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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 41207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41207 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
ha pronunciato la seguente Oggi, 23 DICI ?u'iL7 SENTENZA sul ricorso proposto da: CC TE nato a [...] il [...] i'UNZIONAR. Lttan avverso l'ordinanza del 03/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tri ale di CA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal presidente Luca Ramacci;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore di CA del 27/06/2025, limitatamente all'obbligo di presentazione;
letta la memoria conclusiva del difensore del ricorrente, avv. Enzo di Lodovico, che ha insistito per raccoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TE CC, tramite il proprio difensore, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 3 luglio 2025 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di CA che ha convalidato il provvedimento del 27 giugno 2025 del Questore di CA, notificato il 30 giugno 2025 alle 17:35, nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (e successive modificazioni), gli ha prescritto di presentarsi, per gli otto anni successivi, presso la Questura di CA 15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti prima della fine di ogni incontro disputato in casa dalla Penale Sent. Sez. 3 Num. 41207 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BADAS SILVIA Data Udienza: 10/12/2025 squadra di calcio "Delfino CA 1936" nel campionato di appartenenza e nelle coppe nazionali e internazionali, di presentarsi 30 minuti dopo l'inizio di ogni incontro per le partite disputate in trasferta. 1.1. Secondo quanto emerge dalla lettura dell'ordinanza, in data 25 novembre 2023, alle ore 17.45, insieme altri noti soggetti appartenenti alla frangia più violenta della tifoseria aveva preso parte a una rissa aggravata dall'uso di bastoni spranghe ed altri oggetti, che aveva coinvolto le opposte tifoserie del CA e del ES prima dell'incontro di calcio CA - ES delle 20:45, circostanze accertate sulla base della deposizione testimoniale del vicebrigadiere dei carabinieri Rocco Rulli e dei filmati di videosorveglianza del locale Tempie bar dove alcuni partecipati alla partecipanti alla rissa, dopo essersi fatti curare, si erano rifugiati;
inoltre nella stessa occasione si era anche reso responsabile del danneggiamento aggravato di un'autovettura con ferimento del conducente, fatti per i quali era stato iscritto il procedimento penale 1341 del 2024. Il ricorrente inoltre era già stato destinatario di analoghi provvedimenti in precedenza, rispettivamente emessi dal Questore della provincia di Rieti in data 15/07/2016 e dal Questore della provincia di Piacenza in data 08/02/2021. 1.2. Il G.i.p., rilevato che decorso il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore non erano pervenute memorie difensive, che sussisteva nel caso in discorso anche il fumus del reato di cui all'articolo 6 bis della legge 401 del 1989, aveva convalidato il provvedimento del Questore in quanto necessario e urgente in vista dell'imminente inizio del campionato e di altri tornei, considerato che NT era soggetto pericoloso in quanto non aveva esitato a fare uso della violenza e oltretutto era stato già destinatario in precedenza di analoghe misure. Alla luce delle modalità dei fatti e della sostanziale recidiva doveva ritenersi congruo il termine di 5 anni. 2. CC articola il ricorso in due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, comma 2 bis, L. n. 401 del 1989, posto che il provvedimento del Questore n. 29/2025 del 27 giugno 2028, non contiene anche l'avviso della possibilità di presentare memorie al Gip entro 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile. Evidenzia che deve essere recisamente contestata l'affermazione del Gip che ha dato atto dell'omessa presentazione delle memorie, in quanto l'omissione dell'avviso ha concretamente precluso la realizzazione del previsto contraddittorio cartolare. Pertanto tale omissione integra una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., comportando una lesione dei diritti di intervento e di assistenza difensiva nella fase giurisdizionale di convalida del provvedimento amministrativo. 2.2.Col secondo motivo, eccepisce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto il Gip si è limitato a una acritica e pedissequa trascrizione di quanto 2 emerso dalla nota della Digos relativamente all'episodio del 25 novembre 2023, laddove negli atti dell'indagine non vi è invece alcun elemento fotografico, video ovvero riconoscimento visivo da cui emerga la partecipazione di NT alla rissa aggravata;
le uniche immagini che lo riguardano comprovano soltanto la sua presenza all'interno del Tempie bar ore dopo i fatti. È errata anche l'affermazione della pericolosità del ricorrente, atteso che questi è soggetto incensurato e che i provvedimenti interdittivi del Questore di Rieti e di quello di CA non sono correlati ad alcun procedimento penale, né sussistono reali ragioni d'urgenza atteso il significativo lasso temporale decorso fra i fatti e l'applicazione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. 2. Va osservato, in premessa, che, con sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 23.5.1997, veniva dichiarata la parziale incostituzionalità dell'art. 6 della legge 13.12.1989 n. 401 () "...nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari", il giudice delle leggi riteneva che l'omissione del detto avviso non assicurava al destinatario del provvedimento "la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire..", di guisa che esso deve necessariamente essere contenuto nel provvedimento in questione, a prescindere dal principio generale ex art. 121 cod.proc.pen. per il quale nel rito penale è consentito alle parti e ai loro difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte. Indi, il legislatore (art 1, comma 1 lett. b) del d.l. 20.8.2001 n. 336, conv., con modificazioni, nella legge 19 ottobre 2001 n. 377) ha provveduto ad inserire nell'art. 6 I. n. 401/1989 il comma 2 bis che dispone: "La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento". 2.1. Orbene, questa Corte ha affermato che l'inosservanza dell'obbligo di avviso in questione determina la nullità sia del provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, trattandosi di uno dei presupposti necessari per la legittimità dell'atto emanato da detto organo amministrativo, che del successivo svolgimento dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari (Sez. 1, n. 2130 del 22/03/2000, Rv. 216195). Si è precisato che la notifica del provvedimento questorile effettuata in violazione dell' art. 6, comma 2 bis I. n. 401 del 1989, pur non prevedendo la norma una sanzione specifica di nullità, determina una nullità generale in base al disposto dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen., atteso che il diritto di "presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida" della misura di polizia, 3 rientra evidentemente nella facoltà di intervenire personalmente o di farsi assistere tecnicamente da un difensore, e, quindi, rispettivamente nel diritto di intervento e in quello di assistenza;
tale nullità deve ritenersi assoluta, perché l'avviso all'interessato della facoltà di difendersi presso il giudice competente per la convalida svolge la stessa funzione della citazione dell'imputato prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., cioè quella di convocare la parte privata davanti al giudice per esercitare il suo diritto di difendersi, anche se per il procedimento di convalida della misura prevenzionale si tratta di una convocazione senza data fissa e, quindi, più esattamente di una informazione sulla facoltà di difendersi entro un breve termine;
l'omissione dell'avviso determina, pertanto, la nullità, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., sia del provvedimento del questore che della successiva ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, dep.13/03/2009, Rv. 242987; Sez.3, n.6986 del 10/11/2005, dep.24/02/2006, Rv.234043; Sez.1, n.5624 del 16/11/1998, dep.15/01/1999, Rv.212128; Sez.1, n.3215 del 22/04/1999, Rv.213717). Il principio, che va qui ribadito, è stato più di recente affermato da Sez.3, n. 48201 del 25/09/2019, Rv.277364 - 01 (nello stesso senso, da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 27730 del 13/05/2025; Sez. 3, Sentenza n. 24264 del 4/05/2023, non massimate). 2.2. Nella specie, nel corpo del provvedimento questorile allegato al ricorso, come nella relativa notifica, è assente l'avviso all'interessato della facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. Risulta, pertanto, integrata la violazione dell'art. 6, comma 2 bis, I. n. 401/1989 sanzionata ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen., con conseguente fondatezza della relativa doglianza che, avendo carattere preliminare, assorbe l'ulteriore censura proposta. 3. La rilevata nullità comporta l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, stante la natura procedurale del vizio rilevato, che travolge l'atto senza alcuna possibilità di riviviscenza, e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento del Questore di CA, limitatamente all'obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di CA del 30/6/2025, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di CA. Così deciso il 10 dicembre 2025.
udita la relazione svolta dal presidente Luca Ramacci;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore di CA del 27/06/2025, limitatamente all'obbligo di presentazione;
letta la memoria conclusiva del difensore del ricorrente, avv. Enzo di Lodovico, che ha insistito per raccoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TE CC, tramite il proprio difensore, ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 3 luglio 2025 del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di CA che ha convalidato il provvedimento del 27 giugno 2025 del Questore di CA, notificato il 30 giugno 2025 alle 17:35, nella parte in cui, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (e successive modificazioni), gli ha prescritto di presentarsi, per gli otto anni successivi, presso la Questura di CA 15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti prima della fine di ogni incontro disputato in casa dalla Penale Sent. Sez. 3 Num. 41207 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BADAS SILVIA Data Udienza: 10/12/2025 squadra di calcio "Delfino CA 1936" nel campionato di appartenenza e nelle coppe nazionali e internazionali, di presentarsi 30 minuti dopo l'inizio di ogni incontro per le partite disputate in trasferta. 1.1. Secondo quanto emerge dalla lettura dell'ordinanza, in data 25 novembre 2023, alle ore 17.45, insieme altri noti soggetti appartenenti alla frangia più violenta della tifoseria aveva preso parte a una rissa aggravata dall'uso di bastoni spranghe ed altri oggetti, che aveva coinvolto le opposte tifoserie del CA e del ES prima dell'incontro di calcio CA - ES delle 20:45, circostanze accertate sulla base della deposizione testimoniale del vicebrigadiere dei carabinieri Rocco Rulli e dei filmati di videosorveglianza del locale Tempie bar dove alcuni partecipati alla partecipanti alla rissa, dopo essersi fatti curare, si erano rifugiati;
inoltre nella stessa occasione si era anche reso responsabile del danneggiamento aggravato di un'autovettura con ferimento del conducente, fatti per i quali era stato iscritto il procedimento penale 1341 del 2024. Il ricorrente inoltre era già stato destinatario di analoghi provvedimenti in precedenza, rispettivamente emessi dal Questore della provincia di Rieti in data 15/07/2016 e dal Questore della provincia di Piacenza in data 08/02/2021. 1.2. Il G.i.p., rilevato che decorso il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore non erano pervenute memorie difensive, che sussisteva nel caso in discorso anche il fumus del reato di cui all'articolo 6 bis della legge 401 del 1989, aveva convalidato il provvedimento del Questore in quanto necessario e urgente in vista dell'imminente inizio del campionato e di altri tornei, considerato che NT era soggetto pericoloso in quanto non aveva esitato a fare uso della violenza e oltretutto era stato già destinatario in precedenza di analoghe misure. Alla luce delle modalità dei fatti e della sostanziale recidiva doveva ritenersi congruo il termine di 5 anni. 2. CC articola il ricorso in due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, comma 2 bis, L. n. 401 del 1989, posto che il provvedimento del Questore n. 29/2025 del 27 giugno 2028, non contiene anche l'avviso della possibilità di presentare memorie al Gip entro 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile. Evidenzia che deve essere recisamente contestata l'affermazione del Gip che ha dato atto dell'omessa presentazione delle memorie, in quanto l'omissione dell'avviso ha concretamente precluso la realizzazione del previsto contraddittorio cartolare. Pertanto tale omissione integra una nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., comportando una lesione dei diritti di intervento e di assistenza difensiva nella fase giurisdizionale di convalida del provvedimento amministrativo. 2.2.Col secondo motivo, eccepisce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto il Gip si è limitato a una acritica e pedissequa trascrizione di quanto 2 emerso dalla nota della Digos relativamente all'episodio del 25 novembre 2023, laddove negli atti dell'indagine non vi è invece alcun elemento fotografico, video ovvero riconoscimento visivo da cui emerga la partecipazione di NT alla rissa aggravata;
