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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 09/09/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 14/2021 RG vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mariabruna Porcari ed elettivamente domiciliato in Matera alla piazza G. Matteotti n. 10;
APPELLANTE
E
, (P.IVA: , con sede in Napoli Controparte_1 P.IVA_1 alla via Santa Brigida n.39, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Simona Lezza ed elettivamente domiciliata in Potenza alla via del Gallitello n.221, presso lo studio dell'avv. Sergio Potenza
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il 18.1.2012, conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera, la , opponendosi al decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 639/2011 del 16.11.2011, con il quale il Tribunale di Matera aveva ingiunto a , Parte_1
, e il pagamento solidale -nei limiti Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 della fideiussione prestata per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal mutuo concesso in favore di della somma complessiva di € 361.519,83 e aveva Controparte_6 ingiunto altresì a -in forza della fideiussione prestata per l'adempimento delle Parte_2 obbligazioni nascenti dal mutuo concesso in favore di il Controparte_6 pagamento della somma complessiva di € 626.393,57, oltre interessi come richiesti -e, quindi, interessi moratori convenzionali sul solo capitale, nei limiti del tasso soglia dal 16.12.2010 sino al soddisfo- e oltre spese e competenze della procedura monitoria;
chiedeva: - in via preliminare di dichiarare nullo e/o inefficace nonché revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., anche in ordine alla prova del credito;
- in subordine, nel merito, di accertare e dichiarare la inefficacia e/o la nullità ovvero la estinzione della obbligazione fideiussoria dedotta e di rigettare ogni avversa pretesa nonché per l'effetto porre nel nulla e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- di condannare l'opposta alle spese e competenze del giudizio;
Sosteneva:
- che il decreto ingiuntivo opposto era illegittimo, atteso che l'importo indicato come debito della e del fideiussore era del tutto sfornito di prova, essendo gli Controparte_6 estratti prodotti incompleti, in quanto non riproducevano l'intero andamento del rapporto e che, anche omettendo di considerare l'inopponibilità ai fideiussori delle scritture contabili della banca relative ai rapporti tra la stessa ed il cliente, la pretesa creditoria della banca doveva in concreto riferirsi ad un credito certo, liquido ed esigibile;
- che l'obbligazione fideiussoria era inefficace, nulla, illegittima ed estinta in quanto la validità della fideiussione postulava la valutazione di liceità e correttezza del comportamento della banca;
che, nel caso specifico, la volontà della banca di ledere le ragioni del fideiussore si evinceva dalla circostanza che pur avendo sottoposto a preventiva escussione il bene offerto in garanzia dal Controparte_2 debitore principale in sede di sottoscrizione del mutuo, non aveva atteso l'esito dell'escussione di detta garanzia prima di escutere quella fideiussoria, così violando il beneficio di escussione;
- che vi era stata illegittima determinazione del tasso di interesse, illegittima capitalizzazione, illegittimo addebito di valute fittizie, illegittimo addebito di costi e violazione del disposto dalla legge n. 108/1996; che l'importo indicato a debito dalla banca ricorrente era stato determinato sulla base di conteggi illegittimi ed errati;
che anche volendo prescindere da ogni considerazione in ordine alla illegittimità di quanto pattuito tra le parti, emergeva l'applicazione di interessi, remunerazioni e costi non concordati e non dovuti anche perché superiori ai limiti imperativi stabiliti dalla legge.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.9.2012 si costituiva in giudizio la chiedendo: - di rigettare le domande proposte dal garante , per Controparte_2 Parte_1 l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque l'infondatezza delle domande spiegate;
- di confermare il decreto ingiuntivo emesso;
- di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta, né essendo la controversia di facile e pronta soluzione;
- di condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa, diritti e onorari compresi;
In particolare, affermava:
- che la concedeva a titolo di mutuo alla società Controparte_7 Parte_3 la somma di Lire 2.000.000.000 pari ad € 1.032.913,80, da restituirsi in dieci anni mediante il pagamento di rate semestrali;
che tale finanziamento veniva garantito con ipoteca su immobili nella titolarità della mutuataria;
che la conferiva la filiale nella quale era Controparte_7 intrattenuto il rapporto alla BA Meridiana S.p.A.; che la società debitrice assumeva la denominazione che la società mutuataria si rendeva Controparte_6 inadempiente all'obbligo di rimborso delle rate incorrendo nella decadenza del beneficio del termine;
che la BA Meridiana S.p.A. si fondeva per incorporazione nella che la Controparte_2 posizione debitoria veniva garantita da fideiussione rilasciata nell'atto di mutuo da CP_3
, , e , nonché dalla società
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_1
che con lettera raccomandata la notificava la decadenza del Parte_2 Controparte_2 beneficio del termine alla società debitrice principale, notiziando anche i garanti;
non producendo tale intimazione alcun effetto, l'odierna opposta richiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a danno dei garanti e nei limiti delle prestate fideiussioni, per il medesimo credito vantato nei confronti della società Controparte_6
- che le vicende relative alla cessione delle quote di partecipazione sociale vantate da Parte_1
nella erano irrilevanti in quanto la garanzia fideiussoria era stata
[...] Parte_3 validamente prestata e mai revocata da;
Parte_1
- che circa il presunto difetto di prova, per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., la prova del credito era stata pienamente fornita in quanto non era stato richiesto il saldo negativo di un conto corrente, ma la creditoria derivante da un contratto di mutuo perfezionato con atto notarile;
- che circa la presunta inefficacia, nullità, illegittimità ed estinzione della obbligazione fideiussoria, la società debitrice principale e i fideiussori erano obbligati in solido, sussistendo pertanto il diritto della BA di agire contemporaneamente anche se il bene sociale escusso poteva avere valore maggiore del credito;
- che circa le condizioni applicate e la presunta applicazione di spese e commissioni non pattuite, applicazione di capitalizzazione e superamento dei tassi di interesse, le doglianze erano generiche e astratte tanto da determinare l'inammissibilità della opposizione;
che, inoltre, l'onere della prova era a carico dell'opponente.
