Articolo 74 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 73Articolo 75
Versione
14 maggio 1967
Art. 74.
Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Entrata in vigore il 14 maggio 1967