le uniche immagini che lo riguardano comprovano soltanto la sua presenza all'interno del Tempie bar ore dopo i fatti. È errata anche l'affermazione della pericolosità del ricorrente, atteso che questi è soggetto incensurato e che i provvedimenti interdittivi del Questore di Rieti e di quello di CA non sono correlati ad alcun procedimento penale, né sussistono reali ragioni d'urgenza atteso il significativo lasso temporale decorso fra i fatti e l'applicazione della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. 2. Va osservato, in premessa, che, con sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 23.5.1997, veniva dichiarata la parziale incostituzionalità dell'art. 6 della legge 13.12.1989 n. 401 () "...nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari", il giudice delle leggi riteneva che l'omissione del detto avviso non assicurava al destinatario del provvedimento "la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire..", di guisa che esso deve necessariamente essere contenuto nel provvedimento in questione, a prescindere dal principio generale ex art. 121 cod.proc.pen. per il quale nel rito penale è consentito alle parti e ai loro difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte. Indi, il legislatore (art 1, comma 1 lett. b) del d.l. 20.8.2001 n. 336, conv., con modificazioni, nella legge 19 ottobre 2001 n. 377) ha provveduto ad inserire nell'art. 6 I. n. 401/1989 il comma 2 bis che dispone: "La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento". 2.1. Orbene, questa Corte ha affermato che l'inosservanza dell'obbligo di avviso in questione determina la nullità sia del provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza, trattandosi di uno dei presupposti necessari per la legittimità dell'atto emanato da detto organo amministrativo, che del successivo svolgimento dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari (Sez. 1, n. 2130 del 22/03/2000, Rv. 216195). Si è precisato che la notifica del provvedimento questorile effettuata in violazione dell' art. 6, comma 2 bis I. n. 401 del 1989, pur non prevedendo la norma una sanzione specifica di nullità, determina una nullità generale in base al disposto dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen., atteso che il diritto di "presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida" della misura di polizia, 3 rientra evidentemente nella facoltà di intervenire personalmente o di farsi assistere tecnicamente da un difensore, e, quindi, rispettivamente nel diritto di intervento e in quello di assistenza;
tale nullità deve ritenersi assoluta, perché l'avviso all'interessato della facoltà di difendersi presso il giudice competente per la convalida svolge la stessa funzione della citazione dell'imputato prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., cioè quella di convocare la parte privata davanti al giudice per esercitare il suo diritto di difendersi, anche se per il procedimento di convalida della misura prevenzionale si tratta di una convocazione senza data fissa e, quindi, più esattamente di una informazione sulla facoltà di difendersi entro un breve termine;
l'omissione dell'avviso determina, pertanto, la nullità, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., sia del provvedimento del questore che della successiva ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, dep.13/03/2009, Rv. 242987; Sez.3, n.6986 del 10/11/2005, dep.24/02/2006, Rv.234043; Sez.1, n.5624 del 16/11/1998, dep.15/01/1999, Rv.212128; Sez.1, n.3215 del 22/04/1999, Rv.213717). Il principio, che va qui ribadito, è stato più di recente affermato da Sez.3, n. 48201 del 25/09/2019, Rv.277364 - 01 (nello stesso senso, da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 27730 del 13/05/2025; Sez. 3, Sentenza n. 24264 del 4/05/2023, non massimate). 2.2. Nella specie, nel corpo del provvedimento questorile allegato al ricorso, come nella relativa notifica, è assente l'avviso all'interessato della facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento. Risulta, pertanto, integrata la violazione dell'art. 6, comma 2 bis, I. n. 401/1989 sanzionata ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen., con conseguente fondatezza della relativa doglianza che, avendo carattere preliminare, assorbe l'ulteriore censura proposta. 3. La rilevata nullità comporta l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, stante la natura procedurale del vizio rilevato, che travolge l'atto senza alcuna possibilità di riviviscenza, e la conseguente perdita di efficacia del provvedimento del Questore di CA, limitatamente all'obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di CA del 30/6/2025, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di CA. Così deciso il 10 dicembre 2025.