3. Con ordinanza del 7.7.2020, la causa veniva assegnata a sentenza, con termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
4. Con ordinanza del 29.10.2020, rilevato che la parte opponente in comparsa conclusionale aveva eccepito la nullità delle fideiussioni prestate per violazione della legge n. 287/1990, occorrendo instaurare il contraddittorio, concedeva alle parti termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione, e proponeva, a fini conciliativi, l'abbandono della causa, la compensazione delle spese e la liberazione dei fideiussori opponenti da ogni obbligo di garanzia verso l'istituto di credito opposto, accordando termine per il raggiungimento dell'accordo convenzionale proposto.
5. Con nota depositata il 3.11.2020 accettava la proposta conciliativa. Parte_1
6. Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., depositata il 18.11.2020, si costituiva la
[...]
, già denominata subentrata, per effetto di Controparte_1 CP_8 cessione in blocco, nel credito oggetto di causa vantato da in LCA, a sua volta Parte_4 cessionaria dei crediti di facendo propri tutti gli atti e le attività precedentemente Controparte_2 attuate dalla società dante causa.
7. Con sentenza n. 689/2020 pubblicata in data 25.11.2020, il Tribunale di Matera rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto di cui dichiarava l'esecutorietà e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'istituto di credito opposto.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
- che, nel caso in esame, l'istituto di credito opposto aveva agito per il pagamento in solido della residua sorte capitale, di sei rate insolute e degli interessi di mora, relativamente ad un mutuo concesso alla società , per il quale l'opponente insieme ad altri prestava Controparte_6 fideiussione;
- che, con il primo motivo, l'opponente eccepiva l'inammissibilità della procedura monitoria attivata, ritenendo che l'importo azionato nei suoi confronti fosse sfornito di prova, non potendo la stessa desumersi dall'estratto di saldaconto, ma che tale motivo era ininfluente a seguito dell'instaurazione del giudizio nel quale il diritto azionato soggiaceva alle regole di un ordinario giudizio di cognizione;
- che, con il secondo motivo, l'opponente eccepiva l'inefficacia, nullità, illegittimità ed estinzione delle obbligazioni fideiussorie assunte, in quanto a seguito della sua uscita e di quella degli altri fideiussori dalla compagine sociale della debitrice principale, l'istituto di credito non li aveva notiziati della trasformazione della debitrice da a , Parte_3 Controparte_9 assumendo un comportamento contrario a correttezza e buona fede;
che tale cambio di denominazione sociale e di forma societaria del debitore principale, non si configurava come evento tale da obbligare il creditore ad una comunicazione in favore dei fideiussori, trattandosi di un atto neutro dal punto di vista finanziario, non accompagnato da fatti nuovi rilevanti ex art. 1956 c.c.; che la scelta dell'opponente e dei fideiussori di abbandonare la compagine sociale della debitrice principale era una scelta libera e doveva presumersi la loro consapevolezza che tale abbandono non li liberava dagli obblighi assunti, né la cessione delle rispettive quote a terzi dava loro il diritto e faceva sorgere in capo all'opposta l'obbligo di liberarli dalle fideiussioni prestate;
- che, con il terzo motivo, l'opponente manifestava la volontà di avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio della debitrice principale e, tuttavia, tale beneficio non risultava pattuito tra le parti;
- che il quarto motivo col quale l'opponente lamentava che , altro fideiussore, non Controparte_5 veniva notiziato dell'avvenuta risoluzione del contratto di mutuo, era inammissibile non avendo l'opponente interesse a far valere eventuali pregiudizi del predetto fideiussore;
- che con il quinto motivo di opposizione l'opponente lamentava l'illegittimità della determinazione del tasso di interesse, della capitalizzazione, dell'addebito di valute fittizie e di costi non specificati ed indebitamente computati, assumendosi l'onere di dimostrare se ed in che misura tali illegittimità comportavano indebiti conteggi e, tuttavia, non aveva specificato le somme indebitamente computate dall'istituto di credito nella determinazione del suo credito;
- che con la comparsa conclusionale veniva eccepita la nullità delle fideiussioni prestate per violazione della legge 287/1990, ma tale eccezione doveva essere disattesa in quanto il mutuo alla base dell'opposta ingiunzione di pagamento veniva stipulato nel 2001 e, pertanto, era esclusa la possibilità di ricondurre le clausole al modello ABI elaborato nel 2003 e sanzionato dalla BA
d'IA con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
8. Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 5.1.2021, , Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 689/2020 del Tribunale di Matera pubblicata il 24.11.2020, chiedendo di: - riformare la sentenza gravata, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 639/11; - condannare l'appellata al pagamento e spese del doppio grado di giudizio;
-sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza.
