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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/04/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 14/04/2025, RGC n. 411/2021 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. CELESTE LEONARDO per parte attrice, il quale preliminarmente da atto di aver depositato telematicamente certificato ipocatastale del ventennio;
precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita la parte a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.04.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 411 del R.G. 2021, promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Celeste e CP_1 C.F._1
nel cui studio in Cariati alla Via SS 108 TER, snc, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
, residente in [...] CP_3
residente in [...], in qualità di erede di;
[...] Persona_1
residente in [...], in qualità di erede Controparte_4
di ; residente in [...] Controparte_5
n. 8; residente in [...]; Controparte_6 CP_7
residente in [...]; residente in
[...] CP_5
Cosenza alla Via Caloprese, n. 23; residente in [...]; CP_8
- convenuti contumaci -
Oggetto: usucapione.
Conclusioni e discussione: come in atti e da verbale di udienza del 14.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi."
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore ha evocato in giudizio i convenuti in epigrafi indicati per “….sentirsi dichiarare proprietario per intervenuta usucapione di un appezzamento di terreno
sito in Cariati, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Cariati al fg. n. 13, particella n. 290, della superficie
complessiva di ha. 00.02,50, R.D. euro 0,90; R.A. Euro 0,65, come da allegata planimetria, confinante con le seguenti
particelle, tutte individuate nel Catasto Terreni del Comune di Cariati, al fg. n. 23: particella n. 49, da un lato;
particella
n. 289, da un lato;
particella n. 542 da un lato;
particella n. 638, da un lato….con vittoria di spese din caso di
opposizione…”
I convenuti seppur regolarmente evocati in giudizio non hanno inteso costituirsi e di cui ne andrà
dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento di prova testimoniale.
All'odierna udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva discussa oralmente e, quindi, decisa con sentenza letta all'esito della camera di consiglio, ormai assenti le parti.
La domanda formulata da parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
1. Preliminarmente andrà dichiarata la contumacia degli odierni convenuti che, seppure regolarmente evocati in giudizio non hanno inteso costituirsi.
2. È noto come requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili sia il possesso ventennale, che deve altresì assumere i caratteri della continuità, non interruzione, pacificità
e pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.).
Colui che agisce per ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione ventennale ha, dunque, l'onere di provare di aver esercitato su detto bene,
in maniera continuativa ed ininterrotta per almeno un ventennio, un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, attraverso l'esplicazione pacifica e pubblica delle facoltà che formano il contenuto di tale diritto reale.
Inoltre, ai fini dell'accertamento del diritto usucapito (servitù, proprietà, usufrutto, ecc.), occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare a quale diritto essa sia riconducibile.
3. Tanto premesso, rileva il decidente che l'affermazione - resa da parte attrice - circa l'esercizio sul terreno in questione di un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico sin dal 1973, debba essere ritenuta fondata e provata alla luce delle dichiarazioni rese dal testimone escusso nel corso della espletata istruttoria.
A tal riguardo, significative ed inequivocabili appaiono le dichiarazioni rese all'udienza del
02.10.2024 con il teste (“…. dire che io abito sulla stessa strada del terreno, abito a circa 5 metri Testimone_1
dal Preciso che io ho sempre abitato lì sin da piccola anche prima del 1973 e posso dire che il ha sempre CP_1 CP_1
posseduto quel terreno che io vedo anche dalla finestra della mia abitazione….Confermo la circostanza 2) che il possesso
del è stato sempre pacifico ed ininterrotto. Sono certa che se ci fosse stato qualcuno ad avesse avuto delle pretese CP_1
lo avrei saputo anche dallo stesso nel 1990 il ha provveduto a recintare il terreno realizzando muri con CP_1 CP_1
blocchi di cemento e recinzione in ferro e ciò perché ho visto effettuare i lavori…Confermo la circostanza 4) che anche
nel 2011 il ha effettuato lavori di ristrutturazione e manutenzione della recinzione e tanto posso riferire perché CP_1
questi lavori io li ho visti mentre si svolgevano….Confermo la circostanza 5) e preciso che chi passa dalla strada non
può entrare in questo terreno. Preciso ulteriormente che si accede al terreno dal terrazzo dell'abitazione del o CP_1
dalle scale del secondo piano sempre della sua abitazione;
che sin dal 1973 il ha sempre provveduto alla pulizia CP_1
di detto terreno che posso confermare è sempre pulito….Confermo la circostanza 7) che il sia nel 1994 che nel CP_1
2011 ha anche provveduto alla costruzione di manufatti per il ricovero di animali che ha avuto e di attrezzi. Preciso che
il manufatto si trova sul terreno. Tutte le foto che mi sono state mostrate le confermo che rappresentano lo stato dei
luoghi….Confermo la circostanza 8) che il ha sempre provveduto e provvede alla manutenzione del terreno;
alla CP_1
raccolta delle olive, degli alberi da frutto ed anche alla semina e alla coltivazione di ortaggi sul detto terreno….Posso
confermare che il si è sempre comportato come se fosse il proprietario….”), dichiarazioni precise e CP_1
concordanti e di cui non v è motivo di dubitare della loro attendibilità anche perché soggetto estraneo alle parti del giudizio. Il teste sopra indicato - nel confermare le allegazioni e la rappresentazione dei fatti data in citazione dall'attore - ha dato atto che l'odierno attore gestisce, amministra e si prende cura del terreno catastalmente identificato in atti dal 1973.
Da tanto discende che risulta provato che l'attore, sin dal 1973 possiede il terreno identificato in epigrafe per cui è causa comportandosi, in relazione ad esso, come proprietario indisturbato e pacifico con la conseguenza che è decorso il termine ventennale richiesto per il maturarsi dell'usucapione del diritto di proprietà sul medesimo. A ciò si aggiunge anche la produzione documentale attorea depositata in atti e relativa alla certificazione ipocatastale del ventennio.
Va inoltre apprezzata - quale ulteriore elemento conferente ed idoneo a supportare la domanda di parte attrice - la condotta processuale dei convenuti che, in qualità di controinteressati all'accertamento richiesto dall'attore, sono rimasti tutti contumaci e nulla hanno opposto ed eccepito a fronte delle deduzioni dell'istante.
4. Solo ad abundantiam si ordina la trascrizione della presente sentenza sui registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua semplice iniziativa.
5. Nulla per le spese considerata la mancata costituzione in giudizio dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
411/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , e;
Controparte_5 Controparte_6 CP_5 CP_8
2) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara che è divenuto proprietario CP_1
esclusiva, a titolo di usucapione, dell'appezzamento di terreno sito in Cariati, riportato nel Catasto
Terreni del Comune di Cariati al fg. n. 13, particella n. 290, della superficie complessiva di ha.
00.02,50, R.D. euro 0,90; R.A. Euro 0,65;
3) Nulla per le spese. 4) Ordina al già Conservatore dei RR.II. le conseguenti annotazioni e trascrizioni, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Castrovillari, il 14.04.2025
Il GOP
dott.ssa Vanessa Avolio