Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00082/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04154/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4154 del 2024, proposto da
IE VO, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Di Martino, Antonino Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Toledo n. 156, presso lo studio legale Soprano-Sasso;
contro
Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilia Dubbioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, Regione Campania, non costituiti;
nei confronti
Bellalba s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati AN La Mura, ANpaolo De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
FR IL UI, RI UI, ET VO, UA D'RO, AN TA, IA OR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a. del provvedimento prot. 84525 del 05.06.2025 a firma dell’ing. UA Gaudino, Commissario ad acta nominato con sentenza n. 2224/25, che, <non rilevando inerzia da parte dell’amministrazione comunale allo stato attuale, […] non ritiene di dover attivare l’intervento sostitutivo>;
b. della nota prot. 74752 del 15.05.2025 a firma dell’ing. UA Gaudino;
c. della nota comunale prot. 18619 del 13.05.2025, recante <riscontro alla nota-istanza prot. n. 22032/2024 con riguardo all’esercizio vigilanza e controllo sull’attività edilizia nel territorio comunale>, concludendo che <non si ritengono allo stato sussistenti illegittimità o violazioni urbanistico edilizio/paesaggistiche […] e quindi non si ritengono sussistenti i presupposti per l’adozione di provvedimenti repressivi/sanzionatori al riguardo da parte di quest’Ufficio, con la conseguenza che la Nota-istanza della S.V. prot. n. 22032/2024 non può essere accolta>;
d. del rapporto tecnico prot. 18049 dell’08.05.2025 del Servizio Urbanistica;
e. delle note comunali acquisite ai protocolli nn. 79169 del 23.05.2025 e 73918 del 13.05.2025 della Città Metropolitana di Napoli;
f. di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, propedeutico e conseguenziale;
per la declaratoria della nullità per violazione e/o elusione del giudicato
g. della nota comunale prot. 18619/25, del rapporto tecnico prot. 18049 dell’08.05.2025, delle note prot. 79169 del 23.05.2025 e prot. 73918 del 13.05.2025, del provvedimento prot. 84525 del 05.06.2025 e della nota commissariale prot. 74752 del 15.05.2025, le cui conclusioni sono elusive dell’obbligo di provvedere sancito nella sentenza TAR n. 2224/25;
nonché, previo accertamento del persistente inadempimento delle Amministrazioni soccombenti,
per l’accertamento e la declaratoria
h. dell’obbligo del Commissario ad acta di attivare l’intervento sostitutivo, con ordine di compiere ogni attività procedimentale e provvedimentale finalizzata all’espletamento dei poteri conferitigli con la sentenza TAR n. 2224/25;
nonché
(coi il reclamo depositato il 3/10/25)
per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità per elusione:
della <Relazione conclusiva> prot. 121978 del 04.09.2025, a firma dell’arch. Giusi D’RO, nominata Commissario ad acta con atto prot. 104754 del 15.07.2025, la quale, <non rilevando inerzia da parte dell’amministrazione comunale allo stato attuale, ritiene di non dover attivare l’intervento sostitutivo in carenza dei presupposti stabiliti>;
di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, propedeutico e conseguenziale, tra cui, per quanto ancora occorrere, la nota prot. 84525 del 05.06.2025;
nonché,
per la declaratoria della nullità per violazione e/o elusione del giudicato
della nota comunale prot. 18619 del 13.05.25, del rapporto tecnico prot. 18049/25 dell’08.05.2025, delle note prot. 79169/25 e prot. 73918/25, del provvedimento prot. 84525 del 05.06.2025 e della nota prot. 74752 del 15.05.2025, le cui conclusioni sono elusive dell’obbligo di provvedere sancito nella sentenza n. 2224/25,
nonché, accertata la persistente inerzia e la condotta elusiva delle Amm.ni intimate,
per l’accertamento e la declaratoria
dell’obbligo del Commissario ad acta di attivare l’intervento sostitutivo e di insediarsi, con ordine di compiere ogni attività procedimentale e provvedimentale finalizzata all’espletamento dei poteri conferitigli con la sentenza TAR n. 2224/25, onde assicurare l’effettività e la pienezza dei diritti e degli interessi legittimi violati dalle Amministrazioni intimate;
in subordine,
per la sostituzione/revoca
del Responsabile della Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Napoli, in ragione dell’inerzia nello svolgimento della funzione commissariale, valutando la trasmissione di informativa alla Procura Regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica competenti per territorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vico Equense e di Bellalba s.r.l.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa VI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con sentenza n. 2224/25 questa Sezione ha accolto il ricorso proposto da VO IE ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A avverso il silenzio serbato sull’istanza da lui inoltrata il 7/6/2024 al Comune di Vico Equense, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, nonché alla Regione Campania - GENIO CIVILE avente ad oggetto la conformità urbanistica della autorimessa edificata su suolo confinante da Bellalba s.r.l., “ con contestuale fissazione di un termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza entro il quale le amministrazioni intimate (il Comune di Vico Equense, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli e la Regione Campania), ciascuna secondo le rispettive attribuzioni, devono pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato sull’istanza de qua ” e nomina del Responsabile della Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Napoli in qualità di Commissario ad acta,
Con reclamo depositato il 4/7/25, il VO ha chiesto annullarsi la nota comunale prot. 18619 del 13.05.2025 a firma del responsabile del servizio urbanistica che - all’esito di un nuovo sopralluogo – ha concluso nel senso che “ alla luce degli accertamenti eseguiti nel merito, si comunica che non si ritengono allo stato sussistenti illegittimità o violazioni urbanistico-edilizio/paesaggistiche sotto il profilo amministrativo e procedurale relative all’immobile di che trattasi, e quindi non si ritengono sussistenti i presupposti per l’adozione di provvedimenti repressivi/sanzionatori al riguardo da parte di quest’Ufficio ”.
Unitamente a tale nota sono state gravate anche le note in epigrafe indicate a mezzo delle quali il Commissario ad acta – preso atto del riscontro del Comune – ha sostanzialmente declinato l’esercizio dei poteri sostituivi.
A sostegno dell’impugnativa parte ricorrente ha dedotto – in estrema sintesi – che l’accertamento esperito dal Comune è stato estremamente lacunoso e che nessuno degli enti ha eseguito un controllo di conformità tra i titoli con i quali è stata assentita l’autorimessa e l’effettivo stato dei luoghi. Pertanto, male ha fatto il Commissario a ritenersi esentato dall’obbligo di provvedere in via sostitutiva.
Il ricorrente ha inoltre dedotto che tutti gli atti impugnati sarebbero nulli poiché emessi in violazione/elusione del giudicato.
In data 4/9/25 il Commissario ad acta Giusi D’RO, subentrato al precedente, ha ribadito l’insussistenza dei presupposti per l’insediamento, alla luce della nota comunale del 13/5/2025.
Con successivo reclamo depositato il 3/10/25, il VO ha chiesto annullarsi la nota commissariale e sostituirsi/revocarsi il Commissario ad acta.
2 - Il Comune di Vico Equense ha resistito ai reclami, rimarcando di aver eseguito un ulteriore sopralluogo i cui esiti sono compendiati nel verbale n. 44835/25.
3 - La s.r.l. Bellalba ha chiesto respingersi la domanda.
4 - Alla camera di consiglio del 27/11/2025 il ricorso è transitato in decisione.
5 – La domanda del VO è solo parzialmente accoglibile.
5.1 - Il Comune di Vico Equense ha riscontrato la diffida del VO giusta nota in data 13/5/2025.
Pertanto il reclamo, nella parte in cui lamenta la violazione del giudicato formatosi sulla epigrafata sentenza di questo TAR, non è fondato con riferimento all’azione comunale.
Ed invero, la sentenza ha statuito solo in merito all’obbligo di conclusione del procedimento. Il Comune di Vico Equense, per quanto di sua spettanza, ha dato esecuzione alla pronuncia giudiziale riscontrando la diffida del ricorrente, con ciò determinando il venir meno del perdurante silenzio, in disparte ogni questione sulla legittimità dell’atto emesso.
5.1.1 - In relazione all’impugnativa di tale sopravvenuta determinazione, va disposto il mutamento del rito, da camerale a ordinario, rinviando al Presidente della Sezione per l’indicazione dell’udienza pubblica di trattazione nel merito della causa.
5.1.2 - Non ha invece rilievo provvedimentale il verbale di ispezione redatto il 17/10/2025 e versato in atti il 23/10/25.
5.2 - Va invece accolto il reclamo proposto avverso le note del Commissario (rectius: dei Commissari) ad acta che hanno ritenuto di non doversi insediare essendo stata la sentenza ottemperata.
Ed invero, come riportato nella sentenza ottemperanda: “ Il VO assume che l’opera, eseguita in totale difformità dal progetto assentito dal Comune (per giunta con sconfinamento nella proprietà del ricorrente), dovrebbe essere sanzionata dal Comune ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/01, specie tenuto conto della rilevanza in termini statici e strutturali delle modifiche al progetto.
Secondo la prospettazione attorea, il titolo edilizio, inoltre, prevedeva la sistemazione a verde della copertura del parcheggio (ex l.r. n. 19/01), che non è stata eseguita in conformità al titolo edilizio e paesaggistico, ciò che pure imporrebbe un intervento sanzionatorio ex art. 31 cit.
Sulla scorta di tali premesse, il VO ha diffidato le Amministrazioni innanzi indicate ad accertare e sanzionare le difformità edilizie e la violazione della normativa antisismica e paesaggistica ..” .
E, sempre per quanto di rilievo nella presente sede: “ Con specifico riferimento, poi, alla sussistenza dei poteri di vigilanza delle Amministrazioni destinatarie dell’istanza del VO, si rammenta che - oltre al Comune - anche le altre Amministrazioni sono titolari di poteri di vigilanza in materia edilizia.
Vengono, infatti, in rilievo il potere sostitutivo della Regione ex articolo 40 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (a mente del quale: “1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento) e art. 42 l.r. 22 dicembre 2004 n. 16 (che recita: “1. In attuazione del principio di sussidiarietà la regione assiste il comune nella funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di cui al D.P.R. n. 380/01, articolo 27, comma 1, e di repressione dell'abusivismo edilizio).
Lo stesso dicasi per la Soprintendenza che ha omesso di esercitare il proprio potere di tutela delle aree soggette a vincolo previsto dall’articolo 155 del d. lgs. n. 42/04 (a mente del quale: “1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni. 2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero”) ”.
Permanendo quindi l’inerzia delle altre Amministrazioni obbligate a dare risposta alla diffida del VO, il Commissario ad acta avrebbe dovuto esercitare i prescritti poteri sostitutivi.
5.2.1 - Per le suesposte ragioni, va reiterato al commissario ad acta l’ordine già impartito nella citata sentenza n. 2224, di insediarsi senza indugio e di procedere alla esecuzione di essa sentenza per la parte rimasta inadempiuta, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza, previo accertamento della perdurante inerzia delle Amministrazioni onerate. A tale proposito, va infatti rammentato che:
“ a) il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono poteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza passata in giudicato, o provvisoriamente esecutiva e non sospesa, o dall’ordinanza cautelare fintanto che l’altro soggetto non abbia concretamente provveduto;
b) gli atti emanati dall’amministrazione, pur in presenza della nomina e dell’insediamento del commissario ad acta, non possono essere considerati di per sé affetti da nullità, in quanto gli stessi sono adottati da un soggetto nella pienezza dei propri poteri, a nulla rilevando a tal fine la nomina o l’insediamento del commissario.
…
d) gli atti adottati dal commissario ad acta dopo che l’amministrazione abbia già provveduto a dare attuazione alla decisione, ovvero quelli che l’amministrazione abbia adottato dopo che il commissario ad acta abbia provveduto, sono da considerare inefficaci e, ove necessario, la loro rimozione può essere richiesta da chi vi abbia interesse, a seconda dei casi, al giudice dell’ottemperanza o al giudice del giudizio sul silenzio ” – A.P. n. 8/2021.
6 - Il perdurante inadempimento induce a governare le spese in danno del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e della Regione Campania, nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
con riferimento all’impugnativa della nota comunale n. 18619/25 dispone il mutamento del rito, da camerale a ordinario, dando mandato alla Segreteria per gli adempimenti di competenza;
ordina al commissario ad acta di procedere senza indugio ad insediarsi, compiendo gli atti necessari all’esecuzione della sentenza n. 2224/25, nei termini sopra riportati.
Condanna il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e la Regione Campania alla refusione delle spese di fase nei confronti di VO IE che liquida in misura di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA AU DD, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
VI EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI EN | MA AU DD |
IL SEGRETARIO