In particolare, l'appellante sosteneva:
8.1. che il giudice di primo grado aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust -art. 2 legge 287/90- sul presupposto dell'anteriorità della fideiussione al modello elaborato nel 2003 dall'ABI, in quanto la stipulazione dei contratti o negozi che costituivano applicazione di intese concorrenziali violative della normativa antitrust era idonea, di per sé, a fondare la nullità della fideiussione, rilevando a tal proposito la illecita condotta anticoncorrenziale posta in essere, anche con riguardo a quei contratti stipulati anteriormente all'accertamento da parte dell'autorità indipendente preposta al controllo di quel mercato;
che tutte le fideiussioni stipulate successivamente all'entrata in vigore della legge antitrust, attuative di comportamenti concertati vietati, erano da considerare nulle anche se stipulate prima della predisposizione del modello ABI e del successivo accertamento della violazione della disciplina antitrust compiuto dall'autorità garante;
che la fideiussione in esame riproduceva le clausole oggetto di sanzione dalla BA d'IA con provvedimento del 2005, clausole che incidevano gravemente sulla posizione del garante appellante, assicurando la stabilità della garanzia a prescindere dall'aumento o riduzione del tasso di interesse, prevedendo la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.; che, nel caso di specie, la BA aveva atteso il mancato pagamento di sei rate, pari a tre anni, prima di dare corso agli atti nei confronti del debitore principale;
che la nullità delle clausole inficiava l'intero contratto, avendo le pattuizioni contenute nell'art.8 del contratto di mutuo natura essenziale ai fini della sottoscrizione del contratto;
8.2. che era assente la motivazione in ordine alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo per pagamento parziale successivo alla sua emissione;
infatti, a fronte di un credito fatto valere in via monitoria di € 723.039,66 nei confronti di e di € 361.519,83 nei confronti di Parte_2 CP_3
, , e , i garanti, in virtù delle
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 trattative intercorse con l'istituto di credito, corrispondevano l'importo di € 144.000,00, riducendo il debito in contestazione, somma per la quale i garanti si riservavano di esperire azione di ripetizione nell'ipotesi della fondatezza della eccezione di nullità della fideiussione per la violazione della normativa antitrust; il giudice di prime cure ometteva accenni relativi a detto intervenuto pagamento, che era pacifico ed incontestato tra le parti;
che inoltre il debito della società debitrice si era ulteriormente ridotto in quanto il bene ipotecato era stato venduto in sede esecutiva al prezzo di €
172.000,00 e la procedura aveva incamerato € 45.618,00 per precedenti cauzioni versate da soggetti partecipanti alle aste pubbliche;
che, infine, la procedura avrebbe incassato in futuro l'ulteriore somma di € 283.000,00 non avendo un precedente aggiudicatario versato il saldo prezzo e dovendo pertanto il predetto versare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione pari ad € 455.000,00 e il prezzo dell'ultima aggiudicazione pari ad € 172.000,00.
9. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.4.2021 si costituiva la
[...]
chiedendo: - di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della Controparte_1 sentenza impugnata in quanto non sussistenti nei casi di specie i presupposti di legge;
- di dichiarare nullo e/o inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'atto di appello e, in subordine, di dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la medesima impugnazione inammissibile;
- in ogni caso, di rigettare il gravame, in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile e infondato, con reiterazione di tutte le domande spiegate in primo grado ed accolte;
- di condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi del secondo grado di giudizio.
10. Con ordinanza dell'11.6.2021 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza n.
689/2020 per la somma eccedente quella di € 217.519,83 -pari alla differenza tra l'importo ingiunto di € 361.519,83 e il pagamento parziale di € 144.000,00- e all'udienza del 6.5.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Occorre preliminarmente evidenziare che la parte appellante ha eccepito, per la prima volta nelle note di trattazione scritta depositate il 5.5.2025 -in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.5.2025-, il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
già per essersi la predetta
[...] Controparte_10 dichiarata cessionaria del presunto credito, senza tuttavia depositare il contratto di cessione del credito.
Ebbene, osserva sul punto la Corte che la società è intervenuta in primo grado con comparsa CP_1 di costituzione ex art. 111 cpc depositata il 18.11.2020 e nessuna eccezione è stata sollevata dalla controparte nella prima difesa utile successiva ed, invero, nel corso di tutto il giudizio di primo grado, con la conseguenza che la sentenza di primo grado è stata pronunciata nei confronti, oltre che di anche nei confronti della cessionaria del credito, Controparte_2 [...] già Controparte_1 Controparte_10
[...] Proponendo impugnazione ed evocando in appello proprio la Controparte_1 già -e non anche
[...] Controparte_10
nessun rilievo ha svolto con riferimento alla titolarità, in capo Controparte_2 Parte_1 ad del rapporto oggetto di causa, che anzi deve ritenersi essere stata implicitamente CP_1 riconosciuta dall'appellante, il quale avrebbe altrimenti dovuto evocare in appello anche CP_2 per far valere nei suoi confronti la richiesta di riforma della sentenza impugnata e di revoca del
[...] decreto ingiuntivo;
ne consegue che la titolarità passiva del rapporto controverso in capo ad CP_1 deve ritenersi oramai acclarata.
12. Ciò posto, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalla parte appellata, le quali, risultando infondate, devono essere rigettate.
Ed invero, quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta destituita di fondamento, considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
13. Si deve ora passare all'esame dei motivi di appello.
13.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado abbia erroneamente rigettato l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust sul presupposto dell'anteriorità della fideiussione al modello elaborato nel 2003 dall'ABI; ha, in particolare, affermato l'appellante che la stipulazione dei contratti o negozi che costituiscono applicazione di intese concorrenziali violative della normativa antitrust sia idonea, di per sé, a fondare la nullità della fideiussione, rilevando a tal proposito la illecita condotta anticoncorrenziale posta in essere, anche con riguardo a quei contratti stipulati anteriormente all'accertamento da parte dell'autorità indipendente preposta al controllo di quel mercato o anteriormente alla predisposizione del modello ABI del 2003.
Il motivo è infondato. Ed infatti, chi invoca la nullità di una clausola fideiussoria per violazione della normativa in materia di concorrenza ha l'onere di provare che si tratti di una clausola riproduttiva di un'intesa vietata dalla normativa antitrust.
Quando si verte in tema di fideiussioni stipulate nel periodo compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio
2005, la prova dell'esistenza di un'intesa illecita può essere fornita dal provvedimento n.55/2005 col quale la BA d'IA ha accertato la natura anticoncorrenziale di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus.
Ma la portata di prova privilegiata dell'intesa illecita, accordata dalla giurisprudenza al provvedimento n. 55/2005 della BA d'IA, deve essere riconosciuta con riferimento alle sole ipotesi in cui si verta in una fattispecie di fideiussione omnibus stipulata nel periodo cui si riferisce l'indagine condotta dalla BA d'IA -e quindi nel periodo compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio
2005-.
