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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/11/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 283/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Salvatore
Calarota per parte attrice e dall'avv. Marco Romanelli per nelle note scritte in Controparte_1
sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 283 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Calarota;
- attore - contro
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Romanelli e Giacinto Di Donato;
e
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro;
- società convenute -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha evocato in giudizio le convenute in Parte_1 epigrafe, deducendo - alla luce dei fatti ivi rappresentati - l'illegittimità della dichiarazione, operata da in data 29.7.2020, di decadenza dal beneficio del termine sia per insussistenza CP_1 dell'inadempimento concernente il rimborso del finanziamento n. 59660320 del 18.9.2018, sia per non essere contrattualmente prevista tale facoltà in capo alla predetta convenuta, oltre alla violazione degli obblighi di forma e di informazione per i contratti di credito al consumo ex art. 33
e ss. del Codice del Consumo, nonché delle regole di comportamento ex art. 183 del Codice delle CP_ Assicurazioni private e, infine, l'illegittimità dell'azione di recupero intrapresa da giacché vertente su un credito non certo né esigibile.
Ha così invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, 1) accertare e dichiarare l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del finanziamento operate dalla , per le causali di cui Controparte_1 in narrativa, condannandola, per l'effetto, al ripristino del contratto originario con rimessione nei termini, ed al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
2) accertato e dichiarato quanto al precedente punto 1), dichiarare per l'effetto illegittima l'azione di recupero di
ed il correlato piano di rientro cambializzato, sia nell'an sia nel quantum;
3) accertare e CP_2 dichiarare l'illegittimità della condotta di , per le causali di cui in narrativa, CP_2 condannandola per l'effetto al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi oltre oneri come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, con distinte comparse depositate per via telematica si sono costituite in giudizio ambo le società convenute, le quali hanno contestato in fatto ed in diritto i rilievi, le eccezioni e le domande avanzate dall'attore, di cui hanno chiesto l'integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze di causa.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda azionata da parte attrice è fondata e va, dunque, accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, va registrato che - ai sensi dell'art. 12 (rubricato “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”) delle Condizioni Generali di Contratto - “Il mancato Co pagamento di almeno due rate determina la facoltà per di richiedere il rimborso immediato di tutto l'importo dovuto (decadenza dal beneficio del termine) (…)”.
Dalla documentazione negoziale versata in atti da è dato, poi, evincere per tabulas che CP_1
l'odierno attore - contrariamente a quanto dedotto nel libello introduttivo del presente giudizio - con propria sottoscrizione (mai contestata) ebbe espressamente a dare atto “di aver ricevuto, anche mediante T.C.D. nella data indicata in contratto, letto, compreso il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (Di seguito “SECCI”) e le condizioni generali del Contratto che accetto/accettiamo integralmente senza riserva alcuna”.
Conseguentemente, non è ravvisabile la denunciata nullità per difetto di forma.
2. Ciò posto, ritiene - tuttavia - questo Tribunale che, nel fattispecie per cui è causa, difettasse l'ineludibile presupposto dell'inadempimento qualificato (nella specie, “mancato pagamento di almeno due rate”) ascrivibile all'attore, con il conseguente corollario della illegittimità della decadenza dal beneficio del termine dichiarata da con missiva del 29.7.2020, la quale - CP_1 peraltro - non reca la benché minima indicazione di quali fossero le rate per le quali v'era morosità.
Costituisce circostanza pacifica che il nel gennaio 2020 - ricevuta la lettera di licenziamento Pt_1 dal proprio datore di lavoro - di tanto notiziò immediatamente sia sia le OC CI (con cui, CP_1
a garanzia del finanziamento sora richiamato, aveva stipulato polizze assicurative Credit Protection
Insurance denominate “Coperto Basic”), al fine di attivare la relativa copertura, tant'è che seguì l'apertura del sinistro n. 202001622846. E' del pari documentalmente provato che - stante la franchigia contrattualmente prevista (pari a 90 giorni) - con missiva del 22.5.2020 la Compagnia comunicò al che avrebbe liquidato la Pt_1 somma di € 254,00 direttamente a beneficio di per la rata di aprile 2020, con missiva del CP_1
21.7.2020 la somma di € 508,00 per le rate di maggio e giugno 2020, con missiva del 5.11.2020 la somma di € 508,00 per le rate di agosto e settembre, e così via sino al marzo 2021.
Detto che - a fronte della deduzione attorea di aver provveduto al pagamento delle rate sino al marzo 2020 - costituiva evidentemente onere di dare prova della sussistenza dei presupposti CP_1 della dichiarata decadenza, ritiene questo Tribunale detto onere probatorio non sia stato assolto, ove si consideri che a pag. 8 della comparsa di si legge che “… il Sig. ha continuato a non CP_1 Pt_1 regolarizzare il pagamento delle rate precedenti, tanto da costringere a recuperare gli CP_1 importi inerenti le rate di dicembre 2019 e gennaio 2021”.
Ed infatti, da tale ultima inequivoca affermazione ed in mancanza di diversa deduzione in ordine a quali fossero le specifiche mensilità per le quali il risultava moroso alla data del 29 luglio Pt_1
2020 (giorno in cui si determinò a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine), si può CP_1 ragionevolmente desumere che - alla predetta data e tenuto conto dei pagamenti di cui si stava facendo carico la Compagnia di assicurazione in ragione della polizza in essere - l'unica rata non pagata era quella di dicembre 2019, essendo quella di gennaio 2021 evidentemente maturata in epoca successiva.
3. Ancor prima che totalmente lacunosa sotto il profilo probatorio, già connotata da evidente deficit in punto di stretta allegazione risulta la domanda risarcitoria - che va, dunque, rigettata - con cui l'attore ha invocato la liquidazione del presunto danno asseritamente patito in virtù della condotta ascritta ad ambo le società convenute (nella specie, l'illegittima decadenza dal beneficio del termine per e l'asserita illegittimità dell'azione di recupero per , non essendo dato sapere CP_1 CP_2 in cosa si sia effettivamente concretizzato il lamentato pregiudizio che sarebbe venuto ad esistenza alla luce dei fatti dedotti nel libello introduttivo, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo afferente a siffatta domanda.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, nel rapporto tra l'attore e
[...] le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le CP_1 disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del non elevato livello di complessità delle questioni affrontate
(nello specifico, € 600,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisionale).
Per effetto dell'ammissione di parte attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la parte soccombente non ammessa deve essere condannata alla refusione delle spese in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto che “qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio
a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cassazione civile, sez. II, 11/09/2018, n. 22017; Cass. Civ., sez. II, 19/01/2021, n. 777).
In ragione delle spiccate peculiarità in fatto che caratterizzano la presente controversia, si ritiene sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'attore e
[...]
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
283/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine operata da
[...]
con conseguente condanna al ripristino della situazione contrattuale vigente al CP_1 momento dell'operata decadenza. 2) Rigetta le domande risarcitorie avanzate dall'attore.
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Controparte_1
- in favore dello Stato - le spese e competenze di lite del presente giudizio che vengono liquidate in
€ 3.000,00, oltre esborsi prenotati a debito ed accessori come per legge.
4) Liquida con separato decreto gli onorari in favore del procuratore dell'attore, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
5) Compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e CP_2
Così deciso in Castrovillari, il 22 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 283/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Salvatore
Calarota per parte attrice e dall'avv. Marco Romanelli per nelle note scritte in Controparte_1
sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 283 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Calarota;
- attore - contro
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Romanelli e Giacinto Di Donato;
e
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro;
- società convenute -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha evocato in giudizio le convenute in Parte_1 epigrafe, deducendo - alla luce dei fatti ivi rappresentati - l'illegittimità della dichiarazione, operata da in data 29.7.2020, di decadenza dal beneficio del termine sia per insussistenza CP_1 dell'inadempimento concernente il rimborso del finanziamento n. 59660320 del 18.9.2018, sia per non essere contrattualmente prevista tale facoltà in capo alla predetta convenuta, oltre alla violazione degli obblighi di forma e di informazione per i contratti di credito al consumo ex art. 33
e ss. del Codice del Consumo, nonché delle regole di comportamento ex art. 183 del Codice delle CP_ Assicurazioni private e, infine, l'illegittimità dell'azione di recupero intrapresa da giacché vertente su un credito non certo né esigibile.
Ha così invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, 1) accertare e dichiarare l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine e della risoluzione del finanziamento operate dalla , per le causali di cui Controparte_1 in narrativa, condannandola, per l'effetto, al ripristino del contratto originario con rimessione nei termini, ed al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
2) accertato e dichiarato quanto al precedente punto 1), dichiarare per l'effetto illegittima l'azione di recupero di
ed il correlato piano di rientro cambializzato, sia nell'an sia nel quantum;
3) accertare e CP_2 dichiarare l'illegittimità della condotta di , per le causali di cui in narrativa, CP_2 condannandola per l'effetto al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e compensi oltre oneri come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, con distinte comparse depositate per via telematica si sono costituite in giudizio ambo le società convenute, le quali hanno contestato in fatto ed in diritto i rilievi, le eccezioni e le domande avanzate dall'attore, di cui hanno chiesto l'integrale rigetto, con vittoria di spese e competenze di causa.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda azionata da parte attrice è fondata e va, dunque, accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, va registrato che - ai sensi dell'art. 12 (rubricato “decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”) delle Condizioni Generali di Contratto - “Il mancato Co pagamento di almeno due rate determina la facoltà per di richiedere il rimborso immediato di tutto l'importo dovuto (decadenza dal beneficio del termine) (…)”.
Dalla documentazione negoziale versata in atti da è dato, poi, evincere per tabulas che CP_1
l'odierno attore - contrariamente a quanto dedotto nel libello introduttivo del presente giudizio - con propria sottoscrizione (mai contestata) ebbe espressamente a dare atto “di aver ricevuto, anche mediante T.C.D. nella data indicata in contratto, letto, compreso il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (Di seguito “SECCI”) e le condizioni generali del Contratto che accetto/accettiamo integralmente senza riserva alcuna”.
Conseguentemente, non è ravvisabile la denunciata nullità per difetto di forma.
2. Ciò posto, ritiene - tuttavia - questo Tribunale che, nel fattispecie per cui è causa, difettasse l'ineludibile presupposto dell'inadempimento qualificato (nella specie, “mancato pagamento di almeno due rate”) ascrivibile all'attore, con il conseguente corollario della illegittimità della decadenza dal beneficio del termine dichiarata da con missiva del 29.7.2020, la quale - CP_1 peraltro - non reca la benché minima indicazione di quali fossero le rate per le quali v'era morosità.
Costituisce circostanza pacifica che il nel gennaio 2020 - ricevuta la lettera di licenziamento Pt_1 dal proprio datore di lavoro - di tanto notiziò immediatamente sia sia le OC CI (con cui, CP_1
a garanzia del finanziamento sora richiamato, aveva stipulato polizze assicurative Credit Protection
Insurance denominate “Coperto Basic”), al fine di attivare la relativa copertura, tant'è che seguì l'apertura del sinistro n. 202001622846. E' del pari documentalmente provato che - stante la franchigia contrattualmente prevista (pari a 90 giorni) - con missiva del 22.5.2020 la Compagnia comunicò al che avrebbe liquidato la Pt_1 somma di € 254,00 direttamente a beneficio di per la rata di aprile 2020, con missiva del CP_1
21.7.2020 la somma di € 508,00 per le rate di maggio e giugno 2020, con missiva del 5.11.2020 la somma di € 508,00 per le rate di agosto e settembre, e così via sino al marzo 2021.
Detto che - a fronte della deduzione attorea di aver provveduto al pagamento delle rate sino al marzo 2020 - costituiva evidentemente onere di dare prova della sussistenza dei presupposti CP_1 della dichiarata decadenza, ritiene questo Tribunale detto onere probatorio non sia stato assolto, ove si consideri che a pag. 8 della comparsa di si legge che “… il Sig. ha continuato a non CP_1 Pt_1 regolarizzare il pagamento delle rate precedenti, tanto da costringere a recuperare gli CP_1 importi inerenti le rate di dicembre 2019 e gennaio 2021”.
Ed infatti, da tale ultima inequivoca affermazione ed in mancanza di diversa deduzione in ordine a quali fossero le specifiche mensilità per le quali il risultava moroso alla data del 29 luglio Pt_1
2020 (giorno in cui si determinò a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine), si può CP_1 ragionevolmente desumere che - alla predetta data e tenuto conto dei pagamenti di cui si stava facendo carico la Compagnia di assicurazione in ragione della polizza in essere - l'unica rata non pagata era quella di dicembre 2019, essendo quella di gennaio 2021 evidentemente maturata in epoca successiva.
3. Ancor prima che totalmente lacunosa sotto il profilo probatorio, già connotata da evidente deficit in punto di stretta allegazione risulta la domanda risarcitoria - che va, dunque, rigettata - con cui l'attore ha invocato la liquidazione del presunto danno asseritamente patito in virtù della condotta ascritta ad ambo le società convenute (nella specie, l'illegittima decadenza dal beneficio del termine per e l'asserita illegittimità dell'azione di recupero per , non essendo dato sapere CP_1 CP_2 in cosa si sia effettivamente concretizzato il lamentato pregiudizio che sarebbe venuto ad esistenza alla luce dei fatti dedotti nel libello introduttivo, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore profilo afferente a siffatta domanda.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, nel rapporto tra l'attore e
[...] le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le CP_1 disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del non elevato livello di complessità delle questioni affrontate
(nello specifico, € 600,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.000,00 per la fase decisionale).
Per effetto dell'ammissione di parte attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la parte soccombente non ammessa deve essere condannata alla refusione delle spese in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto che “qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio
a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cassazione civile, sez. II, 11/09/2018, n. 22017; Cass. Civ., sez. II, 19/01/2021, n. 777).
In ragione delle spiccate peculiarità in fatto che caratterizzano la presente controversia, si ritiene sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'attore e
[...]
CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
283/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accerta e dichiara l'illegittimità della decadenza dal beneficio del termine operata da
[...]
con conseguente condanna al ripristino della situazione contrattuale vigente al CP_1 momento dell'operata decadenza. 2) Rigetta le domande risarcitorie avanzate dall'attore.
3) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Controparte_1
- in favore dello Stato - le spese e competenze di lite del presente giudizio che vengono liquidate in
€ 3.000,00, oltre esborsi prenotati a debito ed accessori come per legge.
4) Liquida con separato decreto gli onorari in favore del procuratore dell'attore, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
5) Compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e CP_2
Così deciso in Castrovillari, il 22 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato