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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 22/10/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE UNICA CIVILE
n. 963/2022 r.g.a.c.
Il Giudice, dott.ssa NA Frangiosa considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 2 ottobre 2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti hanno depositato note di trattazione scritta aderendo a tale modalità di trattazione;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies cpc e 127 ter cpc.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa
NA Frangiosa in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 963 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente
TRA
, già (c.f. e Controparte_1 Controparte_1
p. iva ) in persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore P.IVA_1
e , (c.f. entrambi rappresentati e Parte_1 C.F._1 difesi dall'avv. Mainenti Maria Michela (c.f. ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il di lei studio sito in Vallo della Lucania (SA), in via F. Cammarota n.8, come da procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
già (c.f. ) in persona Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio
BA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il di lui C.F._3 studio sito in Genova, in Via Assarotti 12/2 A, come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per , come da nota depositata in data Controparte_1
16.9.2025: “…si riporta a tutto quanto dedotto ed articolato nell'atto di citazione in opposizione e ne chiede l'integrale accoglimento in uno alla documentazione prodotta. Impugna e contesta l'avverso dedotto e ne chiede il rigetto perché infondato in fatto e diritto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, come previsto dagli articoli 132 comma II n. 4 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati rispettivamente dagli articoli 45 e 52 della legge n. 69 del 18.6.2009, ed in osservanza all'indirizzo conforme della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Civile, Sezione III,
19.10.2006, n. 22409).
Con atto di citazione in opposizione a precetto regolarmente notificato,
[...]
e convenivano in giudizio Controparte_1 Parte_1
deducendo che: Controparte_2 notificava atto di precetto - in uno alla sentenza n. Controparte_2
2533/2018 resa dal Tribunale di Genova - a Controparte_1
in data 17.6.2022 e a (quale garante) in data
[...] Parte_1
27.6.2022, con il quale intimava sia il pagamento in solido tra loro di € 668.570,31
- di cui € 391.216,16 quale sorta capitale, € 252.692,95 per interessi moratori dal
30.04.2013 al 16.06.2022 ed € 19.000,00 per spese di lite oltre accessori ed onorario precetto - e sia il pagamento nei confronti della Controparte_1
di € 7.402,81, di cui € 2.283,84 quale capitale residuo, € 1.475,18
[...] per interessi moratori dal 30.04.2013 al 16.06.2022 oltre le competenze liquidate nella fase cautelare;
che la sentenza n. 2533/2018, appellata dinanzi la Corte di Appello di Genova
(r.g.n. 358/2018), era nulla per carenza di motivazione e illogicità stante la mancata valutazione e ammissione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti decisivi per il giudizio, nonché per la errata qualificazione della fideiussione prestata dal configurata quale un autonomo contratto di garanzia;
Parte_1 che la sentenza condannava gli “opponenti al pagamento degli interessi come da domanda” e che l'importo di € 252.692,95 intimato con precetto a titolo di interessi moratori, calcolati dal 30.4.2013 al 16.6.2022, era privo del calcolo utile a determinarlo e comunque non era dovuto perché le parti non avevano pattuito interessi di tal fatta, cosicché gli interessi dovevano ritenersi come inesistenti.
Parte opponente, nelle conclusioni, chiedeva all'intestato Tribunale: in via preliminare, di sospendere l'efficacia del titolo esecutivo;
nel merito, di accertare e dichiarare la nullità, l'infondatezza/inesigibilità del credito azionato in uno agli interessi richiesti con precetto, e sia la nullità della fideiussione con estromissione del fideiussore oltre alla condanna della controparte alle spese di lite. Parte_1
In data 26.10.2022 si costituiva in giudizio deducendo: Controparte_2 che i motivi di opposizione non vertevano sull'efficacia o la validità del titolo esecutivo opposto, bensì su questioni di merito che la parte avrebbe dovuto far valere nell'incardinato giudizio di appello;
la correttezza degli importi intimati a titolo di interessi moratori, in quanto dalle motivazioni della sentenza si evince che si era impegnata a restituire Controparte_1
l'importo anticipato da a far data dal 28.3.2013 e che la Controparte_2 natura degli interessi moratori era determinata ex lege, stante la transazione commerciale intervenuta tra le imprese.
Nelle conclusioni chiedeva al Tribunale dichiararsi l'inammissibilità/infondatezza dell'opposizione con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre alle spese di lite.
Con provvedimento del 17.01.2023 il giudice, ritenendo non sussistenti gli elementi per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rigettava l'istanza concedendo i termini 183 comma 6 c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 18.01.2024. Depositate le memorie istruttorie nn. 1 e 3 ex art. 183 comma VI c.p.c. da parte dell'opposta, dopo una serie di rinvii dettati prevalentemente dal carico di ruolo, la causa veniva rinviata all'udienza del 2.10.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., poi sostituita con deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione della tipologia e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti attraverso i quali le medesime sono estrinsecate, dovendo, di contro, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr., ex plurimis, Cass. 17 settembre 2007, n. 19331; Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012; Cass. 14 novembre
2011, n. 23794). Tale ricorso è giuridicamente qualificabile, alla luce del petitum e della causa petendi, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1, c.p.c., laddove viene contestato l'an exequendum in ragione della dedotta nullità del titolo esecutivo nonché della non debenza delle somme intimate con precetto e dunque della inesigibilità del diritto sostanziale del creditore intimante di pervenire al soddisfacimento coattivo della propria pretesa patrimoniale (cfr., ex plurimis, Cass.
14 aprile 1999, n. 3663; Cass. 25 novembre 2002, n. 16569; Cass. 6 aprile 2006,
n. 8112; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047).
In via preliminare va rilevato che nonostante manchi la prova documentale della notifica degli atti di precetto opposti, essa può ritenersi dimostrata sulla scorta di quanto indicato dalle parti in causa, le quali convengono che sia avvenuta nei confronti di con p.e.c. del 17.6.2022 e di. Controparte_1
a mezzo posta il 27.6.2022 (cfr. pagina 1 dell'atto di citazione Parte_1
e pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, come già rilevato nell'ordinanza resa nelle more del giudizio il 17.1.2023, le censure relative all'an ed al quantum del credito azionato dall'opposta sono inammissibili in questa sede, trattandosi di doglianze fondate su fatti antecedenti alla formazione del titolo giudiziale, la cui efficacia estintiva o modificativa dell'avverso credito deve essere fatta valere nel giudizio di merito. Giova al riguardo richiamare la giurisprudenza prevalente, secondo cui non si possono proporre in sede di opposizione all'esecuzione i motivi di doglianza sulla fondatezza del titolo esecutivo e sulla sussistenza dei presupposti della sua formazione, così come avanzato dall'opponente che ha censurato l'iter logico e argomentativo della sentenza resa dal Tribunale di Genova e posta a fondamento della contestata azione pre-esecutiva.
Invero il Tribunale adito ex art. 615 c.p.c. non può effettuare alcun controllo nel merito del provvedimento giurisdizionale che costituisce titolo esecutivo, potendo conoscere i soli fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo, atteso che, in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, non potendosi addurre altri vizi del provvedimento, né le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto (cfr.
Cass.25.2.1994, n. 1935).
Considerato dunque che, allorquando il titolo azionato in executivis è un titolo giudiziale, non vi è alcuna permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione (sia preventiva che successiva) all'esecuzione, bastando sul punto rilevare come “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione.” (cfr. Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. del
24/07/2012; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015). Ne discende, pertanto, che è di tutta evidenza che il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che egli ha già fatto valere nel giudizio di merito, e che nell'opposizione a precetto devono essere sollevate solo censure relative alla inesistenza genetica del titolo o a fatti modificativi o estintivi sopravvenuti.
Diversamente ragionando si consentirebbe, per il tramite dell'opposizione all'esecuzione, un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue (in tal senso, ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. del 14/10/2011).
Tra l'altro, la contemporanea pendenza del giudizio di cognizione impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione
(Cass. 19.12.2006 n. 27159).
Quindi eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo non devono essere fatte valere nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma piuttosto con l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo esecutivo.
La sentenza del Tribunale di Genova n. 583/2011 risulta confermata dalla sentenza n. 371/2023 resa il 19.12.2022 e pubblicata il 30.03.2023 dalla Corte di
Appello di Genova (v. deposito di parte opposta del 11.04.2023), per cui gli atti di precetto notificati sulla scorta del primo titolo esecutivo sono astrattamente idonei a sorreggere l'esecuzione intrapresa.
Relativamente agli interessi intimati con precetto, parte opponente svolge una duplice critica, ovvero ritiene che tale somma sia priva dell'indicazione dei calcoli compiuti e che inoltre non sia dovuta perché le parti non avevano pattuito interessi moratori in ragione della natura degli accordi presi.
La prima censura sugli interessi intimati è infondata, in quanto risulta chiaramente indicata la somma intimata con i precetti, in uno ai fattori utili alla sua determinazione (v. allegati al deposito del 7.7.2022), seppur non necessari ai fini del soddisfacimento del requisito della determinatezza di cui all'art. 480 c.p.c. Sul punto costituisce ius receptum l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo il quale “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. Cass. n.
4008/2013).
La seconda critica mossa sugli interessi intimati appare del tutto generica, dal momento che parte opponente premettendo che la sentenza di primo grado (che costituisce titolo esecutivo) lo ha condannato al pagamento di interessi “come da domanda”, sostiene che gli stessi non sarebbero dovuti sull'assunto che le parti in causa non avrebbero pattuito interessi di natura moratoria, ritenendoli finanche inesistenti.
Trattasi di mere difese, che si appalesano del tutto generiche, in quanto non sono dirette a contestare specificamente la validità e l'efficacia del titolo azionato, limitandosi invero a richiamare un non meglio specificato accordo intercorso dalle parti in causa, in ragione del quale non sarebbero stati pattuiti interessi moratori.
In sostanza, parte opponente avrebbe dovuto allegare prima ancora che provare che la controparte abbia richiesto nei propri atti attinenti al giudizio di merito, interessi in forma diversa da quelli moratori, per cui a fronte del decisum del giudice del merito nulla può in questa sede sindacare l'intestato Tribunale.
In tema di onere della prova va menzionato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “L'opposizione a precetto ha ad oggetto la contestazione del diritto del creditore a procedere esecutivamente e, diversamente dall'opposizione a decreto ingiuntivo, configura un accertamento negativo del credito contenuto nel titolo, con la conseguenza che sarà il debitore opponente a dover dimostrare i fatti estintivi impeditivi o modificativi del credito, fornendo la prova di fatti estintivi successivi alla formazione del titolo (cfr. Tribunale Cuneo sez. I, 24/07/2024, n. 582).
Inoltre, qualora l'intimazione a precetto, a seguito di specifiche contestazioni, dovesse risultare di somma superiore a quella dovuta, tale circostanza non determinerebbe la nullità del precetto stesso, ma darebbe luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (Cfr. Cassazione civile sez. III, 11/03/1992, n.2938; n. 3150 del 1960; n. 4317 del 1957; n. 3625 del
1955; n. 2805 del 1954).
Ne discende che, stante la infondatezza e genericità delle contestazioni mosse, anche tale motivo di opposizione deve essere rigettato.
In ultimo, va rigettata la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata da parte opposta, in quanto non rileva il requisito soggettivo della colpa grave o della mala fede nel comportamento processuale dell'attore, come anche la dimostrazione concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale dello stesso.
Per le motivazioni esposte l'opposizione va rigettata.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la stretta soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta effettivamente e secondo il parametro minimo dello scaglione, operando un ulteriore abbattimento per l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) rigetta l'opposizione a precetto presentata da Controparte_1
e nei confronti di
[...] Parte_1 Controparte_2
2) rigetta la domanda di condanna per lite temeraria presentata da Controparte_2 nei confronti di e
[...] Controparte_1 Parte_1
;
[...]
3) condanna gli opponenti in solido alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, spese che si liquidano in €. 4.800,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 22.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa NA Frangiosa