Quando invece si verta -come nel caso di specie- in una ipotesi di fideiussione conclusa in un arco temporale diverso da quello preso in esame dalla BA d'IA, è onere della parte che invochi la nullità “a valle” del contratto di fideiussione, fornire, con altri mezzi, la prova dell'esistenza “a monte” di un'intesa limitativa della concorrenza e della stipula di un contratto di fideiussione conforme ai contenuti dell'accordo anticoncorrenziale (cfr. in tal senso Cass. Civ., n.
30383/2024).
In applicazione dei suesposti principi, si deve concludere che, non avendo l'appellante fornito alcun elemento per provare l'esistenza al tempo della sottoscrizione della fideiussione -3.8.2001- di un accordo limitativo della concorrenza cui la fideiussione abbia dato attuazione, l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust non è risultata meritevole di accoglimento.
13.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado abbia erroneamente confermato il decreto ingiuntivo opposto, senza tener conto del pagamento parziale successivo alla emissione del decreto stesso, corrisposto dai fideiussori per l'importo di € 144.000,00, nonché dell'ulteriore riduzione del debito della società debitrice in conseguenza della vendita in sede esecutiva, per il prezzo di € 172.000,00, del bene ipotecato, nonché dell'avvenuto incasso, da parte della procedura, della somma di € 45.618,00 per precedenti cauzioni versate da soggetti partecipanti alle aste pubbliche e del prossimo incasso, da parte della procedura, dell'ulteriore somma di €
283.000,00 -non avendo un precedente aggiudicatario versato il saldo prezzo e dovendo pertanto il predetto versare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione pari ad € 455.000,00 e il prezzo dell'ultima aggiudicazione pari ad € 172.000,00-. Il motivo è infondato.
Ed invero, pur essendo pacifico che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non
è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con
l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cass. Civ., n. 21432/2011), deve tuttavia osservarsi quanto segue.
Col ricorso monitorio la BA, deducendo di essere creditrice dell'importo di € 626.393,57 nei confronti della società in forza di un contratto di mutuo intercorso tra le parti, ha chiesto CP_6 ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento nei confronti del fideiussore -per l'importo di Parte_2
€ 626.393,57- e nei confronti dei fideiussori , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e -per l'importo di € 361.519,83 ovverosia nei limiti della garanzia
[...] Parte_1 prestata-.
L'opponente ha dedotto in primo grado, nella comparsa conclusionale depositata in data 6.10.2020, una serie di pagamenti a deconto della complessiva posizione debitoria nascente dal mutuo, intervenuti dopo l'emissione del decreto ingiuntivo nel corso del giudizio di opposizione, per il complessivo importo di € 144.000,00.
Detto pagamento non è stato contestato dalla controparte, che nella memoria di replica depositata il
21.10.2020, ha anzi confermato il pagamento parziale del debito oggetto di causa affermando espressamente “quanto al versamento parziale effettuato, non vi è contestazione”.
Pertanto, a seguito dell'intervenuta corresponsione, in favore della BA mutuante, dell'importo di
€ 144.000,00, vi è stata un'estinzione parziale dell'obbligazione nascente dal mutuo e l'ammontare del debito residuo deve ritenersi ridotto all'importo di € 482.393,57 (€ 626.393,57 meno €
144.000,00).
Nella medesima comparsa conclusionale depositata in primo grado il 6.10.2020, l'opponente ha altresì dedotto che il debito della società debitrice si sarebbe ulteriormente ridotto in CP_6 conseguenza della vendita in sede esecutiva, per il prezzo di € 172.000,00, del bene ipotecato, nonché in forza dell'avvenuto incasso, da parte della procedura, dell'importo di € 45.618,00 per precedenti cauzioni versate da soggetti partecipanti alle aste pubbliche, nonché ancora in forza del prossimo incasso, da parte della procedura, dell'ulteriore somma di € 283.000,00, somma che avrebbe dovuto versare un precedente aggiudicatario che non aveva corrisposto il saldo prezzo.
Ebbene, nella comparsa conclusionale depositata in grado di appello in data 30.6.2025, la parte appellata ha dato atto dell'avvenuta vendita del bene in sede esecutiva per l'importo di € 172.000,00, incamerato dalla procedura esecutiva, ma ha precisato che “come emerge da progetto di distribuzione ha acquisito esclusivamente Euro 95.000,00 ai sensi dell'art. 41 TUB e successivamente Euro
25.482,40 a deconto di capitale e interessi ed Euro 12.269,05 a titolo di spese in prededuzione”.
Ciò posto, precisato che non è consentito in questa sede tener conto, ai fini della quantificazione del debito residuo, degli importi che siano stati incamerati nel corso della procedura esecutiva, in mancanza di prova in ordine all'effettiva assegnazione, in favore della BA mutuante, dei detti importi, è evidente che, a seguito dell'avvenuto incasso da parte della BA, degli ulteriori importi di € 95.000,00 e di € 25.482,40, l'ammontare del debito residuo nascente dal mutuo deve ritenersi ridotto all'importo di € 361.911,17 (€ 482.393,57 meno € 95.000,00 meno € 25.482,40), non potendosi invece computare ai fini della riduzione del debito l'importo di € 12.269,05, riconosciuto alla BA in sede esecutiva a mero titolo di spese.
Ne consegue che l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di € 361.519,83 oltre interessi nei confronti di deve essere confermata. Parte_1
14. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00) e dei parametri minimi-.
Tenuto conto dell'esito dell'appello, si dà atto dell'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 689/2020 emessa dal Tribunale di Matera e pubblicata in data 25.11.2020, così provvede: a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate Parte_1 in € 10.060,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
c) dà atto l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 4.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 14/2021 RG vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Mariabruna Porcari ed elettivamente domiciliato in Matera alla piazza G. Matteotti n. 10;
APPELLANTE
E
, (P.IVA: , con sede in Napoli Controparte_1 P.IVA_1 alla via Santa Brigida n.39, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Simona Lezza ed elettivamente domiciliata in Potenza alla via del Gallitello n.221, presso lo studio dell'avv. Sergio Potenza
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il 18.1.2012, conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera, la , opponendosi al decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 639/2011 del 16.11.2011, con il quale il Tribunale di Matera aveva ingiunto a , Parte_1
, e il pagamento solidale -nei limiti Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 della fideiussione prestata per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal mutuo concesso in favore di della somma complessiva di € 361.519,83 e aveva Controparte_6 ingiunto altresì a -in forza della fideiussione prestata per l'adempimento delle Parte_2 obbligazioni nascenti dal mutuo concesso in favore di il Controparte_6 pagamento della somma complessiva di € 626.393,57, oltre interessi come richiesti -e, quindi, interessi moratori convenzionali sul solo capitale, nei limiti del tasso soglia dal 16.12.2010 sino al soddisfo- e oltre spese e competenze della procedura monitoria;
chiedeva: - in via preliminare di dichiarare nullo e/o inefficace nonché revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., anche in ordine alla prova del credito;
- in subordine, nel merito, di accertare e dichiarare la inefficacia e/o la nullità ovvero la estinzione della obbligazione fideiussoria dedotta e di rigettare ogni avversa pretesa nonché per l'effetto porre nel nulla e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- di condannare l'opposta alle spese e competenze del giudizio;
Sosteneva:
- che il decreto ingiuntivo opposto era illegittimo, atteso che l'importo indicato come debito della e del fideiussore era del tutto sfornito di prova, essendo gli Controparte_6 estratti prodotti incompleti, in quanto non riproducevano l'intero andamento del rapporto e che, anche omettendo di considerare l'inopponibilità ai fideiussori delle scritture contabili della banca relative ai rapporti tra la stessa ed il cliente, la pretesa creditoria della banca doveva in concreto riferirsi ad un credito certo, liquido ed esigibile;
- che l'obbligazione fideiussoria era inefficace, nulla, illegittima ed estinta in quanto la validità della fideiussione postulava la valutazione di liceità e correttezza del comportamento della banca;
che, nel caso specifico, la volontà della banca di ledere le ragioni del fideiussore si evinceva dalla circostanza che pur avendo sottoposto a preventiva escussione il bene offerto in garanzia dal Controparte_2 debitore principale in sede di sottoscrizione del mutuo, non aveva atteso l'esito dell'escussione di detta garanzia prima di escutere quella fideiussoria, così violando il beneficio di escussione;
- che vi era stata illegittima determinazione del tasso di interesse, illegittima capitalizzazione, illegittimo addebito di valute fittizie, illegittimo addebito di costi e violazione del disposto dalla legge n. 108/1996; che l'importo indicato a debito dalla banca ricorrente era stato determinato sulla base di conteggi illegittimi ed errati;
che anche volendo prescindere da ogni considerazione in ordine alla illegittimità di quanto pattuito tra le parti, emergeva l'applicazione di interessi, remunerazioni e costi non concordati e non dovuti anche perché superiori ai limiti imperativi stabiliti dalla legge.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.9.2012 si costituiva in giudizio la chiedendo: - di rigettare le domande proposte dal garante , per Controparte_2 Parte_1 l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque l'infondatezza delle domande spiegate;
- di confermare il decreto ingiuntivo emesso;
- di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo fondata l'opposizione su prova scritta, né essendo la controversia di facile e pronta soluzione;
- di condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di causa, diritti e onorari compresi;
In particolare, affermava:
- che la concedeva a titolo di mutuo alla società Controparte_7 Parte_3 la somma di Lire 2.000.000.000 pari ad € 1.032.913,80, da restituirsi in dieci anni mediante il pagamento di rate semestrali;
che tale finanziamento veniva garantito con ipoteca su immobili nella titolarità della mutuataria;
che la conferiva la filiale nella quale era Controparte_7 intrattenuto il rapporto alla BA Meridiana S.p.A.; che la società debitrice assumeva la denominazione che la società mutuataria si rendeva Controparte_6 inadempiente all'obbligo di rimborso delle rate incorrendo nella decadenza del beneficio del termine;
che la BA Meridiana S.p.A. si fondeva per incorporazione nella che la Controparte_2 posizione debitoria veniva garantita da fideiussione rilasciata nell'atto di mutuo da CP_3
, , e , nonché dalla società
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_1
che con lettera raccomandata la notificava la decadenza del Parte_2 Controparte_2 beneficio del termine alla società debitrice principale, notiziando anche i garanti;
non producendo tale intimazione alcun effetto, l'odierna opposta richiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a danno dei garanti e nei limiti delle prestate fideiussioni, per il medesimo credito vantato nei confronti della società Controparte_6
- che le vicende relative alla cessione delle quote di partecipazione sociale vantate da Parte_1
nella erano irrilevanti in quanto la garanzia fideiussoria era stata
[...] Parte_3 validamente prestata e mai revocata da;
Parte_1
- che circa il presunto difetto di prova, per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., la prova del credito era stata pienamente fornita in quanto non era stato richiesto il saldo negativo di un conto corrente, ma la creditoria derivante da un contratto di mutuo perfezionato con atto notarile;
- che circa la presunta inefficacia, nullità, illegittimità ed estinzione della obbligazione fideiussoria, la società debitrice principale e i fideiussori erano obbligati in solido, sussistendo pertanto il diritto della BA di agire contemporaneamente anche se il bene sociale escusso poteva avere valore maggiore del credito;
- che circa le condizioni applicate e la presunta applicazione di spese e commissioni non pattuite, applicazione di capitalizzazione e superamento dei tassi di interesse, le doglianze erano generiche e astratte tanto da determinare l'inammissibilità della opposizione;
che, inoltre, l'onere della prova era a carico dell'opponente.
3. Con ordinanza del 7.7.2020, la causa veniva assegnata a sentenza, con termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
4. Con ordinanza del 29.10.2020, rilevato che la parte opponente in comparsa conclusionale aveva eccepito la nullità delle fideiussioni prestate per violazione della legge n. 287/1990, occorrendo instaurare il contraddittorio, concedeva alle parti termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione, e proponeva, a fini conciliativi, l'abbandono della causa, la compensazione delle spese e la liberazione dei fideiussori opponenti da ogni obbligo di garanzia verso l'istituto di credito opposto, accordando termine per il raggiungimento dell'accordo convenzionale proposto.
5. Con nota depositata il 3.11.2020 accettava la proposta conciliativa. Parte_1
6. Con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., depositata il 18.11.2020, si costituiva la
[...]
, già denominata subentrata, per effetto di Controparte_1 CP_8 cessione in blocco, nel credito oggetto di causa vantato da in LCA, a sua volta Parte_4 cessionaria dei crediti di facendo propri tutti gli atti e le attività precedentemente Controparte_2 attuate dalla società dante causa.
7. Con sentenza n. 689/2020 pubblicata in data 25.11.2020, il Tribunale di Matera rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto di cui dichiarava l'esecutorietà e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dall'istituto di credito opposto.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
- che, nel caso in esame, l'istituto di credito opposto aveva agito per il pagamento in solido della residua sorte capitale, di sei rate insolute e degli interessi di mora, relativamente ad un mutuo concesso alla società , per il quale l'opponente insieme ad altri prestava Controparte_6 fideiussione;
- che, con il primo motivo, l'opponente eccepiva l'inammissibilità della procedura monitoria attivata, ritenendo che l'importo azionato nei suoi confronti fosse sfornito di prova, non potendo la stessa desumersi dall'estratto di saldaconto, ma che tale motivo era ininfluente a seguito dell'instaurazione del giudizio nel quale il diritto azionato soggiaceva alle regole di un ordinario giudizio di cognizione;
- che, con il secondo motivo, l'opponente eccepiva l'inefficacia, nullità, illegittimità ed estinzione delle obbligazioni fideiussorie assunte, in quanto a seguito della sua uscita e di quella degli altri fideiussori dalla compagine sociale della debitrice principale, l'istituto di credito non li aveva notiziati della trasformazione della debitrice da a , Parte_3 Controparte_9 assumendo un comportamento contrario a correttezza e buona fede;
che tale cambio di denominazione sociale e di forma societaria del debitore principale, non si configurava come evento tale da obbligare il creditore ad una comunicazione in favore dei fideiussori, trattandosi di un atto neutro dal punto di vista finanziario, non accompagnato da fatti nuovi rilevanti ex art. 1956 c.c.; che la scelta dell'opponente e dei fideiussori di abbandonare la compagine sociale della debitrice principale era una scelta libera e doveva presumersi la loro consapevolezza che tale abbandono non li liberava dagli obblighi assunti, né la cessione delle rispettive quote a terzi dava loro il diritto e faceva sorgere in capo all'opposta l'obbligo di liberarli dalle fideiussioni prestate;
- che, con il terzo motivo, l'opponente manifestava la volontà di avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio della debitrice principale e, tuttavia, tale beneficio non risultava pattuito tra le parti;
- che il quarto motivo col quale l'opponente lamentava che , altro fideiussore, non Controparte_5 veniva notiziato dell'avvenuta risoluzione del contratto di mutuo, era inammissibile non avendo l'opponente interesse a far valere eventuali pregiudizi del predetto fideiussore;
- che con il quinto motivo di opposizione l'opponente lamentava l'illegittimità della determinazione del tasso di interesse, della capitalizzazione, dell'addebito di valute fittizie e di costi non specificati ed indebitamente computati, assumendosi l'onere di dimostrare se ed in che misura tali illegittimità comportavano indebiti conteggi e, tuttavia, non aveva specificato le somme indebitamente computate dall'istituto di credito nella determinazione del suo credito;
- che con la comparsa conclusionale veniva eccepita la nullità delle fideiussioni prestate per violazione della legge 287/1990, ma tale eccezione doveva essere disattesa in quanto il mutuo alla base dell'opposta ingiunzione di pagamento veniva stipulato nel 2001 e, pertanto, era esclusa la possibilità di ricondurre le clausole al modello ABI elaborato nel 2003 e sanzionato dalla BA
d'IA con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
8. Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 5.1.2021, , Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 689/2020 del Tribunale di Matera pubblicata il 24.11.2020, chiedendo di: - riformare la sentenza gravata, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 639/11; - condannare l'appellata al pagamento e spese del doppio grado di giudizio;
-sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza.
In particolare, l'appellante sosteneva:
8.1. che il giudice di primo grado aveva erroneamente rigettato l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust -art. 2 legge 287/90- sul presupposto dell'anteriorità della fideiussione al modello elaborato nel 2003 dall'ABI, in quanto la stipulazione dei contratti o negozi che costituivano applicazione di intese concorrenziali violative della normativa antitrust era idonea, di per sé, a fondare la nullità della fideiussione, rilevando a tal proposito la illecita condotta anticoncorrenziale posta in essere, anche con riguardo a quei contratti stipulati anteriormente all'accertamento da parte dell'autorità indipendente preposta al controllo di quel mercato;
che tutte le fideiussioni stipulate successivamente all'entrata in vigore della legge antitrust, attuative di comportamenti concertati vietati, erano da considerare nulle anche se stipulate prima della predisposizione del modello ABI e del successivo accertamento della violazione della disciplina antitrust compiuto dall'autorità garante;
che la fideiussione in esame riproduceva le clausole oggetto di sanzione dalla BA d'IA con provvedimento del 2005, clausole che incidevano gravemente sulla posizione del garante appellante, assicurando la stabilità della garanzia a prescindere dall'aumento o riduzione del tasso di interesse, prevedendo la rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.; che, nel caso di specie, la BA aveva atteso il mancato pagamento di sei rate, pari a tre anni, prima di dare corso agli atti nei confronti del debitore principale;
che la nullità delle clausole inficiava l'intero contratto, avendo le pattuizioni contenute nell'art.8 del contratto di mutuo natura essenziale ai fini della sottoscrizione del contratto;
8.2. che era assente la motivazione in ordine alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo per pagamento parziale successivo alla sua emissione;
infatti, a fronte di un credito fatto valere in via monitoria di € 723.039,66 nei confronti di e di € 361.519,83 nei confronti di Parte_2 CP_3
, , e , i garanti, in virtù delle
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 trattative intercorse con l'istituto di credito, corrispondevano l'importo di € 144.000,00, riducendo il debito in contestazione, somma per la quale i garanti si riservavano di esperire azione di ripetizione nell'ipotesi della fondatezza della eccezione di nullità della fideiussione per la violazione della normativa antitrust; il giudice di prime cure ometteva accenni relativi a detto intervenuto pagamento, che era pacifico ed incontestato tra le parti;
che inoltre il debito della società debitrice si era ulteriormente ridotto in quanto il bene ipotecato era stato venduto in sede esecutiva al prezzo di €
172.000,00 e la procedura aveva incamerato € 45.618,00 per precedenti cauzioni versate da soggetti partecipanti alle aste pubbliche;
che, infine, la procedura avrebbe incassato in futuro l'ulteriore somma di € 283.000,00 non avendo un precedente aggiudicatario versato il saldo prezzo e dovendo pertanto il predetto versare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione pari ad € 455.000,00 e il prezzo dell'ultima aggiudicazione pari ad € 172.000,00.
9. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.4.2021 si costituiva la
[...]
chiedendo: - di rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della Controparte_1 sentenza impugnata in quanto non sussistenti nei casi di specie i presupposti di legge;
- di dichiarare nullo e/o inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'atto di appello e, in subordine, di dichiarare, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la medesima impugnazione inammissibile;
- in ogni caso, di rigettare il gravame, in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile e infondato, con reiterazione di tutte le domande spiegate in primo grado ed accolte;
- di condannare l'appellante alla rifusione delle spese e compensi del secondo grado di giudizio.
10. Con ordinanza dell'11.6.2021 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza n.
689/2020 per la somma eccedente quella di € 217.519,83 -pari alla differenza tra l'importo ingiunto di € 361.519,83 e il pagamento parziale di € 144.000,00- e all'udienza del 6.5.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
11. Occorre preliminarmente evidenziare che la parte appellante ha eccepito, per la prima volta nelle note di trattazione scritta depositate il 5.5.2025 -in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.5.2025-, il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1
già per essersi la predetta
[...] Controparte_10 dichiarata cessionaria del presunto credito, senza tuttavia depositare il contratto di cessione del credito.
Ebbene, osserva sul punto la Corte che la società è intervenuta in primo grado con comparsa CP_1 di costituzione ex art. 111 cpc depositata il 18.11.2020 e nessuna eccezione è stata sollevata dalla controparte nella prima difesa utile successiva ed, invero, nel corso di tutto il giudizio di primo grado, con la conseguenza che la sentenza di primo grado è stata pronunciata nei confronti, oltre che di anche nei confronti della cessionaria del credito, Controparte_2 [...] già Controparte_1 Controparte_10
[...] Proponendo impugnazione ed evocando in appello proprio la Controparte_1 già -e non anche
[...] Controparte_10
nessun rilievo ha svolto con riferimento alla titolarità, in capo Controparte_2 Parte_1 ad del rapporto oggetto di causa, che anzi deve ritenersi essere stata implicitamente CP_1 riconosciuta dall'appellante, il quale avrebbe altrimenti dovuto evocare in appello anche CP_2 per far valere nei suoi confronti la richiesta di riforma della sentenza impugnata e di revoca del
[...] decreto ingiuntivo;
ne consegue che la titolarità passiva del rapporto controverso in capo ad CP_1 deve ritenersi oramai acclarata.
12. Ciò posto, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello formulate dalla parte appellata, le quali, risultando infondate, devono essere rigettate.
Ed invero, quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
Anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c. risulta destituita di fondamento, considerato che la parte appellante ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
13. Si deve ora passare all'esame dei motivi di appello.
13.1. Col primo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado abbia erroneamente rigettato l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust sul presupposto dell'anteriorità della fideiussione al modello elaborato nel 2003 dall'ABI; ha, in particolare, affermato l'appellante che la stipulazione dei contratti o negozi che costituiscono applicazione di intese concorrenziali violative della normativa antitrust sia idonea, di per sé, a fondare la nullità della fideiussione, rilevando a tal proposito la illecita condotta anticoncorrenziale posta in essere, anche con riguardo a quei contratti stipulati anteriormente all'accertamento da parte dell'autorità indipendente preposta al controllo di quel mercato o anteriormente alla predisposizione del modello ABI del 2003.
Il motivo è infondato. Ed infatti, chi invoca la nullità di una clausola fideiussoria per violazione della normativa in materia di concorrenza ha l'onere di provare che si tratti di una clausola riproduttiva di un'intesa vietata dalla normativa antitrust.
Quando si verte in tema di fideiussioni stipulate nel periodo compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio
2005, la prova dell'esistenza di un'intesa illecita può essere fornita dal provvedimento n.55/2005 col quale la BA d'IA ha accertato la natura anticoncorrenziale di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus.
Ma la portata di prova privilegiata dell'intesa illecita, accordata dalla giurisprudenza al provvedimento n. 55/2005 della BA d'IA, deve essere riconosciuta con riferimento alle sole ipotesi in cui si verta in una fattispecie di fideiussione omnibus stipulata nel periodo cui si riferisce l'indagine condotta dalla BA d'IA -e quindi nel periodo compreso tra l'ottobre 2002 e il maggio
2005-.
