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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 824/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariapia Parisi Presidente dott. Alessia Vicini Giudice Relatore dott. Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 824/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
CRISTOFARO ANGELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 8 72021 FRANCAVILLA FONTANApresso il difensore avv. DE CRISTOFARO
ANGELA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONDI Controparte_1 C.F._2 DANIELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ARIENTI 26 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. BONDI DANIELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 28.02.25 e CP_1 CP_1 Parte_1
chiedevano cumulativamente pronuncia di separazione e divorzio domandando di omologare le seguenti condizioni: “1 i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
2. la casa familiare sita a Granarolo Faentino (RA), alla Piazza Manfredi n. 3 sarà assegnata alla madre;
3. i figli minori,
nato il [...] e nato il [...] saranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Per_2
entrambi i coniugi con collocamento presso la madre, con facoltà del padre di poterli vedere e tenere con sé, tenuto conto che il medesimo vive in Puglia in provincia di Brindisi, una volta al mese per due giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente con la madre e previa indicazione del luogo esatto in cui gli stessi soggiorneranno. Ogni anno i bambini staranno col padre alternativamente il Natale dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, e ad anni alterni per tre giorni durante le ferie pasquali scolastiche, previa comunicazione alla madre entro il 15/02. Si prevedono altresì 15 giorni durante le vacanze estive in periodi da concordarsi preventivamente con la madre entro il 15/06 di ogni anno;
4. le telefonate o video-chiamate fra i minori e il genitore che non soggiorna con loro saranno possibili una volta al giorno, nella fascia oraria 17-18; 5. in caso di malattia/infortunio dei minori, il genitore che soggiorna con gli stessi dovrà avvisare l'altro con la massima urgenza possibile e permettergli di comunicare e o incontrare i figli con la massima flessibilità possibile, favorendo il rientro presso il domicilio materno nel più breve tempo possibile;
6. il OR , che attualmente non svolge alcuna lavorativa e percepisce una pensione Parte_1
di invalidità in quanto vittima di un grave sinistro stradale per il quale è ancora in cura, si impegna a versare un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la Persona_1 Per_2 somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che saranno comunicate (attualmente [...]), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
7. espressamente acconsente che la SI.ra percepisca l'intero assegno unico o qualsiasi CP_1
beneficio/assegno/indennità relativo ad entrambi i figli;
8. le spese straordinarie mediche e scolastiche relative ai minori saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, e dovranno essere versate al genitore che le ha sostenute entro il mese successivo alla comunicazione della relativa ricevuta/fattura/preventivo;
9. le parti dichiarano, entrambi, fin d'ora, di prestare consenso all'eventuale espatrio”.
Orbene ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 4 cpc il Collegio qualora gli accordi delle parti siano in contrasto con gli interessi dei figli “rigetta allo stato la domanda”.
pagina 2 di 4 Nel caso di specie le parti chiedono l'affido condiviso dei figli minori.
Peraltro il Tribunale dei Minorenni di Bologna con decreto definitivo del 19.11.2024 (doc. 11 in atti) i minori, in seguito ad episodi di violenza assistita e uso abituale di sostanze alcoliche da parte dei genitori, sono stati affidati ai Servizi Sociali del Comune di Faenza.
I Servizi Sociali hanno depositato in data 4 giugno 2025 relazione di aggiornamento della situazione del nucleo familiare.
Nella stessa è riportato che “Durante i numerosi incontri svolti con i genitori, alla presenza degli operatori, si è potuto osservare tra loro una forte difficoltà comunicativa dettata dalla loro reattività emotiva che è un elemento di criticità ancora in essere”. Cont I Servizi Sociali concludono così: “l' sta dando attuazione a quanto disposto nel decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Bologna (RG VG 1038/2022) che “conferma l'affido dei minori al
Servizio sociale territorialmente competente con i compiti di mantenerli collocati con la madre, favorire il percorso di autonomia della madre con i minori nel luogo ritenuto più adeguato, possibilmente favorendo la progressiva dimissione del nucleo dalla comunità, continuare ad offrire ai minori ogni utile supporto e regolamentare i rapporti tra i minori ed il padre nelle forme più adeguate”. Pertanto si chiede a codesta autorità giudiziaria di confermare le disposizioni sopracitate, in particolare per quanto concerne l'affido dei minori al Servizio Sociale”.
In ragione del breve lasso di tempo trascorso dal provvedimento del Tribunale dei Minorenni di
Bologna con cui i minori sono stati affidati ai Servizi Sociali di Faenza, in considerazione delle risultanze della relazione dei Servizi Sociali del 4.06.25 nonché delle carenza di fatti nuovi sopravvenuti che giustifichino diverso regime di affidamento dei figli minori, l'affidamento condiviso chiesto dalle parti non risulta corrispondere, allo stato, al superiore interesse dei minori.
La domanda di cui al ricorso congiunto deve pertanto allo stato essere rigettata.
Le spese devono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. 824/25 così decide:
- rigetta la domanda di cui al ricorso congiunto perché in contrasto con l'interesse dei figli minori;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ravenna, 6 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 4
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariapia Parisi Presidente dott. Alessia Vicini Giudice Relatore dott. Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 824/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
CRISTOFARO ANGELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 8 72021 FRANCAVILLA FONTANApresso il difensore avv. DE CRISTOFARO
ANGELA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONDI Controparte_1 C.F._2 DANIELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ARIENTI 26 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. BONDI DANIELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 28.02.25 e CP_1 CP_1 Parte_1
chiedevano cumulativamente pronuncia di separazione e divorzio domandando di omologare le seguenti condizioni: “1 i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
2. la casa familiare sita a Granarolo Faentino (RA), alla Piazza Manfredi n. 3 sarà assegnata alla madre;
3. i figli minori,
nato il [...] e nato il [...] saranno affidati congiuntamente ad Persona_1 Per_2
entrambi i coniugi con collocamento presso la madre, con facoltà del padre di poterli vedere e tenere con sé, tenuto conto che il medesimo vive in Puglia in provincia di Brindisi, una volta al mese per due giorni consecutivi, da concordarsi preventivamente con la madre e previa indicazione del luogo esatto in cui gli stessi soggiorneranno. Ogni anno i bambini staranno col padre alternativamente il Natale dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, e ad anni alterni per tre giorni durante le ferie pasquali scolastiche, previa comunicazione alla madre entro il 15/02. Si prevedono altresì 15 giorni durante le vacanze estive in periodi da concordarsi preventivamente con la madre entro il 15/06 di ogni anno;
4. le telefonate o video-chiamate fra i minori e il genitore che non soggiorna con loro saranno possibili una volta al giorno, nella fascia oraria 17-18; 5. in caso di malattia/infortunio dei minori, il genitore che soggiorna con gli stessi dovrà avvisare l'altro con la massima urgenza possibile e permettergli di comunicare e o incontrare i figli con la massima flessibilità possibile, favorendo il rientro presso il domicilio materno nel più breve tempo possibile;
6. il OR , che attualmente non svolge alcuna lavorativa e percepisce una pensione Parte_1
di invalidità in quanto vittima di un grave sinistro stradale per il quale è ancora in cura, si impegna a versare un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la Persona_1 Per_2 somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che saranno comunicate (attualmente [...]), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese;
7. espressamente acconsente che la SI.ra percepisca l'intero assegno unico o qualsiasi CP_1
beneficio/assegno/indennità relativo ad entrambi i figli;
8. le spese straordinarie mediche e scolastiche relative ai minori saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%, e dovranno essere versate al genitore che le ha sostenute entro il mese successivo alla comunicazione della relativa ricevuta/fattura/preventivo;
9. le parti dichiarano, entrambi, fin d'ora, di prestare consenso all'eventuale espatrio”.
Orbene ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 4 cpc il Collegio qualora gli accordi delle parti siano in contrasto con gli interessi dei figli “rigetta allo stato la domanda”.
pagina 2 di 4 Nel caso di specie le parti chiedono l'affido condiviso dei figli minori.
Peraltro il Tribunale dei Minorenni di Bologna con decreto definitivo del 19.11.2024 (doc. 11 in atti) i minori, in seguito ad episodi di violenza assistita e uso abituale di sostanze alcoliche da parte dei genitori, sono stati affidati ai Servizi Sociali del Comune di Faenza.
I Servizi Sociali hanno depositato in data 4 giugno 2025 relazione di aggiornamento della situazione del nucleo familiare.
Nella stessa è riportato che “Durante i numerosi incontri svolti con i genitori, alla presenza degli operatori, si è potuto osservare tra loro una forte difficoltà comunicativa dettata dalla loro reattività emotiva che è un elemento di criticità ancora in essere”. Cont I Servizi Sociali concludono così: “l' sta dando attuazione a quanto disposto nel decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Bologna (RG VG 1038/2022) che “conferma l'affido dei minori al
Servizio sociale territorialmente competente con i compiti di mantenerli collocati con la madre, favorire il percorso di autonomia della madre con i minori nel luogo ritenuto più adeguato, possibilmente favorendo la progressiva dimissione del nucleo dalla comunità, continuare ad offrire ai minori ogni utile supporto e regolamentare i rapporti tra i minori ed il padre nelle forme più adeguate”. Pertanto si chiede a codesta autorità giudiziaria di confermare le disposizioni sopracitate, in particolare per quanto concerne l'affido dei minori al Servizio Sociale”.
In ragione del breve lasso di tempo trascorso dal provvedimento del Tribunale dei Minorenni di
Bologna con cui i minori sono stati affidati ai Servizi Sociali di Faenza, in considerazione delle risultanze della relazione dei Servizi Sociali del 4.06.25 nonché delle carenza di fatti nuovi sopravvenuti che giustifichino diverso regime di affidamento dei figli minori, l'affidamento condiviso chiesto dalle parti non risulta corrispondere, allo stato, al superiore interesse dei minori.
La domanda di cui al ricorso congiunto deve pertanto allo stato essere rigettata.
Le spese devono essere compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa RG n. 824/25 così decide:
- rigetta la domanda di cui al ricorso congiunto perché in contrasto con l'interesse dei figli minori;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ravenna, 6 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 4
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