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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 105/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Lupo Maria Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 105/2025 R.G., posta in decisione con decreto resto ex art. 127 ter c.p.c. in data 17.10.2025; avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Lugar Palmeira 1 ANDAR Portogallo, elettivamente domiciliato in FLORIDIA, CORSO
VITTORIO EMANUELE N. 403, presso lo studio dell'avv. ANTONIO GALLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in SORTINO (SR), VIA R.
MARGHERITA N. 20/A, presso lo studio dell'avv. MARIA DOLORES CARUSO, che la rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente con l'avv. ELISABETTA FONTANA, giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico ministero (atti comunicati in data 30.1.2025)
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 16.1.2025 chiedeva a questo Tribunale di dichiarare Parte_1 lo scioglimento (rectius, la cessazione degli effetti civili) del matrimonio che, in data 19.8.1974, ha contratto con , dal quale è nata la figlia , ormai maggiorenne ed Controparte_1 Per_1 economicamente indipendente, senza la previsione di ulteriori condizioni.
Esponeva il ricorrente di essersi separato consensualmente dalla moglie con verbale in data
28.2.2007, omologato con decreto emesso dal Tribunale di Venezia 22.3.2007, pubblicato il
27.3.2007, e di non essersi più riconciliato con lei.
Con comparsa depositata in data 11.7.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio svolta dalla ricorrente, ma chiedendo, altresì, di porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla stessa la somma mensile di euro 800,00 a titolo Parte_1 di assegno divorzile.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 11.9.2025, i difensori delle parti, personalmente comparse, rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e alla successiva udienza del 16.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., chiedevano la ratifica delle condizioni di seguito riportate:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sortino il 19.8.1974, tra il sig. , nato a [...] il [...], residente in [...], Monchique, Rua Lugar Parte_1
Palmeira 1, c.f. e la sig.ra , nata a [...] il [...], C.F._3 Controparte_1
c.f. , ivi residente, in via Duca D'Aosta n.43, trascritto nei registri dello Stato C.F._2
Civile del Comune di Sortino al n. 46, parte II, serie A anno 1974, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) A titolo di assegno divorzile una tantum, il sig. si obbliga a trasferire alla sig,ra Parte_1
la quota e tutti i diritti allo stesso spettanti sugli immobili in Comune di Milano Controparte_1
(F205) (MI), di seguito descritti e, precisamente:
- ¼ indiviso dell'appartamento censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 438 particella 48 subalterno 731, via Francesco Sforza 14, Piano 1-S1, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 5, consistenza 6,5 vani;
- ¼ indiviso del posto auto distinto con il numero 73 della piattaforma 2 del più grande parcheggio automatizzato avente accesso carraio da via della Signora, 2 e pedonale dalla Via Francesco Sforza,
14, sito nel Comune di Milano, censito nella totale maggiore consistenza nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 438, particella 48, subalterno 708, Piano S1, zona censuaria 1, categoria
D/8, r.c. € 6.197,48.
- Il trasferimento della quota degli immobili succitati avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui
pagina 2 di 4 gli immobili suddetti si trovano.
- Si dà atto che l'immobile è gravato da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario a favore di Controparte_2
- Le spese di trasferimento saranno a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
3) Con l'adempimento dell'obbligazione di cui al n.2) la sig.ra si intenderà Controparte_1 pienamente soddisfatta, nulla avendo più a pretendere dal sig. a qualsiasi titolo e/o Parte_1 causale.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a Sortino il 19.8.1974, si sono separati con verbale in data con verbale in data 28.2.2007, omologato con decreto emesso dal Tribunale di Venezia 22.3.2007, pubblicato il 27.3.2007.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70 (il ricorso per il divorzio è stato depositato il 16.1.2025), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti ed il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 105/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario tra e in Sortino in data 19.8.1974 (atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 Registri dello Stato civile del Comune di SORTINO anno 1974, n. 46, Parte II, Serie A, Ufficio -), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SORTINO per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Lupo Maria Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 105/2025 R.G., posta in decisione con decreto resto ex art. 127 ter c.p.c. in data 17.10.2025; avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Lugar Palmeira 1 ANDAR Portogallo, elettivamente domiciliato in FLORIDIA, CORSO
VITTORIO EMANUELE N. 403, presso lo studio dell'avv. ANTONIO GALLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in SORTINO (SR), VIA R.
MARGHERITA N. 20/A, presso lo studio dell'avv. MARIA DOLORES CARUSO, che la rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente con l'avv. ELISABETTA FONTANA, giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico ministero (atti comunicati in data 30.1.2025)
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 16.1.2025 chiedeva a questo Tribunale di dichiarare Parte_1 lo scioglimento (rectius, la cessazione degli effetti civili) del matrimonio che, in data 19.8.1974, ha contratto con , dal quale è nata la figlia , ormai maggiorenne ed Controparte_1 Per_1 economicamente indipendente, senza la previsione di ulteriori condizioni.
Esponeva il ricorrente di essersi separato consensualmente dalla moglie con verbale in data
28.2.2007, omologato con decreto emesso dal Tribunale di Venezia 22.3.2007, pubblicato il
27.3.2007, e di non essersi più riconciliato con lei.
Con comparsa depositata in data 11.7.2025 si costituiva in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio svolta dalla ricorrente, ma chiedendo, altresì, di porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla stessa la somma mensile di euro 800,00 a titolo Parte_1 di assegno divorzile.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 11.9.2025, i difensori delle parti, personalmente comparse, rappresentavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio e alla successiva udienza del 16.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., chiedevano la ratifica delle condizioni di seguito riportate:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sortino il 19.8.1974, tra il sig. , nato a [...] il [...], residente in [...], Monchique, Rua Lugar Parte_1
Palmeira 1, c.f. e la sig.ra , nata a [...] il [...], C.F._3 Controparte_1
c.f. , ivi residente, in via Duca D'Aosta n.43, trascritto nei registri dello Stato C.F._2
Civile del Comune di Sortino al n. 46, parte II, serie A anno 1974, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) A titolo di assegno divorzile una tantum, il sig. si obbliga a trasferire alla sig,ra Parte_1
la quota e tutti i diritti allo stesso spettanti sugli immobili in Comune di Milano Controparte_1
(F205) (MI), di seguito descritti e, precisamente:
- ¼ indiviso dell'appartamento censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 438 particella 48 subalterno 731, via Francesco Sforza 14, Piano 1-S1, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 5, consistenza 6,5 vani;
- ¼ indiviso del posto auto distinto con il numero 73 della piattaforma 2 del più grande parcheggio automatizzato avente accesso carraio da via della Signora, 2 e pedonale dalla Via Francesco Sforza,
14, sito nel Comune di Milano, censito nella totale maggiore consistenza nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 438, particella 48, subalterno 708, Piano S1, zona censuaria 1, categoria
D/8, r.c. € 6.197,48.
- Il trasferimento della quota degli immobili succitati avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui
pagina 2 di 4 gli immobili suddetti si trovano.
- Si dà atto che l'immobile è gravato da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario a favore di Controparte_2
- Le spese di trasferimento saranno a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.
3) Con l'adempimento dell'obbligazione di cui al n.2) la sig.ra si intenderà Controparte_1 pienamente soddisfatta, nulla avendo più a pretendere dal sig. a qualsiasi titolo e/o Parte_1 causale.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo, il Giudice poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio a Sortino il 19.8.1974, si sono separati con verbale in data con verbale in data 28.2.2007, omologato con decreto emesso dal Tribunale di Venezia 22.3.2007, pubblicato il 27.3.2007.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge 898/70 (il ricorso per il divorzio è stato depositato il 16.1.2025), non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo entrambe le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita (in tal senso depongono il periodo di separazione trascorso, le ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nel corso del presente procedimento, tutti sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale).
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti ed il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 105/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario tra e in Sortino in data 19.8.1974 (atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 Registri dello Stato civile del Comune di SORTINO anno 1974, n. 46, Parte II, Serie A, Ufficio -), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SORTINO per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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