Quando invece si verta -come nel caso di specie- in una ipotesi di fideiussione conclusa in un arco temporale diverso da quello preso in esame dalla BA d'IA, è onere della parte che invochi la nullità “a valle” del contratto di fideiussione, fornire, con altri mezzi, la prova dell'esistenza “a monte” di un'intesa limitativa della concorrenza e della stipula di un contratto di fideiussione conforme ai contenuti dell'accordo anticoncorrenziale (cfr. in tal senso Cass. Civ., n.
30383/2024).
In applicazione dei suesposti principi, si deve concludere che, non avendo l'appellante fornito alcun elemento per provare l'esistenza al tempo della sottoscrizione della fideiussione -3.8.2001- di un accordo limitativo della concorrenza cui la fideiussione abbia dato attuazione, l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust non è risultata meritevole di accoglimento.
13.2. Col secondo motivo di appello, l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado abbia erroneamente confermato il decreto ingiuntivo opposto, senza tener conto del pagamento parziale successivo alla emissione del decreto stesso, corrisposto dai fideiussori per l'importo di € 144.000,00, nonché dell'ulteriore riduzione del debito della società debitrice in conseguenza della vendita in sede esecutiva, per il prezzo di € 172.000,00, del bene ipotecato, nonché dell'avvenuto incasso, da parte della procedura, della somma di € 45.618,00 per precedenti cauzioni versate da soggetti partecipanti alle aste pubbliche e del prossimo incasso, da parte della procedura, dell'ulteriore somma di €
283.000,00 -non avendo un precedente aggiudicatario versato il saldo prezzo e dovendo pertanto il predetto versare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione pari ad € 455.000,00 e il prezzo dell'ultima aggiudicazione pari ad € 172.000,00-. Il motivo è infondato.
Ed invero, pur essendo pacifico che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non
è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con
l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo” (Cass. Civ., n. 21432/2011), deve tuttavia osservarsi quanto segue.
Col ricorso monitorio la BA, deducendo di essere creditrice dell'importo di € 626.393,57 nei confronti della società in forza di un contratto di mutuo intercorso tra le parti, ha chiesto CP_6 ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento nei confronti del fideiussore -per l'importo di Parte_2
€ 626.393,57- e nei confronti dei fideiussori , , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e -per l'importo di € 361.519,83 ovverosia nei limiti della garanzia
[...] Parte_1 prestata-.
L'opponente ha dedotto in primo grado, nella comparsa conclusionale depositata in data 6.10.2020, una serie di pagamenti a deconto della complessiva posizione debitoria nascente dal mutuo, intervenuti dopo l'emissione del decreto ingiuntivo nel corso del giudizio di opposizione, per il complessivo importo di € 144.000,00.
Detto pagamento non è stato contestato dalla controparte, che nella memoria di replica depositata il
21.10.2020, ha anzi confermato il pagamento parziale del debito oggetto di causa affermando espressamente “quanto al versamento parziale effettuato, non vi è contestazione”.
Pertanto, a seguito dell'intervenuta corresponsione, in favore della BA mutuante, dell'importo di
€ 144.000,00, vi è stata un'estinzione parziale dell'obbligazione nascente dal mutuo e l'ammontare del debito residuo deve ritenersi ridotto all'importo di € 482.393,57 (€ 626.393,57 meno €
144.000,00).
Nella medesima comparsa conclusionale depositata in primo grado il 6.10.2020, l'opponente ha altresì dedotto che il debito della società debitrice si sarebbe ulteriormente ridotto in CP_6 conseguenza della vendita in sede esecutiva, per il prezzo di € 172.000,00, del bene ipotecato, nonché in forza dell'avvenuto incasso, da parte della procedura, dell'importo di € 45.618,00 per precedenti cauzioni versate da soggetti partecipanti alle aste pubbliche, nonché ancora in forza del prossimo incasso, da parte della procedura, dell'ulteriore somma di € 283.000,00, somma che avrebbe dovuto versare un precedente aggiudicatario che non aveva corrisposto il saldo prezzo.
Ebbene, nella comparsa conclusionale depositata in grado di appello in data 30.6.2025, la parte appellata ha dato atto dell'avvenuta vendita del bene in sede esecutiva per l'importo di € 172.000,00, incamerato dalla procedura esecutiva, ma ha precisato che “come emerge da progetto di distribuzione ha acquisito esclusivamente Euro 95.000,00 ai sensi dell'art. 41 TUB e successivamente Euro
25.482,40 a deconto di capitale e interessi ed Euro 12.269,05 a titolo di spese in prededuzione”.
Ciò posto, precisato che non è consentito in questa sede tener conto, ai fini della quantificazione del debito residuo, degli importi che siano stati incamerati nel corso della procedura esecutiva, in mancanza di prova in ordine all'effettiva assegnazione, in favore della BA mutuante, dei detti importi, è evidente che, a seguito dell'avvenuto incasso da parte della BA, degli ulteriori importi di € 95.000,00 e di € 25.482,40, l'ammontare del debito residuo nascente dal mutuo deve ritenersi ridotto all'importo di € 361.911,17 (€ 482.393,57 meno € 95.000,00 meno € 25.482,40), non potendosi invece computare ai fini della riduzione del debito l'importo di € 12.269,05, riconosciuto alla BA in sede esecutiva a mero titolo di spese.
Ne consegue che l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di € 361.519,83 oltre interessi nei confronti di deve essere confermata. Parte_1
14. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 ed €
520.000,00) e dei parametri minimi-.
Tenuto conto dell'esito dell'appello, si dà atto dell'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 689/2020 emessa dal Tribunale di Matera e pubblicata in data 25.11.2020, così provvede: a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate Parte_1 in € 10.060,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
c) dà atto l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 4.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta