale (960/2022), la data del provvedimento (04/05/2022) e la data di pubblicazione (18/05/2022), il numero di ruolo del procedimento (23915/2016). Di contro, la copia informatica presente nel fascicolo di causa, reca soltanto la data del provvedimento (04/05/2022) ed il numero di ruolo del procedimento (23915/2016).
Il provvedimento rescindente si è limitato a cassare la sentenza della Corte territoriale, di improcedibilità dell'appello per vulnerato principio del contraddittorio, stante l'errato presupposto sul quale si era fondata la pronuncia stessa, costituito dalla mancata comparizione dell'appellante per due udienze consecutive, lasciando impregiudicato il merito della impugnazione che tuttavia sotto tale profilo, pur resistendo alle censure di inammissibilità, non risulta meritevole di accoglimento. Con l'articolazione dei motivi di appello sono sufficientemente individuate le parti della sentenza soggetta a censura e sono esposti con adeguata specificità i motivi dedotti a sostegno del gravame, indicando le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione di legge e la rilevanza da esse assunta ai fini della decisione impugnata. Va precisato al riguardo che “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, n. 21336, Giustizia Civile Massimario 2017, rv 645703-01).
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In altri termini, “il requisito della specificità dei motivi di cui al riformato art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo tale da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né la rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né tantomeno la formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni” (Corte appello Roma, sez. III, 09/08/2017, n. 5348, Redazione Giuffrè 2018).
Ancora in rito il postulato della difesa di parte appellata che vorrebbe introdotta in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c. una domanda nuova per variazione della causa petendi non può essere condiviso. Esso muove dalla constatazione per la quale con la impugnazione si sarebbe affermato per la prima volta che il corrispettivo indicato nei singoli ordini di affidamento sarebbe meramente indicativo, perché quello effettivo scaturirebbe dalla riduzione del 10% di quanto corrisposto al Parte_5 dalle Amministrazioni Committenti. In tal modo non vi sarebbe stato, in realtà, un vero e proprio abuso della posizione dominante perché nel contratto quadro sarebbe stato recepito l'obbligo per il di Parte_5 limitare il proprio utile al 10%, anche se, nella redazione materiale degli ordini di affidamento, il non avrebbe poi in mala fede indicato Parte_5 quale fosse stato il corrispettivo pattuito con le Amministrazioni committenti. “L'assoluta novità di tale tesi, fondata su elementi e circostanze in primo grado prospettati in maniera diversa, - avrebbe comportato - un mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato ed – introdotto - nel processo un nuovo tema di indagine in cui si viene ad alterare l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia”.
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Vale osservare, di contro, che “non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica del contratto oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nuova, e pertanto inammissibile, la domanda con cui l'appellante aveva modificato la ragione della condanna del garante al pagamento del credito garantito, fondata in primo grado sulla natura autonoma di detta garanzia e, nel gravame, sulla natura fideiussoria dell'obbligazione con richiesta di condanna solidale del garante e del debitore principale)” (Cassazione civile, sez. I, 03/06/2024, n°15470, Giustizia Civile Massimario 2024, rv 671532 – 01). D'altronde, “il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (Cassazione civile, sez. III, 17/04/2024, n°10402, Giustizia Civile Massimario 2024, rv 670900 – 01). Qui non si tratta, in sostanza, di una variazione dei fatti costituitivi della domanda, rimasti inalterati, ma della interpretazione e valutazione della portata da essi assunta per la prospettazione della parte nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale.
Ciò posto, sul capo A) della impugnazione, “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Omessa valutazione degli effetti giuridici degli accordi tra le parti”, va detto che l'istanza di ammissione al , per sua natura, Parte_5 non avrebbe potuto produrre altro che l'effetto di una mera adesione all'atto costitutivo e allo statuto del , eccetto il caso in cui in Parte_5 detto statuto non fossero state recepite pattuizioni negoziali diverse, ipotesi questa esulante dalla fattispecie. Nulla a che vedere con pattuizioni inerenti i compensi per gli affidamenti. Difatti, qualora i pretesi contenuti negoziali dell'istanza di ammissione fossero stati accolti
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dagli organi consortili al di fuori dello statuto, essi avrebbero dovuto essere recepiti in una apposita scrittura paraconsortile, del tutto assente nel caso in disamina. Tra l'altro, la presa d'atto contenuta nella istanza richiamata dalla faceva riferimento a servizi futuri che Parte_2 sarebbero stati resi ai sensi dello statuto consortile per il funzionamento dell'ufficio consortile, valido per tutte le imprese consorziate e non solo per la Si tratta quindi di una dichiarazione unilaterale Parte_2 priva di natura negoziale, attinente a situazioni future che non trovavano riscontro in alcun atto di accettazione del o in modifiche dello Parte_5 statuto, che aveva disciplinato in modo diverso gli oneri a carico dei consorziati per il funzionamento dell'ufficio consortile. In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante difesa, nella premessa del contratto quadro si dava semplicemente atto della adesione della al , ma non se ne richiamava l'istanza di Parte_3 Parte_5 ammissione, né tantomeno il suo preteso contenuto negoziale. A ciò va aggiunto che nelle premesse era stato lo stesso contratto-quadro a precisare quali sarebbero state le fonti da cui doveva ritenersi regolamentato il rapporto tra le parti: “Il rapporto sarà regolato dal presente contratto, dal Disciplinare Tecnico allegato, nonché dagli eventuali ulteriori documenti emessi dal successivamente alla Parte_5 sottoscrizione del presente atto” (c.f.r. All.5, pag. 5, righe 2-4, sub All. D in prod. Primo grado appellato). Il contratto quadro ha la notoria funzione di definire i principi generali del rapporto delegando ad esecutivi la materiale esecuzione degli obblighi inter partes. Non vi era alcun richiamo alla istanza di ammissione al ed alla pretesa Parte_5 limitazione al 10% dei suoi utili sulle prestazioni della Parte_3 in nessuno degli ordini di fornitura che, al contrario, fissavano un importo a corpo che regolava il costo delle opere assegnate dal alla Parte_5 consorziata. In sostanza, gli ordini di fornitura, quali atti esecutivi del contratto, erano gli unici documenti che fissavano le condizioni economiche del rapporto , in esecuzione del Controparte_6
Contratto Quadro. Né in questi, né nella regolamentazione del rapporto inter partes, v'era un richiamo alla istanza di ammissione al Parte_5 ed alla pretesa limitazione al 10%. È dunque corretta la decisione del
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giudice di prime cure, (sentenza da pag.12 a pag.14), nella parte in cui ha ritenuto inesistente la pretesa pattuizione sulla limitazione al 10% degli utili del sulle prestazioni dell'appellante. Parte_5
Con il secondo motivo di appello, “B – Omessa valutazione del pregiudizio subìto in conseguenza della violazione del limite percentuale 10% dei ricavi consortili”, la ha lamentato che il giudice di Parte_1 primo grado avrebbe omesso di riconoscere il nesso eziologico tra la violazione del limite percentuale del 10% di ricavi consortili sul corrispettivo delle prestazioni dell'appellante ed il pregiudizio economico subito dalla consorziata sotto vari profili. A dire dell'appellante il Tribunale avrebbe rigettato le domande non tenendo conto che non era stato possibile per l'attrice conoscere l'effettiva entità del corrispettivo pagato dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti per ogni loro singolo Ordine Principale di Fornitura. L'entità dell'anzidetto corrispettivo difatti non sarebbe emerso in alcun modo né dal contratto-quadro stipulato tra le parti in data 11.06.2006, né da alcun Ordine di Affidamento all'attrice. Sorprendentemente però solo all'atto della verifica dei costi del personale utilizzato (avvenuto nel 2009), la aveva Parte_3 potuto rendersi conto dell'effettiva antieconomicità dell'operazione commerciale dovuta all'indebita applicazione di una percentuale di ricavo in favore del di gran lunga superiore al dovuto e concordato Parte_5
10%. Il Giudice di primo grado ha rigettato le domande attoree perché non vi era nessun nesso eziologico tra la pretesa violazione della percentuale di ricavo del 10% in favore del e le domande Parte_5 dell'attrice. In primo luogo, va rilevato che i danni richiesti dalla parte appellante, di cui ai punti sub a) e sub b) dell'atto di citazione, non trovano alcun riscontro giuridico negli ordini di affidamento e nel contratto-quadro richiamati - seppur genericamente - nell'atto di citazione. Nel contratto quadro e negli ordini di affidamento invocati dall'appellante non v'era difatti alcuna pattuizione che potesse legittimare ad ottenere gli aumenti, gli adeguamenti e/o il risarcimento del danno da inadeguatezza del corrispettivo. Per l'effetto, non è possibile ascrivere al alcuna responsabilità in relazione ai Parte_5
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danni strumentalmente lamentati dalla Al contrario, le Parte_1 contestazioni mosse dall'appellante circa un obbligo della stessa a rendere una prestazione rivelatasi antieconomica e ad una pretesa sperequazione di corrispettivi nella formazione dell'assetto negoziale dei rapporti intercorsi con il avrebbero dovuto, tutt'al più, essere Parte_5 oggetto illo tempore di impugnativa o di recesso dagli affidamenti (come peraltro avvenuto nei primi mesi del 2009). L'antieconomicità degli affidamenti, da essa stessa assunti, avrebbero dovuto ragionevolmente indurre l'appellante ad una impugnativa pregressa, già antecedente alla cessazione del rapporto, piuttosto che tradursi, alquanto tardivamente, nel vantato supporto all'azionata pretesa risarcitoria da delineato inadempimento contrattuale. Va poi aggiunto che il rapporto intercorrente tra le parti aveva pura natura consortile. In altre parole, il non avrebbe potuto mai operare con fine di lucro e non Parte_5 avrebbe mai potuto realizzare plusvalenza a carico dei Consorziati. Pertanto, la invocata antieconomicità degli aggiramenti mai avrebbe potuto riguardare i rapporti tra e Consorziati. D'altra parte, Parte_5 qualora si fosse configurata una situazione di eccessiva onerosità per uno dei contraenti, ciò non avrebbe potuto di certo generare alcun obbligo di reductio ad aequitatem a carico dell'altro. Semmai, detta circostanza avrebbe potuto comportare una rescissione contrattuale - mai richiesta - nei limiti di cui all'articolo 1467 c.c.. In ogni caso, le richieste risarcitorie avanzate dalla fondate su una presunta Parte_1 onerosità sopravvenuta o su un'antieconomicità dei contratti di appalto, (configurandosi come tali i rapporti scaturenti dai singoli ordini di affidamento), erano, e sono rimaste, prive di prova, non avendo essa nemmeno chiarito quale sarebbe stato il nesso eziologico tra Parte_1 la domanda di risarcimento danni sub a) delle conclusioni dell'atto di citazione ed il mancato pagamento della differenza di quanto asseritamente percepito in più dal , né a quali prestazioni Parte_5 avrebbero dovuto far capo le somme richieste sub a), importi, comunque, non dovuti non avendo le parti mai convenuto pattiziamente che i corrispettivi dovessero essere adeguati all'aumento dei minimi retributivi previsti dal C.C.N.L.. È dunque corretto il richiamo del
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Tribunale alle pattuizioni del contratto quadro in essere tra le parti e, in particolare, all'articolo 15 dello stesso a fronte del quale era precluso ad di vantare qualsivoglia “pretesa risarcitoria (o indennitaria) Parte_1 per la voce in esame, gravando indiscutibilmente sulla stessa eventuali maggiori oneri derivanti dal costo del lavoro”. (c.f.r. da pag. 18 rigo 21 a pag. 23 rigo 16 della sentenza). Ugualmente inesistente doveva, e deve, considerarsi il nesso eziologico con la presunta antieconomicità dell'appalto di cui al punto b) delle conclusioni della citazione. Fermo il fatto che anche in relazione a dette somme la non aveva mai Parte_1 indicato a quali prestazioni le stesse facessero riferimento, né aveva indicato i criteri di quantificazione del preteso danno, come correttamente rilevato dal Tribunale, connotato tipico dell'appalto è tanto l'alea della sua antieconomicità quanto la possibilità per l'appaltatore di rendersi conto della sua sostanziale antieconomicità, indipendentemente dall'inesistente abuso del diritto lamentato dalla controparte. Nel caso di specie la lacunosità dei fatti allegati aveva impedito di verificare che tale abuso potesse mai essersi consumato a danno dell'attrice e che lo stesso fosse tale da integrare i profili dell'illecito ex art. 1375 c.c. denunziato da Identiche Parte_1 considerazioni vanno fatte a proposito della presunta violazione e/o illecito posto a base del capo b) delle conclusioni introduttive: non era stato fornito in proposito alcun elemento di fatto per verificare se effettivamente le parti avessero previsto una quota di ribasso rispetto al corrispettivo ottenuto dal dall'amministrazione appaltante, né Parte_5 alcuna prova era stata fornita o dedotta, se non quella generica ed inammissibile deferita sul punto ai testi. Per tali ragioni non era apparso, e non appare, in alcun modo configurabile un inadempimento del
, né è configurabile un presunto abuso di posizione Parte_5 contrattuale dominante, ferma restando – per altro verso – l'alea tipica dell'appalto e la possibilità per chi agisce di rendersi conto a tempo debito della sua sostanziale antieconomicità, (cosa avvenuta, a quanto pare, solo a partire da gennaio 2009) (c.f.r. sentenza da pag. 13 rigo 17 a pag. 15 rigo. 2). Per il resto, [pretese sub lettera c) e d)], non è stato dimostrato alcun ritardo nel pagamento dei corrispettivi da parte del
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. Tutti i corrispettivi sono stati difatti liquidati secondo i criteri Parte_5
e le modalità contrattualmente stabiliti dalle parti. In particolare, le fatture venivano autorizzate e pagate all'esito della verifica della sussistenza di tutte le condizioni contrattuali per l'effettuazione del pagamento, senza che nessuna riserva e/o sollecito e/o messa in mora da parte della attrice fosse mai avvenuta, in pendenza del contratto, sui pretesi ritardi dell'autorizzazione all'emissione delle fatture. Era onere dell'appellante fornire prova, per ciascuna fattura, della tempestiva esecuzione delle prestazioni riferite a quella fattura e l'avveramento di tutte le ulteriori condizioni pattizie per l'autorizzazione all'emissione di detta fattura, così come previsto dall'art. 15 del contratto-quadro. Nulla di tutto ciò è stato provato. Ed ancora, non sussiste alcun nesso di causalità tra la presunta violazione di tali obblighi e le sanzioni che avrebbe subito l'attrice, di cui al capo d) delle conclusioni dell'atto di citazione. Le sanzioni per loro natura attengono difatti ad un comportamento illegittimo del soggetto nei cui confronti vengono irrogate, dovendo l'IVA essere versata non appena incassata. Mai l'appellante, in primo grado, ha mosso alcuna contestazione circa un mancato versamento dell'IVA da parte del . Analogo Parte_5 ragionamento vale per la ritenuta di acconto e per il versamento delle imposte dirette. Non si comprende poi quale nesso di causalità intercorra tra tali pretesi mancati pagamenti e l'assunto pagamento di spese legali per ritarda-to pagamento del T.F.R.. In proposito il Tribunale ha motivato tale rigetto in modo dettagliato su ciascuna fattispecie dedotta dall'appellante, (c.f.r. sentenza da pag. 15 rigo 3 a pag. 16 rigo 11). In conclusione, il giudiziale rigetto di tutte le domande di risarcimento del danno azionate dalla deve considerarsi corretto, atteso che le Parte_1 stesse non consistevano, (come sarebbe stato logico qualora le parti avessero concordato un corrispettivo non superiore al 10%), nella richiesta della differenza in più rispetto a quanto ricevuto dal Parte_5 dalle Amministrazioni committenti, ma in vere e proprie richieste risarcitorie rispetto alle quali non è stata fornita alcuna prova né sotto il profilo del nesso di causalità né sotto quello della quantificazione del danno.
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Con il motivo di appello sub C), “C – Omesso riconoscimento dell'inadempimento agli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale di cui all'art. 1375 c.c.”, ha censurato la decisione di primo Parte_1 grado nella parte in cui il Giudice, nel fondare la propria motivazione sulla base dell'art. 15 del contratto-quadro dell'11.06.2007, non avrebbe tenuto conto dell'assetto complessivo del rapporto negoziale tra le parti. Una visione complessiva dell'assetto negoziale avrebbe evidenziato l'abuso del diritto da parte del . Peraltro, secondo l'appellante, Parte_5 anche laddove non si fosse ritenuta la dedotta percentuale del 10% oggetto di uno specifico accordo pattizio, l'intero meccanismo contrattuale avrebbe configurato comunque uno strumento oggettivamente idoneo ad essere utilizzato dal per attuare un Parte_5 illegittimo abuso dell'esercizio dei diritti ivi riconosciuti, anche al fine di avvalersi dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi della ex Ebbene, sul tema dell'inesistenza di ogni profilo Parte_3 di abuso il giudice a quo, dopo avere esposto quali fossero i presupposti tali da consentire di sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, (c.f.r. sentenza da pag. 13 rigo 1 a pag. 14 rigo 10), aveva ribadito che: “proprio la lacunosità dei fatti allegati impedisce di verificare che di fatto tale abuso possa mai essersi consumato a danno dell'attrice, da integrare i profili dell'illecito ex art. 1375 c.c. pure denunziato dalla (c.f.r. sentenza pag. 14 Parte_3 righi 11-13 nonché pag.12, righi 4-15). Del resto, a fronte della ragguardevole richiesta di €. 2.324.013,27 riferita ad una supposta antieconomicità degli ordini di affidamento (regolati dal contratto quadro) e a pretesi inadempimenti del convenuto, l'attrice avrebbe dovuto precisare per ciascuno di tali ordini: a) quali fossero le antieconomicità lamentate e gli inadempimenti contestati al;
Parte_5
b) quale fosse il nesso di causalità tra tali antieconomicità ed inadempimenti e i pretesi danni;
c) a quanto ammontassero i danni e gli interessi lamentati;
d) quali fossero stati i criteri per quantificare detti danni. L'attrice, per converso, si era limitata ad una elencazione generica, riferendosi indifferentemente a tutti gli ordini di affidamento, senza indicare le antieconomicità ed i criteri per la quantificazione dei
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pretesi danni, rimessi ad una C.T.U. “contabile” chiesta al punto c) delle proprie richieste istruttorie. Ne consegue che, indipendentemente dalla inammissibilità di una consulenza tecnica di natura esplorativa e comunque diretta a supplire alle carenze probatorie della domanda, mancavano e mancano l'indicazione dei criteri e degli elementi di riferimento in virtù dei quali avrebbe trovato giustificazione la quantificazione del danno indicato in citazione. Né alla carenza probatoria divisata si potrebbe ora ovviare dando ingresso a mezzi di prova inammissibili e dall'esito irrilevante. Sulle istanze istruttorie articolare in primo grado dall'appellante il giudice monocratico si era pronunciato dichiarando inammissibili le istanze di prova testimoniale per evidente genericità delle stesse, (c.f.r. Sentenza di primo grado, pag. 14). A fronte di ciò l'appellante avrebbe dovuto articolare un puntuale motivo di impugnazione sul punto additando la specificità e la rilevanza della deduzione. Per la impugnante difesa v'era comunque ampia prova documentale della circostanza per la quale effettivamente le parti avrebbero previsto una quota di ribasso rispetto al corrispettivo ottenuto dal dall'amministrazione appaltante, da porsi a Parte_5 definitivo carico della subappaltatrice, dacché il complessivo assetto negoziale intercorso tra le parti avrebbe recepito, con natura pattizia, la istanza di ammissione al da parte dell'attrice; in detta istanza Parte_5 si sarebbe stabilito che il corrispettivo da riconoscere in suo favore per i servizi consortili non poteva superare il 10% di quanto corrisposto dalle Amministrazioni committenti al stesso. Per tali ragioni il Parte_5
Tribunale avrebbe dovuto ammettere i mezzi di prova articolati. Va denotato, invece, che il giudice di primo grado si era pronunciato esclusivamente sulla diversa prospettazione dei fatti esposta dall'attrice in primo grado, rilevando correttamente che nessun richiamo a tale preteso limite del 10% era contenuto nel contratto quadro e negli ordini di affidamento, unici atti negoziali intercorsi tra le parti, diretti come tali a produrre effetti tra le stesse ex art. 1372 c.c.. Del resto, le stesse difese di primo grado si erano soffermate unicamente sull'abuso del diritto derivante dalla pretesa posizione dominante del e sulla Parte_5 antieconomicità dei corrispettivi da esso riconosciuti negli ordini di
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fornitura per le prestazioni in relazione agli ipotetici danni arrecati da tale posizione dominante. È dunque esatta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che nel contratto-quadro e nei singoli contratti di affidamento mancasse una qualsivoglia pattuizione economica che facesse riferimento a tale preteso limite del 10%.
La soccombenza definitiva dell'appellante in riassunzione ne comporta la inevitabile condanna alle spese delle diverse fasi, rescindente e rescissoria, spese liquidate d'ufficio in dispositivo.
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sull'appello in riassunzione proposto dalla in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 nei confronti del , in persona del legale Parte_5 rappresentante p.t., con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 02/08/2022 così provvede:
1°) Rigettato l'appello già proposto dalla riassumente Parte_1
conferma per l'effetto la sentenza di primo grado come da
[...] dispositivo in epigrafe;
2°) Condanna l'appellante in riassunzione alla rifusione in favore della controparte delle spese tutte delle fasi rescindente e rescissoria,
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liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle del grado di appello in complessivi €. 15.643,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 11.835,00, quelle del giudizio di rinvio in complessivi €. 15.643,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellante in riassunzione alla contribuzione ulteriore come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.7.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°3502 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito cassazione sentenza appello in materia di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, vertente
T R A
(già già Parte_1 Parte_2 Parte_3
, (C. F. e Partita IVA. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore (C.F. Parte_4 C.F._1
), con sede legale in Roma, alla Via Antonio Gramsci n°38,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Sabatino Alessio Marrama, del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale nonché preso lo studio del predetto difensore in Roma, Via egli Scipioni n°268/a, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione in riassunzione;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
C O N T R O
, (C.F. e P. IVA ), Parte_5 P.IVA_2 con sede legale in Napoli, al Centro Direzionale, Is. E4, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Parte_6 rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata su foglio separato di cui è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta
1 Proc. n°3502/2022 R.G.
del fascicolo telematico, dall'Avvocato Sabino Laudadio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano in Viale Bianca Maria n°37;
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
a seguito della cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n°1107/16, pubblicata in data 16 marzo 2016 e non notificata, disposta dalla S.C. con ordinanza n°15971/2022 del 04/05/2022 e pubblicata in data 18/05/2022, appello già proposto
A V V E R S O
La sentenza n°9913/14 emessa dal Giudice Unico presso il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, pubblicata il 1° luglio 2014 e non notificata, con il seguente dispositivo: “Il Tribunale di Napoli, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Enrico Quaranta, pronunziando in via definitiva ex art. 281 quinquies c.p.c. sulle domande proposte da (GIA' Parte_2 Parte_3 nei confronti di , disattesa ogni Parte_5 altra istanza, difesa o eccezione così provvede: a) Rigetta le domande di (GIA' ; b) condanna Parte_2 Parte_3 Parte_2
(GIA' al pagamento delle spese di lite in
[...] Parte_3 favore di , liquidate in € Parte_5
11.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie. Cosi deciso in Napoli, il 14 maggio 2014”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 21 luglio 2011 la (poi Parte_3 Parte_2 conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale Ordinario di Napoli il per vedere accolte le seguenti Parte_5 conclusioni: “Voglia codesto ill.mo Tribunale, contrariis reiectis: in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento del
[...]
a quanto statuito nei contratti elencati in premessa e Parte_5 sottoscritti con la e, per l'effetto, condannare il Parte_3
a risarcire alla la Parte_5 Pt_2 Parte_3 complessiva somma di Euro 2.324.013,27, o la diversa somma che
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emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia in via equitativa ex art. 1226 codice civile, per le seguenti causali: a) per il danno derivante dall'aumento dei minimi retributivi previsti dal C.C.N.L. di categoria al quale non ha corrisposto un aumento del corrispettivo versato dal Euro 27.634,60; b) per il danno derivante dalla Parte_5 rilevata “antieconomicità” degli affidamenti contrattuali - riconnessa alla inadeguatezza del corrispettivo stesso rispetto ad una imprescindibile copertura dei costi gestionali sostenuti e del margine di utile aziendale avendo ribassato del 30-40%, anziché del 10% previsto contrattualmente, l'importo percepito dalla amministrazione appaltante
– Euro 584.010,62; c) per le somme così come stabilite dall'art. 1224 del codice civile si evidenzia che gli interessi maturati dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo Euro 224.011,99 al 31 maggio 2010; d) per il ritardato pagamento del corrispettivo spettante alla ai Parte_3 sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1224 c.c. Euro 1.306.513,01 in forza delle sanzioni relative al ritardato pagamento delle imposte e dei contributi, nonché Euro 143.843,05 in forza degli interessi legali maturati sugli F24 pagati in ritardo ed Euro 38.468,94 per le spese legali sostenute a causa del ritardato pagamento del TFR dei dipendenti. In ogni caso, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, e in via subordinata: accertare e dichiarare che il
nel dare esecuzione al contratto quadro sottoscritto con la Parte_5 ha violato l'obbligo di buona fede così come imposto Parte_3 dall'art. 1375 del codice civile e, conseguentemente, condannare il
a risarcire alla il danno da quest'ultima Parte_5 Parte_3 subito pari ad Euro 2.324.013,27”.
A sostegno di tali domande la società attrice deduceva: a) che l'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n°488 affidava al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della normativa sulla scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegnava ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche;
b) che il predetto con Decreti del 24 febbraio e 2 maggio 2001 affidava, tra CP_1
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l'altro, alla Consip S.p.A. il compito di concludere per conto del Ministero e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi;
c) che in data 14 maggio 2003, con atto (Rep. 12859, Racc. 4949) Notaio di Napoli, veniva costituito il Persona_1 [...] avente attività esterna, con allegato il relativo Parte_5 statuto, con lo scopo principale di assumere, da enti ed organismi pubblici e soggetti privati, commesse aventi ad oggetto servizi, lavori e forniture, anche attraverso la partecipazione a procedure selettive, e di organizzare, coordinare, disciplinare il flusso delle commesse, l'esecuzione dei lavori e servizi e, in genere, l'attività di impresa dei consorziati. Il fondo consortile era pari ad Euro 250.000,00 formato dai consorziati con una quota Controparte_2 di partecipazione al fondo consortile pari ad Euro 75.000,00, e
[...] con una quota di partecipazione al fondo consortile pari Controparte_3 ad Euro 175.000,00; d) che la sollecitata più volte Parte_3 dalle società consorziate e dalla Romeo Gestioni S.p.A., con la quale già intratteneva numerosi rapporti di subappalto, chiedeva, con domanda del 3 marzo 2006 accettata dal , di entrare a far parte del Parte_5 predetto Consorzio sottoscrivendo n. 1 quota di partecipazione;
e) che con tale domanda, tra l'altro: 1) riconosceva, sin dal momento della sottoscrizione, che “in caso di affidamento di lavori da parte del
, questi potrà impartire disposizioni, richiedere ulteriori Parte_5 garanzie, emanare direttive”; 2) che si impegnava a “prestare piena ottemperanza alle richieste pervenutegli in tal senso dagli Organi Consortili, rinunciando sin d'ora a sollevare eccezioni e riserve al riguardo”; 3) che prendeva atto “che i servizi ed i relativi prezzi saranno assegnati e determinati nei confronti delle Consorziate dagli organi consortili a tanto deputati, i quali, a propria volta, potranno ricevere e seguire le indicazioni provenienti da eventuali mandatari di ATI alle quali saranno temporaneamente associate. In particolare per quanto attiene ai prezzi, essi saranno depurati di una quota pari al 10% in dipendenza dei servizi che saranno resi ai sensi dello statuto consortile per il funzionamento dell'ufficio consortile”; 4) riconoscendo altresì che "con
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l'eventuale ammissione dello scrivente il Parte_5 si riserva a proprio insindacabile giudizio, di conferire alla stessa
[...] scrivente, negli ambiti delle affidande commesse CONSIP servizi pulizia e igiene ambientale, senza alcuna predeterminazione delle quantità"; f) che il partecipava nella qualità di mandante in Parte_5
Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la Romeo Gestioni S.p.A. nella qualità di mandataria ad una gara indetta dalla Consip S.p.A. ed a seguito dell'aggiudicazione dei Lotti n. 8 (immobili ubicati nel I° Municipio del Comune di Roma) n. 10 (immobili ubicati nelle regioni Campania e Basilicata) e n. 11 (immobili ubicati nelle regioni Molise e Puglia) si rendeva necessario procedere alla individuazione delle attività e delle prestazioni contrattuali che dovevano essere eseguite dalla g) che in data 11 giugno 2007, Controparte_4 pertanto, la sottoscriveva con il predetto Parte_3 Parte_5 il contratto quadro che regolava i rapporti tra la Consorziata ed il
il quale stabiliva, tra l'altro, che: a) “la consorziata nel rispetto Parte_5 delle prescrizioni statutarie e delle obbligazioni contrattuali che l'ATI composta da Romeo Gestioni S.p.A. e Parte_5 andrà ad assumere a seguito della aggiudicazione dell'appalto di cui in premessa si obbliga ad eseguire le prestazioni che, attraverso il Consorzio, saranno ad essa affidate” (art. 2); b) "alla consorziata, nell'ambito dell'appalto in argomento, il potrà affidare Parte_5 mediante ordini di affidamento di cui al successivo art.5, l'esecuzione di prestazioni nell'ambito dei seguenti servizi: a) pulizie;
b) .....La
sarà tenuta a prestare le sue attività, senza soluzione di CP_4 continuità, anche nell'ipotesi di variazione della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di amministrazioni contraenti .... il rapporto sarà regolato dal presente contratto, dal Disciplinare Tecnico allegato, nonché dagli eventuali ulteriori documenti emessi dal Parte_5 successivamente alla sottoscrizione del presente atto ..... Il si Parte_5 riserva la facoltà di impartire ulteriori disposizioni generali e/o specifiche circa le modalità di resa delle prestazioni ..... In generale, la CP_4 resta vincolata ad assicurare la più ampia collaborazione, anche operativa, per il regolare svolgimento del rapporto di fornitura tra il RTI
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e l'amministrazione" (art. 3); c) “A seguito della richiesta preliminare di Fornitura da parte di ciascuna amministrazione committente il Parte_5 provvederà …. ad attivare la Consorziata che provvederà alla predisposizione del piano dettagliato degli interventi ...... A seguito della ricezione dell'Ordinativo Principale di Fornitura il Consorzio attraverso specifico Ordine di affidamento attiverà la Consorziata che provvederà ad erogare i servizi" (art. 5); d) “La Consorziata … si obbliga a: … c) osservare diligentemente tutte le prescrizioni e adempiere a tutte le obbligazioni contrattuali contenute nella convenzione stipulata tra l'ATI e la Consip, nelle condizioni generali allegate alla convenzione e negli ordinativi di fornitura" (art. 7); e) “La Consorziata prende atto che il
è esposto all'applicazione di penali in caso di inadempienza Parte_5 agli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata con la Consip, per cui si obbliga a tenere indenne il da ogni conseguenza Parte_5 pregiudizievole derivante da propri inadempimenti, negligenze e/o imperizie" (art. 12); f) “La Consorziata sarà soggetta all'applicazione delle seguenti penali....” (art. 13); g) “Il in deroga a quanto Parte_5 previsto dall'art. 1671 c.c. potrà recedere in qualsiasi momento sia dal presente contratto che dal singolo affidamento...” (art. 14); h) “Il
provvederà ad emettere fattura nei confronti della Parte_5 mandataria, per le quote di attività svolte dalla;
il CP_4 pagamento dei compensi alla Consorziata avverrà secondo ratei bimestrali, e la stessa provvederà a seguito di espressa autorizzazione del , ad emettere fattura per la quota di attività di propria Parte_5 spettanza nei confronti di quest'ultimo. Una volta incassati, nella loro interezza, i corrispettivi di gestione dovuti al da parte CP_5 della amministrazione, il autorizzerà la Consorziata ad Parte_5 emettere fattura;
..... la liquidazione delle fatture emesse dalla
avverrà entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui é CP_4 avvenuto l'incasso dei corrispettivi di gestione dovuti al CP_5 dall'Amministrazione. … I crediti della verso il CP_4 Parte_5 saranno assolutamente incedibili (a titolo oneroso o gratuito in forma diretta o indiretta, mediante mandato all'incasso, factoring o altro) e le fatture dovranno recare - a pena di inesigibilità dei suddetti importi - la
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dicitura “fattura non cedibile, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, a mezzo di factoring, mandato all'incasso o altro.” (art. 15); i) “In caso di controversia giudiziaria, ad es. riguardante l'interpretazione, l'esecuzione la validità o l'efficacia del presente contratto, degli ordini di intervento, e di ogni altro atto negoziale, comunque previsto dal presente contratto quadro, le parti convengono che, salvi i casi di incompetenza inderogabile, il foro competente sarà esclusivamente quello di Napoli." (art. 26); h) che il , pertanto, Parte_5 con ordini di affidamento aventi tutti il medesimo tenore affidava alla l'esecuzione dei lavori come da prospetto allegato Parte_3 all'atto di citazione;
i) che il non adempiva regolarmente alle Parte_5 proprie obbligazioni contrattuali tanto che la con Parte_3 nota del 2 dal gennaio del 2009 (doc. 6) evidenziava “una diffusa situazione di squilibrio economico-gestionale” e rilevava “la oggettiva insostenibilità della prosecuzione gestionale dei servizi alle attuali condizioni economiche” concludendo che “a fronte delle cospicue costanti perdite subite la è costretta, suo malgrado, alla Parte_3 anticipata cessazione al 31 gennaio 2009 dei rapporti contrattuali di servizio attualmente in essere”. Successivamente, in data 30 gennaio 2009, la stessa comunicava al che non Parte_3 Parte_5 avrebbe interrotto la propria attività al 31 gennaio 2009 procrastinando tale scadenza al 28 febbraio 2009 alla luce della disponibilità del ad un costruttivo confronto. Stante poi, però, l'effettiva
Parte_5 mancata disponibilità del ad alcunché, la
Parte_5 Parte_3 in data 13 marzo 2009, comunicava al che avrebbe interrotto
Parte_5 la propria attività al 30 marzo 2009. Con lettera dei 2 aprile 2009, quindi, la comunicava gli affidamenti per i quali stava Parte_3 procedendo al passaggio gestionale;
j) che il , nonostante la
Parte_5 disponibilità della a ricercare una soluzione che le Parte_3 consentisse di continuare ad espletare i propri servizi, non si era mai reso disponibile a trovare una soluzione di comune interesse e, pur essendo a conoscenza delle difficoltà economiche incontrate dalla continuava a non corrispondere alla Parte_3 Parte_3 quanto preteso tanto che, quest'ultima, sollecitava tali pagamenti in
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data 21 maggio 2009; che nel corso dell'anno 2009, quindi, il rapporto tra la ed il Consorzio Romeo si interrompeva a causa Parte_3 dei gravi inadempimenti posti in essere dal . Parte_5
Costituitosi il chiedeva, nel rito, di voler dichiarare la nullità Parte_5 dell'atto di citazione e comunque la sua inammissibilità per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. e, nel merito, di rigettare le domande di parte attrice. Nel merito, in particolare, eccepiva l'infondatezza delle domande: quanto al capo a) delle conclusioni dell'attrice, in quanto la somma richiesta di €. 27.634,60 non era dovuta perché le parti non avevano mai pattuito che i corrispettivi si sarebbero dovuti adeguare all'aumento dei minimi retributivi previsti dai CCNL;
quanto al capo b), in quanto non era vero che il percepisse dalle Pubbliche Parte_5
Amministrazioni un corrispettivo del 30-40% superiore a quello corrisposto all'attrice, né che nei rapporti fra e consorziata Parte_5 fosse praticato un ribasso del 10% del corrispettivo pagato al Parte_5 dalle Pubbliche Amministrazioni, o che fosse comunque inadeguato, rilevando come non fossero comprensibili i criteri e gli elementi in base ai quali erano stati quantificati in €. 584.010,62 i danni per questo lamentati, che non sarebbero stati comunque ravvisabili nella fattispecie, trattandosi di contratto di appalto le cui valutazioni di antieconomicità erano in ogni caso a carico dell'appaltatore; quanto al capo c), in quanto le fatture erano state sempre pagate nei termini contrattuali;
quanto al capo d), in quanto non sussisteva alcun nesso di causalità fra penalità riconducibili ad un comportamento omissivo ed illegittimo dell'attrice ed i lamentati inadempimenti del Parte_5 convenuto;
quanto alla domanda subordinata, in quanto nessun inadempimento era riconducibile alla condotta posta in essere dal nell'esecuzione del rapporto contrattuale, neppure sotto il Parte_5 profilo della violazione degli obblighi di buona fede di cui all'art. 1375 c.c..
Instauratosi il contraddittorio parte attrice depositava tutte le fatture e tutti i contratti con il nonché l'elenco di tutte le Parte_5 maestranze impiegate, ma non venivano ammesse le prove testimoniali
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richieste, né veniva accolta l'istanza di ordine di esibizione nei confronti del di tutte le fatture emesse dallo stesso alla committente Parte_5 principale in relazione ai lavori affidati alla subappaltatrice consorziata, né l'istanza di esibizione da parte delle amministrazioni appaltanti di fornire un resoconto dell'attività oggetto dei servizi resi dall'attrice; nemmeno veniva ammessa la C.T.U. contabile richiesta per la quantificazione dei danni lamentati dall'attrice in relazione ai predetti servizi. Quindi, depositate le memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., il Tribunale di Napoli, a scioglimento della riserva sulle istanze istruttorie, riteneva la causa matura per la decisione definendola, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come da dispositivo in epigrafe.
Contro la sentenza proponeva appello la assumendone la Parte_1 erroneità per avere il giudice di primo grado, nel valutare la fattispecie contrattuale assai complessa dedotta in giudizio, focalizzando la sua attenzione soltanto su alcune norme contrattuali regolanti i rapporti fra le parti (in particolare sull'art. 15 del contratto quadro sottoscritto in data 11.06.2007), omesso di prestare la dovuta attenzione a quanto dichiarato nell'istanza di ammissione al da parte della Parte_5 [...] del 3 marzo 2006 (doc. 2 dell'atto di citazione) in merito alla Parte_3 determinazione dell'entità del prezzo dei servizi. Per contro, la corretta valutazione della norma, [art. 1 di detto accordo quadro, ove era stabilito che “La premessa (tra cui appunto l'atto di adesione al del 3.3.2006) ha natura pattizia e forma parte integrante del Parte_5 presente contratto”], avrebbe condotto lo stesso giudice a non rigettare l'istanza di ammissione di prova testimoniale formulata dall'attrice fin dall'atto di citazione per tutti i capitoli ivi articolati, diretta in particolare a fornire la prova del mancato rispetto da parte del proprio di Parte_5 tale percentuale massima del 10% di riduzione del corrispettivo da riconoscere alla rispetto a quella Controparte_4 riconosciuta dalle singole amministrazioni appaltanti a favore dell'ATI di cui il faceva parte;
e quindi, avrebbe portato il Tribunale a non Parte_5 respingere neppure l'istanza di ammissione della Consulenza Tecnica
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d'Ufficio, diretta a far quantificare i danni subìti dall'attrice per effetto dell'inadempimento, connesso al superamento di tale percentuale massima del 10%; e a non negare l'ordine di esibizione richiesto dall'attrice ex art. 210 c.p.c. al convenuto, di far conoscere Parte_5 tutte le fatture emesse per il pagamento dei lavori affidati alla alle amministrazioni committenti, di Controparte_4 fornire ogni dettaglio in merito ai servizi resi.
Nel costituirsi il contestava tutto quanto eccepito e Parte_5 dedotto da e chiedeva la conferma della sentenza emessa in Parte_1 primo grado dal Tribunale di Napoli. Con sentenza n°1107/16 la Corte di Appello, alla luce della mancata comparizione per due volte da parte del procuratore di dichiarava improcedibile l'impugnazione Parte_1 promossa da quest'ultima.
La ricorreva in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Parte_1
Corte d'Appello e ne otteneva la cassazione per nullità dovuta a violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 101, co. 1°, c.p.c.. Provvedeva dunque alla riassunzione iniziando il giudizio di rinvio in cui reiterava i motivi di impugnazione articolati con l'appello.
Il si costituiva resistendo al gravame e invocandone il rigetto Parte_5 con integrale conferma della sentenza già impugnata.
Incardinatosi il procedimento la Corte, con ordinanza del 2.12.22, rilevato che l'atto di citazione in riassunzione del giudizio di appello risultava notificato in data 2.8.22 sicché, considerata la sospensione feriale a cui sono soggetti i termini di comparizione, non risultava osservato quello in questione per essere stata indicata nell'atto introduttivo la udienza del 29.11.22, denotato che la stessa difesa di parte appellante aveva, nelle note di trattazione scritta, chiesto termine per il rinnovo della notificazione dell'atto di appello mentre la difesa di parte appellata aveva formulato istanza di differimento della udienza di prima comparizione ex art. 164, comma 3°, c.p.c., rifissava l'udienza di prima comparizione;
di poi, disposta l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio dei procedimenti pregressi, fatte precisare le conclusioni, all'esito della
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trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 per il deposito, rispettivamente, di conclusionali e repliche.
Le eccezioni in rito sollevate dall'appellato , autorizzata la Parte_5 rinotifica dell'atto introduttivo con la ordinanza richiamata in narrativa, appaiono superabili. Così quella di improcedibilità della riassunzione per asserita violazione dei requisiti di cui dell'art. 394 c.p.c.. Ed invero, per consolidata giurisprudenza sul punto, (c.f.r. Cass 5 gennaio 2024 n°684), la copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa all'esito di udienza camerale), comunicata dalla Cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, c.p.c. e 16, comma 4, del D.L. n. 179/2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione dell'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del citato decreto, ragion per cui, in sede di riassunzione, la produzione di detta copia per immagine della pronuncia di annullamento con rinvio soddisfa il requisito della produzione della copia autentica, prescritto dall'art. 394, comma 2, secondo periodo, c.p.c., e, espressamente a pena di inammissibilità, dall'art. 63, comma 3, secondo periodo, del D. Lgs. n°546/1992. La produzione di copia informatica, anche per immagine di provvedimenti del giudice, trasmessa in allegato dalla cancelleria deve di per sé reputarsi equivalente all'originale presente nel fascicolo informatico, a maggior ragione se la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione (Cass., Sez. 6-3, 13 ottobre 2015, n. 3386). A partire dal D.L n°179/2012 (e viepiù dal D.L. n°90/2014), quanto al provvedimento segnatamente definitorio, è andata perdendo di consistenza la tradizionale distinzione tra notificazione, siccome avente ad oggetto una copia conforme all'originale di detto provvedimento, e semplice comunicazione, che era in origine effettuata mediante il classico biglietto di cancelleria in forma abbreviata ex art. 136, comma 1, c.p.c.. Donde anche la comunicazione, a fare data dal 2012, ove effettuata, come prescritto, mediante allegazione dell'intero testo del provvedimento, può
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dirsi avere ad oggetto, alla stessa stregua della notificazione, una copia conforme di esso. Nel caso di specie, l'ordinanza di Cassazione allegata al fascicolo di causa reca tutti gli elementi identificativi del provvedimento, quale il numero di ordinanza (15971/2022), il numero sezionale (960/2022), la data del provvedimento (04/05/2022) e la data di pubblicazione (18/05/2022), il numero di ruolo del procedimento (23915/2016). Di contro, la copia informatica presente nel fascicolo di causa, reca soltanto la data del provvedimento (04/05/2022) ed il numero di ruolo del procedimento (23915/2016).
Il provvedimento rescindente si è limitato a cassare la sentenza della Corte territoriale, di improcedibilità dell'appello per vulnerato principio del contraddittorio, stante l'errato presupposto sul quale si era fondata la pronuncia stessa, costituito dalla mancata comparizione dell'appellante per due udienze consecutive, lasciando impregiudicato il merito della impugnazione che tuttavia sotto tale profilo, pur resistendo alle censure di inammissibilità, non risulta meritevole di accoglimento. Con l'articolazione dei motivi di appello sono sufficientemente individuate le parti della sentenza soggetta a censura e sono esposti con adeguata specificità i motivi dedotti a sostegno del gravame, indicando le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione di legge e la rilevanza da esse assunta ai fini della decisione impugnata. Va precisato al riguardo che “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cassazione civile, sez. VI, 14/09/2017, n. 21336, Giustizia Civile Massimario 2017, rv 645703-01).
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In altri termini, “il requisito della specificità dei motivi di cui al riformato art. 342 c.p.c. deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, in modo tale da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure e alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né la rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione, né tantomeno la formalistica indicazione di come l'appellante vorrebbe che la sentenza appellata venisse modificata, tanto più quando la decisione gravata abbia rigettato la domanda e l'appellante chieda l'accoglimento della stessa secondo la prospettazione iniziale con una riforma secondo le formulate conclusioni” (Corte appello Roma, sez. III, 09/08/2017, n. 5348, Redazione Giuffrè 2018).
Ancora in rito il postulato della difesa di parte appellata che vorrebbe introdotta in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c. una domanda nuova per variazione della causa petendi non può essere condiviso. Esso muove dalla constatazione per la quale con la impugnazione si sarebbe affermato per la prima volta che il corrispettivo indicato nei singoli ordini di affidamento sarebbe meramente indicativo, perché quello effettivo scaturirebbe dalla riduzione del 10% di quanto corrisposto al Parte_5 dalle Amministrazioni Committenti. In tal modo non vi sarebbe stato, in realtà, un vero e proprio abuso della posizione dominante perché nel contratto quadro sarebbe stato recepito l'obbligo per il di Parte_5 limitare il proprio utile al 10%, anche se, nella redazione materiale degli ordini di affidamento, il non avrebbe poi in mala fede indicato Parte_5 quale fosse stato il corrispettivo pattuito con le Amministrazioni committenti. “L'assoluta novità di tale tesi, fondata su elementi e circostanze in primo grado prospettati in maniera diversa, - avrebbe comportato - un mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato ed – introdotto - nel processo un nuovo tema di indagine in cui si viene ad alterare l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia”.
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Vale osservare, di contro, che “non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica del contratto oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nuova, e pertanto inammissibile, la domanda con cui l'appellante aveva modificato la ragione della condanna del garante al pagamento del credito garantito, fondata in primo grado sulla natura autonoma di detta garanzia e, nel gravame, sulla natura fideiussoria dell'obbligazione con richiesta di condanna solidale del garante e del debitore principale)” (Cassazione civile, sez. I, 03/06/2024, n°15470, Giustizia Civile Massimario 2024, rv 671532 – 01). D'altronde, “il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (Cassazione civile, sez. III, 17/04/2024, n°10402, Giustizia Civile Massimario 2024, rv 670900 – 01). Qui non si tratta, in sostanza, di una variazione dei fatti costituitivi della domanda, rimasti inalterati, ma della interpretazione e valutazione della portata da essi assunta per la prospettazione della parte nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale.
Ciò posto, sul capo A) della impugnazione, “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Omessa valutazione degli effetti giuridici degli accordi tra le parti”, va detto che l'istanza di ammissione al , per sua natura, Parte_5 non avrebbe potuto produrre altro che l'effetto di una mera adesione all'atto costitutivo e allo statuto del , eccetto il caso in cui in Parte_5 detto statuto non fossero state recepite pattuizioni negoziali diverse, ipotesi questa esulante dalla fattispecie. Nulla a che vedere con pattuizioni inerenti i compensi per gli affidamenti. Difatti, qualora i pretesi contenuti negoziali dell'istanza di ammissione fossero stati accolti
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dagli organi consortili al di fuori dello statuto, essi avrebbero dovuto essere recepiti in una apposita scrittura paraconsortile, del tutto assente nel caso in disamina. Tra l'altro, la presa d'atto contenuta nella istanza richiamata dalla faceva riferimento a servizi futuri che Parte_2 sarebbero stati resi ai sensi dello statuto consortile per il funzionamento dell'ufficio consortile, valido per tutte le imprese consorziate e non solo per la Si tratta quindi di una dichiarazione unilaterale Parte_2 priva di natura negoziale, attinente a situazioni future che non trovavano riscontro in alcun atto di accettazione del o in modifiche dello Parte_5 statuto, che aveva disciplinato in modo diverso gli oneri a carico dei consorziati per il funzionamento dell'ufficio consortile. In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante difesa, nella premessa del contratto quadro si dava semplicemente atto della adesione della al , ma non se ne richiamava l'istanza di Parte_3 Parte_5 ammissione, né tantomeno il suo preteso contenuto negoziale. A ciò va aggiunto che nelle premesse era stato lo stesso contratto-quadro a precisare quali sarebbero state le fonti da cui doveva ritenersi regolamentato il rapporto tra le parti: “Il rapporto sarà regolato dal presente contratto, dal Disciplinare Tecnico allegato, nonché dagli eventuali ulteriori documenti emessi dal successivamente alla Parte_5 sottoscrizione del presente atto” (c.f.r. All.5, pag. 5, righe 2-4, sub All. D in prod. Primo grado appellato). Il contratto quadro ha la notoria funzione di definire i principi generali del rapporto delegando ad esecutivi la materiale esecuzione degli obblighi inter partes. Non vi era alcun richiamo alla istanza di ammissione al ed alla pretesa Parte_5 limitazione al 10% dei suoi utili sulle prestazioni della Parte_3 in nessuno degli ordini di fornitura che, al contrario, fissavano un importo a corpo che regolava il costo delle opere assegnate dal alla Parte_5 consorziata. In sostanza, gli ordini di fornitura, quali atti esecutivi del contratto, erano gli unici documenti che fissavano le condizioni economiche del rapporto , in esecuzione del Controparte_6
Contratto Quadro. Né in questi, né nella regolamentazione del rapporto inter partes, v'era un richiamo alla istanza di ammissione al Parte_5 ed alla pretesa limitazione al 10%. È dunque corretta la decisione del
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giudice di prime cure, (sentenza da pag.12 a pag.14), nella parte in cui ha ritenuto inesistente la pretesa pattuizione sulla limitazione al 10% degli utili del sulle prestazioni dell'appellante. Parte_5
Con il secondo motivo di appello, “B – Omessa valutazione del pregiudizio subìto in conseguenza della violazione del limite percentuale 10% dei ricavi consortili”, la ha lamentato che il giudice di Parte_1 primo grado avrebbe omesso di riconoscere il nesso eziologico tra la violazione del limite percentuale del 10% di ricavi consortili sul corrispettivo delle prestazioni dell'appellante ed il pregiudizio economico subito dalla consorziata sotto vari profili. A dire dell'appellante il Tribunale avrebbe rigettato le domande non tenendo conto che non era stato possibile per l'attrice conoscere l'effettiva entità del corrispettivo pagato dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti per ogni loro singolo Ordine Principale di Fornitura. L'entità dell'anzidetto corrispettivo difatti non sarebbe emerso in alcun modo né dal contratto-quadro stipulato tra le parti in data 11.06.2006, né da alcun Ordine di Affidamento all'attrice. Sorprendentemente però solo all'atto della verifica dei costi del personale utilizzato (avvenuto nel 2009), la aveva Parte_3 potuto rendersi conto dell'effettiva antieconomicità dell'operazione commerciale dovuta all'indebita applicazione di una percentuale di ricavo in favore del di gran lunga superiore al dovuto e concordato Parte_5
10%. Il Giudice di primo grado ha rigettato le domande attoree perché non vi era nessun nesso eziologico tra la pretesa violazione della percentuale di ricavo del 10% in favore del e le domande Parte_5 dell'attrice. In primo luogo, va rilevato che i danni richiesti dalla parte appellante, di cui ai punti sub a) e sub b) dell'atto di citazione, non trovano alcun riscontro giuridico negli ordini di affidamento e nel contratto-quadro richiamati - seppur genericamente - nell'atto di citazione. Nel contratto quadro e negli ordini di affidamento invocati dall'appellante non v'era difatti alcuna pattuizione che potesse legittimare ad ottenere gli aumenti, gli adeguamenti e/o il risarcimento del danno da inadeguatezza del corrispettivo. Per l'effetto, non è possibile ascrivere al alcuna responsabilità in relazione ai Parte_5
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danni strumentalmente lamentati dalla Al contrario, le Parte_1 contestazioni mosse dall'appellante circa un obbligo della stessa a rendere una prestazione rivelatasi antieconomica e ad una pretesa sperequazione di corrispettivi nella formazione dell'assetto negoziale dei rapporti intercorsi con il avrebbero dovuto, tutt'al più, essere Parte_5 oggetto illo tempore di impugnativa o di recesso dagli affidamenti (come peraltro avvenuto nei primi mesi del 2009). L'antieconomicità degli affidamenti, da essa stessa assunti, avrebbero dovuto ragionevolmente indurre l'appellante ad una impugnativa pregressa, già antecedente alla cessazione del rapporto, piuttosto che tradursi, alquanto tardivamente, nel vantato supporto all'azionata pretesa risarcitoria da delineato inadempimento contrattuale. Va poi aggiunto che il rapporto intercorrente tra le parti aveva pura natura consortile. In altre parole, il non avrebbe potuto mai operare con fine di lucro e non Parte_5 avrebbe mai potuto realizzare plusvalenza a carico dei Consorziati. Pertanto, la invocata antieconomicità degli aggiramenti mai avrebbe potuto riguardare i rapporti tra e Consorziati. D'altra parte, Parte_5 qualora si fosse configurata una situazione di eccessiva onerosità per uno dei contraenti, ciò non avrebbe potuto di certo generare alcun obbligo di reductio ad aequitatem a carico dell'altro. Semmai, detta circostanza avrebbe potuto comportare una rescissione contrattuale - mai richiesta - nei limiti di cui all'articolo 1467 c.c.. In ogni caso, le richieste risarcitorie avanzate dalla fondate su una presunta Parte_1 onerosità sopravvenuta o su un'antieconomicità dei contratti di appalto, (configurandosi come tali i rapporti scaturenti dai singoli ordini di affidamento), erano, e sono rimaste, prive di prova, non avendo essa nemmeno chiarito quale sarebbe stato il nesso eziologico tra Parte_1 la domanda di risarcimento danni sub a) delle conclusioni dell'atto di citazione ed il mancato pagamento della differenza di quanto asseritamente percepito in più dal , né a quali prestazioni Parte_5 avrebbero dovuto far capo le somme richieste sub a), importi, comunque, non dovuti non avendo le parti mai convenuto pattiziamente che i corrispettivi dovessero essere adeguati all'aumento dei minimi retributivi previsti dal C.C.N.L.. È dunque corretto il richiamo del
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Tribunale alle pattuizioni del contratto quadro in essere tra le parti e, in particolare, all'articolo 15 dello stesso a fronte del quale era precluso ad di vantare qualsivoglia “pretesa risarcitoria (o indennitaria) Parte_1 per la voce in esame, gravando indiscutibilmente sulla stessa eventuali maggiori oneri derivanti dal costo del lavoro”. (c.f.r. da pag. 18 rigo 21 a pag. 23 rigo 16 della sentenza). Ugualmente inesistente doveva, e deve, considerarsi il nesso eziologico con la presunta antieconomicità dell'appalto di cui al punto b) delle conclusioni della citazione. Fermo il fatto che anche in relazione a dette somme la non aveva mai Parte_1 indicato a quali prestazioni le stesse facessero riferimento, né aveva indicato i criteri di quantificazione del preteso danno, come correttamente rilevato dal Tribunale, connotato tipico dell'appalto è tanto l'alea della sua antieconomicità quanto la possibilità per l'appaltatore di rendersi conto della sua sostanziale antieconomicità, indipendentemente dall'inesistente abuso del diritto lamentato dalla controparte. Nel caso di specie la lacunosità dei fatti allegati aveva impedito di verificare che tale abuso potesse mai essersi consumato a danno dell'attrice e che lo stesso fosse tale da integrare i profili dell'illecito ex art. 1375 c.c. denunziato da Identiche Parte_1 considerazioni vanno fatte a proposito della presunta violazione e/o illecito posto a base del capo b) delle conclusioni introduttive: non era stato fornito in proposito alcun elemento di fatto per verificare se effettivamente le parti avessero previsto una quota di ribasso rispetto al corrispettivo ottenuto dal dall'amministrazione appaltante, né Parte_5 alcuna prova era stata fornita o dedotta, se non quella generica ed inammissibile deferita sul punto ai testi. Per tali ragioni non era apparso, e non appare, in alcun modo configurabile un inadempimento del
, né è configurabile un presunto abuso di posizione Parte_5 contrattuale dominante, ferma restando – per altro verso – l'alea tipica dell'appalto e la possibilità per chi agisce di rendersi conto a tempo debito della sua sostanziale antieconomicità, (cosa avvenuta, a quanto pare, solo a partire da gennaio 2009) (c.f.r. sentenza da pag. 13 rigo 17 a pag. 15 rigo. 2). Per il resto, [pretese sub lettera c) e d)], non è stato dimostrato alcun ritardo nel pagamento dei corrispettivi da parte del
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. Tutti i corrispettivi sono stati difatti liquidati secondo i criteri Parte_5
e le modalità contrattualmente stabiliti dalle parti. In particolare, le fatture venivano autorizzate e pagate all'esito della verifica della sussistenza di tutte le condizioni contrattuali per l'effettuazione del pagamento, senza che nessuna riserva e/o sollecito e/o messa in mora da parte della attrice fosse mai avvenuta, in pendenza del contratto, sui pretesi ritardi dell'autorizzazione all'emissione delle fatture. Era onere dell'appellante fornire prova, per ciascuna fattura, della tempestiva esecuzione delle prestazioni riferite a quella fattura e l'avveramento di tutte le ulteriori condizioni pattizie per l'autorizzazione all'emissione di detta fattura, così come previsto dall'art. 15 del contratto-quadro. Nulla di tutto ciò è stato provato. Ed ancora, non sussiste alcun nesso di causalità tra la presunta violazione di tali obblighi e le sanzioni che avrebbe subito l'attrice, di cui al capo d) delle conclusioni dell'atto di citazione. Le sanzioni per loro natura attengono difatti ad un comportamento illegittimo del soggetto nei cui confronti vengono irrogate, dovendo l'IVA essere versata non appena incassata. Mai l'appellante, in primo grado, ha mosso alcuna contestazione circa un mancato versamento dell'IVA da parte del . Analogo Parte_5 ragionamento vale per la ritenuta di acconto e per il versamento delle imposte dirette. Non si comprende poi quale nesso di causalità intercorra tra tali pretesi mancati pagamenti e l'assunto pagamento di spese legali per ritarda-to pagamento del T.F.R.. In proposito il Tribunale ha motivato tale rigetto in modo dettagliato su ciascuna fattispecie dedotta dall'appellante, (c.f.r. sentenza da pag. 15 rigo 3 a pag. 16 rigo 11). In conclusione, il giudiziale rigetto di tutte le domande di risarcimento del danno azionate dalla deve considerarsi corretto, atteso che le Parte_1 stesse non consistevano, (come sarebbe stato logico qualora le parti avessero concordato un corrispettivo non superiore al 10%), nella richiesta della differenza in più rispetto a quanto ricevuto dal Parte_5 dalle Amministrazioni committenti, ma in vere e proprie richieste risarcitorie rispetto alle quali non è stata fornita alcuna prova né sotto il profilo del nesso di causalità né sotto quello della quantificazione del danno.
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Con il motivo di appello sub C), “C – Omesso riconoscimento dell'inadempimento agli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale di cui all'art. 1375 c.c.”, ha censurato la decisione di primo Parte_1 grado nella parte in cui il Giudice, nel fondare la propria motivazione sulla base dell'art. 15 del contratto-quadro dell'11.06.2007, non avrebbe tenuto conto dell'assetto complessivo del rapporto negoziale tra le parti. Una visione complessiva dell'assetto negoziale avrebbe evidenziato l'abuso del diritto da parte del . Peraltro, secondo l'appellante, Parte_5 anche laddove non si fosse ritenuta la dedotta percentuale del 10% oggetto di uno specifico accordo pattizio, l'intero meccanismo contrattuale avrebbe configurato comunque uno strumento oggettivamente idoneo ad essere utilizzato dal per attuare un Parte_5 illegittimo abuso dell'esercizio dei diritti ivi riconosciuti, anche al fine di avvalersi dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi della ex Ebbene, sul tema dell'inesistenza di ogni profilo Parte_3 di abuso il giudice a quo, dopo avere esposto quali fossero i presupposti tali da consentire di sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, (c.f.r. sentenza da pag. 13 rigo 1 a pag. 14 rigo 10), aveva ribadito che: “proprio la lacunosità dei fatti allegati impedisce di verificare che di fatto tale abuso possa mai essersi consumato a danno dell'attrice, da integrare i profili dell'illecito ex art. 1375 c.c. pure denunziato dalla (c.f.r. sentenza pag. 14 Parte_3 righi 11-13 nonché pag.12, righi 4-15). Del resto, a fronte della ragguardevole richiesta di €. 2.324.013,27 riferita ad una supposta antieconomicità degli ordini di affidamento (regolati dal contratto quadro) e a pretesi inadempimenti del convenuto, l'attrice avrebbe dovuto precisare per ciascuno di tali ordini: a) quali fossero le antieconomicità lamentate e gli inadempimenti contestati al;
Parte_5
b) quale fosse il nesso di causalità tra tali antieconomicità ed inadempimenti e i pretesi danni;
c) a quanto ammontassero i danni e gli interessi lamentati;
d) quali fossero stati i criteri per quantificare detti danni. L'attrice, per converso, si era limitata ad una elencazione generica, riferendosi indifferentemente a tutti gli ordini di affidamento, senza indicare le antieconomicità ed i criteri per la quantificazione dei
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pretesi danni, rimessi ad una C.T.U. “contabile” chiesta al punto c) delle proprie richieste istruttorie. Ne consegue che, indipendentemente dalla inammissibilità di una consulenza tecnica di natura esplorativa e comunque diretta a supplire alle carenze probatorie della domanda, mancavano e mancano l'indicazione dei criteri e degli elementi di riferimento in virtù dei quali avrebbe trovato giustificazione la quantificazione del danno indicato in citazione. Né alla carenza probatoria divisata si potrebbe ora ovviare dando ingresso a mezzi di prova inammissibili e dall'esito irrilevante. Sulle istanze istruttorie articolare in primo grado dall'appellante il giudice monocratico si era pronunciato dichiarando inammissibili le istanze di prova testimoniale per evidente genericità delle stesse, (c.f.r. Sentenza di primo grado, pag. 14). A fronte di ciò l'appellante avrebbe dovuto articolare un puntuale motivo di impugnazione sul punto additando la specificità e la rilevanza della deduzione. Per la impugnante difesa v'era comunque ampia prova documentale della circostanza per la quale effettivamente le parti avrebbero previsto una quota di ribasso rispetto al corrispettivo ottenuto dal dall'amministrazione appaltante, da porsi a Parte_5 definitivo carico della subappaltatrice, dacché il complessivo assetto negoziale intercorso tra le parti avrebbe recepito, con natura pattizia, la istanza di ammissione al da parte dell'attrice; in detta istanza Parte_5 si sarebbe stabilito che il corrispettivo da riconoscere in suo favore per i servizi consortili non poteva superare il 10% di quanto corrisposto dalle Amministrazioni committenti al stesso. Per tali ragioni il Parte_5
Tribunale avrebbe dovuto ammettere i mezzi di prova articolati. Va denotato, invece, che il giudice di primo grado si era pronunciato esclusivamente sulla diversa prospettazione dei fatti esposta dall'attrice in primo grado, rilevando correttamente che nessun richiamo a tale preteso limite del 10% era contenuto nel contratto quadro e negli ordini di affidamento, unici atti negoziali intercorsi tra le parti, diretti come tali a produrre effetti tra le stesse ex art. 1372 c.c.. Del resto, le stesse difese di primo grado si erano soffermate unicamente sull'abuso del diritto derivante dalla pretesa posizione dominante del e sulla Parte_5 antieconomicità dei corrispettivi da esso riconosciuti negli ordini di
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fornitura per le prestazioni in relazione agli ipotetici danni arrecati da tale posizione dominante. È dunque esatta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che nel contratto-quadro e nei singoli contratti di affidamento mancasse una qualsivoglia pattuizione economica che facesse riferimento a tale preteso limite del 10%.
La soccombenza definitiva dell'appellante in riassunzione ne comporta la inevitabile condanna alle spese delle diverse fasi, rescindente e rescissoria, spese liquidate d'ufficio in dispositivo.
A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio sull'appello in riassunzione proposto dalla in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 nei confronti del , in persona del legale Parte_5 rappresentante p.t., con citazione notificata a mezzo p.e.c. in data 02/08/2022 così provvede:
1°) Rigettato l'appello già proposto dalla riassumente Parte_1
conferma per l'effetto la sentenza di primo grado come da
[...] dispositivo in epigrafe;
2°) Condanna l'appellante in riassunzione alla rifusione in favore della controparte delle spese tutte delle fasi rescindente e rescissoria,
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liquidate, giusta quanto disposto dal decreto ministeriale n°147/22, quelle del grado di appello in complessivi €. 15.643,00, quelle del giudizio di legittimità in complessivi €. 11.835,00, quelle del giudizio di rinvio in complessivi €. 15.643,00, il tutto per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellante in riassunzione alla contribuzione ulteriore come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.7.25.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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