Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 41207
CASS
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, comma 2 bis, L. n. 401 del 1989

    La Corte Costituzionale e la giurisprudenza di legittimità hanno affermato che l'omissione dell'avviso della facoltà di presentare memorie al Gip determina una nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., sia del provvedimento questorile che dell'ordinanza di convalida.

  • Improcedibile
    Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo relativo alla nullità del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 41207
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41207
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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